| Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 10 ottobre 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cleviprex», ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1469/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma 10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del servizio sanitario nazionale;   Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto  il   decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.   219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  142 del  21  giugno  2006,  concernente  l'attuazione   della   direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo  48,  comma 5,  lettera  c),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA  del  27  settembre  2006  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la determina n. 203/2016  del  28  gennaio  2016,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4  marzo  2016  con  la  quale  la societa' Chiesi  farmaceutici  S.p.a.  ha  ottenuto  l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cleviprex»  (clevidipina) e con cui lo stesso e' stato collocato  nell'apposita  sezione  della classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe C (nn);   Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2018 con la  quale la societa' Chiesi farmaceutici S.p.a. ha chiesto, per il  medicinale «Cleviprex» (clevidipina), la riclassificazione  dalla  classe  C(nn) alla  classe  H  relativamente  alla  confezione  avente  A.I.C.   n. 041759010 e dalla classe  C(nn)  alla  classe  C  relativamente  alla confezione avente A.I.C. n. 041759022;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 23-25 luglio 2019;   Vista la deliberazione n. 23 del 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  CLEVIPREX  (clevidipina)  nelle  confezioni   sotto indicate e' classificato come segue:     confezioni:       «0.5 mg/ml emulsione iniettabile» 10x50 ml flaconcino in  vetro monouso - A.I.C. n. 041759010 (in base 10);       classe di rimborsabilita': H;       prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 1.772,85;       prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 2.925,91;       «0.5 mg/ml emulsione iniettabile» 10x100 ml flaconcino in vetro monouso - A.I.C. n. 041759022 (in base 10);       classe di rimborsabilita': C.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Cleviprex» (clevidipina)  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).      |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
     Roma, 10 ottobre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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