Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 25 luglio 2019 |
Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto l'art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» che istituisce un Fondo volto a favorire la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo; Visto il decreto ministeriale n. 5927 del 18 ottobre 2017 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2018; Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo; Considerata la necessita' di dare avvio ad un Piano nazionale per la filiera agrumicola italiana; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito Fondo nazionale agrumicolo), per il perseguimento delle seguenti finalita': a) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di agrumi e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole; b) valorizzare gli accordi e i contratti di filiera nel comparto agrumicolo; c) favorire l'internazionalizzazione, d) sostenere e promuovere la competitivita' e la produzione di qualita' nel settore agrumicolo, anche attraverso azioni di comunicazione e informazione al consumatore. |
| Allegato 1
I Portinnesti che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus di cui all'art. 4 del presente decreto sono: a) Citrange Troyer; b) Citrange Carrizo; c) Citrange C-35; d) Mandarino Cleopatra; e) Limone rugoso; f) Limone volkameriano; g) Citrummelo; h) Arancio trifogliato. |
| Art. 2
Risorse disponibili
Ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a 10 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro quali residui di stanziamento di provenienza dell'esercizio 2018 e 4 milioni di euro stanziati per ciascuna annualita' nel 2019 e nel 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. |
| Art. 3
Riparto risorse e attivita' finanziabili
1. Il Fondo nazionale agrumicolo attua le finalita' dell'art. 1 del presente decreto. 2. Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attivita' finanziabili in coerenza con le finalita' di cui all'art. 1: a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole; b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori funzionali alle attivita' di investimento di cui al presente decreto e con l'obiettivo di sostenere la competitivita', lo sviluppo del mercato e la qualita' del settore agrumicolo; c) concessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487. 3. Gli interventi sono attuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche per l'eventuale tramite dei propri enti collegati come Ismea e Crea, con provvedimenti che individuano, oltre a quanto gia' previsto dal presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entita' delle agevolazioni, le modalita' di presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione degli aiuti. |
| Art. 4
Sostegno al reimpianto agrumeti
1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sono destinate a favore delle imprese agrumicole associate ad organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero che si impegnano ad essere associate alle medesime organizzazioni entro il 30 settembre 2019. 2. Per beneficiare del sostegno le imprese di cui al comma 1 devono procedere all'espianto di agrumeti esistenti colpiti dal virus della tristeza e dal mal secco ed al reimpianto, nella relativa superficie, con portainnesti che producono effetti di tolleranza al CTV di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, nonche' con le varieta' previste dai disciplinari DOP/IGP approvati e riconosciuti. 3. Il sostegno alle spese di cui al comma 2) e' determinato nella misura massima dell'80% del costo sostenuto opportunamente documentato e comunque nei limiti di spesa stabiliti per le operazioni medesime nel decreto ministeriale n. 5927 del 18 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni e nel documento allegato alla circolare ministeriale n. 5928 del 18 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il sostegno di cui al comma 3 e' concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 5. Il sostegno di cui al comma 3 e' prioritariamente assegnato alle imprese agrumicole associate ad organizzazioni di produttori riconosciute esclusivamente per il gruppo di prodotti «agrumi» di cui al codice NC 0805, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al successivo comma 9. 6. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 3) superano le risorse finanziarie disponibili il relativo sostegno sara' ridotto proporzionalmente. 7. Le domande di aiuto per il sostegno di cui al comma 3) sono presentate ad AGEA organismo pagatore dai produttori di cui alla comma 1). 8. L'AGEA provvede all'esame delle relative domande, alla loro istruttoria e alla successiva liquidazione degli aiuti avvalendosi delle procedure gia' in atto per l'OCM ortofrutta. 9. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo. |
| Art. 5
Esenzione dalla notifica
Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. |
| Art. 6
Disposizioni finali
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2019
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 966 |
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