| Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 16 agosto 2019 |  
| Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto  al superamento  del  contenzioso  degli  ex  lettori  di  madre   lingua straniera  e  criteri  di  ripartizione  del  cofinanziamento   delle Universita' per la stipula dei relativi contratti.  |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modifiche;   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;   Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;   Viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'  europee rese in data 26 giugno 2001 nella causa C-219/99, in data  18  luglio 2006 nella causa C-119/04 e  in  data  15  maggio  2008  nella  causa C-276/07;   Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004,  n.  63,  ai  sensi  del quale ai  collaboratori  linguistici,  ex  lettori  di  madre  lingua straniera delle Universita' degli studi della Basilicata, di  Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di  Napoli, gia' destinatari di contratti stipulati ai  sensi  dell'art.  28  del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382, abrogato dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile  1995,  n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  1995,  n. 236, e' attribuito,  proporzionalmente  all'impegno  orario  assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a cinquecento  ore,  un trattamento  economico  corrispondente  a  quello   del   ricercatore confermato  a  tempo  definito,  con  effetto  dalla  data  di  prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli;   Visto l'art. 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  ai sensi del quale la citata disposizione legislativa «si interpreta nel senso che, in esecuzione della  sentenza  della  Corte  di  giustizia delle Comunita' europee 26 giugno  2001,  nella  causa  C-212/99,  ai collaboratori  esperti   linguistici,   assunti   dalle   universita' interessate quali lettori di madrelingua  straniera,  il  trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a  tempo definito, in misura proporzionata all'impegno  orario  effettivamente assolto, deve essere attribuito  con  effetto  dalla  data  di  prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a  norma  dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, sino  alla  data  di  instaurazione  del  nuovo  rapporto  quali collaboratori  esperti  linguistici,  a   norma   dell'art.   4   del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e,  a  decorrere  da  quest'ultima data,  a  tutela  dei  diritti  maturati  nel  rapporto   di   lavoro precedente, i  collaboratori  esperti  linguistici  hanno  diritto  a conservare,  quale  trattamento  retributivo  individuale,  l'importo corrispondente alla differenza tra  l'ultima  retribuzione  percepita come lettori di madrelingua straniera, computata  secondo  i  criteri dettati dal citato decreto-legge  n.  2  del  2004,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 63  del  2004,  e,  ove  inferiore,  la retribuzione complessiva loro spettante secondo le  previsioni  della contrattazione collettiva di  comparto  e  decentrata  applicabile  a norma del decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.  236.  Sono  estinti  i giudizi in materia, in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge.»;   Viste le richieste  di  informazioni  pervenute  dalla  Commissione europea  con  riferimento  al  caso  pilota   «EU-Pilot   2079/2011», concernente la verifica della  conformita'  dell'art.  26,  comma  3, ultimo periodo, con la sentenza  della  Corte  di  giustizia  del  26 giugno 200l, causa C-219/99;   Considerato che, tra l'altro, l'entrata  in  vigore  dell'art.  26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  ha  in  alcuni  casi determinato la riduzione degli stipendi attribuiti a queste figure di personale da parte delle Universita', comportando per l'effetto nuovo contenzioso dinanzi al Giudice civile;   Visto l'art. 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167,  ai sensi del  quale  il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle universita' e' incrementato di euro 8.705.000 a  decorrere  dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto  art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n.  63  del 2004,  al  superamento  del  contenzioso  in  atto  e   a   prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle  universita' statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera,  gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;   Visto l'art. 11, comma 2, della citata legge n. 167 del 2017,  come modificato dall'art. 1, comma 1144, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, il quale prevede che con decreto del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la  pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni, e' predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi  di  sede,  a livello di singolo ateneo, e sono stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a  copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;   Visto l'art. 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37  «Disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia all'Unione europea - legge  europea  2018»  in  cui  si  prevede  che «All'art. 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019"».   Visto l'art. 11, comma 3, della legge n. 167  del  2017,  il  quale provvede alla copertura  finanziaria  della  norma,  «quanto  a  euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a  euro 8.705.000  a  decorrere  dall'anno  2019,   mediante   corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno  2018,  mediante  corrispondente  riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero»;   Visto l'art. 51, comma 5, del Contratto  collettivo  nazionale  dei dipendenti del comparto dell'universita' del 21 maggio 1996, ai sensi del quale il  trattamento  economico  dei  collaboratori  ed  esperti linguistici puo' essere incrementato dalla contrattazione  collettiva d'Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla  produttivita'  e all'esperienza acquisita;   Visto l'art. 60, tabella C2, del C.C.N.L. del 19 aprile 2018;   Acquisiti i pareri  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione, espressi  con note rispettivamente n. 10385 del 5 giugno 2019  e  n.  1156  del  31 maggio 2019;   Considerata la necessita' di superare il contenzioso in atto  e  di prevenire  l'instaurazione  di  nuovo  contenzioso,  provvedendo   al cofinanziamento dei contratti integrativi di sede che le  Universita' stipuleranno  a  tale  scopo,  previa  adozione  del  citato  decreto interministeriale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1.  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa,  il  Fondo  per   il finanziamento ordinario delle universita'  e'  incrementato  di  euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati,  in  coerenza  con quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004,  n.  63,  al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione  di nuovo contenzioso nei confronti delle universita' statali italiane da parte degli ex lettori  di  lingua  straniera,  gia'  destinatari  di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del decreto del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.   2. Lo schema-tipo per la definizione, a livello di singolo  ateneo, di contratti integrativi di sede da stipulare per le finalita' di cui al comma 1 e' allegato al presente decreto, di cui costituisce  parte integrante. Al fine di conseguire il cofinanziamento a  valere  sulle risorse di cui al  medesimo  comma,  le  universita'  perfezionano  i contratti integrativi di sede entro il 31 ottobre 2019.   3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono i seguenti:     a) la somma sara' ripartita tra gli  atenei,  in  proporzione  al numero di ex lettori in servizio al 31 dicembre 2018, con riferimento alle Universita' che entro il  31  ottobre  2019  hanno  adottato  un contratto integrativo coerente  con  i  contenuti  dello  schema-tipo allegato al presente decreto;     b) applicazione, quale trattamento economico, di  un  trattamento corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e proporzionale all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno  corrisponde  a cinquecento  ore,  con  riconoscimento,  previa verifica  dell'attivita'  svolta,  degli  scatti  biennali  almeno  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, ad esclusione del  periodo  di  blocco  degli  scatti  disposto  con  il decreto-legge n. 78/2010 e  successive  modifiche  e  integrazioni  e fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli.   Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per gli adempimenti di  competenza  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 16 agosto 2019 
                                         Il Ministro dell'istruzione,                                       dell'universita' e della ricerca                                                  Bussetti               Il Ministro dell'economia      e delle finanze           Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg. n. 3008 
                              __________ 
     Avvertenza: Per la consultazione del decreto,  comprensivo  degli allegati, e' possibile consultare il sito del MIUR al seguente  link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-interministeriale-n-765-d el-16-08-2019     |  
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