Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 settembre 2019
Modifica ed integrazione al decreto 11 maggio 2016, recante: «Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 6-ter concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica;
Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', che indica come per gli operatori delle reti di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare molto piu' efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 recante «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE)»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016, recante «Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»;
Visto, in particolare l'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e ravvisata la necessita' di stabilire le regole di accesso e consultazione dei dati raccolti nel SINFI, tenuto conto della necessita' di tutelarne eventuali elementi di riservatezza e segretezza, nonche' le esigenze connesse alla sicurezza e alla integrita' delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza e alla sanita' pubblica;
Ravvisata, a tale riguardo, l'esigenza di modificare il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
Ritenuto di dover sentire il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
Sentita l'Autorita' delle garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni

1. Il presente decreto apporta le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016, recante «Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»:
dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 6 (Consultazione e accesso al SINFI). - 1. Le informazioni raccolte nel Sinfi ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 relative alle reti pubbliche di comunicazioni e alle altre infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', ad eccezione dei cavi, compresa la fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, sono rese consultabili e accessibili da Infratel Italia S.p.a. secondo le modalita' definite dal presente decreto.
2. La consultazione e l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono consentiti anche laddove le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infrastrutture fisiche di cui al medesimo comma 1 siano dismesse.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le informazioni accessibili, nei casi ed entro i limiti previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e dal presente decreto, si distinguono in: «informazioni di base»; «informazioni su caratteristiche fisiche»; «informazioni ulteriori».
Per «informazioni di base» si intendono quelle relative a:
ubicazione del tracciato (geometrie georeferenziate);
nominativo del gestore dell'infrastruttura e sua partita IVA;
riferimenti (nominativo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail) del soggetto incaricato dal gestore dell'infrastruttura a al caricamento dei dati;
stato dell'infrastruttura (in uso o dismessa);
tipologia delle infrastrutture di alloggiamento (cavidotti, tralicci, etc.);
destinazione dell'infrastruttura (rete idrica, rete del gas, rete elettrica, rete di telecomunicazioni, etc.).
Per «informazioni su caratteristiche fisiche» si intendono quelle relative a:
diametro dei cavi e delle tubature;
profondita' di posa;
tipo di segnalazione di posa;
spazio disponibile per ospitare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
Per «informazioni ulteriori» si intendono quelle relative a:
data in cui sono state generate le informazioni;
indicazione della «scala di rilievo» utilizzata per le informazioni.
4. Sono altresi' rese accessibili le informazioni minime attinenti alle opere di genio civile, in corso o programmate, conferite al Sinfi, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
5. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative ai servizi di rete di consultazione e scaricamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
Art. 7 (Soggetti legittimati alla consultazione e all'accesso). - 1. La consultazione e l'accesso alle informazioni raccolte nel Sinfi sono consentite agli operatori di rete di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti che ne facciano richiesta e ne abbiano interesse. Sono a tal fine attribuiti profili differenziati in funzione dei livelli di accesso e consultazione riconosciuti, in base all'obiettivo specifico della richiesta, a ciascuna di tali categorie di soggetti.
2. Al momento del conferimento delle informazioni al Sinfi, al responsabile indicato dal soggetto che ha effettuato il conferimento sono attribuite credenziali per la consultazione delle informazioni minime, di cui all'art. 6, comma 3, relative alle infrastrutture fisiche di alloggiamento delle reti pubbliche di comunicazione, delle reti di acque reflue, delle reti del gas, delle reti di elettricita' compresa l'illuminazione pubblica e delle reti di altri servizi, documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo del territorio nazionale e raccolte nel Sinfi.
3. Gli operatori di rete che intendano installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocita' hanno diritto ad accedere, a condizione che abbiano fornito i dati di loro competenza, alla totalita' delle informazioni raccolte nel SINFI relative alle infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo, nonche' alle informazioni minime attinenti alle opere di genio civile, in corso o programmate, raccolte nel Sinfi, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. A tal fine, devono indicare con sufficiente dettaglio, nella richiesta di accesso, l'area in cui intendono effettuare l'installazione.
4. Le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, in base al principio di leale cooperazione istituzionale, hanno diritto, di norma in relazione al territorio di rispettiva competenza, ad accedere, anche mediante l'uso del Sistema pubblico di connettivita' (SPC), alla totalita' delle informazioni raccolte nel SINFI relative alle infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo, nonche' alle informazioni minime attinenti alle opere di genio civile, in corso o programmate, raccolte nel Sinfi, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
5. Gli altri soggetti interessati hanno diritto, in relazione all'area territoriale per la quale presentano richiesta, ad accedere alle informazioni minime raccolte nel SINFI di cui all'art. 6, commi 3 e 4 relative alle infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo.
6. Il diritto di accesso di cui ai commi 3, 4 e 5 si esercita mediante richiesta scritta e motivata, inoltrata per via telematica, utilizzando il format disponibile sul sito www.sinfi.it, sulla quale Infratel Italia S.p.a. provvede entro trenta giorni, tramite l'attribuzione di credenziali per l'accesso al Sinfi, coerentemente al profilo spettante.
7. Alle richieste di accesso di cui ai commi 3 e 5, per quanto non specificamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 8 (Riservatezza). - 1. Al momento del conferimento delle informazioni al SINFI, gli operatori di rete e i gestori di infrastrutture fisiche, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni conferite per le ragioni di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla sanita' pubblica, ovvero per la tutela di dati riservati, dei segreti tecnici e commerciali, indicano le informazioni di cui richiedano la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La rubrica dell'art. 5 («Disposizioni finali») e' cosi' sostituita: «Altre disposizioni».
2. La sezione 3 dell'Allegato A recante «Specifiche funzionali» e' abrogata.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte di conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 957