| Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 24 luglio 2019 |  
| Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita'  di  ricerca  fondamentale.  (Decreto  n.  679/2019).  |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge finanziaria 2003)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  in particolare l'art. 72;   Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca scientifica e tecnologica;   Visto il decreto-legge n. 85 del 16  maggio  2008,  convertito  con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo,  tra l'altro, del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca (MIUR);   Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive  modifiche  e integrazioni, recante  «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema universitario»,  ed  in  particolare  gli  articoli  20  e  21,   che regolamentano le procedure di valutazione in materia di  progetti  di ricerca fondamentale, secondo le prassi  internazionali  della  «peer review»;   Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62,  comma 2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel  rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;   Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed  in  particolare  l'art.  31,  recante misure di semplificazione in materia  di  ricerca  fondamentale,  che stabilisce   le   modalita'   di   effettuazione   delle    verifiche scientifiche, amministrative e  contabili  relative  ai  progetti  di ricerca fondamentale;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le  modalita'  di utilizzo e gestione del Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)  nonche'  disposizioni  procedurali per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sulle  relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n.  134,  esentato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;   Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  26  luglio  2016,  n.  594,   recante   «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60,  61,  62  e  63  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;   Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o «Trattato di Lisbona»),  come  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea («GUUE») il 5 maggio 2008;   Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);   Viste le comunicazioni della  Commissione  europea  2014  C/198/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a  favore di ricerca, sviluppo e innovazione;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;   Ritenuto opportuno procedere  all'adeguamento  del  citato  decreto ministeriale n. 594/2016, con particolare riferimento alle  modalita' procedurali  di  valutazione,  al  fine  di  garantire  una  maggiore trasparenza   nell'iter   valutativo   dei   progetti   di    ricerca fondamentale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                 Ambito di applicazione e definizioni 
   1. Il presente decreto disciplina le modalita' procedurali per  gli interventi  diretti  al   sostegno   delle   attivita'   di   ricerca fondamentale   di   competenza   del    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con  particolare  riferimento  agli interventi a valere sul Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).   2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti definizioni:     a)  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;     b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche ed integrazioni;     c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca  di  cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;     d) universita': le universita', statali  e  non  statali,  e  gli istituti universitari a ordinamento speciale;     e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici  di  ricerca vigilati dal MIUR;     f) ricerca fondamentale: lavori  sperimentali  o  teorici  svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,  senza  che  siano  previste  applicazioni  o utilizzazioni commerciali dirette;     g) CdS: il Comitato di selezione di cui all'art. 20  della  legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi'  come  modificato  dall'art.  63  del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;     h) ERC: l'European research council;     i) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MIUR;     j) unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche  costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile  scientifico  locale, con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR;     k)  responsabile  scientifico  del  progetto:   il   coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative.     |  
|   |                                 Art. 2                            Norme generali 
   1. Gli interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  realizzati secondo modalita' procedurali di  tipo  valutativo,  in  applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai  successivi   articoli,   attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati.   2. I progetti possono riguardare  tematiche  relative  a  qualsiasi campo di ricerca  nell'ambito  dei  macrosettori  di  ricerca  e  dei relativi settori come determinati dall'ERC.   3. I singoli bandi  indicano  il  costo  massimo  che  puo'  essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC,  nonche'  per  ciascuno  dei  relativi settori.   4. Il sostegno  finanziario  in  favore  dei  progetti  di  ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo  nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.     |  
|   |                                 Art. 3                 Modalita' procedurali di valutazione 
   1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20  e  21  della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, le modalita' di valutazione  e  selezione  dei  progetti  di  ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer review»,  e si articolano nelle seguenti fasi:     a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, da riportare esplicitamente nei singoli bandi, con possibilita' di raggiungimento di un punteggio massimo per ogni progetto pari a  100  e  con  soglia  minima  per  il  possibile finanziamento pari a 80; spetta al CNGR anche  la  definizione  delle procedure  e  dei  criteri  relativi  ad  una   eventuale   fase   di pre-selezione, ove  prevista  nei  bandi,  per  la  quale  non  sara' tuttavia  previsto  alcun  punteggio,  ma   soltanto   la   decisione sull'ammissione/non ammissione alla successiva fase di valutazione;     b. individuazione,  da  parte  del  CNGR,  dei  nominativi  degli esperti chiamati  a  far  parte  del  Comitato  di  Selezione  (CdS), composto da cinque esperti per ciascuno dei tre macrosettori ERC, per un totale di quindici esperti;     c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i  CdS e per i revisori esterni, con individuazione del  numero  massimo  di progetti da assegnare a ciascun revisore e dei  relativi  criteri  di incompatibilita';     d. individuazione, da parte del CdS, all'atto  dell'insediamento, di criteri che consentano di effettuare (attingendo all'albo REPRISE) il sorteggio informatico di tre revisori per ciascun progetto  e  che siano  atti  a  garantirne  la  necessaria  e  specifica   competenza scientifica; in  ogni  caso,  potranno  essere  sorteggiati  soltanto professori di  prima  fascia,  ovvero  con  abilitazione  alla  prima fascia, e dirigenti di ricerca, appartenenti ai ruoli di  universita' italiane o straniere  o  di  enti  pubblici  di  ricerca  italiani  o stranieri, oppure in quiescenza dopo  aver  acquisito  le  qualifiche gia' citate presso le universita' o  gli  enti  pubblici  di  ricerca sopra indicati;     e. i nominativi dei componenti dei CdS sono resi  pubblici  entro sessanta  giorni  dal  decreto  di  nomina,   mentre   i   nominativi dell'insieme dei revisori assegnati  a  ciascun  progetto  sono  resi pubblici alla conclusione dell'intero iter  procedurale  relativo  al bando;     f. l'eventuale mancata accettazione dell'incarico di  revisore  a seguito del sorteggio (o la rinuncia ad un incarico  gia'  accettato) comporta il  divieto  di  partecipazione  ai  due  successivi  bandi, qualunque sia la motivazione, fatto salvo il caso in cui  la  mancata accettazione o la rinuncia derivino da  documentata  causa  di  forza maggiore, ivi compresa l'accertata esistenza di una  delle  cause  di incompatibilita' stabilite nelle "Linee guida"; la stessa sanzione si applica al caso in cui il revisore non completi una  sua  valutazione entro   sessanta   giorni   dall'accettazione    dell'incarico;    in quest'ultimo caso, come  nel  caso  di  rinuncia  avvenuta  oltre  il sessantesimo giorno dall'accettazione dell'incarico, il CdS  provvede in  proprio  alla  redazione  della   scheda   di   valutazione,   in sostituzione del revisore inadempiente;     g. per  ogni  progetto,  ciascun  revisore  esterno,  utilizzando esclusivamente il  sistema  informatico  dedicato  al  bando,  redige autonomamente e senza alcun contatto con  gli  altri  revisori  dello stesso progetto (che restano tra loro anonimi fino  alla  conclusione dell'iter  procedurale  di  valutazione   dell'intero   bando),   una dettagliata scheda di valutazione  (minimo  500  caratteri  per  ogni criterio), nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di  forza e  di  debolezza  del  progetto,  dandone  adeguata  motivazione,  ed esprimere per ogni criterio un  punteggio  numerico,  secondo  quanto stabilito dal CNGR;     h. il CdS procede al confronto dei  punteggi  assegnati  dai  tre revisori; qualora i tre punteggi differiscano tra loro per  non  piu' di 10 punti, la fase di valutazione del  progetto  viene  considerata conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra i tre  revisori,  e la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio  finale  ottenuto dal progetto;     i. anche nel caso in cui i tre punteggi differiscano tra loro per piu' di 10 punti, ma  il  punteggio  piu'  elevato  risulti  comunque inferiore al punteggio soglia (pari a 80), la fase di valutazione del progetto  e'  considerata  conclusa;  la  media  dei  tre   punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;     j. nel caso invece in cui i tre punteggi  differiscano  tra  loro per piu' di 10 punti, e il punteggio piu' elevato  risulti  superiore al punteggio soglia, il CdS (sempre  previo  sorteggio,  mediante  il sistema informatico) acquisisce una quarta valutazione da parte di un ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata ai tre punteggi tra loro piu' vicini, scartando quindi la valutazione piu' discordante (o, in caso di uguale distanza, quella piu'  bassa), e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;     k. al termine  della  intera  procedura,  il  CdS,  operando  per sotto-comitati (uno per ciascun macrosettore) e nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completa il proprio lavoro  stilando,  per  ogni settore, la graduatoria dei progetti, e analizza il budget  richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;     l. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di valutazione (tre o quattro, al verificarsi, rispettivamente, dei casi di cui alle precedenti lettere h ed i, oppure  j)  sia  il  punteggio finale conseguito;     m. con proprio decreto, nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dal CdS  ed  entro  trenta  giorni  dal  completamento  delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all'esaurimento delle  risorse  disponibili;  a  tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che,  nel  caso  in  cui  le risorse  disponibili  non  siano   sufficienti   per   garantire   il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in  base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore  criterio  di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti,  sia  riservato al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione;     n. nei successivi sessanta  giorni,  il  MIUR  eroga  i  relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto  di ammissione a finanziamento.     |  
|   |                                 Art. 4                   Modalita' di gestione e controllo 
   1. Nella fase di esecuzione dei progetti,  le  varianti  alla  sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione  preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche  relative  alla  modifica degli  obiettivi  del  progetto  sono  consentite   soltanto   previa approvazione del MIUR.   2. Il MIUR assicura, secondo  modalita'  procedurali  previste  dai singoli bandi, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di  ente  del  responsabile  scientifico  del progetto o del responsabile locale,  previo  accordo  tra  l'ente  di provenienza e l'ente di destinazione con la chiara indicazione  delle risorse da trasferire e la garanzia della messa  a  disposizione  del progetto delle risorse umane e strumentali gia'  acquisite  (all'atto del trasferimento) dall'ente di provenienza.   3.  Le  rendicontazioni  contabili  sono  effettuate   da   ciascun responsabile locale, mediante apposita  procedura  telematica,  entro sessanta giorni  dalla  conclusione  del  progetto,  fatta  salva  la possibilita', da definire nei singoli bandi, di  dilazioni  temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.   4. Nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  31  decreto-legge  9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  le verifiche  amministrative  e  contabili  dei  progetti   di   ricerca fondamentale  sono  effettuate  dal  MIUR,  anche  mediante  apposite commissioni,  esclusivamente  al  termine  dei  progetti   e   previa acquisizione di idonea documentazione che  illustri  i  risultati  di appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario.   5. L'accertamento da parte del  MIUR  di  violazioni  di  norme  di legge, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione  del  responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque  anni  dalla  data dell'accertamento.   6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative  e  contabili  si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che,  nel  rispetto  delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un  contributo  MIUR inferiore rispetto a quanto gia' erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca  del  finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso anche mediante compensazionecon  detrazione  su  ogni  altra  erogazione  o contributo da assegnare agli enti responsabili.   7. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la  possibilita',  da  definire  nei  singoli  bandi,  di   dilazioni temporali  per  eventuali  attivita'  relative  alla  diffusione  dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette  al MIUR, con modalita' telematica, una relazione scientifica  conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti.   8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia  di  valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia  nazionale  per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).     |  
|   |                                 Art. 5                         Soggetti ammissibili 
   1. Possono presentare i progetti di cui  all'art.  1  del  presente decreto le  universita'  e  le  istituzioni  universitarie  italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi  comprese  le  scuole superiori ad ordinamento  speciale,  nonche'  gli  enti  pubblici  di ricerca vigilati dal MIUR.   2.  La   presentazione   dei   progetti   avviene   da   parte   di professori/ricercatori di  ruolo  a  tempo  indeterminato  in  atenei statali  o  non  statali,  o  di  ricercatori  di   ruolo   a   tempo indeterminato  di  EPR,  che  non  risultino  titolari  (come  PI   o responsabili di unita') di progetti  PRIN  del  bando  immediatamente precedente.   3. I singoli bandi  possono  tuttavia  prevedere,  in  relazione  a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato.   4. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi  delle unita' operative.   5. I singoli bandi possono definire le  modalita'  per  l'eventuale partecipazione  ai  progetti  di  organismi  di   ricerca,   mediante affidamento  di  commesse  di  ricerca,  senza  che  questi   possano costituire  unita'  operative  autonome;  in  ogni  caso,   l'impegno finanziario di tali soggetti non potra' mai superare  la  percentuale del 15% del costo del progetto.     |  
|   |                                 Art. 6                           Costi ammissibili 
   1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:     a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati  ai  progetti  di  ricerca   da   professori,   ricercatori, tecnologi,  assegnisti,  dottorandi,   e   qualunque   altra   figura professionale individuata dall'art.  18,  comma  5,  della  legge  n. 240/2010 e  successive  modifiche  e  integrazioni;  resta  ferma  la possibilita', per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni  dei  singoli  bandi,  particolari  categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5,  della legge n. 240/2010;     b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e  per il periodo in cui sono effettivamente  utilizzati  per  il  progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le  modalita'  stabilite nei singoli bandi, nel  rispetto  dei  principi  della  buona  prassi contabile;     c) costi dei servizi di consulenza scientifica  o  di  assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;     d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo,  ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all'estero  e  partecipazione  a  eventi  formativi  e/o  divulgativi all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad  esso strettamente riconducibili);     e) spese generali, secondo quanto stabilito nel  successivo  art. 7.     |  
|   |                                 Art. 7                            Spese generali 
   1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria  del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.   2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:     a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari  e simili);     b)   funzionalita'   ambientale    (es.    vigilanza,    pulizia, riscaldamento,  energia,  illuminazione,  acqua,  lubrificanti,   gas vari);     c)   funzionalita'   operativa   (es.   posta,   telefono,   fax, cancelleria,   fotoriproduzioni,   abbonamenti,   materiali   minuti, biblioteca);     d) assistenza al personale  (es.  infermeria,  mensa,  trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative);     e) funzionalita' organizzativa  (es.  attivita'  direzionale  non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti);     f) missioni, viaggi  e  partecipazione  a  eventi  formativi  e/o divulgativi in Italia;     g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonche'  alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;     h) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e  pubblicizzazione  di  bandi  e  per  la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste  scientifiche  e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;     i) eventuali oneri per  fideiussioni,  consulenze  ed  assistenze legali e/o amministrative;     j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non  esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 5.     |  
|   |                                 Art. 8                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  progetti presentati in risposta  a  bandi  pubblicati  a  partire  dal  giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.   2.  Per  il   completamento   degli   adempimenti   connessi   alla realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza  di  precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e  le  modalita'  procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.   Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 luglio 2019 
                                                 Il Ministro: Bussetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019  Ufficio controllo atti Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca,  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, Ministero della salute e Ministero del lavoro  e  politiche  sociali, reg.ne n. 1-2918     |  
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