Estratto determina AAM/PPA n. 807 dell'8 ottobre 2019 
     Codice pratica: N1B/2019/834BIS.     Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.     E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale BIOCHETASI nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicate.     Confezioni:       «granulato effervescente» 10  bustine  -  A.I.C.  n.  015784073 (base 10) 0H1Q49 (base 32);       «granulato effervescente» 16  bustine  -  A.I.C.  n.  015784085 (base 10) 0H1Q4P (base 32);       «granulato effervescente» 18  bustine  -  A.I.C.  n.  015784097 (base 10) 0H1Q51 (base 32).     Forma farmaceutica: granulato effervescente.     Principio    attivo:    acido    citrico,    potassio    citrato, riboflavina-5-monofosfato      monosodico,       sodio       citrato, tiamina-difosfato estere libero, vitamina B6 cloridrato.     Titolare AIC: Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202),  con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi  del  99,  5  -  40133 Bologna (BO). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni  sopraindicate  e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni  sopraindicate  e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale da  banco  o di automedicazione. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa Amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante della determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |