Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121
Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE che ha a sua volta provveduto alla codificazione ed abrogazione della direttiva 90/396/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in particolare, l'articolo 35;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I e II. La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della conformita' degli apparecchi ed accessori, della notifica degli organismi di valutazione della conformita', della vigilanza del mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III, IV e V.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli
atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(G.U.U.E.).

Note all'art. 1:
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Il decreto legislativo del 21 febbraio 2019, n. 23
(Attuazione della delega di cui all'art. 7, commi 1 e 3,
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72.
- Il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi
che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81.
- La rubrica dell'art. 3, del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in
servizio»;
- La rubrica dell'art. 4 del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»;
- La rubrica dell'art. 5 del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Requisiti essenziali»;
- La rubrica dell'art. 6 del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Libera circolazione»;
- La rubrica dell'Allegato I del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Requisiti essenziali»;
- La rubrica dell'Allegato II del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni degli Stati
membri sulle condizioni di fornitura del gas»;
- Il Capo II del regolamento (UE) n. 2016/426 e'
intitolato: «Obblighi degli operatori economici»;
- Il Capo III del regolamento (UE) n. 2016/426 e'
intitolato: «Conformita' di apparecchi e accessori»;
- Il Capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426 e'
intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione della
conformita'»;
- Il Capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e'
intitolato: «Vigilanza del mercato dell'unione, controllo
degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato
dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione»;
- La rubrica dell'Allegato III del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Procedura di valutazione della conformita'
per apparecchi e accessori»;
- La rubrica dell'Allegato IV del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Iscrizioni»;
- La rubrica dell'Allegato V del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita' n. ...».
 
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 661

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Opzione linguistica). - 1. Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' la traduzione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;
c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia). - 1. Gli organismi notificati per la valutazione di conformita' di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' nei confronti del Ministero dell'interno relativamente ad apparecchi e accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.
2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi ed accessori puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo unico nazionale di accreditamento.»;
d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organismi di valutazione della conformita', notifica ed autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del regolamento (UE) n. 2016/426, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'avvio e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' stabiliti nel territorio nazionale e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 25 del medesimo regolamento europeo.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi ed in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e, unitamente al Ministero dell'interno, ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.»;
e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Procedure per la vigilanza sul mercato). - 1. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, e' svolta in conformita' all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, secondo le procedure e le prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici interessati e, a tal fine, le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o di vendita dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Quando per i controlli ci si avvale di organismi o laboratori accreditati sono adottate modalita' che escludono la possibilita' di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attivita' di certificazione.»;
f) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformita' di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sul mercato). - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di valutazione della conformita' di apparecchi e accessori di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le attivita' di vigilanza sul mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita' di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformita' di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.»;
g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 sono abrogati;
h) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono abrogati.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 15
novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione della
direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n.
302, S.O.
- La rubrica dell'art. 15 del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita'».
- La rubrica dell'art. 33 del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Obbligo di informazione a carico degli
organismi notificati».
- La rubrica dell'art. 25 del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Affiliate e subappaltatori degli organismi
notificati».
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. legge 218.
- L'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 176, S.O, 31 luglio 2009, cosi'
recita:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al
fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- La rubrica dell'art. 21 del regolamento (UE) n.
2016/426 reca: «Prescrizioni relative alle autorita' di
notifica».
- La rubrica dell'art. 15 del regolamento (UE) n.
2008/765 reca: «Ambito di applicazione».
- La rubrica dell'art. 16 del regolamento (UE) n.
2008/765 reca: «Prescrizioni generali».
- La sezione II (da art. 17 a 26) del regolamento (UE)
n. 2008/765 e' intitolata: «Quadro comunitario in materia
di vigilanza del mercato».
- La sezione II (da art. 27 a 29 ) del regolamento (UE)
n. 2008/765 e' intitolata: «Controlli sui prodotti che
entrano nel mercato comunitario».
- Il comma 4 dell'art. 30 della legge del 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013. n. 3,
cosi' recita:
«4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
- L'art. 47 della legge del 6 febbraio 1996, n. 52
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o
attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese
relative alle procedure di certificazione e/o attestazione
per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla
normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle
procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse
finalita', sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti
mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi
del presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».
- Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 e
degli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII del citato
decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre
1996, n. 661, abrogati dal presente decreto, sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n.
302, S.O.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fontana, Ministro per gli affari
europei

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Salvini, Ministro dell'interno

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1967