Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 settembre 2019
Termini e modalita' per la presentazione da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area delle dichiarazioni sostitutive previste per la definitiva chiusura dei relativi procedimenti.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale» e del «Contratto di area»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente «Modalita' di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 27 aprile 2006, n. 215, recante «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilita' del Responsabile unico del contratto d'area e del Soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320 del 2000, approvato con decreto direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374;
Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la disciplina della programmazione negoziata;
Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23 disciplina il «Fondo per la crescita sostenibile»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;
Considerato che, per addivenire alla definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 28 del predetto decreto-legge prevede che le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «decreto-legge»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;
c) Patti territoriali: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) Contratti d'area: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettere f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) Imprese beneficiarie: le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse a valere sui Patti territoriali o sui Contratti d'area nell'ambito di procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai predetti fini il procedimento si considera non definito qualora, a seguito dell'ultimazione del programma oggetto di agevolazione, entro i termini massimi stabiliti dalla normativa di riferimento, non sia stato ancora adottato il provvedimento definitivo di concessione previsto per la determinazione del contributo spettante in via definitiva o non siano state liquidate le somme residue spettanti.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, in attuazione dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge, i contenuti, i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area.
 
Art. 3
Definizione dei procedimenti per i quali non e' stato adottato il
provvedimento definitivo.

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 sono presentate dalle imprese beneficiarie ai fini dell'erogazione delle agevolazioni residue spettanti. Per la determinazione degli importi delle predette agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente decreto.
2. L'Allegato A e' reso disponibile sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.
3. Entro il termine di cui al comma 1, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div09@pec.mise.gov.it
4. Le dichiarazioni tardive o difformi dall'Allegato A determinano la decadenza dai benefici ai sensi del successivo art. 6.
 
Art. 4

Definizione dei procedimenti con provvedimento definitivo

1. In relazione ai procedimenti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, e' stato adottato il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono state liquidate le somme residue spettanti, la dichiarazione sostitutiva e' presentata dalle imprese beneficiarie entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, ai fini dell'adozione degli atti necessari alla liquidazione delle somme medesime. A tal fine la dichiarazione e' redatta in forma semplificata utilizzando lo schema di cui all'Allegato B al presente decreto.
 
Art. 5

Erogazione delle agevolazioni

1. Per i procedimenti di cui all'art. 3, il Ministero, trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 del medesimo articolo, provvede agli adempimenti necessari all'adozione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni nei confronti delle imprese beneficiarie che presentano la dichiarazione sostitutiva, determinando il contributo spettante. Il predetto contributo e' determinato, nei limiti del importo concesso, sulla base delle spese dichiarate per la realizzazione dell'investimento ed ammissibili in base alla normativa in vigore, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il Ministero, determinato il contributo spettante ai sensi del comma 1, ovvero operata la verifica dei dati indicati nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 4, dispone la liquidazione a favore dell'impresa delle somme residue eventualmente dovute, previa verifica delle condizioni di erogabilita'.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano in ogni caso ferme le disposizioni vigenti sulla prescrizione decennale dei crediti eventualmente gia' maturata.
 
Art. 6

Decadenza

1. Il Ministero accerta la decadenza dai benefici nei confronti delle imprese beneficiarie che non presentano la dichiarazione sostitutiva secondo le modalita' e i termini indicati dall'art. 3, nonche' la decadenza dalla procedura semplificata per l'ipotesi prevista dall'art. 4, fatti salvi gli importi gia' erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni operative per l'attuazione dell'attivita' ispettiva e di controllo di cui all'art. 28, comma 2, del decreto-legge sono adottate con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
2. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituenti risorse residue dei Patti territoriali ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge, sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione. Resta ferma l'attribuzione al «Fondo per la crescita sostenibile» di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai Contratti d'area.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2019

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 959

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Avvertenza:

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it