Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2019
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto l'art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamita' naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5064 del 22 maggio 2019 con la quale la Regione Umbria, ha chiesto e ottenuto la modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per l'impossibilita' di portare a termine le semine entro la scadenza imposta dal disciplinare a causa del susseguirsi di eventi atmosferici avversi;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9678 del 1° ottobre 2019 con la quale la Regione Umbria ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per l'impossibilita' di portare a termine le operazioni di raccolta della «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» entro il termine imposto dal disciplinare a causa del ritardo dell'epoca di semina.
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019.

Roma, 11 ottobre 2019

Il dirigente: Polizzi
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» ai sensi
dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

La seguente frase dell'art. 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»:
«L'elevata frequenza delle piogge ed i precoci freddi autunnali accorciano il periodo di maturazione della lenticchia costringendo gli agricoltori allo sfalcio e successiva trebbiatura entro agosto»; e' cosi modificata:
«L'elevata frequenza delle piogge ed i precoci freddi autunnali accorciano il periodo di maturazione della lenticchia costringendo gli agricoltori allo sfalcio e successiva trebbiatura entro il 15 ottobre».
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019.