| Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 16 ottobre 2019 |  
| Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro della  Regione  Emilia  Romagna  nelle  iniziative   finalizzate   al superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle  Province di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena.  (Ordinanza  n.  610/2019).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017, con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  nei  mesi  di giugno, luglio ed agosto  2017,  nel  territorio  delle  Province  di Ferrara, di Ravenna, e di Forli-Cesena, nonche' la  delibera  del  24 luglio 2018 di proroga per dodici mesi dello stato di emergenza;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del recante «Primi interventi urgenti di protezione civile  in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle  Province di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»;   Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;   Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n. 1  con  cui consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;   Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
   1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi richiamati in premessa.   2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione Emilia-Romagna, e' individuato quale  responsabile  delle  iniziative finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, le attivita' occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del contesto  critico  in  rassegna.  Il  predetto   soggetto   provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.   3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018 provvede  ad  inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo quadro economico.   4. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che opera  a  titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione Emilia-Romagna, nonche' della collaborazione degli enti  territoriali e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita  convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui alla presente ordinanza, il Presidente della  regione  Emilia-Romagna provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  istituita  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della protezione civile n. 511 del 7 marzo  2018,  che  viene  al  medesimo intestata fino al 24 luglio  2021,  salvo  proroga  da  disporsi  con apposito provvedimento previa relazione che motivi  adeguatamente  la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e  con  lo  stato  di  avanzamento  degli interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.   6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2 gennaio  2018,  n.  1,   il   medesimo   Presidente   della   regione Emilia-Romagna  e'  autorizzato  a   presentare,   entro   sei   mesi dall'adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n.  511/2018,  da  sottoporre  alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.   7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5 e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il Presidente della regione Emilia-Romagna  puo'  predisporre  un  Piano contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di spesa, di cui al comma 5  dell'art.  27  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che   ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.   8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma 7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita' speciale sono trasferite al bilancio dell'Agenzia  per  la  sicurezza territoriale e la protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna, ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva riassegnazione. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna e'  tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione  civile,  con  cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di  cui  al  presente comma.   9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione civile.   10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle amministrazioni di provenienza.   11. Il Presidente della Regione  Emilia-Romagna,  a  seguito  della chiusura della contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede, altresi', ad inviare al  Dipartimento  della  protezione  civile  una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste  in  essere  per  il superamento del contesto critico in rassegna.   12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana. 
     Roma, 16 ottobre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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