| Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 4 settembre 2019 |  
| Riparto del  Fondo  nazionale  politiche  sociali.  Annualita'  2019.  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  legge   di contabilita' e finanza pubblica;   Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;   Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante «Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;   Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per le politiche sociali;   Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre  2003, n. 350;   Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per  la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;   Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;   Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448 recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del 2000;   Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in materia  di  volontariato,  le  cui  risorse  afferiscono  al   fondo indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali;   Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti  previsti  per gli interventi, comunque finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti  affluiscono  al Fondo senza vincolo di destinazione;   Visto il comma 2 dell'art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281, provvede annualmente, con propri  decreti,  alla  ripartizione  delle risorse del  Fondo  nazionale  politiche  sociali  per  le  finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;   Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n. 244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;   Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2015;   Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli  5  e  6  della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi  alla  partecipazione  delle Province autonome di Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;   Visto  il   decreto   ministeriale   6   dicembre   2017,   recante individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del  Segretariato  generale  e  delle  direzioni generali;   Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera  a),  che  prevede  che  la  Rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche sociali;   Visto l'art. 21 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,  in particolare, il comma 7,  che  prevede  che  il  Piano  abbia  natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali  i  fondi  cui  si riferisce sono ripartiti alle regioni;   Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147  del  2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per  la  lotta alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e  la  conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale  e  le politiche sociali a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del medesimo decreto;   Visto l'art. 24 del decreto legislativo n.  147  del  2017  che  ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario  dei  servizi sociali, come modificato dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio  2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019;   Vista la legge n. 136 del 17  dicembre  2018,  di  conversione  con modificazioni del decreto-legge n. 119 del  23  ottobre  2018  ed  in particolare l'art.  25-quater,  comma  6  secondo  cui  «A  decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi  agli  interventi  in  materia  di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, di cui all'art. 45  del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  gli  interventi  di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale  per  le  politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di  euro,  sono  trasferiti, per le medesime finalita',  dal  Fondo  nazionale  per  le  politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello  stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali, nell'ambito del programma «Flussi migratori per motivi  di  lavoro  e politiche di integrazione  sociale  delle  persone  immigrate»  della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». La spesa complessiva relativa agli oneri di  funzionamento  del  Tavolo  e'  a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.»   Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31 dicembre 2018, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato per l'anno finanziario  2019  e  per  il  triennio  2019-2021  e,  in particolare, la tabella 4;   Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  9 «Direzione  generale  per  la  lotta   alla   poverta'   e   per   la programmazione sociale» per l'annualita' 2019 in cui e'  iscritto  il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», missione 3(24) - programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilita' n. 9  «Direzione  generale  per  la  lotta  alla  poverta'  e   per   la programmazione sociale» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;   Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente, ammonta, complessivamente a euro 393.958.592,00;   Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  che  istituisce il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed  i bambini  in  eta'  compresa  dalla  nascita  e  fino  ai  sei   anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai  nidi d'infanzia e ai servizi integrativi,  finanziati  con  uno  specifico Fondo dedicato;   Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie in situazione di vulnerabilita'  di  cui  all'accordo  in  Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;   Viste le Linee di indirizzo per  l'affidamento  familiare,  di  cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012  tra  il  Governo,  le regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le  autonomie locali;   Viste  le  Linee  di  indirizzo  per  l'accoglienza   nei   servizi residenziali  per  minorenni,  di  cui  all'accordo   in   Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;   Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile  2018 per l'avvio della sperimentazione in  materia  di  banca  dati  delle valutazioni e progettazioni personalizzate;   Visto il Piano per gli interventi e i  servizi  di  contrasto  alla poverta',  per  il  triennio  2018-2020,  adottato  con  il   decreto interministriale del 18 maggio 2018, del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2018 al n. 2056;   Visto il Piano sociale nazionale relativo  al  triennio  2018-2020, adottato  con  decreto  interministeriale  del  26   novembre   2018, registrato dalla Corte dei conti in  data  14  dicembre  2018  al  n. 1-3492 approvato dalla Rete nella seduta del 15 ottobre 2018;   Acquisita  in  data  1°  agosto  2019  l'intesa  della   Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Risorse 
   1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le politiche  sociali  per  l'annualita'   2019,   ammontanti   a   euro 393.958.592,00 sono ripartite secondo  il  seguente  schema  per  gli importi indicati:   ===================================================================== |   a) somme destinate alle regioni   |     euro 391.726.202,00     | +=====================================+=============================+ |b) somme attribuite al Ministero del |                             | |lavoro e delle politiche sociali, per|                             | |gli interventi a carico del Ministero|                             | |e la copertura degli oneri di        |                             | |funzionamento finalizzati al         |                             | |raggiungimento degli obiettivi       |                             | |istituzionali                        |            euro 2.232.390,00| +-------------------------------------+-----------------------------+ |            Totale                   |          euro 393.958.592,00| +-------------------------------------+-----------------------------+
   2.  Il  riparto  generale  riassuntivo  delle  risorse  finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualita' 2019, di cui al  comma  1,  e'  riportato  nell'allegata tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle regioni  per  il medesimo anno e' riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono parte integrante  del  presente  decreto.  Le  regioni  procedono  al successivo  trasferimento  delle  risorse   spettanti   agli   ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo  versamento  delle  stesse  alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali. L'erogazione agli ambiti e' comunicata  al  Ministero  del  lavoro  e delle  politiche   sociali   entro   trenta   giorni   dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui  all'allegato A.   3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni  con  le  stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto  come  da  tabella  2, colonna A.   4. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente decreto come da tabella  2,  colonna  A,  previo  soddisfacimento  di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni,  in  esito  al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.     |  
|   |                               Tabella n. 1  Riparto  generale  delle  risorse  finanziarie  afferenti  al   Fondo             nazionale politiche sociali annualita' 2019 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                Allegato A                  Monitoraggio dei flussi finanziari 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                Allegato B             Ripartizione delle risorse tra macroattivita* 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                Allegato C  Implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con  bambini       e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                Allegato D  Utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti sociali  territoriali  - articolazione per interventi e servizi sociali e aree assistenziali 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                Allegato E  Modalita' attuative per l'implementazione delle  Linee  di  indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e  famiglie  in  situazione  di                           vulnerabilita' 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    PROGRAMMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE  DI  INDIRIZZO  NAZIONALI SULL'INTERVENTO   CON   BAMBINI   E   FAMIGLIE   IN   SITUAZIONE   DI                           VULNERABILITA'                             (P.I.P.P.I.)                              2020 - 2021 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                Programmazione regionale e monitoraggio 
   1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e di confronto con le autonomie locali, programmano,  per  l'annualita' 2019, gli impieghi delle risorse complessivamente loro  destinate  ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  in  coerenza  con  il  Piano  sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020.   2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   entro   sessanta   giorni dall'emanazione  del  presente  decreto.  L'atto  di   programmazione contiene:     a) la ripartizione delle risorse tra macroattivita',  secondo  le modalita' di cui all'allegato B;     b) una  relazione,  secondo  successivi  indirizzi  ministeriali, concernente gli interventi programmati a valere sul 40%  della  quota regionale, di cui al Piano sociale  nazionale  relativo  al  triennio 2018-2020, destinata al rafforzamento degli interventi e dei  servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza;     c)   le   risorse   e   gli   ambiti    territoriali    coinvolti nell'implementazione delle Linee  di  indirizzo  sull'intervento  con bambini e famiglie in situazione di  vulnerabilita'  (P.I.P.P.I.)  di cui all'art. 3, secondo le modalita' di cui all'allegato C.   2-bis. Le regioni possono eventualmente  destinare  una  quota  non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualita'  2019 per  realizzare  azioni  di  sistema  da  rendicontare   in   maniera specifica.   3. L'erogazione  delle  risorse  di  cui  al  presente  decreto  e' condizionata  alla  rendicontazione  da  parte  della  regione  sugli utilizzi   delle   risorse   ripartite   ai   sensi    del    decreto interministeriale  23  novembre  2017  e  secondo  le  modalita'  ivi previste. A decorrere dal 2021,  l'erogazione  e'  condizionata  alla rendicontazione, nella  specifica  sezione  del  Sistema  informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti  territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su  base  regionale,  delle risorse di cui al presente  decreto,  secondo  le  modalita'  di  cui all'allegato D. Le modalita' di rendicontazione di cui all'allegato D sono comunque sperimentate nel 2020 con riferimento alle risorse  del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualita' 2018.   4. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva riassegnazione al Fondo stesso.     |  
|   |                               LIVELLO BASE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3 
                              P.I.P.P.I. 
   1. A valere sulla  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche sociali destinata alle regioni  sono  finanziate,  per  non  meno  di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione  delle  Linee  di indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie  in  situazione  di vulnerabilita'  (P.I.P.P.I.)  di  cui   all'accordo   in   Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.   2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla  quota  del  Fondo  destinata  al  medesimo Ministero,  garantisce  idonea  assistenza  tecnica.   Le   modalita' attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a  livello regionale e il numero  minimo  di  ambiti  coinvolti,  sono  definite nell'allegato E.   Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei conti. 
     Roma, 4 settembre 2019 
                                               Il Ministro del lavoro                                              e delle politiche sociali                                                      Di Maio            Il Ministro dell'economia      e delle finanze                 Tria            Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3048     |  
|   |                             LIVELLO AVANZATO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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