Estratto determina n. 1460/2019 del 10 ottobre 2019 
     Medicinale: SERTAM (tamoxifene).     Titolare A.I.C.: GB Pharma S.r.l. - via Ferreri, 11 - 27100 Pavia - Italia.     Confezione: «20 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034425052 (in base 10).     Forma farmaceutica: compressa.     Composizione:       principio attivo: tamoxifene. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione: «20 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034425052 (in base 10);     Classe di rimborsabilita': C.     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Sertam» (tamoxifene) e' classificato, ai sensi  dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Sertam»  (tamoxifene)  e'  la  seguente:   medicinale   soggetto   a prescrizione medica (RR). 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
       Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art.  107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |