IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2017, con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in conseguenza  dell'aggravamento  del  vasto  movimento   franoso   nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018,  con  cui  il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per  ulteriori  dodici mesi;   Vista l'ordinanza del  16  febbraio  2018,  n.  507  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile recante: «Interventi urgenti  di protezione  civile  in  conseguenza   dell'aggravamento   del   vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera»;   Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;   Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;   Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
   1. La  Regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi richiamati in premessa.   2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata, gia' commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 507 del 16 febbraio 2018,  e'  individuato quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo subentro della medesima regione nel  coordinamento  degli  interventi conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati,  pianificati e non ancora ultimati. Egli e' autorizzato a porre in  essere,  entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente  la gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso,  le  attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento  delle  procedure  e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.   3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di cui all'art. 1, comma 1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 507  del  16  febbraio  2018  provvede  ad inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con relativo quadro economico.   4.  Il  dirigente  dell'Ufficio  protezione  civile  della  Regione Basilicata, che opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale  delle  strutture organizzative della Regione Basilicata, nonche' della  collaborazione degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui alla presente ordinanza, il dirigente dell'Ufficio protezione  civile della  Regione  Basilicata  provvede,  fino  al  completamento  degli interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2,  comma  1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 507 del 16 febbraio 2018 che viene al medesimo intestata fino  al  31 ottobre 2021 salvo proroga da  disporsi  con  apposito  provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli interventi di cui al comma 2.   6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il medesimo dirigente e' autorizzato a presentare,  entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza,  una  rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del Piano degli  interventi  di cui all'art. 1, comma  3  della  citata  ordinanza  n.  507/2018,  da sottoporre  alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento   della protezione civile.   7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il dirigente di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente  gli ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018, n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva  approvazione del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la rispondenza alle finalita' sopra indicate.   8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma 7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.  Il  dirigente di cui al comma 2 e'  tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento  della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione del Piano di cui al presente comma.   9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione civile.   10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle amministrazioni di provenienza.   11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento del contesto critico in rassegna.   12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art. 27, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 16 ottobre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |