| Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122 |  
| Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del  Nuovo  codice  della strada in materia di dispositivi antiabbandono  di  bambini  di  eta' inferiore a quattro anni.  |  
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                              IL MINISTRO                 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo  di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;   Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19  aprile  2020,  sara' sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo  al  reciproco  riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;   Vista  la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla  sicurezza  generale  dei prodotti applicabile ai prodotti  di  consumo  quando  la  pertinente legislazione   di   armonizzazione   dell'Unione    non    disciplina adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;   Vista  la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio  del  5  settembre  2007,  che  istituisce  un  quadro  per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;   Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce la  salute  e  la  sicurezza  delle  apparecchiature   elettriche   o elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014, sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che abroga la direttiva 1999/5/CE;   Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014, sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che abroga  la  direttiva  1999/5/CE  e  la  direttiva   2014/30/UE   del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014, sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla compatibilita' elettromagnetica;   Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della societa' dell'informazione;   Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  del  10  novembre   2010,   recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei  dispositivi  di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;   Visto  il  Regolamento  n.  129  della  Commissione  economica  per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10  giugno  2014,  recante: «Prescrizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;   Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;   Considerata  la  necessita'   di   prevedere   le   caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme  volto  a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3;   Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dall'articolo  5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;   Acquisito il parere favorevole della Commissione europea  contenuto nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre 2019;   Vista la  nota  del  30  settembre  2019,  con  cui  lo  schema  di regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri; 
                              A d o t t a 
                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente regolamento si intende per:     a) veicolo:  un  veicolo  appartenente  ad  una  delle  categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla  direttiva 2007/46/CE;     b)  dispositivo  antiabbandono:  un   dispositivo   di   allarme, costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui  funzione  e' quella di prevenire l'abbandono dei  bambini  di  eta'  inferiore  ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e  N3  e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;     c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati  all'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;     d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione europea  che  armonizza  le  condizioni  di  commercializzazione  del dispositivo antiabbandono quale prodotto;     e) fabbricante:  persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e  che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;     f)  operatore  economico:  il  fabbricante,   l'importatore,   il rappresentante  autorizzato  o  il   distributore   di   un   sistema antiabbandono;     g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e  i  provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire  che  i  dispositivi antiabbandono siano conformi  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente regolamento;     h)  autorita'  di  vigilanza  del  mercato:  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;     i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  sul  mercato  nell'ambito   di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          ministri.):               «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge          1  ottobre  2018,  n.  117  (Introduzione  dell'obbligo  di          installazione di dispositivi per prevenire  l'abbandono  di          bambini nei veicoli chiusi):               «Art. 1 (Modifiche all'articolo 172  del  codice  della          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.          285, concernenti l'obbligo di installazione di  dispositivi          per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). -          (Omissis).               2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e  funzionali          del dispositivo di cui all'articolo 172, comma  1-bis,  del          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30          aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma  1  del  presente          articolo, sono definite con  decreto  del  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti, da emanare  entro  sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          legge.               (Omissis).».               -  Il  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  stabilisce:          «Procedure relative all'applicazione di determinate  regole          tecniche nazionali a prodotti  legalmente  commercializzati          in  un  altro  Stato  membro  e  abroga  la  decisione   n.          3052/95/CE».               - Il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e          del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,  e'   relativo   al:          «Reciproco   riconoscimento    delle    merci    legalmente          commercializzate in un  altro  Stato  membro  e  abroga  il          regolamento (CE) n. 764/2008».               - La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio,  del  3  dicembre  2001,   e'   relativa   alla:          «Sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di          consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione          dell'Unione non disciplina adeguatamente la  sicurezza  per          uno di questi prodotti».               - La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del 5 settembre 2007, istituisce il: «Quadro per          l'omologazione dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi,          nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed   entita'   tecniche          destinati a tali veicoli».               - La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del 16 aprile 2014, reca: «Armonizzazione  delle          leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione          sul  mercato  delle  apparecchiature  radio  e  abroga   la          direttiva 1999/5/CE».               - La direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del  26  febbraio  2014,  reca:  «Armonizzazione          delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilita'          elettromagnetica».               - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e          del Consiglio, reca: «Procedura d'informazione nel  settore          delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai          servizi della societa' dell'informazione».               - Il regolamento n. 44 della Commissione economica  per          l'Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010,          reca: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione  dei          dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei  veicoli  a          motore».               - Il regolamento n. 129 della Commissione economica per          l'Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10  giugno  2014,          reca: «Prescrizioni uniformi relative  all'omologazione  di          dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a  bordo          dei veicoli a motore».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  172  del  decreto          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della          strada):               «Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi          di ritenuta e sicurezza per bambini). - 1. Il conducente  e          i passeggeri dei veicoli della  categoria  L6e,  dotati  di          carrozzeria chiusa, di cui  all'articolo  4,  paragrafo  2,          lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento          europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli          delle categorie M1, N1, N2 e N3, di  cui  all'articolo  47,          comma  2,  del  presente  codice,  muniti  di  cintura   di          sicurezza, hanno  l'obbligo  di  utilizzarle  in  qualsiasi          situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50          m devono essere assicurati al  sedile  con  un  sistema  di          ritenuta per  bambini,  adeguato  al  loro  peso,  di  tipo          omologato secondo  le  normative  stabilite  dal  Ministero          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  conformemente  ai          regolamenti della Commissione economica per l'Europa  delle          nazioni unite o alle equivalenti direttive comunitarie.               1-bis. Il conducente dei veicoli  delle  categorie  M1,          N1, N2  e  N3  immatricolati  in  Italia,  o  immatricolati          all'estero  e  condotti  da  residenti  in  Italia,  quando          trasporta un bambino  di  eta'  inferiore  a  quattro  anni          assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di  cui  al          comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di          allarme  volto  a  prevenire   l'abbandono   del   bambino,          rispondente   alle   specifiche    tecnico-costruttive    e          funzionali  stabilite  con  decreto  del  Ministero   delle          infrastrutture e dei trasporti.               2. Il conducente del veicolo e' tenuto  ad  assicurarsi          della persistente efficienza  dei  dispositivi  di  cui  al          comma 1.               3. Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1,  N2  ed  N3          sprovvisti di sistemi di ritenuta:                 a) i bambini di eta' fino  a  tre  anni  non  possono          viaggiare;                 b) i bambini di eta' superiore ai  tre  anni  possono          occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera          1,50 m.               4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m,  quando          viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone  in          servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti  al          noleggio con conducente, possono non essere  assicurati  al          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione          che non occupino un sedile anteriore e  siano  accompagnati          da almeno un passeggero  di  eta'  non  inferiore  ad  anni          sedici.               5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando          un seggiolino  di  sicurezza  rivolto  all'indietro  su  un          sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a  meno  che          l'airbag  medesimo  non  sia  stato  disattivato  anche  in          maniera automatica adeguata.               6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a  tre  anni,          dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono          utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di  sicurezza  di          cui i veicoli  stessi  sono  provvisti.  I  bambini  devono          essere assicurati con  sistemi  di  ritenuta  per  bambini,          eventualmente presenti sui veicoli delle  categorie  M2  ed          M3, solo se di tipo omologato secondo  quanto  previsto  al          comma 1.               7. I passeggeri dei veicoli delle categorie  M2  ed  M3          devono  essere  informati  dell'obbligo  di  utilizzare  le          cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il  veicolo  e'          in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi  al          modello figurante nell'allegato alla direttiva  2003/20/CE,          apposti in modo ben visibile su ogni  sedile.  Inoltre,  la          suddetta informazione puo' essere fornita  dal  conducente,          dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo  o          mediante sistemi audiovisivi quale il video.               8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle  cinture  di          sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:                 a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai  corpi          di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un          servizio di emergenza;                 b)  i  conducenti  e  gli  addetti  dei  veicoli  del          servizio antincendio e sanitario in caso di  intervento  di          emergenza;                 b-bis) i  conducenti  dei  veicoli  con  allestimenti          specifici per la raccolta e per il trasporto di  rifiuti  e          dei veicoli ad  uso  speciale,  quando  sono  impiegati  in          attivita'  di  igiene  ambientale  nell'ambito  dei  centri          abitati, comprese le zone industriali e artigianali;                 c) gli appartenenti ai servizi di  vigilanza  privati          regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;                 d)  gli  istruttori  di  guida  quando  esplicano  le          funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;                 e)  le  persone  che   risultino,   sulla   base   di          certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria  locale  o          dalle competenti autorita'  di  altro  Stato  membro  delle          Comunita' europee, affette da patologie particolari  o  che          presentino    condizioni    fisiche    che    costituiscono          controindicazione  specifica  all'uso  dei  dispositivi  di          ritenuta. Tale certificazione deve indicare  la  durata  di          validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo  5          della  direttiva  91/671/CEE  e  deve  essere  esibita   su          richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;                 f) le donne in stato di gravidanza sulla  base  della          certificazione  rilasciata  dal  ginecologo   curante   che          comprovi  condizioni  di  rischio  particolari  conseguenti          all'uso delle cinture di sicurezza;                 g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3  autorizzati  al          trasporto di passeggeri in piedi ed  adibiti  al  trasporto          locale e che circolano in zona urbana;                 h)    gli    appartenenti    alle    forze     armate          nell'espletamento   di   attivita'   istituzionali    nelle          situazioni di emergenza.               9. Fino all'8 maggio 2009, sono  esentati  dall'obbligo          di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci          trasportati in  soprannumero  sui  posti  posteriori  delle          autovetture  e  degli  autoveicoli  adibiti  al   trasporto          promiscuo di persone e  cose,  di  cui  dell'articolo  169,          comma 5, a condizione che siano accompagnati da  almeno  un          passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.               10. Chiunque non fa uso dei  dispositivi  di  ritenuta,          cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di  ritenuta          per bambini, o del dispositivo di allarme di cui  al  comma          1-bis  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del          pagamento di una somma da euro 83 ad euro  333.  Quando  il          mancato uso riguarda il minore, della  violazione  risponde          il conducente ovvero, se presente sul  veicolo  al  momento          del fatto, chi  e'  tenuto  alla  sorveglianza  del  minore          stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo  di          due anni, in una delle violazioni di cui al presente  comma          per almeno due volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della          patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,          sezione II, del titolo VI.               11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei  dispositivi  di          ritenuta, ne altera od ostacola  il  normale  funzionamento          degli stessi e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del          pagamento di una somma da euro 41 ad euro 167.               12.    Chiunque    importa    o    produce    per    la          commercializzazione  sul   territorio   nazionale   e   chi          commercializza  dispositivi  di  ritenuta   di   tipo   non          omologato e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del          pagamento di una somma da euro 868 ad euro 3.471.               13. I dispositivi di  ritenuta  di  cui  al  comma  12,          ancorche'  installati  sui  veicoli,   sono   soggetti   al          sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi  delle  norme          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». 
           Note all'art. 1: 
               -  Per  il  titolo  della  direttiva   2007/46/CE   del          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  settembre  2007,          si veda nelle note alle premesse.               - Per il testo dell'art.  172,  comma  1,  del  decreto          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle          premesse.               -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  fissa:  «Norme          in materia di accreditamento e abroga il regolamento  (CEE)          n. 339/93.».               - Il regolamento UE n. 2019/1020 del Parlamento europeo          e del  Consiglio  reca:  «Sulla  vigilanza  del  mercato  e          conformita' dei prodotti e modifica la direttiva 2004/42/CE          e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011  (Testo          rilevante ai fini del SEE).».               - Per il testo del regolamento  (CE)  n.  764/2008  del          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio  2008,  si          veda nelle note alle premesse.               - Per  il  testo  del  regolamento  (UE)  2019/515  del          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  si          veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                                             Allegato A 
                                                          (articolo 4) 
      Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali   1. Caratteristiche funzionali essenziali       a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare  l'abbandono  di un bambino di eta' inferiore a 4  anni,  sul  veicolo  sul  quale  e' trasportato, da parte del  conducente  del  veicolo  stesso  mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);       b)  il  dispositivo  deve  essere   in   grado   di   attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;       c)  il  dispositivo  deve  dare  un  segnale  di  conferma   al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;       d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessita' di  dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di  attirare l'attenzione  del  conducente  tempestivamente  attraverso   appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili  all'interno o all'esterno del veicolo;       e)  il  dispositivo  antiabbandono  deve  essere  in  grado  di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);       f) se alimentato da batteria, il  dispositivo  deve  essere  in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;       g) i dispositivi antiabbandono  possono  essere  dotati  di  un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.   2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali       a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;       b) nell'interazione con il veicolo o con  apposito  sistema  di ritenuta,  il  dispositivo  non  deve  in  alcun  modo  alterarne  le caratteristiche di omologazione.     |  
|   |                                                             Allegato B 
                                             (articolo 5, comma 4)       Modello dichiarazione di conformita'  ai  sensi  del  Regolamento  di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore  a  quattro                                anni                       (art. 5 del regolamento) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 del codice della strada.   2.  Il  presente  regolamento  non  pregiudica  la   normativa   di armonizzazione dell'Unione.  Quando  i  dispositivi  contemplati  dal presente  regolamento  rientrano  nel  campo  di  applicazione  della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare  tale legislazione.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Caratteristiche generali 
   1. Il dispositivo antiabbandono puo' essere:     a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;     b) una dotazione di base o un accessorio  del  veicolo,  compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;     c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini  sia  dal veicolo.     |  
|   |                                 Art. 4 
      Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali 
   1. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3,  lettere  a)  e  b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate  nell'allegato  A, punto 1, al presente regolamento.   2. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera  c),  devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti  1 e 2, al presente regolamento.     |  
|   |                                 Art. 5 
                      Obblighi per il fabbricante 
   1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione  sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso  sia  conforme  alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali  essenziali  ai  sensi dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione  tecnica  e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato.   2. La documentazione tecnica di cui  al  comma  1,  deve  contenere tutti  i  dati  o  dettagli  pertinenti  dei  mezzi  utilizzati   dal fabbricante  per  garantire  che  il  dispositivo  antiabbandono  sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all'articolo 4.   3. Per il  dispositivo  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c),  la documentazione tecnica,  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comprende  una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.   4. Ai fini di cui  all'articolo  6,  il  fabbricante  rilascia  una dichiarazione di conformita',  redatta  secondo  il  modello  di  cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere  la dichiarazione  di  conformita',   il   fabbricante   si   assume   la responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono  alle prescrizioni tecniche costruttive  e  funzionali  essenziali  di  cui all'articolo 4.   5. Ogni dispositivo antiabbandono deve  essere  accompagnato,  alla vendita, dalle  prescrizioni  per  l'installazione,  comprendenti  le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i  quali  cio'  non  sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.     |  
|   |                                 Art. 6 
                         Vigilanza del mercato 
   1.   La   vigilanza   del   mercato   per   quanto   riguarda    la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del  regolamento  UE  n. 2019/1020.     |  
|   |                                 Art. 7   Dispositivi  antiabbandono  riconosciuti  da   altri   Stati   membri  dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 
   1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi  antiabbandono  legalmente  commercializzati  in  altri Stati appartenenti all'Unione europea o in  Turchia,  o  originari  e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente  all'EFTA,  che e' parte contraente dell'Accordo SEE.   2.  L'applicazione  del  presente  regolamento  e'  soggetta   alle disposizioni  del  regolamento  764/2008/CE  e  del  regolamento   UE 2019/515.   Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 2 ottobre 2019 
                                               Il Ministro: De Micheli   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del mare, reg. n. 1, foglio n. 3460     |  
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