| Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 5 settembre 2019 |  
| Termini e modalita' per  la  presentazione  da  parte  delle  imprese beneficiarie  delle  agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei   patti territoriali e dei contratti d'area delle  dichiarazioni  sostitutive previste  per  la  definitiva  chiusura  dei  relativi  procedimenti.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488, concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;   Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662  e successive  modificazioni,  recante  disposizioni   in   materia   di programmazione negoziata e in particolare le lettere d)  ed  f),  che definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale»  e del «Contratto di area»;   Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente «Modalita' di pagamento da parte  della  Cassa  depositi  e  prestiti delle  somme  destinate  all'attuazione  dei  patti  territoriali   e contratti d'area»;   Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come  modificato  ed integrato dal decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive  27 aprile 2006,  n.  215,  recante  «Regolamento  concernente  ulteriori disposizioni  per  l'erogazione  delle   agevolazioni   relative   ai contratti d'area e ai patti territoriali»;   Visto  il  disciplinare  concernente  i  compiti  gestionali  e  le responsabilita' del Responsabile unico del  contratto  d'area  e  del Soggetto responsabile del patto territoriale, ai  sensi  dell'art.  2 del  citato  decreto  n.  320  del  2000,   approvato   con   decreto direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374;   Viste le delibere CIPE n. 29 del 21  marzo  1997,  n.  127  dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000,  n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la disciplina della programmazione negoziata;   Vista la delibera CIPE n. 26 del 25  luglio  2003,  in  materia  di regionalizzazione dei patti territoriali;   Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto l'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n. 214;   Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  che  all'art.  23 disciplina il «Fondo per la crescita sostenibile»;   Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive modifiche e integrazioni, recante «Codice  delle  leggi  antimafia  e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;   Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche situazioni di crisi», convertito con  modificazioni  dalla  legge  28 giugno  2019,  n.  58,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;   Considerato  che,  per  addivenire  alla  definitiva  chiusura  dei procedimenti relativi  alle  agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui  all'art.  2,  comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 28 del  predetto  decreto-legge  prevede  che  le  imprese  beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti  l'ultimazione  dell'intervento  agevolato  e   le   spese sostenute per la realizzazione dello stesso;   Tenuto conto che, ai sensi del comma 1  del  citato  art.  28,  con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  sono  individuati  i  contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso  e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214;   Ritenuto,  pertanto,  necessario   procedere   all'emanazione   del suddetto provvedimento; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti definizioni:     a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;     b) «decreto-legge»: il  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito  dalla  legge  28  giugno 2019, n. 58, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;     c) Patti territoriali: lo strumento agevolativo di  cui  all'art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;     d) Contratti d'area: lo strumento agevolativo di cui all'art.  2, comma 203, lettere f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;     e) Imprese beneficiarie: le imprese beneficiarie di  agevolazioni concesse a valere sui  Patti  territoriali  o  sui  Contratti  d'area nell'ambito di procedimenti non ancora definiti alla data di  entrata in vigore del presente decreto. Ai predetti fini il  procedimento  si considera  non  definito  qualora,  a  seguito  dell'ultimazione  del programma oggetto di agevolazione, entro i termini massimi  stabiliti dalla normativa di riferimento, non  sia  stato  ancora  adottato  il provvedimento   definitivo   di   concessione   previsto    per    la determinazione del contributo spettante in via definitiva o non siano state liquidate le somme residue spettanti.     |  
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                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto individua, in attuazione dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge, i contenuti, i  termini,  le  modalita'  e  gli schemi per la  presentazione  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese dalle imprese beneficiarie ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  al fine  di  consentire  la  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  Patti  territoriali  e  dei Contratti d'area.     |  
|   |                                 Art. 3   Definizione dei procedimenti per i quali non  e'  stato  adottato  il                      provvedimento definitivo. 
   1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 sono presentate dalle imprese beneficiarie  ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  residue spettanti.  Per  la  determinazione  degli  importi  delle   predette agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro il termine  di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva,  sottoscritta  dal  rappresentante  legale dell'impresa o  da  un  suo  procuratore  speciale,  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n.  445,  attestante,  in  particolare,  l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per  la  realizzazione dello stesso, redatta secondo lo schema  di  cui  all'Allegato  A  al presente decreto.   2. L'Allegato A e' reso disponibile sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.   3. Entro il termine di cui al comma 1, le dichiarazioni sostitutive dovranno  essere   inviate   all'indirizzo   di   posta   elettronica certificata dgiai.div09@pec.mise.gov.it   4. Le dichiarazioni tardive o difformi dall'Allegato A  determinano la decadenza dai benefici ai sensi del successivo art. 6.     |  
|   |                                 Art. 4 
       Definizione dei procedimenti con provvedimento definitivo 
   1.  In  relazione  ai  procedimenti  per  i  quali,  alla  data  di pubblicazione  del   presente   decreto,   e'   stato   adottato   il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono state  liquidate  le  somme  residue  spettanti,   la   dichiarazione sostitutiva e' presentata dalle imprese beneficiarie entro il termine di cui  all'art.  3,  comma  1,  ai  fini  dell'adozione  degli  atti necessari alla liquidazione delle  somme  medesime.  A  tal  fine  la dichiarazione e' redatta in forma semplificata utilizzando lo  schema di cui all'Allegato B al presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 5 
                     Erogazione delle agevolazioni 
   1. Per i procedimenti di cui all'art. 3, il Ministero, trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 del  medesimo  articolo, provvede agli adempimenti necessari  all'adozione  del  provvedimento definitivo di concessione  delle  agevolazioni  nei  confronti  delle imprese beneficiarie che  presentano  la  dichiarazione  sostitutiva, determinando il  contributo  spettante.  Il  predetto  contributo  e' determinato, nei limiti del importo concesso, sulla base delle  spese dichiarate per la realizzazione dell'investimento ed  ammissibili  in base  alla  normativa  in  vigore,   nonche'   nel   rispetto   delle disposizioni di cui all'art. 40, comma  9-ter,  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214.   2. Il Ministero, determinato il contributo spettante ai  sensi  del comma  1,  ovvero  operata  la  verifica  dei  dati  indicati   nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 4, dispone la  liquidazione a favore  dell'impresa  delle  somme  residue  eventualmente  dovute, previa verifica delle condizioni di erogabilita'.   3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano in ogni  caso ferme  le  disposizioni  vigenti  sulla  prescrizione  decennale  dei crediti eventualmente gia' maturata.     |  
|   |                                 Art. 6 
                               Decadenza 
   1. Il Ministero accerta la decadenza  dai  benefici  nei  confronti delle  imprese  beneficiarie  che  non  presentano  la  dichiarazione sostitutiva secondo le modalita' e i termini  indicati  dall'art.  3, nonche' la  decadenza  dalla  procedura  semplificata  per  l'ipotesi prevista dall'art. 4, fatti salvi gli importi gia' erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, con  provvedimento  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
|   |                                 Art. 7 
                          Disposizioni finali 
   1.  Le  disposizioni  operative  per  l'attuazione   dell'attivita' ispettiva  e  di  controllo  di  cui  all'art.  28,  comma   2,   del decreto-legge  sono  adottate  con   successivo   provvedimento   del Direttore generale della Direzione generale per  gli  incentivi  alle imprese del Ministero.   2. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle procedure  di  cui al  presente  decreto,  costituenti   risorse   residue   dei   Patti territoriali ai sensi  e  nei  limiti  dell'art.  28,  comma  3,  del decreto-legge,  sono  utilizzate  nel   rispetto   del   vincolo   di destinazione  stabilito  dalla  predetta  disposizione.  Resta  ferma l'attribuzione al «Fondo per la crescita sostenibile» di cui all'art. 23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  delle  economie relative ai Contratti d'area.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 5 settembre 2019 
                                               Il Ministro: Patuanelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 959 
                               --------   Avvertenza: 
     Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti  gli  allegati,  e' stato pubblicato nel  sito  internet  del  Ministero  dello  sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it     |  
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