| Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  
| DELIBERA 10 ottobre 2019 |  
| Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del  26  giugno  2013  sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e  successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l'adeguamento alle novita' introdotte dalla legge di bilancio  2019.  (Delibera  n. 21110/2019).  |  
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                       LA COMMISSIONE NAZIONALE                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
   Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale dei titoli azionari;   Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;   Vista la delibera del  26  giugno  2013,  n.  18592,  e  successive modificazioni, con la quale e' stato adottato  il  regolamento  sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (di  seguito, «regolamento Crowdfunding»);   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali  on-line  (di seguito «legge di bilancio 2019»);   Visto in particolare l'art. 1, comma 236, della legge  di  bilancio 2019, che ha esteso la definizione di «portale  per  la  raccolta  di capitali per le piccole e medie imprese e  per  le  imprese  sociali» contenuta  nell'art.  1,  comma  5-novies,  del  TUF,  al   fine   di ricomprendere tra le  attivita'  esercitabili  tramite  tali  portali anche quella della «raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni  o strumenti finanziari  di  debito  da  parte  delle  piccole  e  medie imprese»;   Visto altresi' il successivo comma 238, dell'art. 1 della legge  di bilancio 2019, che ha integrato il nuovo comma 1-ter all'art. 100-ter del TUF, sulle offerte al pubblico condotte  attraverso  uno  o  piu' portali  per  la   raccolta   di   capitali,   disponendo   che   «la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di  debito  e'  riservata, nei  limiti   stabiliti   dal   codice   civile,   agli   investitori professionali e a particolari categorie di investitori  eventualmente individuate dalla Consob ed e' effettuata in una sezione del  portale diversa da quella in cui  si  svolge  la  raccolta  del  capitale  di rischio»;   Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e' stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;   Visto il documento di consultazione sulle modifiche da apportare al regolamento Crowdfunding, pubblicato in data 20 giugno 2019;   Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di consultazione, pubblicato in data 20 giugno 2019, con il  quale  sono state illustrate e sottoposte alle considerazioni degli operatori del mercato le proposte di modifica  al  regolamento  Crowdfunding,  come rappresentate nella  relazione  illustrativa  che  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;   Valutato il parere del Comitato degli operatori di mercato e  degli investitori;   Considerato  che  e'  opportuno,  alla  luce   delle   disposizioni contenute nel citato comma 1-ter dell'art.  100-ter  del  TUF,  e  di quanto emerso a seguito della procedura di consultazione,  modificare il regolamento Crowdfunding per  dare  attuazione  alle  disposizioni introdotte nel TUF in materia offerte aventi a oggetto obbligazioni e titoli di debito e recepire le ulteriori  modifiche  sottoposte  alla consultazione del mercato; 
                               Delibera: 
                                Art. 1   Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592  del 26 giugno  2013  e  successive  modificazioni,  concernente  la  disciplina per la raccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on-line.   1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:   1) il regolamento e' ridenominato «Regolamento  sulla  raccolta  di capitali tramite portali on-line»;   2) nella parte I, all'art. 2, comma 1,     A. alla lettera c),       i. al numero 01, dopo le parole «14 giugno 2017» sono  aggiunte le parole: «, organizzate in forma societaria secondo il  diritto  di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente  agli  accordi  sullo Spazio economico europeo»;       ii. al numero 1, dopo le parole «29 luglio 2014  n.  106»  sono aggiunte le parole: «, che rispetti i limiti dimensionali di  cui  al numero 01)»;       iii. al numero 3, sono soppresse le seguenti  parole:  «,  come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014»;       iv. al numero 4, sono soppresse le  seguenti  parole:  «,  come definite dall'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014»;     B. alla lettera d), dopo le parole «raccolta  di  capitali»  sono soppresse le seguenti parole: «di rischio»;     C. alla lettera e), dopo le parole «raccolta  di  capitali»  sono soppresse le seguenti parole: «di rischio»;     D. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere:       «e-ter) «OICR che investe prevalentemente in  piccole  e  medie imprese»: l'organismo di investimento collettivo  del  risparmio  che destina almeno il 70%  dei  capitali  raccolti  in  piccole  e  medie imprese;       e-quater) «societa' di capitali che  investono  prevalentemente in  piccole  e  medie  imprese»:  le  societa'  di  capitali  le  cui immobilizzazioni   finanziarie,   iscritte    nell'ultimo    bilancio depositato, sono costitute almeno al 70% da strumenti  finanziari  di piccole e medie imprese»;     E. alla lettera g), dopo le parole «raccolta  di  capitali»  sono soppresse le seguenti parole: «di rischio»;     F. alla lettera h), dopo le parole «degli OICR» sono aggiunte  le seguenti parole: «e le obbligazioni o i titoli di debito»;     G. alla lettera j), le parole «16190 del 29  ottobre  2007»  sono sostituite dalle seguenti parole: «20307 del 15 febbraio 2018»;   3) nella parte II, titolo I, all'art. 5,     A. al comma 1, lettera f), dopo le  parole  «dalla  Consob»  sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «e  il  corrispondente  collegamento ipertestuale.»;     B. al comma 2, lettera c), dopo le  parole  «dalla  Consob»  sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «e  il  corrispondente  collegamento ipertestuale»;   4) nella parte II, titolo II, all'art. 7, comma 5, dopo  le  parole «dagli articoli» sono aggiunte le parole: «7-bis,»;   5) nella parte II, titolo III,     A. all'art. 13,       a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:         «3-bis. Il gestore richiama  l'attenzione  degli  investitori sui limiti imposti dall'art. 2412 del codice civile  per  l'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni e dall'art. 2483  del codice civile per  l'emissione  di  titoli  di  debito  da  parte  di societa'  a  responsabilita'  limitata,  nonche'   sugli   eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile»;       b)  al  comma  5-bis  le  parole  «Il  gestore  verifica»  sono sostituite dalle seguenti parole: «Al  di  fuori  degli  investimenti effettuati dai soggetti indicati all'art. 24, comma 2-quater, lettera c), il gestore verifica»;       c) dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti commi:         «5-quater. Il gestore  assicura  che  le  offerte  aventi  ad oggetto obbligazioni o titoli di debito  vengano  effettuate  in  una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.         5-quinquies. Il gestore del portale assicura che:           (i) per ciascuna offerta avente  ad  oggetto  obbligazioni, siano rispettati i limiti posti  dall'art.  2412  e  che  le  offerte effettuate entro  tali  limiti  siano  rivolte  ai  soli  investitori individuati all'art. 24, commi 2, e 2-quater;           (ii) per ciascuna  offerta  avente  ad  oggetto  titoli  di debito, siano rispettati i limiti posti  dall'art.  2483  del  codice civile, ove pertinenti, nonche'  gli  ulteriori  limiti  posti  dalla disciplina speciale applicabile.»;     B. all'art. 14, comma 1, dopo la  lettera  h)  sono  aggiunte  le seguenti lettere:       «h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto  dei limiti posti dal codice civile e dalle leggi speciali per l'emissione di obbligazioni e titoli di  debito  da  parte  di  piccole  e  medie imprese;       h-ter) alle  misure  predisposte  per  assicurare  il  rispetto dell'art. 24, comma 2-quater;       h-quater)  alle  misure  predisposte  per  la  gestione  e   il funzionamento   della   bacheca   elettronica,   in   caso   di   sua istituzione;»;     C. all'art. 15,       a) al comma 1, dopo la lettera d)  sono  aggiunte  le  seguenti lettere:         «d-bis) i limiti all'emissione di obbligazioni  e  titoli  di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del  codice  civile  e  dalle leggi speciali applicabili;         d-ter) i limiti posti dall'art. 24, comma 2-quater;»;       b) al comma 2, le parole «Il gestore assicura» sono  sostituite dalle seguenti parole: «Fermo quanto  previsto  dall'art.  13,  commi 5-quinquies e dall'art. 24, comma 2-quater, il gestore assicura»;     D. all'art. 16,       a) al comma 1, lettera a),         i. le parole «significative variazioni intervenute  o  errori materiali rilevati nel corso  dell'offerta,»  sono  sostituite  dalle seguenti  parole:  «fatti  nuovi  significativi  intervenuti,  errori materiali o imprecisioni rilevati nel  corso  dell'offerta,  atti  ad influire sulla decisione dell'investimento,»;       b) al comma 1, dopo la lettera d-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:         «d-ter) le  categorie  di  investitori  a  cui  e'  riservata l'offerta di obbligazioni o titoli di debito;         d-quater) l'indicazione dei limiti posti dall'art.  2412  del codice civile per l'emissione di obbligazioni da  parte  di  societa' per azioni e dell'art. 2483 del  codice  civile  per  l'emissione  di titoli di debito da parte di  societa'  a  responsabilita'  limitata, nonche' degli eventuali,  ulteriori  limiti  posti  dalla  disciplina speciale applicabile;         d-quinquies) le informazioni circa  l'eventuale  destinazione alla quotazione su mercati regolamentati,  sistemi  multilaterali  di negoziazione o sistemi organizzati di  negoziazione  degli  strumenti finanziari emessi dall'offerente.»;     E. all'art.  21,  comma  3,  lettera  b),  dopo  le  parole  «con riferimento alle stesse» sono aggiunte le  seguenti  parole:  «,  con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli  di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito»;   6) nella parte II, titolo IV, all'art. 23,  comma  1,  lettera  b), numero 1, dopo le parole «raccolta di  capitale»  sono  soppresse  le seguenti parole: «di rischio»;   7) nella parte III,     A. all'art. 24,       a) al comma 1,         i. alla  lettera  a),  prima  delle  parole  «il  diritto  di recesso» sono aggiunte le seguenti parole: «in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale,»;         ii.  alla  lettera  a),  dopo  le   parole   «delle   proprie partecipazioni» sono aggiunte le seguenti  parole:  «ovvero  clausole che  attribuiscano  un  analogo   diritto   a   cedere   le   proprie partecipazioni,»;         iii. dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:           «b-bis) in caso di offerte  aventi  ad  oggetto  titoli  di debito  emessi  da  una  societa'  a  responsabilita'  limitata,   la possibilita' di emettere titoli di debito, in conformita' con  l'art. 2483, comma 1, del codice civile.»;       b) al comma 2,         i. le parole «Ai fini del  perfezionamento»  sono  sostituite dalle seguenti parole: «In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote   rappresentative   del   capitale   sociale,   ai   fini   del perfezionamento»;         ii. dopo le parole «portafoglio di strumenti finanziari» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui al testo unico»;         iii. le parole «in contante» sono sostituite con le  seguenti parole: «di denaro»;         iv. dopo il romanino ii) e' aggiunto il seguente paragrafo:           «In caso di persone giuridiche,  la  valutazione  circa  il possesso dei requisiti di cui sopra e'  condotta  con  riguardo  alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto  e/o  alla persona giuridica medesima.»;       c) al comma 2-bis le parole «in contante» sono  sostituite  con le seguenti parole: «di denaro»;       d) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:         «2-quater. Il  gestore  assicura  che  la  sottoscrizione  di obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei  limiti  stabiliti dal codice civile,  oltre  che  agli  investitori  professionali,  ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:           a) investitori non professionali che hanno  un  valore  del portafoglio di strumenti di cui al testo unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;           b)  investitori  non  professionali  che  si  impegnano  ad investire almeno centomila euro in un'offerta, nonche' dichiarino per iscritto, in un documento separato dal  contratto  da  stipulare  per l'impegno a investire, di  essere  consapevoli  dei  rischi  connessi all'impegno o all'investimento previsto;           c)   investitori   non   professionali    che    effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.         2-quinquies. Ai  fini  dell'accertamento  della  qualita'  di investitore rientrante nella categoria indicata  al  comma  2-quater, lettera a) il soggetto interessato presenta al  gestore  una  o  piu' dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento  da  cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari di  cui  al testo unico. Ai fini dell'accertamento della qualita' di  investitore rientrante nella categoria indicata al comma  2-quater,  lettera  c), l'intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui  risulti che  sta  effettuando  l'investimento  per  conto  di   un   cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio;  nel  caso  in cui  l'investimento  sia  effettuato  nell'ambito  del  servizio   di consulenza ricevuto, il soggetto interessato presenta al  gestore  la dichiarazione di adeguatezza  rilasciata  dall'intermediario  che  ha prestato il servizio.»;     B. all'art. 25, comma 2,       a) dopo le parole «Gli investitori» sono soppresse le  seguenti parole:  «diversi  dagli  investitori  professionali  o  dalle  altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2,»;       b) dopo le parole «e' definitivamente chiusa» sono aggiunte  le seguenti  parole:  «o  e'  avvenuta  la  consegna   degli   strumenti finanziari»;       c) dopo le parole «un fatto  nuovo»  e'  aggiunta  la  seguente parola: «significativo»;       d) dopo le  parole  «un  errore  materiale»  sono  aggiunte  le seguenti parole: «o un'imprecisione»;     C. dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente articolo:       «Art. 25-bis (Bacheca elettronica).  -  1.  I  gestori  possono istituire,  in  una  sezione  separata  del  portale,   una   bacheca elettronica per la pubblicazione delle  manifestazioni  di  interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano  stati  oggetto di offerte concluse con  successo  nell'ambito  di  una  campagna  di Crowdfunding svolta sul proprio portale.       2. Ai fini del comma 1 il gestore non svolge attivita' volte ad agevolare  l'incontro  della  domanda  ed  offerta  degli   strumenti finanziari  presenti  nella  bacheca   elettronica,   diverse   dalla comunicazione in  forma  riservata  dei  dati  relativi  ai  soggetti interessati al trasferimento degli strumenti finanziari.»;   8) nell'allegato 2, sono apportate le seguenti modificazioni:     A. alla sezione A, punto 5-bis, le parole «la  descrizione  delle procedure interne finalizzate alla verifica  prevista  dall'art.  13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di  adesione alle offerte ricevuto» sono sostituite con le  seguenti  parole:  «se intende istituire una bacheca elettronica»;     B. alla sezione B, nel punto 4,       a) la parola «previsti» e' sostituita con la  seguente  parola: «previste»;       b) dopo il punto 12 sono aggiunti i seguenti punti:         «12-bis. la descrizione delle procedure  interne  finalizzate alla verifica prevista dall'art. 13,  comma  5-bis,  qualora  intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;         12-ter.  la  descrizione   delle   misure   predisposte   per assicurare che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli  di debito siano effettuate in una sezione del portale diversa da  quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio;         12-quater.  la  descrizione  delle  misure  predisposte   per assicurare il rispetto dell'art. 24, comma 2-quater;         12-quinquies. la descrizione  delle  misure  predisposte  per assicurare il rispetto degli articoli 2412 e 2483 del codice  civile, nonche' degli eventuali,  ulteriori  limiti  posti  dalla  disciplina speciale applicabile all'emissione di titoli di debito;         12-sexies. in caso di istituzione di una bacheca  elettronica la descrizione delle misure predisposte per  assicurare  il  rispetto dell'art.  25-bis,  comma  2,  e  per  evitare  che,  in  assenza  di autorizzazione, l'implementazione della medesima bacheca  elettronica comporti la  prestazione  di  servizi  e  attivita'  di  investimento soggette a riserva di legge.»;   9) nell'allegato 3, sono apportate le seguenti modificazioni:     A. al punto 3,       a) alla lettera c) sono eliminate le  seguenti  parole:  «della percentuale che  essi  rappresentano  rispetto  al  capitale  sociale dell'offerente,»;       b) alla lettera c) dopo le parole «modalita' di esercizio» sono aggiunte le seguenti  parole:  «,  dell'eventuale  destinazione  alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, nonche', nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di  rischio, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente. In caso di strumenti finanziari di  nuova  emissione, descrizione delle delibere  societarie  in  virtu'  delle  quali  gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi»;       c) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:         «c-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto  obbligazioni  o titoli di debito, l'ammontare complessivo dell'emissione,  il  valore nominale di  ciascun  titolo,  i  diritti  con  essi  attribuiti,  il rendimento o i criteri  per  la  sua  determinazione  e  il  modo  di pagamento e di rimborso, eventuali  clausole  di  subordinazione,  la durata e le ulteriori condizioni;»;     B. al punto 4,       a) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente lettera:         «a-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto  obbligazioni  o titoli di debito, descrizione dei limiti posti dagli articoli 2412  e 2483 del codice civile e dall'art. 24, comma 2-quater, nonche'  degli eventuali,  ulteriori  limiti   posti   dalla   disciplina   speciale applicabile;»;         b) alla lettera d)  prima  delle  parole  «descrizione  delle modalita' di calcolo» sono aggiunte le seguenti parole: «nel caso  di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio,».     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. I gestori gia' autorizzati che intendano offrire obbligazioni  o titoli di debito,  o  istituire  una  bacheca  elettronica,  dovranno fornire alla Consob  le  relative  informazioni  previste  nei  punti 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della  sezione  B dell'allegato  2, quarantacinque  giorni  prima  dell'avvio  di  tale operativita'.   2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo alla sua pubblicazione. 
     Roma, 10 ottobre 2019 
                                                 Il Presidente: Savona     |  
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