| Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 10 ottobre 2019 |  
| Riclassificazione  del  medicinale  per   uso   umano   «Ramipril   e Idroclorotiazide Ranbaxy», ai sensi dell'articolo 8, comma  10  della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1480/2019).  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  279  del  30  novembre  2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni;   Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale  (S.S.N.)  ai  sensi dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la determina n. 741/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 181 del 6 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 65, con la quale  la societa'  Ranbaxy  Italia   S.p.a.   ha   ottenuto   l'autorizzazione all'immissione   in   commercio   del    medicinale    «Ramipril    e Idroclorotiazide Ranbaxy» e con cui  lo  stesso  e'  stato  collocato nell'apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  dedicata  ai  farmaci  non   ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)»;   Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2019, con la quale  la societa' Ranbaxy Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione  dalla classe  «C  (nn)»  alla  classe  «A»  del  medicinale   «Ramipril   e Idroclorotiazide Ranbaxy» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 042745087, n. 042745137, n. 042745188 e n. 042745036;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 23 luglio 2019;   Vista la deliberazione n. 23 del 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY nelle  confezioni sotto indicate, e' classificato come segue:   confezioni:     «2,5  mg  +  12,5  mg  compresse»   28   compresse   in   blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 042745087 (in base 10);     classe di rimborsabilita': «A»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,57;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,94;     «5  mg   +   25   mg   compresse»   28   compresse   in   blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 042745137 (in base 10);     classe di rimborsabilita': «A»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,14;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,02;     «5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 042745188 (in base 10);     classe di rimborsabilita': «A»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,14;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,02;     «2,5  mg  +  12,5  mg  compresse»   28   compresse   in   blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 042745036 (in base 10);     classe di rimborsabilita': «A»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,57;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,94.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy» e' classificato,  ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».     |  
|   |                                 Art. 2                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy», e' la seguente:  medicinale  soggetto  a prescrizione medica (RR).     |  
|   |                                 Art. 3                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del decreto  legislativo  n.  219/2006,  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 4                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
     Roma, 10 ottobre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
|   |  
 
 | 
 |