Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 10 ottobre 2019
Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l'adeguamento alle novita' introdotte dalla legge di bilancio 2019. (Delibera n. 21110/2019).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;
Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (di seguito, «regolamento Crowdfunding»);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali on-line (di seguito «legge di bilancio 2019»);
Visto in particolare l'art. 1, comma 236, della legge di bilancio 2019, che ha esteso la definizione di «portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali» contenuta nell'art. 1, comma 5-novies, del TUF, al fine di ricomprendere tra le attivita' esercitabili tramite tali portali anche quella della «raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese»;
Visto altresi' il successivo comma 238, dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, che ha integrato il nuovo comma 1-ter all'art. 100-ter del TUF, sulle offerte al pubblico condotte attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali, disponendo che «la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito e' riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed e' effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio»;
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il documento di consultazione sulle modifiche da apportare al regolamento Crowdfunding, pubblicato in data 20 giugno 2019;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione, pubblicato in data 20 giugno 2019, con il quale sono state illustrate e sottoposte alle considerazioni degli operatori del mercato le proposte di modifica al regolamento Crowdfunding, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Valutato il parere del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori;
Considerato che e' opportuno, alla luce delle disposizioni contenute nel citato comma 1-ter dell'art. 100-ter del TUF, e di quanto emerso a seguito della procedura di consultazione, modificare il regolamento Crowdfunding per dare attuazione alle disposizioni introdotte nel TUF in materia offerte aventi a oggetto obbligazioni e titoli di debito e recepire le ulteriori modifiche sottoposte alla consultazione del mercato;

Delibera:

Art. 1
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592
del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, concernente la
disciplina per la raccolta di capitali di rischio tramite portali
on-line.
1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il regolamento e' ridenominato «Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line»;
2) nella parte I, all'art. 2, comma 1,
A. alla lettera c),
i. al numero 01, dopo le parole «14 giugno 2017» sono aggiunte le parole: «, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio economico europeo»;
ii. al numero 1, dopo le parole «29 luglio 2014 n. 106» sono aggiunte le parole: «, che rispetti i limiti dimensionali di cui al numero 01)»;
iii. al numero 3, sono soppresse le seguenti parole: «, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014»;
iv. al numero 4, sono soppresse le seguenti parole: «, come definite dall'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014»;
B. alla lettera d), dopo le parole «raccolta di capitali» sono soppresse le seguenti parole: «di rischio»;
C. alla lettera e), dopo le parole «raccolta di capitali» sono soppresse le seguenti parole: «di rischio»;
D. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere:
«e-ter) «OICR che investe prevalentemente in piccole e medie imprese»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio che destina almeno il 70% dei capitali raccolti in piccole e medie imprese;
e-quater) «societa' di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»: le societa' di capitali le cui immobilizzazioni finanziarie, iscritte nell'ultimo bilancio depositato, sono costitute almeno al 70% da strumenti finanziari di piccole e medie imprese»;
E. alla lettera g), dopo le parole «raccolta di capitali» sono soppresse le seguenti parole: «di rischio»;
F. alla lettera h), dopo le parole «degli OICR» sono aggiunte le seguenti parole: «e le obbligazioni o i titoli di debito»;
G. alla lettera j), le parole «16190 del 29 ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti parole: «20307 del 15 febbraio 2018»;
3) nella parte II, titolo I, all'art. 5,
A. al comma 1, lettera f), dopo le parole «dalla Consob» sono aggiunte le seguenti parole: «e il corrispondente collegamento ipertestuale.»;
B. al comma 2, lettera c), dopo le parole «dalla Consob» sono aggiunte le seguenti parole: «e il corrispondente collegamento ipertestuale»;
4) nella parte II, titolo II, all'art. 7, comma 5, dopo le parole «dagli articoli» sono aggiunte le parole: «7-bis,»;
5) nella parte II, titolo III,
A. all'art. 13,
a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori sui limiti imposti dall'art. 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni e dall'art. 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di societa' a responsabilita' limitata, nonche' sugli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile»;
b) al comma 5-bis le parole «Il gestore verifica» sono sostituite dalle seguenti parole: «Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all'art. 24, comma 2-quater, lettera c), il gestore verifica»;
c) dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti commi:
«5-quater. Il gestore assicura che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.
5-quinquies. Il gestore del portale assicura che:
(i) per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'art. 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano rivolte ai soli investitori individuati all'art. 24, commi 2, e 2-quater;
(ii) per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'art. 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonche' gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.»;
B. all'art. 14, comma 1, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
«h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice civile e dalle leggi speciali per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di piccole e medie imprese;
h-ter) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'art. 24, comma 2-quater;
h-quater) alle misure predisposte per la gestione e il funzionamento della bacheca elettronica, in caso di sua istituzione;»;
C. all'art. 15,
a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-bis) i limiti all'emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili;
d-ter) i limiti posti dall'art. 24, comma 2-quater;»;
b) al comma 2, le parole «Il gestore assicura» sono sostituite dalle seguenti parole: «Fermo quanto previsto dall'art. 13, commi 5-quinquies e dall'art. 24, comma 2-quater, il gestore assicura»;
D. all'art. 16,
a) al comma 1, lettera a),
i. le parole «significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta,» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell'offerta, atti ad influire sulla decisione dell'investimento,»;
b) al comma 1, dopo la lettera d-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-ter) le categorie di investitori a cui e' riservata l'offerta di obbligazioni o titoli di debito;
d-quater) l'indicazione dei limiti posti dall'art. 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni e dell'art. 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di societa' a responsabilita' limitata, nonche' degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile;
d-quinquies) le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall'offerente.»;
E. all'art. 21, comma 3, lettera b), dopo le parole «con riferimento alle stesse» sono aggiunte le seguenti parole: «, con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito»;
6) nella parte II, titolo IV, all'art. 23, comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole «raccolta di capitale» sono soppresse le seguenti parole: «di rischio»;
7) nella parte III,
A. all'art. 24,
a) al comma 1,
i. alla lettera a), prima delle parole «il diritto di recesso» sono aggiunte le seguenti parole: «in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale,»;
ii. alla lettera a), dopo le parole «delle proprie partecipazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero clausole che attribuiscano un analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni,»;
iii. dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una societa' a responsabilita' limitata, la possibilita' di emettere titoli di debito, in conformita' con l'art. 2483, comma 1, del codice civile.»;
b) al comma 2,
i. le parole «Ai fini del perfezionamento» sono sostituite dalle seguenti parole: «In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, ai fini del perfezionamento»;
ii. dopo le parole «portafoglio di strumenti finanziari» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui al testo unico»;
iii. le parole «in contante» sono sostituite con le seguenti parole: «di denaro»;
iv. dopo il romanino ii) e' aggiunto il seguente paragrafo:
«In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra e' condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.»;
c) al comma 2-bis le parole «in contante» sono sostituite con le seguenti parole: «di denaro»;
d) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:
«2-quater. Il gestore assicura che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:
a) investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti di cui al testo unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;
b) investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un'offerta, nonche' dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
c) investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.
2-quinquies. Ai fini dell'accertamento della qualita' di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera a) il soggetto interessato presenta al gestore una o piu' dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al testo unico. Ai fini dell'accertamento della qualita' di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera c), l'intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l'investimento per conto di un cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio; nel caso in cui l'investimento sia effettuato nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, il soggetto interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall'intermediario che ha prestato il servizio.»;
B. all'art. 25, comma 2,
a) dopo le parole «Gli investitori» sono soppresse le seguenti parole: «diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2,»;
b) dopo le parole «e' definitivamente chiusa» sono aggiunte le seguenti parole: «o e' avvenuta la consegna degli strumenti finanziari»;
c) dopo le parole «un fatto nuovo» e' aggiunta la seguente parola: «significativo»;
d) dopo le parole «un errore materiale» sono aggiunte le seguenti parole: «o un'imprecisione»;
C. dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 25-bis (Bacheca elettronica). - 1. I gestori possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di Crowdfunding svolta sul proprio portale.
2. Ai fini del comma 1 il gestore non svolge attivita' volte ad agevolare l'incontro della domanda ed offerta degli strumenti finanziari presenti nella bacheca elettronica, diverse dalla comunicazione in forma riservata dei dati relativi ai soggetti interessati al trasferimento degli strumenti finanziari.»;
8) nell'allegato 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
A. alla sezione A, punto 5-bis, le parole «la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto» sono sostituite con le seguenti parole: «se intende istituire una bacheca elettronica»;
B. alla sezione B, nel punto 4,
a) la parola «previsti» e' sostituita con la seguente parola: «previste»;
b) dopo il punto 12 sono aggiunti i seguenti punti:
«12-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;
12-ter. la descrizione delle misure predisposte per assicurare che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito siano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio;
12-quater. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'art. 24, comma 2-quater;
12-quinquies. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto degli articoli 2412 e 2483 del codice civile, nonche' degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile all'emissione di titoli di debito;
12-sexies. in caso di istituzione di una bacheca elettronica la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'art. 25-bis, comma 2, e per evitare che, in assenza di autorizzazione, l'implementazione della medesima bacheca elettronica comporti la prestazione di servizi e attivita' di investimento soggette a riserva di legge.»;
9) nell'allegato 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
A. al punto 3,
a) alla lettera c) sono eliminate le seguenti parole: «della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente,»;
b) alla lettera c) dopo le parole «modalita' di esercizio» sono aggiunte le seguenti parole: «, dell'eventuale destinazione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, nonche', nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente. In caso di strumenti finanziari di nuova emissione, descrizione delle delibere societarie in virtu' delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi»;
c) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, eventuali clausole di subordinazione, la durata e le ulteriori condizioni;»;
B. al punto 4,
a) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente lettera:
«a-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, descrizione dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dall'art. 24, comma 2-quater, nonche' degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile;»;
b) alla lettera d) prima delle parole «descrizione delle modalita' di calcolo» sono aggiunte le seguenti parole: «nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio,».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. I gestori gia' autorizzati che intendano offrire obbligazioni o titoli di debito, o istituire una bacheca elettronica, dovranno fornire alla Consob le relative informazioni previste nei punti 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della sezione B dell'allegato 2, quarantacinque giorni prima dell'avvio di tale operativita'.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2019

Il Presidente: Savona