| Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 10 ottobre 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rovinadil», ai  sensi dell'articolo 8, comma 10 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. DG/1484/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, del 17  giugno  2016,  n. 140;   Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  30  novembre 2007,   n.   279,   recante   «Interventi    urgenti    in    materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della direttiva n. 2003/94/CE, e in particolare l'art.  14,  comma  2,  che prevede  la  non  inclusione  per  i  medicinali  equivalenti   delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004 (Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, del  7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a) rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra  per  il  governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;   Vista  la  domanda  con   la   quale   la   Societa'   Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.  in  data  11  aprile  2019,  ha  chiesto  la riclassificazione  delle  confezioni  con  A.I.C.  n.  044040208,  n. 044040246, 044040350, n. 044040400, n. 044040475,  n.  044040537,  n. 044040590, n. 044040020, n. 044040261, n. 044040071, n. 044040121, n. 044040145 e  n.  044040184  della  specialita'  medicinale  ROVINADIL (enoxaparina sodica);   Visto il parere  della  Commissione  tecnico  scientifica  espresso nella seduta del 5-7 giugno 2019;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta straordinaria del 23-25 luglio 2019;   Vista la deliberazione n. 23 resa in data  16  settembre  2019  dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta  del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle  specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale ROVINADIL (enoxaparina sodica) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue:     confezioni:       «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml  soluzione  iniettabile»  10  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040208 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 41,65;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 68,74;       «10.000 IU (100 mg)/1  ml  soluzione  iniettabile»  2  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040246 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 10,23;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,88;       «2.000 IU (20 mg)/0,2  ml  soluzione  iniettabile»  6  siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.  n.  044040350 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 9,43;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,57;       «4.000 IU (40 mg)/0,4  ml  soluzione  iniettabile»  6  siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.  n.  044040400 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 17,89;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53;       «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml  soluzione  iniettabile»  10  siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.  n.  044040475 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 36,67;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,52;       «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml  soluzione  iniettabile»  10  siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.  n.  044040537 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 41,65;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 68,74;       «10.000 IU (100 mg)/1 ml  soluzione  iniettabile»  10  siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.  n.  044040590 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 49,10;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 81,03;       «2.000 IU (20 mg)/0,2  ml  soluzione  iniettabile»  6  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040020 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 9,43;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,57;       «10.000 IU (100 mg)/1 ml  soluzione  iniettabile»  10  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040261 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 49,10;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 81,03;       «4.000 IU (40 mg)/0,4  ml  soluzione  iniettabile»  6  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040071 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 17,89;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53;       «6.000 IU (60 mg)/0,6  ml  soluzione  iniettabile»  2  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040121 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,64;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,61;       «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml  soluzione  iniettabile»  10  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040145 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 36,67;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,52;       «8.000 IU (80 mg)/0,8  ml  soluzione  iniettabile»  2  siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 044040184 (in base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 8,68;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,32.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Rovinadil» (enoxaparina sodica) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C(nn).   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Rovinadil» (enoxaparina sodica) e' la seguente:     medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione   del   medicinale   soggetta   a   quanto    previsto dall'allegato 2 della determina AIFA 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 10 ottobre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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