| Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 3 ottobre 2019 |  
| Riconoscimento del Consorzio  di  tutela  della  Melanzana  Rossa  di Rotonda DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le  funzioni  di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.  128  come  modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526  per  la DOP «Melanzana Rossa di Rotonda».  |  
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                       IL CAPO DEL  DIPARTIMENTO              delle politiche competitive della qualita'                 agroalimentare, ippiche e della pesca 
   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari;   Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse all'origine geografica;   Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del prodotto;   Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;   Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n.  526  ed  in particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento, l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali;   Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  97 del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;   Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;   Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;   Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  134  del  12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile 2000;   Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;   Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio  2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e  deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;   Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;   Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014  - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;   Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita' istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;   Visto il regolamento (UE) n. 624 della Commissione  del  15  luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea  L. 182  del  16  luglio  2010  con  il  quale  e'  stata  registrata  la denominazione di origine protetta «Melanzana Rossa di Rotonda»;   Vista l'istanza presentata in data 21 febbraio 2019  (prot.  Mipaaf n. 12410) dal Consorzio di tutela della Melanzana  Rossa  di  Rotonda DOP con sede legale in Rotonda, contrada Piano  dell'Incoronata  snc, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso  ad  esercitare  le funzioni indicate all'art.  14,  comma  15,  della  citata  legge  n. 526/1999 per la DOP Melanzana Rossa di Rotonda;   Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;   Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei soggetti  appartenenti  alla  categoria  produttori  agricoli   nella filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano  almeno  i  2/3  della produzione  controllata  dall'organismo  di  controllo  nel   periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA a mezzo  pec in data 19 marzo 2018, prot. mipaaf n. 19599, nonche' sulla  base  di chiarimenti e integrazioni forniti sia da CSQA che dal Consorzio;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP al  fine  di consentirgli  l'esercizio  delle   attivita'   sopra   richiamate   e specificatamente indicate all'art.  14,  comma  15,  della  legge  n. 526/1999 per la DOP Melanzana Rossa di Rotonda DOP; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda  DOP  e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le  funzioni  previste  dal medesimo comma sulla DOP «Melanzana Rossa di Rotonda DOP»  registrata con regolamento (UE) n. 624 della Commissione  del  15  luglio  2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea  L.  182 del 16 luglio 2010.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Lo statuto del Consorzio di  tutela  della  Melanzana  Rossa  di Rotonda DOP, con sede in Rotonda, contrada Piano dell'Incoronata snc, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e   delle indicazioni geografiche protette (IGP).   2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna,  contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento  sia  al  fine  di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale  scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente  che lo  stesso  e'  l'unico  soggetto  incaricato  dal  Ministero   delle politiche agricole alimentari  e  forestali  allo  svolgimento  delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP  «Melanzana  Rossa  di  Rotonda DOP».     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare  il proprio  statuto  e  gli  eventuali  regolamenti  interni  senza   il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. Il Consorzio di  tutela  di  cui  all'art.  1  puo'  coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di  autocontrollo svolta  dai  propri  associati  e,  ove   richiesto,   dai   soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Melanzana Rossa  di  Rotonda DOP» non associati, a condizione che siano  immessi  nel  sistema  di controllo dell'organismo autorizzato.     |  
|   |                                 Art. 5 
   1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.   2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Melanzana Rossa  di  Rotonda  DOP»  appartenenti  alla   categoria   produttori agricoli, nella filiera «ortofrutticoli e  cereali  non  trasformati» individuata dall'art. 4 del  decreto  12  aprile  2000  e  successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali  relative ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  Consorzio di tutela.     |  
|   |                                 Art. 6 
   1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.   2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo' essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni  ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette (IGP).   Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 3 ottobre 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Comacchio     |  
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