Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 luglio 2019
Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale. (Decreto n. 679/2019).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2003) e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 72;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della «peer review»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 31, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, che stabilisce le modalita' di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalita' di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nonche' disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 594, recante «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o «Trattato di Lisbona»), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea («GUUE») il 5 maggio 2008;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Viste le comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del citato decreto ministeriale n. 594/2016, con particolare riferimento alle modalita' procedurali di valutazione, al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'iter valutativo dei progetti di ricerca fondamentale;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche ed integrazioni;
c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) universita': le universita', statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
f) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
g) CdS: il Comitato di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi' come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
h) ERC: l'European research council;
i) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MIUR;
j) unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR;
k) responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative.
 
Art. 2
Norme generali

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati.
2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC.
3. I singoli bandi indicano il costo massimo che puo' essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonche' per ciascuno dei relativi settori.
4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.
 
Art. 3
Modalita' procedurali di valutazione

1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, le modalita' di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer review», e si articolano nelle seguenti fasi:
a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, da riportare esplicitamente nei singoli bandi, con possibilita' di raggiungimento di un punteggio massimo per ogni progetto pari a 100 e con soglia minima per il possibile finanziamento pari a 80; spetta al CNGR anche la definizione delle procedure e dei criteri relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove prevista nei bandi, per la quale non sara' tuttavia previsto alcun punteggio, ma soltanto la decisione sull'ammissione/non ammissione alla successiva fase di valutazione;
b. individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte del Comitato di Selezione (CdS), composto da cinque esperti per ciascuno dei tre macrosettori ERC, per un totale di quindici esperti;
c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i CdS e per i revisori esterni, con individuazione del numero massimo di progetti da assegnare a ciascun revisore e dei relativi criteri di incompatibilita';
d. individuazione, da parte del CdS, all'atto dell'insediamento, di criteri che consentano di effettuare (attingendo all'albo REPRISE) il sorteggio informatico di tre revisori per ciascun progetto e che siano atti a garantirne la necessaria e specifica competenza scientifica; in ogni caso, potranno essere sorteggiati soltanto professori di prima fascia, ovvero con abilitazione alla prima fascia, e dirigenti di ricerca, appartenenti ai ruoli di universita' italiane o straniere o di enti pubblici di ricerca italiani o stranieri, oppure in quiescenza dopo aver acquisito le qualifiche gia' citate presso le universita' o gli enti pubblici di ricerca sopra indicati;
e. i nominativi dei componenti dei CdS sono resi pubblici entro sessanta giorni dal decreto di nomina, mentre i nominativi dell'insieme dei revisori assegnati a ciascun progetto sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando;
f. l'eventuale mancata accettazione dell'incarico di revisore a seguito del sorteggio (o la rinuncia ad un incarico gia' accettato) comporta il divieto di partecipazione ai due successivi bandi, qualunque sia la motivazione, fatto salvo il caso in cui la mancata accettazione o la rinuncia derivino da documentata causa di forza maggiore, ivi compresa l'accertata esistenza di una delle cause di incompatibilita' stabilite nelle "Linee guida"; la stessa sanzione si applica al caso in cui il revisore non completi una sua valutazione entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico; in quest'ultimo caso, come nel caso di rinuncia avvenuta oltre il sessantesimo giorno dall'accettazione dell'incarico, il CdS provvede in proprio alla redazione della scheda di valutazione, in sostituzione del revisore inadempiente;
g. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto (che restano tra loro anonimi fino alla conclusione dell'iter procedurale di valutazione dell'intero bando), una dettagliata scheda di valutazione (minimo 500 caratteri per ogni criterio), nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNGR;
h. il CdS procede al confronto dei punteggi assegnati dai tre revisori; qualora i tre punteggi differiscano tra loro per non piu' di 10 punti, la fase di valutazione del progetto viene considerata conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra i tre revisori, e la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;
i. anche nel caso in cui i tre punteggi differiscano tra loro per piu' di 10 punti, ma il punteggio piu' elevato risulti comunque inferiore al punteggio soglia (pari a 80), la fase di valutazione del progetto e' considerata conclusa; la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;
j. nel caso invece in cui i tre punteggi differiscano tra loro per piu' di 10 punti, e il punteggio piu' elevato risulti superiore al punteggio soglia, il CdS (sempre previo sorteggio, mediante il sistema informatico) acquisisce una quarta valutazione da parte di un ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata ai tre punteggi tra loro piu' vicini, scartando quindi la valutazione piu' discordante (o, in caso di uguale distanza, quella piu' bassa), e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;
k. al termine della intera procedura, il CdS, operando per sotto-comitati (uno per ciascun macrosettore) e nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completa il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti, e analizza il budget richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;
l. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di valutazione (tre o quattro, al verificarsi, rispettivamente, dei casi di cui alle precedenti lettere h ed i, oppure j) sia il punteggio finale conseguito;
m. con proprio decreto, nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dal CdS ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione;
n. nei successivi sessanta giorni, il MIUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione a finanziamento.
 
Art. 4
Modalita' di gestione e controllo

1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
2. Il MIUR assicura, secondo modalita' procedurali previste dai singoli bandi, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale, previo accordo tra l'ente di provenienza e l'ente di destinazione con la chiara indicazione delle risorse da trasferire e la garanzia della messa a disposizione del progetto delle risorse umane e strumentali gia' acquisite (all'atto del trasferimento) dall'ente di provenienza.
3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale, mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le verifiche amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MIUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario.
5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MIUR inferiore rispetto a quanto gia' erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso anche mediante compensazionecon detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.
7. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attivita' relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MIUR, con modalita' telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti.
8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).
 
Art. 5
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.
2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EPR, che non risultino titolari (come PI o responsabili di unita') di progetti PRIN del bando immediatamente precedente.
3. I singoli bandi possono tuttavia prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato.
4. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi delle unita' operative.
5. I singoli bandi possono definire le modalita' per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che questi possano costituire unita' operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potra' mai superare la percentuale del 15% del costo del progetto.
 
Art. 6
Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, dottorandi, e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; resta ferma la possibilita', per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010;
b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalita' stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;
c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili);
e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.
 
Art. 7
Spese generali

1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.
2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:
a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari e simili);
b) funzionalita' ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
c) funzionalita' operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca);
d) assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative);
e) funzionalita' organizzativa (es. attivita' direzionale non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti);
f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia;
g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonche' alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
h) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;
i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 5.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati in risposta a bandi pubblicati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro: Bussetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019 Ufficio controllo atti Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero della salute e Ministero del lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 1-2918