Estratto determina AAM/PPA n. 792 del 7 ottobre 2019 
     Si autorizzano le seguenti variazioni:       Tipo II, C.I.z): modifica del paragrafo 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI), per implementazione dei  testi  in  seguito alla   procedura   PSUSA/0000449/201604    sul    principio    attivo «budesonide»;       Tipo IB,  C.I.3.z):  modifica  dei  paragrafi  4.4  e  4.8  del riassunto  delle  caratteristiche  del   prodotto   (RCP)   e   delle corrispondenti   sezioni   del   foglio   illustrativo   (FI),    per armonizzazione dei  testi  in  seguito  a  procedura  di  Repeat  Use (DE/H/0873/003/E01),  conclusa  il  14  marzo  2018;  modifica  delle etichette (sez. 17 e 18), per allineamento  al  QRD  template,  nella versione corrente.     Le suddette variazioni sono relative al medicinale FOSTER,  nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione  in  commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:       A.I.C.  n.  037789070  -  «200  microgrammi/6  microgrammi  per erogazione soluzione  pressurizzata  per  inalazione»  1  contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni;       A.I.C.  n. 037789082  -  «200  microgrammi/6  microgrammi   per erogazione soluzione  pressurizzata  per  inalazione»  2  contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni ciascuno;       A.I.C.  n.  037789094  -  «200  microgrammi/6  microgrammi  per erogazione soluzione  pressurizzata  per  inalazione»  1  contenitore sotto pressione in AL da 180 erogazioni.     Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla  determina, di cui al presente estratto.     Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.r.l.  (codice  fiscale  n. 01513360345).     Numero procedura: DE/H/0871/003/II/067/G.     Codice pratica: VC2/2018/242. 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e all'etichettatura.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  presente  estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma  1,  del  precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono  tenuti  a consegnare  il  foglio  illustrativo  aggiornato  agli  utenti,   che scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo  o  analogico  o mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |