| Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2019 |  
| Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di  Norcia»  registrata  in qualita' di indicazione geografica protetta.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;   Visto l'art. 6,  paragrafo  3  del  regolamento  delegato  (UE)  n. 664/2014 che prevede  la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  da parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie  e  fitosanitarie obbligatorie  o  motivato  da  calamita'  naturali  o  da  condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;   Visto il regolamento (CE)  n.  1065/97  della  Commissione  del  12 giugno 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta  nel registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;   Vista la determinazione dirigenziale n. 5064 del 22 maggio 2019 con la quale la  Regione  Umbria,  ha  chiesto  e  ottenuto  la  modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, paragrafo  3  del  regolamento  delegato  (UE)   n.   664/2014,   per l'impossibilita' di portare a termine le  semine  entro  la  scadenza imposta  dal  disciplinare  a  causa  del   susseguirsi   di   eventi atmosferici avversi;   Vista la determinazione dirigenziale n. 9678 del  1°  ottobre  2019 con  la  quale  la  Regione  Umbria  ha  chiesto  l'avvio   dell'iter amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di  produzione ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per l'impossibilita' di portare a termine le  operazioni di raccolta della «Lenticchia di Castelluccio  di  Norcia»  entro  il termine imposto dal disciplinare a causa del  ritardo  dell'epoca  di semina.   Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del disciplinare di  produzione  della  «Lenticchia  di  Castelluccio  di Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3  del  regolamento delegato (UE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   la   modifica temporanea  apportata  al  disciplinare  di  produzione   della   IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di produzione della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata in qualita' di indicazione geografica  protetta  in  forza del regolamento (CE) 1065/97 della Commissione del  12  giugno  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997.   La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP «Lenticchia di  Castelluccio  di  Norcia»  e'  temporanea  e  la  sua efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019. 
     Roma, 11 ottobre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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     La seguente frase dell'art.  3  del  disciplinare  di  produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio  di Norcia»:     «L'elevata frequenza delle piogge ed i precoci  freddi  autunnali accorciano il periodo di maturazione  della  lenticchia  costringendo gli agricoltori allo sfalcio e successiva trebbiatura entro agosto»;  e' cosi modificata:     «L'elevata frequenza delle piogge ed i precoci  freddi  autunnali accorciano il periodo di maturazione  della  lenticchia  costringendo gli agricoltori allo sfalcio e successiva  trebbiatura  entro  il  15 ottobre».     La presente modifica del disciplinare  di  produzione  della  IGP «Lenticchia di  Castelluccio  di  Norcia»  e'  temporanea  e  la  sua efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019.     |  
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