Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2019 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 24 luglio 2019 |
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2017 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 52/2019). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 314/2003, il quale: a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi; b) al comma 1-bis stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo e' effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto; Considerato, altresi', che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo; Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4; Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) l'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; Considerato che l'art. 9 del predetto disposto normativo dispone che le funzioni dell'autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti; Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano gia' posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; Vista la nota n. 12220 del 17 ottobre 2018 con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) ha comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2017, pari a 14.824.415,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno; Vista la nota n. 15729/UDCM del 2 luglio 2019, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE il decreto n. 171 del 7 giugno 2019 del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2017, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e la proposta di riparto finanziario, nonche' la relazione predisposta dall'ISIN nel marzo 2019 posta a base della proposta medesima; Considerato che con il citato decreto n. 171 del 7 giugno 2019, e' approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2017, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge 14 novembre 2013, n. 314, come modificato dall'art. 7-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208; Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle citta' metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni; Tenuto conto, in particolare, del comma 16, dell'art. 1, della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Citta' metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che di conseguenza la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Citta' metropolitana di Roma Capitale; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato; Vista la nota prot. DIPE n. 4105 del 23 luglio 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Delibera: 1. Criteri di ripartizione. 1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 convertito dalla legge n. 368 del 2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso; b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente. 2. Ripartizione tra comuni e province. 2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2017, pari a 14.824.415,00 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. 3. Modalita' di erogazione delle somme. 3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali agli enti locali sopra individuati, secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato. 3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile. 3.3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.
Roma, 24 luglio 2019
Il Presidente: Conte Il segretario: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1317 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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