| Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121 |  
| Regolamento recante attuazione della delega di  cui  all'articolo  7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163,  per  l'adeguamento della  normativa  regolamentare  nazionale  alle   disposizioni   del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi  e che abroga la direttiva 2009/142/CE.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE  che  ha  a  sua  volta provveduto  alla  codificazione  ed   abrogazione   della   direttiva 90/396/CEE;   Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;   Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione 93/465/CEE;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed,  in particolare, l'articolo 35;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - legge di  delegazione  europea  2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5;   Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recante  norme  per  la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;   Visto il decreto legislativo  21  febbraio  2019,  n.  23,  recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi  1  e  3,  della legge 25 ottobre 2017, n.  163,  per  l'adeguamento  della  normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE) 2016/426   del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva 2009/142/CE;   Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992,  n. 142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato  C  della  legge  22  febbraio 1994, n. 146;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996, n. 661, recante  il  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 31 luglio 2019;   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro  per  gli  affari  europei,  del  Ministro  dello   sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale, dell'economia e delle finanze e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare; 
                               E m a n a                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente  decreto  reca  disposizioni  regolamentari  per  la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni  del  regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e  che  abroga la direttiva 2009/142/CE.   2. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle della  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo  21 febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo  della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli  apparecchi,  delle  condizioni  di  fornitura  del  gas,   dei requisiti essenziali di sicurezza, della  libera  circolazione,  come stabilita  dagli  articoli,  rispettivamente,  3,  4,  5  e   6   del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I  e  II. La  disciplina  degli  obblighi  degli  operatori  economici,   della conformita' degli  apparecchi  ed  accessori,  della  notifica  degli organismi di  valutazione  della  conformita',  della  vigilanza  del mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati  III, IV e V.  
                                     N O T E 
           Avvertenza:               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per  gli          atti dell'Unione europea vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea          (G.U.U.E.). 
           Note all'art. 1:               - La legge 6 dicembre  1971,  n.  1083  (Norme  per  la          sicurezza dell'impiego del gas combustibile), e' pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.               - Il decreto legislativo del 21 febbraio  2019,  n.  23          (Attuazione della delega di cui all'art. 7, commi  1  e  3,          della legge 25 ottobre  2017,  n.  163,  per  l'adeguamento          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento          (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9          marzo  2016,  sugli  apparecchi  che  bruciano   carburanti          gassosi  e  che  abroga  la  direttiva   2009/142/CE),   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72.               -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/426  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi          che bruciano carburanti gassosi e che abroga  la  direttiva          2009/142/CE),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81.               - La rubrica  dell'art.  3,  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in          servizio»;               - La  rubrica  dell'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»;               - La  rubrica  dell'art.  5  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Requisiti essenziali»;               - La  rubrica  dell'art.  6  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Libera circolazione»;               - La rubrica dell'Allegato I del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Requisiti essenziali»;               - La rubrica dell'Allegato II del regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni  degli  Stati          membri sulle condizioni di fornitura del gas»;               - Il Capo  II  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'          intitolato: «Obblighi degli operatori economici»;               - Il Capo III  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'          intitolato: «Conformita' di apparecchi e accessori»;               - Il Capo  IV  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'          intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione  della          conformita'»;               - Il  Capo  V  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'          intitolato: «Vigilanza del mercato  dell'unione,  controllo          degli  apparecchi  e  accessori  che  entrano  nel  mercato          dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione»;               - La rubrica dell'Allegato III del regolamento (UE)  n.          2016/426 reca: «Procedura di valutazione della  conformita'          per apparecchi e accessori»;               - La rubrica dell'Allegato IV del regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Iscrizioni»;               - La rubrica dell'Allegato V del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita' n. ...».   |  
|   |                                 Art. 2   Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  novembre                            1996, n. 661 
   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,  n. 661, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:       «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con  "apparecchi"  e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto  dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/426.       2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni  di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.»;     b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:       «Art.  2  (Opzione  linguistica).  -  1.   Le   istruzioni   ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori  ai  sensi  dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  2016/426, nonche' la traduzione  della  dichiarazione  di  conformita'  di  cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per  apparecchi  ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato  italiano,  sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;     c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:       «Art. 8 (Obblighi per gli  organismi  notificati  stabiliti  in Italia).  -  1.  Gli  organismi  notificati  per  la  valutazione  di conformita' di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del  regolamento (UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo  unico  nazionale  di  accreditamento,  nonche'  nei confronti del Ministero dell'interno relativamente  ad  apparecchi  e accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.       2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di  apparecchi  ed  accessori  puo'  essere  espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine  istituita  dall'organismo unico nazionale di accreditamento.»;     d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:       «Art. 9 (Organismi di valutazione della  conformita',  notifica ed  autorita'  di  notifica).  -  1.  Ai  fini  della  notifica  alla Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  degli  organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a  norma  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426,  il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e  designato  quale autorita'   di   notifica   nazionale   responsabile   dell'avvio   e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la  valutazione  e  la notifica degli organismi di valutazione della  conformita'  stabiliti nel  territorio  nazionale  e  per  il  controllo   degli   organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo  25 del medesimo regolamento europeo.       2. La  valutazione  di  cui  al  comma  1  degli  organismi  di valutazione della conformita' ai  fini  dell'autorizzazione  e  della notifica, nonche'  il  controllo  degli  organismi  notificati,  sono eseguiti ai sensi ed in conformita' al regolamento (CE)  n.  765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata, entro trenta giorni dalla  domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di  accreditamento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero dello sviluppo economico.       3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui  al  primo periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione  non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo  nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta  soluzioni  idonee  a  coprire  la  responsabilita'  civile connessa alle proprie attivita'.       4. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  assume  la  piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma 3.       5. Il Ministero dello sviluppo economico,  quale  autorita'  di notifica  e,  unitamente   al   Ministero   dell'interno,   ai   fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche'  l'organismo  nazionale  di accreditamento, ai fini dell'attivita' di  valutazione  e  controllo, organizzano e gestiscono le relative  attivita'  nel  rispetto  delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.       6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle stesse.»;     e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:       «Art. 10 (Procedure per la vigilanza sul mercato). - 1. Per gli apparecchi  che  bruciano  carburanti  gassosi  e  per   i   relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che  entrano  nel  mercato  dell'Unione,  e'  svolta  in conformita' all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a  29 del  regolamento  (CE)  n.  765/2008,  secondo  le  procedure  e   le prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.       2. I controlli di cui al comma  1  possono  essere  effettuati, anche  con  metodo  a  campione,  presso  gli   operatori   economici interessati e, a tal fine, le persone incaricate:         a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di  immagazzinamento o di vendita dei prodotti;         b)   acquisiscono   tutte    le    informazioni    necessarie all'accertamento;         c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.       3.  Quando  per  i  controlli  ci  si  avvale  di  organismi  o laboratori accreditati  sono  adottate  modalita'  che  escludono  la possibilita'  di  conflitto  o  sovrapposizione  di   interessi   con l'attivita' di certificazione.»;     f) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:       «Art. 11 (Oneri relativi alle procedure  di  valutazione  della conformita'  di  apparecchi  e  accessori,  di  autorizzazione  degli organismi di valutazione della conformita' e  per  la  vigilanza  sul mercato). - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai  sensi  dell'articolo  47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono  a  carico  degli  operatori economici interessati, oltre alle spese relative  alle  procedure  di valutazione della conformita' di apparecchi e  accessori  di  cui  al capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le  attivita' di vigilanza sul mercato di cui al capo V  del  regolamento  (UE)  n. 2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita' di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi  di valutazione della conformita' di cui al capo IV del regolamento  (UE) n. 2016/426.       2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro  dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le  tariffe  per  le  attivita'  di  cui  al  comma   1   svolte   da amministrazioni  ed  organismi  pubblici,  ad  esclusione  di  quelle relative alle attivita'  svolte  dall'organismo  unico  nazionale  di accreditamento,  nonche'  i  termini,  i  criteri  di  riparto  e  le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad  appositi  capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le  predette  tariffe, determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio,  sono aggiornate almeno ogni due anni.»;     g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 sono abrogati;     h) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono abrogati.  
           Note all'art. 2:               - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  15          novembre 1996, n. 661 (Regolamento per  l'attuazione  della          direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a  gas)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.          302, S.O.               - La rubrica  dell'art.  15  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita'».               - La rubrica  dell'art.  33  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Obbligo  di  informazione  a  carico  degli          organismi notificati».               - La rubrica  dell'art.  25  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Affiliate e subappaltatori degli  organismi          notificati».               -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008  (che  fissa  le          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento          (CEE)  n.  339/93),  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale          dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. legge 218.               -  L'art.  4  della  legge  23  luglio  2009,   n.   99          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione          delle imprese, nonche' in materia di  energia),  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale n. 176, S.O, 31 luglio 2009, cosi'          recita:                 «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento  (CE)          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del          mercato per la commercializzazione dei prodotti). -  1.  Al          fine di assicurare la pronta applicazione del capo  II  del          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli          stessi Ministeri ai relativi organi statutari.                 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.                 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti  nei          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza          dei rispettivi Ministeri.                 4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili          a legislazione vigente.».               - La rubrica  dell'art.  21  del  regolamento  (UE)  n.          2016/426 reca: «Prescrizioni  relative  alle  autorita'  di          notifica».               - La rubrica  dell'art.  15  del  regolamento  (UE)  n.          2008/765 reca: «Ambito di applicazione».               - La rubrica  dell'art.  16  del  regolamento  (UE)  n.          2008/765 reca: «Prescrizioni generali».               - La sezione II (da art. 17 a 26) del regolamento  (UE)          n. 2008/765 e' intitolata: «Quadro comunitario  in  materia          di vigilanza del mercato».               - La sezione II (da art. 27 a 29 ) del regolamento (UE)          n. 2008/765 e'  intitolata:  «Controlli  sui  prodotti  che          entrano nel mercato comunitario».               - Il comma 4 dell'art. 30 della legge del  24  dicembre          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013.  n.  3,          cosi' recita:                 «4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono          predeterminate e pubbliche.».               - L'art. 47 della legge del  6  febbraio  1996,  n.  52          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -          legge  comunitaria   1994),   pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita:                 «Art.   47   (Procedure   di    certificazione    e/o          attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le  spese          relative alle procedure di certificazione e/o  attestazione          per  l'apposizione  della  marcatura  CE,  previste   dalla          normativa  comunitaria,  nonche'  quelle  conseguenti  alle          procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse          finalita',  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del   suo          rappresentante stabilito nell'Unione europea.                 2.  Le  spese  relative  alle  procedure  finalizzate          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a          campione dei prodotti certificati.                 3. I proventi derivanti dalle  attivita'  di  cui  al          comma  1,  se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione          centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di  cui          al comma 2, sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello          Stato per essere successivamente riassegnati,  con  decreto          del Ministro del  tesoro,  agli  stati  di  previsione  dei          Ministeri   interessati   sui   capitoli    destinati    al          funzionamento dei  servizi  preposti,  per  lo  svolgimento          delle  attivita'   di   cui   ai   citati   commi   e   per          l'effettuazione dei controlli successivi  sul  mercato  che          possono  essere  effettuati  dalle   autorita'   competenti          mediante l'acquisizione temporanea a  titolo  gratuito  dei          prodotti  presso  i  produttori,  i   distributori   ed   i          rivenditori.                 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello          Stato.                 5. Con l'entrata in vigore  dei  decreti  applicativi          del  presente  articolo,  sono  abrogate  le   disposizioni          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive          comunitarie in materia di certificazione CE.                 6. I decreti di cui al comma  4  sono  emanati  entro          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati          di rispettiva competenza.».               - Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6,  7,  12  e  13  e          degli allegati I, II, III, IV,  V,  VI  e  VII  del  citato          decreto del Presidente della  Repubblica  del  15  novembre          1996, n. 661, abrogati dal  presente  decreto,  sono  stati          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.          302, S.O.   |  
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                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Dato a Roma, addi' 6 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Fontana, Ministro  per  gli  affari                                  europei 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico 
                                   Salvini, Ministro dell'interno 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Costa,  Ministro  dell'ambiente   e                                  della tutela del territorio  e  del                                  mare  Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1967     |  
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