Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 ottobre 2019 |
Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualita' 2019. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) del medesimo decreto che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336 (registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2019) recante modalita' di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 393 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2019) che, novellando l'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336, ha esteso l'obbligo della rottamazione anche nel caso degli incentivi per l'acquisizione dei veicoli euro VI D TEMP; Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi, nonche' le relative modalita' di presentazione delle domande di ammissione e quelle di svolgimento dell'attivita' istruttoria; Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto, in particolare, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato; Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria; Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonche' all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti; Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; Visto il regolamento n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»); Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; Considerato che il Soggetto gestore della presente misura d'incentivazione e' stato individuato nella societa' RAM Logistica, infrastrutture, trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il Soggetto gestore); Considerata la sopravvenuta impossibilita' di avvalersi dell'indispensabile supporto tecnico dell'attuale soggetto incaricato della implementazione del sistema per la gestione informatica delle domande e degli adeguamenti evolutivi della piattaforma medesima; Rilevata di conseguenza, per le ragioni summenzionate, la necessita' di disporre circa la presentazione delle domande di ammissione agli incentivi nonche' la relativa gestione con le disposizioni di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019 n. 336 come integrato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 393, con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione ed alle connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonche' all'attivita' istruttoria. |
| Art. 2
Modalita' di funzionamento - Art. 2 decreto ministeriale n. 336/2019
1. La misura d'incentivazione di cui al decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e' articolata in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto. 2. Qualora nel corso della fase di istruttoria della rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse. 3. Il soggetto gestore procede alla definizione di quattro «contatori», uno per ognuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente tramite una piattaforma informatica gestita dal soggetto gestore che provvede: a) all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; b) alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti dell'accantonamento con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 4. In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno accettate con riserva ai fini dello scorrimento dell'elenco degli istanti. 5. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 3, lettera a) e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. |
| Art. 3
Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande
1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 2. A partire dalle ore 10,00 del giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e sino alle ore 16,00 del 31 marzo 2020, sara' possibile presentare istanza che avra' validita' di prenotazione; le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno visibili nella pagina web del soggetto gestore RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione 3. Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalita': 3.1. Sino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it alla quale dovra' essere allegata, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Sara' possibile scaricare il suddetto modello dal sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione b) copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019. Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). 3.2. Dalle ore 10,00 del giorno 16 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto all'indirizzo web: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi -ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo web: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione Il sistema informatico consentira' l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda a cui sara' necessario allegare, a pena di inammissibilita', i seguenti documenti: a) modello di istanza, generato dal sistema informatico sulla base delle informazioni inserite, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sara' disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione_sul sito del soggetto gestore RAM entro il 16 dicembre 2019. 4. I soggetti che hanno inoltrato istanza secondo le modalita' di cui al comma 3.1, hanno l'onere di confermare la domanda a partire dal 16 dicembre 2019 ed entro e non oltre le ore 16,00 del 31 gennaio 2020 tramite la piattaforma informatica di cui al comma 3.2 utilizzando il codice identificativo che verra' inviato all'interessato all'indirizzo PEC di trasmissione della domanda. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti. 5. In ogni caso ogni impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche eventualmente per piu' di una tipologia. Il termine ultimo di presentazione delle domande e' il 31 marzo 2020. Entro tale data e' eventualmente possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente inviata con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda. 6. Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute che costituira' l'ordine di priorita' acquisito, verra' pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi» e sul sito del soggetto gestore RAM. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell'impresa istante e della documentazione allegata che avverra' nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti. Qualora emergano cause di inammissibilita' durante detta istruttoria che verra' avviata a decorrere dal 1° aprile 2020, le verifiche in merito verranno effettuate secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 4 del presente decreto. |
| Art. 4
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire prova del perfezionamento dell'investimento. Per tale finalita', a decorrere dal 1° aprile 2020 i predetti soggetti trasmettono, utilizzando l'applicazione che sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e d-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 5 a 9 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5 lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019. 2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa. 3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. 4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli medesimi comprovabile tramite la ricevuta rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 336/2019 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393 ed il termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero». |
| Art. 5 Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1, comma 4, lettera a).
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 336/2019; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019 n. 336; c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 3, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 336/2019, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche' della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219. 2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica), l'aspirante all'incentivo dovra' produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti n. 336/2019 rilasciata su carta intestata, nonche' l'attestazione che il veicolo e' munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo. |
| Art. 6 Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 4, lettera b).
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni: a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia. 2. Ai fini dell'ammissione agli incentivi, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 nella Gazzetta Ufficiale e il termine del 1° giugno 2020. 3. Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) 2° cpv del decreto del Ministro n. 336 del 22 luglio 2019, sono ammissibili ad incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3,5 ton e 7 tonnellate omologati con regolamento Light Duty (Euro 6d-TEMP- regolamento n. 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro VI step D - reg. n. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in tali casi hanno l'onere di produrre: a) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia; b) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio giusta quanto previsto dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393 che ha modificato l'art. 1, comma 4, lettera b) punto b, del decreto ministeriale n. 336/2019. |
| Art. 7 Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art. 1, comma 4, lettera c).
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 336/2019, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale di seguito specificata: a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336; b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 336/2019 e con l'indicazione dei relativi costi. 2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche: a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. |
| Art. 8 Acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4, lettera c).
1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente con unita' alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre: a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 336/2019 per le unita' frigorifere/calorifere; b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336. c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. 2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche: a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. |
| Art. 9
Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse - Art. 1, comma 4, lettera d)
1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di un rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 336/2019, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 336/2019; c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unita' di trasporto intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia; d) relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 336/2019. |
| Art. 10
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 3, comma 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 336/2019 ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. 2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33. 3. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisca requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuto. |
| Art. 11
Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria - Soggetto gestore
1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto, entro il termine del 15 giugno 2020. 2. Il soggetto gestore svolge le attivita' cosi' come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di apposita convenzione. Il soggetto gestore provvede alla realizzazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3, comma 3.1 del presente decreto nonche' al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attivita' istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. La commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione. 3. Con decreto direttoriale e' nominata una commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. 4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti con le modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 5. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi. |
| Art. 12
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. 2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. 3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico. |
| Art. 13
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336. 2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del decreto ministeriale n. 336/2019, l'Amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita'. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto - contributi ed incentivi - ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2019
Il direttore generale: Cinelli |
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