| Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2019 |  
| Modifica del disciplinare di produzione  della  denominazione  «Grana Padano» registrata in qualita' di denominazione di origine  protetta.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO              delle politiche competitive della qualita'                 agroalimentare, ippiche e della pesca 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento (UE) n. 1107/1996  della  Commissione  del  12 giugno 1996 con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;   Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;   Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1670/2019   della Commissione del 1° ottobre 2019, e' stata accolta la modifica di  cui al precedente capoverso;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica richiesta della D.O.P.  «Grana  Padano»,  affinche'  le  disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della denominazione di  origine  protetta  «Grana  Padano»,  nella  stesura risultante  a  seguito  dell'emanazione  del  regolamento   (UE)   n. 1670/2019 della Commissione del 1°  ottobre  2019,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 256  del  7  ottobre 2019.   I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di origine  protetta   «Grana   Padano»,   sono   tenuti   al   rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
     Roma, 14 ottobre 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Comacchio     |  
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                  Disciplinare «Grana Padano D.O.P.» 
                                Art. 1. 
     La denominazione di origine protetta «Grana Padano» si  riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo  di  vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o  da  grattugia,  e  che risponde alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione.      |  
|   |                                 Art. 2. 
      Le caratteristiche del prodotto al  momento  dell'immissione  al consumo sono:       forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi  dritto, facce piane, leggermente orlate;       diametro della forma: da 35 a 45 cm;       altezza dello scalzo:  da  18  a  25  cm,  con  variazioni  per entrambi, in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche  di produzione;       peso: da 24 a 40  kg  da  intendersi  riferito  al  peso  medio dell'intera partita sottoposta a espertizzazione con  una  tolleranza del 2,5% della singola forma, purche' le forme che beneficiano  della tolleranza siano parte di una intera partita  la  quale  rientri  nei parametri succitati;       crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;       pasta:  dura,  con  struttura  finemente  granulosa,   frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile.     Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.     Colore  della  crosta:  scuro  o  giallo  dorato   naturale;   e' espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;     colore della pasta: bianco o paglierino;     aroma: fragrante;     sapore: delicato.     Ferme restando le caratteristiche sopra ricordate,  sono  ammesse tolleranze relativamente alla struttura della crosta e/o della pasta, come previsto dal successivo art. 5.     La composizione  amminoacidica  specifica  del  formaggio  «Grana Padano D.O.P.» risulta depositata presso il Consorzio per  la  tutela del formaggio «Grana Padano» e presso il  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e forestali e determinata mediante impiego della cromatografia  a   scambio   ionico   con   rilevazione   fotometrica post-colonna con ninidrina.     La composizione isotopica specifica del formaggio  «Grana  Padano D.O.P.» risulta depositata presso il  Consorzio  per  la  tutela  del formaggio «Grana  Padano»  e  presso  il  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e  forestali  e  determinata  con  metodiche  di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS).     La composizione del  profilo  minerale  specifico  del  formaggio «Grana Padano D.O.P.» risulta depositato presso il Consorzio  per  la tutela del formaggio e presso il Ministero delle politiche  agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche  di  spettrometria di massa su rapporti isotopici (ICP - MS).     Il contenuto di lisozima nel prodotto finito - ove  impiegato  in caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione  in  fluorescenza,  deve   essere   corrispondente   alla quantita' dichiarata e verificata nel processo di caseificazione.     Il  «Grana  Padano  D.O.P.»  nella  tipologia  «grattugiato»   e' ottenuto esclusivamente da formaggio  intero  gia'  certificato.  Nei limiti e  alle  condizioni  specificate  al  successivo  art.  7,  e' tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio  e confezionamento di «Grana Padano» in pezzi a peso variabile e/o  peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini  ecc.  per  la  produzione  di «Grana Padano» grattugiato.     Le operazioni di grattugia devono essere  effettuate  nell'ambito della zona di produzione del «Grana Padano D.O.P.».     Il confezionamento deve  avvenire  immediatamente,  senza  nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.     Ferme restando  le  caratteristiche  tipiche  del  «Grana  Padano D.O.P.»  la  tipologia  «grattugiato»  deve  presentare  le  seguenti caratteristiche:       umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%;       aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con  diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;       quantita' di crosta: non superiore al 18%.      |  
|   |                                 Art. 3. 
     La zona di  produzione  e  di  grattugiatura  del  «Grana  Padano D.O.P.» e' il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,  Bergamo,  Brescia,  Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova  a  sinistra  del  Po,  Milano,  Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento,  Padova,  Rovigo,  Treviso,  Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara,  Forli'  Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonche' i seguenti comuni della Provincia di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena.       |  
|   |                                 Art. 4 
     Il formaggio «Grana Padano D.O.P.» e' prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno  o  da vacche  munte  con  accesso  libero  ad  un  sistema  automatico   di mungitura, rispettoso delle caratteristiche del latte.     La raccolta del latte deve avvenire  entro  le  ventiquattro  ore dall'inizio della prima mungitura.     L'alimentazione base delle  bovine  da  latte  e'  costituita  da foraggi  verdi  o  conservati,  e  viene  applicata  alle  vacche  in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di gravidanza.     L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o  nell'ambito  del territorio di produzione del latte del «Grana  Padano  D.O.P.»,  come individuato all'art. 3.     Nella razione giornaliera non meno del 50% della  sostanza  secca deve essere apportata da foraggi  con  un  rapporto  foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.     Almeno il 75% della sostanza  secca  dei  foraggi  della  razione giornaliera deve provenire da alimenti  prodotti  nel  territorio  di produzione del latte, cosi' come individuato all'art. 3.     I foraggi ammessi sono:       foraggi  freschi  -  foraggi  freschi  da  prati   stabili   od artificiali o sfalciati.       Le  essenze  foraggere  idonee  sono:  erbe  di  prato  stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od  associati  composti da loietto, segale, avena, orzo,  granturchino,  frumento,  sorgo  da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca,  fleolo,  lupinella, pisello, veccia e favino;       fieni: ottenuti dall'essiccamento in  campo,  con  tecniche  di aeroessiccazione  o  per  disidratazione,  delle  essenze   foraggere utilizzabili come foraggi verdi;       paglie:  di  cereali  quali  frumento,  orzo,  avena,   segale, triticale;       insilati,  non  ammessi  per  la  produzione  della   tipologia «Trentingrana»:         trinciato di mais;         fieni silo.   Mangimi ammessi     Di seguito e' riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per  categorie,  ammesse  ad  integrazione  dei  foraggi, nell'alimentazione delle  vacche  in  lattazione,  degli  animali  in asciutta e delle manze oltre i sette  mesi  di  eta'  destinate  alla produzione del latte per la trasformazione in formaggio «Grana Padano D.O.P.».     Cereali e loro derivati:       mais,  orzo,  frumento,  sorgo,   avena,   segale,   triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati  che  insilati, compresi gli  schiacciati,  i  derivati  trattati  termicamente  come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;       pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in  pastone integrale  di  mais  o  in  pastone  di  pannocchia;  granella  umida sfarinata in pastoni di farina umida;     semi oleaginosi loro derivati:       soia, cotone, girasole, lino: granelle,  sfarinati  e  relativi derivati, quali farine di estrazione  espeller,  sottoposti  anche  a trattamenti termici;     tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati;     foraggi disidratati:       essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo  di  mais,  pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati;     derivati dell'industria dello zucchero:       polpe  secche  esauste,  polpe  secche  semizuccherine,   polpe melassate;       melasso  e/o  derivati:  solo  come  adiuvanti  tecnologici  ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5%  della  sostanza secca della razione giornaliera;     semi di leguminose, carrube:       pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e  relativi derivati;       carrube: essiccate e relativi derivati;     grassi:       grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore  a 70, acidi grassi da oli di origine  vegetale  con  acidi  grassi  tal quali o salificati. Sono ammessi olii  di  pesce  come  supporti  per «additivi» e «premiscele»;     minerali:         sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione;     additivi:       vitamine,   oligoelementi,    amminoacidi    (rumino-protetti), aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo  quelli  naturali  o natural-identici;     varie:       e' ammesso l'utilizzo  di  lievito  di  birra  inattivato  come supporto nelle «premiscele».      |  
|   |                                 Art. 5. 
     Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.     Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve  avere una temperatura non inferiore agli 8°C.     E' ammessa la lavorazione del latte di una  singola  munta  o  di piu' munte  miscelate  dopo  averlo  lasciato  riposare  e  affiorare naturalmente.     E' pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte e' lasciata riposare e affiorare naturalmente.     Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa  tra  8  e  20°C,  in  modo  che  il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80  e  1,05. Per il «Trentingrana» il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo e' di 1,15. Detto rapporto e' altresi'  consentito  per  ogni altro caso in cui il latte proveniente dalla  miscela  di  due  munte preveda che una delle due sia lasciata riposare.     Il latte, dalla stalla alla  sua  lavorazione,  non  puo'  subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che  ne  modifichi  lo status di latte crudo naturale.     Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame.     E' ammesso l'uso di lisozima, tranne che per  il  «Trentingrana», fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte.     La  coagulazione  e'  ottenuta  con  caglio  di  vitello,  previa aggiunta di siero innesto naturale.     Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di  acidita'  di fermentazione del siero innesto a ventiquattro ore  inferiore  a  26° Soxhlet Henkel/50 ml e' ammessa, fino ad un massimo di  dodici  volte all'anno,   l'aggiunta   di   batteri   lattici   autoctoni,    quali Lactobacillus helveticus  e/o  lactis  e/o  casei,  all'inizio  della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.     La cagliata e' rotta in granuli fini e  cotta  fino  a  quando  i granuli diventano elastici, a  una  temperatura  massima  di  56°C  e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima  caldaia,  fino ad un massimo di settanta minuti a decorrere da fine cottura.     Viene poi immessa nelle apposite fascere,  per  almeno  trentasei ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i quattordici e i trenta giorni  a  decorrere dalla messa in salamoia.     All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o sostare per non oltre ventiquattro ore in ambiente riscaldati, ad una temperatura compresa tra i 25° e i 60° C.     La maturazione naturale viene effettuata conservando il  prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a decorrere dalla formatura.     Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta  prelevata a meta' altezza dello scalzo, misurato con  metodo  fluorimetrico,  e comunque compatibile con l'impiego di  latte  crudo  e  che  altresi' rispetta  tutti  i  parametri  previsti  dal  presente   disciplinare all'art.  2  viene  sottoposto  ad  espertizzazione,  non  prima  del compimento dell'ottavo mese dalla formatura.     L'espertizzazione dara' quindi luogo alla  marchiatura  a  fuoco, oppure dara' luogo  alla  cancellazione  dei  contrassegni  d'origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 2.     Il «Grana» viene classificato in  «scelto  sperlato»,  «zero»  ed «uno».     Per Grana Padano «scelto(sperlato)» si intende il  formaggio  che non presenta alcune difetto sia esterno che interno.     Per Grana Padano «0» si intende il  formaggio  che  pur  restando «scelto» per quanto riguarda la struttura della pasta,  presenta  dei piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati «correzioni».     Per Grana Padano «1» - anche detto «sottoscelto» - si intende  il formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di  crosta  o  di struttura interna, occhiatura leggermente accentuata  e  martello  un po' lento.     Il prodotto non puo' essere commercializzato come  «Grana  Padano D.O.P.» prima del compimento effettivo del nono mese di  eta'.  Prima di  detto  termine  il  formaggio  non  puo'  uscire  dalla  zona  di produzione.      |  
|   |                                 Art. 6. 
     Il controllo per  l'applicazione  del  presente  disciplinare  di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito dagli  articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.      |  
|   |                                 Art. 7. 
     Il condizionamento del prodotto  «Grana  Padano  D.O.P.»,  inteso come  qualsivoglia  tipologia  e  pezzatura -  sia  in  porzioni  che grattugiato, sia munito che privo di crosta  (scalzo) -  con  impiego della  denominazione  di  origine  protetta  e  del   logo   che   lo contraddistingue, puo'  avvenire  unicamente  ad  opera  di  soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999, n. 526.     Sono previste due  distinte  autorizzazioni  al  confezionamento, l'una  relativa  agli  spicchi  con  crosta  e  l'altra  relativa  al grattugiato. Qualsiasi tipologia di  prodotto  confezionato  che  non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) e' assimilata al grattugiato  e  soggetta  alle  prescrizioni previste per lo stesso.     L'autorizzazione al preconfezionamento non e' richiesta nel  solo caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita.   Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato».     Al fine di salvaguardare  nel  migliore  dei  modi  la  qualita', assicurare  la  rintracciabilita'  e  garantire  il   controllo   del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del  formaggio  «Grana Padano D.O.P.» per la tipologia «grattugiato» e per le  tipologie  ad esso assimilate potranno  essere  rilasciate  unicamente  a  soggetti economici operanti all'interno della zona di  produzione  individuata all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato  nella  predetta zona.     Per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   in   questione   sara' necessario il  preventivo  nulla  osta  da  parte  dell'Organismo  di controllo incaricato,  a  seguito  degli  opportuni  accertamenti  da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.   Limiti e condizioni per  l'utilizzo  degli  sfridi  di  Grana  Padano  D.O.P. nella produzione di Grana Padano «grattugiato».     L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e  confezionamento di «Grana Padano D.O.P.» in pezzi a peso variabile  e/o  peso  fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini ecc.  per  la  produzione  di  «Grana Padano»  grattugiato,  e'   consentito   unicamente   alle   seguenti condizioni:       a) deve essere comunque rispettata la  percentuale  massima  di crosta del 18%, di cui al precedente art. 2;       b) deve essere sempre garantita la tracciabilita'  delle  forme intere di «Grana Padano D.O.P.» dalle quali provengono gli sfridi.  A tale fine, per poter  utilizzare  gli  sfridi  delle  lavorazioni  e' necessario compilare l'apposita scheda di  lavorazione,  fornita  dal Consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio produttore, il  mese  e  l'anno  di  produzione  e  gli  estremi  del documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle  forme in questione,  nonche'  il  quantitativo  di  sfridi  ottenuti  dalla lavorazione delle medesime;       c) nel caso di impiego differito e/o di  trasferimento  da  uno stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno  essere  tenuti  distinti per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli involucri  contenenti  gli  sfridi,  dovranno essere chiaramente indicati i  rispettivi  numeri  di  matricola  del caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione;       d)  il  trasferimento  degli  sfridi  e'  consentito   soltanto nell'ambito della stessa  azienda,  o  gruppo  aziendale.  E'  quindi vietata  la  commercializzazione  degli  sfridi  da  destinare   alla produzione di «Grana Padano» grattugiato.       |  
|   |                                 Art. 8. 
     Il contrassegno ufficiale attestante il  possesso  dei  requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta  «Grana Padano» e che deve dunque comparire tanto sulle forme  intere  quanto su tutte le confezioni di formaggio «Grana Padano D.O.P.» in porzioni e grattugiato e' costituito da un disegno  romboidale,  attraversato, in corrispondenza  della  diagonale  minore,  da  una  grande  fascia delimitata da due  strisce  parallele  superiori  e  da  due  strisce parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte,  disposte su due righe, le parole «Grana» e «Padano», in carattere  stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli  superiore  e  inferiore  del  romboide, aventi  i  vertici  arrotondati,  sono  iscritte  rispettivamente  le iniziali «G» e «P».     Il formaggio «Grana Padano  D.O.P.»  e'  individuato  mediante  i contrassegni:   A) Sulle forme: 
                  1 - della tipologia «Grana Padano» 
     Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di  origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di  una  serie  di losanghe  romboidali  tratteggiate  che  riportano  al  loro  interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO»  scritte  in  caratteri maiuscoli  e  leggermente  inclinati  verso  destra  e  tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in  continuo  su  tutto  il  giro  della forma, salvo uno spazio vuoto destinato all'apposizione del marchio a fuoco «GRANA PADANO» come sopra  individuato;  al  centro  figura  un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le  due lettere, in carattere maiuscolo, che  costituiscono  la  sigla  della provincia nella quale e' situato il caseificio produttore, il  numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre  numeri,  e  la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due  piccoli  cerchi  che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e  dell'anno  di produzione, rispettivamente con  tre  lettere  e  due  cifre.  Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine  degli elementi citati appare invertito, ovvero  il  bollo  CE  figura  alla destra del quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a  fuoco  e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo. 
               Parte di provvedimento in formato grafico  sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
                  2 - della tipologia «Trentingrana» 
     Unicamente per il «Grana Padano D.O.P.» prodotto nella  Provincia autonoma di Trento, nonche' nell'intero territorio amministrativo dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3,  e  a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono  nelle  vallate  alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con  esclusione,  per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo,  e'  consentito  riportare  i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.     Le  specifiche  fasce  marchianti  previste  per   la   tipologia «Trentingrana» come sopra individuata si compongono di  una  fila  in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate  attraversate dalla parola «Trentino», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale,  fra  le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole  «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta  al suo interno, dall'alto in basso, le due  lettere  «TN»  in  carattere maiuscolo, sigla della Provincia di Trento nella quale e' situato  il caseificio  produttore,  il  numero  di  matricola   del   caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP»,  oltre  a  due piccoli ovali e due piccoli  cerchi  posti  rispettivamente  sopra  e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola;  in  basso  alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di  produzione,  mentre  sulla  destra  del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e  dell'anno  di produzione, rispettivamente con  tre  lettere  e  due  cifre.  Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine  degli elementi citati appare invertito, ovvero  il  bollo  CE  figura  alla destra del quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a  fuoco  e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo. 
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     sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
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     L'azione  identificativa  dell'origine  da  parte   delle   fasce marchianti e' integrata con l'apposizione di una placca  di  caseina, recante la scritta «GRANA PADANO», l'anno di produzione e  un  codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni  singola  forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilita' del prodotto.     Il formaggio «Grana Padano»  stagionato  per  almeno  venti  mesi dalla formatura all'interno della zona di produzione e  che  presenti le   caratteristiche   qualitative   sottoriportate,   puo'    essere individuato come «RISERVA»:       scelto sperlato;       pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;       colore omogeneo bianco o paglierino;       assenza di odori anomali;       sapore fragrante e delicato.     L'appartenenza  alla  categoria  «Grana  Padano»  RISERVA   viene sancita da un secondo marchio a fuoco,  apposto  sullo  scalzo  delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse  modalita'  previste per l'apposizione del marchio D.O.P.     Il marchio in questione e' costituito da  un  disegno  circolare, attraversato  trasversalmente  al  centro  da   una   grande   fascia delimitata da una striscia superiore  e  da  una  striscia  inferiore parallele; nel centro della fascia e' iscritta la  parola  «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti  la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo,  e  il  numero  «20»,  mentre dentro quella inferiore e'  iscritta  la  parola  «MESI»,  sempre  in carattere maiuscolo.      La riproduzione del marchio a fuoco in questione e' la seguente: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Il marchio viene apposto in prossimita' del  quadrifoglio,  dalla parte opposta a quella dove gia' figura  il  marchio  a  fuoco  GRANA PADANO.   B) Sulle confezioni     Il formaggio confezionato  dai  confezionatori  autorizzati  deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO.     Nella riproduzione sulle confezioni,  il  contrassegno  ufficiale attestante il possesso dei  requisiti  che  legittimano  l'uso  della denominazione di origine protetta GRANA PADANO, cosi' come  descritto all'inizio del presente articolo, insiste su  uno  sfondo  di  colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente piu'  ampio  del tratto per il nero.     I parametri per  riprodurre  il  logo  sulle  confezioni  sono  i seguenti: 
               Parte di provvedimento in formato grafico  Font: FUTURA BOLD 
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     Le confezioni contenenti formaggio «Grana Padano DOP»  rientranti nella specifica  tipologia  «Trentingrana»  come  sopra  individuata, cioe'  ottenuto  da  forme  contraddistinte  dalle  specifiche  fasce marchianti previste per detta tipologia, saranno caratterizzate dalla seguente  riproduzione  sui  materiali  di  confezionamento   e   nel materiale pubblicitario relativo: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualita' mediante l'espertizzazione,  sono  previste le seguenti  ulteriori  categorie  di  prodotto:  il  «Grana  Padano» OLTRE 16 MESI e il «Grana Padano» RISERVA.     Sulle  confezioni  contenenti  il  formaggio   rientrante   nella categoria «Grana Padano» OLTRE 16 MESI, il  logo  GRANA  PADANO  come sopra descritto  e'  completato  dalla  specifica  «OLTRE  16  MESI», disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su  sfondo giallo pantone 109 c, con le parole «OLTRE» e  «MESI»,  in  carattere maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una  sotto  le parole medesime.     I parametri per riprodurre il logo in questione sulle  confezioni sono i seguenti: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Sulle  confezioni  contenenti  il  formaggio   rientrante   nella categoria «Grana Padano» RISERVA, oltre al  logo  GRANA  PADANO  come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA.     Il logo in questione risulta cosi' composto:  disegno  circolare, attraversato  trasversalmente  al  centro  da   una   grande   fascia delimitata da una striscia superiore  e  da  una  striscia  inferiore parallele; nel centro della fascia e' iscritta la  parola  «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti  la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo,  e  il  numero  «20»,  mentre dentro quella inferiore e'  iscritta  la  parola  «MESI»,  sempre  in carattere maiuscolo.     Il disegno in questione e' realizzato in  colore  giallo  pantone 109 c ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente piu' ampio del tratto per il giallo.     I parametri per riprodurre il logo in questione sulle  confezioni sono i seguenti: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Fermo restando che per le categorie  espressamente  previste  dal disciplinare («Oltre 16 Mesi» e «RISERVA-Oltre 20  Mesi»)  occorrera' attenersi ai loghi ad esse rispettivamente associati sopra riportati, e' consentita la possibilita' di indicare sulle confezioni - su  base volontaria - anche stagionature diverse da quelle proprie  delle  due categorie in questione.     Tuttavia tale indicazione deve essere fatta in modo tale  da  non ingenerare l'erroneo convincimento  che  si  tratti  di  un'ulteriore categoria di prodotto prevista e canonizzata nel disciplinare.     Pertanto, per esigenze di chiarezza e per non ingenerare equivoci fra categorie  ufficiali  e  indicazioni  aggiuntive  volontarie  per fornire al consumatore un'informazione piu' precisa e  puntuale,  non sara' consentito evidenziare stagionature di sedici mesi e venti mesi se non tramite riproduzione dei due specifici  loghi  di  cui  sopra, mentre  le  indicazioni   di   stagionature   diverse   (ad   esempio «Stagionatura 12 mesi»,  «Stagionatura  14  mesi»,  «Stagionatura  18 mesi» o simili) saranno consentite  purche'  con  caratteri,  colori, dimensioni e  localizzazione  sulla  confezione  distinte  da  quelli propri della DOP Grana Padano.     |  
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