| Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 2 settembre 2019 |  
| Modifica  ed  integrazione  al  decreto  11  maggio  2016,   recante: «Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.».  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante «codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15  settembre  2003  e successive modificazioni;   Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle attivita' produttive»,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 11 novembre 2014,  n.  164,  ed  in  particolare  l'art.  6-ter concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione  degli  edifici con impianti di comunicazione elettronica;   Vista  la  direttiva  2014/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre  i  costi dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta velocita',  che  indica  come  per  gli  operatori  delle   reti   di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare molto  piu'  efficiente  riutilizzare   le   infrastrutture   fisiche esistenti, come quelle di altre  imprese  di  pubblici  servizi,  per installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione  elettronica adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire  una nuova infrastruttura fisica;   Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi»;   Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32  recante «Attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,    che     istituisce un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita' europea (INSPIRE)»;   Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche amministrazioni»;   Visto il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33  recante «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta velocita'»;   Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  dell'11 maggio 2016, recante «Istituzione del  SINFI  -  Sistema  informativo nazionale federato delle infrastrutture»;   Visto, in particolare l'art. 4 del decreto legislativo 15  febbraio 2016, n. 33, e ravvisata la necessita'  di  stabilire  le  regole  di accesso e consultazione dei dati raccolti  nel  SINFI,  tenuto  conto della necessita' di tutelarne eventuali elementi  di  riservatezza  e segretezza, nonche'  le  esigenze  connesse  alla  sicurezza  e  alla integrita'  delle  reti,  alla  sicurezza  nazionale,  alla  pubblica sicurezza e alla sanita' pubblica;   Ravvisata, a tale riguardo, l'esigenza di modificare il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016;   Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui  all'art.  19 del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;   Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;   Ritenuto di dover sentire il Garante per  la  protezione  dei  dati personali di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e successive modificazioni;   Sentita l'Autorita' delle garanzie nelle comunicazioni;   Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                       Modifiche ed integrazioni 
   1.  Il  presente  decreto  apporta   le   seguenti   modifiche   ed integrazioni  al  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico dell'11  maggio  2016,  recante  «Istituzione  del  SINFI  -  Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»:     dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli:   «Art. 6 (Consultazione e accesso al SINFI). -  1.  Le  informazioni raccolte nel Sinfi ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 relative alle reti pubbliche  di  comunicazioni  e  alle  altre infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di  comunicazione elettronica ad alta velocita', ad eccezione  dei  cavi,  compresa  la fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la  fornitura delle acque destinate al consumo  umano,  sono  rese  consultabili  e accessibili da Infratel Italia S.p.a. secondo le  modalita'  definite dal presente decreto.   2. La consultazione e l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono consentiti anche laddove le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infrastrutture  fisiche  di  cui  al  medesimo  comma  1  siano dismesse.   3. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3  del  decreto  legislativo  15 febbraio 2016, n. 33, le informazioni accessibili, nei casi ed  entro i limiti previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33  e dal presente decreto, si  distinguono  in:  «informazioni  di  base»; «informazioni su caratteristiche fisiche»; «informazioni ulteriori».   Per «informazioni di base» si intendono quelle relative a:     ubicazione del tracciato (geometrie georeferenziate);     nominativo del gestore dell'infrastruttura e sua partita IVA;     riferimenti (nominativo, recapiti telefonici,  indirizzo  e-mail) del  soggetto  incaricato  dal  gestore  dell'infrastruttura   a   al caricamento dei dati;     stato dell'infrastruttura (in uso o dismessa);     tipologia  delle  infrastrutture  di  alloggiamento   (cavidotti, tralicci, etc.);     destinazione dell'infrastruttura (rete idrica, rete del gas, rete elettrica, rete di telecomunicazioni, etc.).   Per «informazioni su caratteristiche fisiche» si  intendono  quelle relative a:     diametro dei cavi e delle tubature;     profondita' di posa;     tipo di segnalazione di posa;     spazio disponibile per ospitare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'.   Per «informazioni ulteriori» si intendono quelle relative a:     data in cui sono state generate le informazioni;     indicazione  della  «scala  di   rilievo»   utilizzata   per   le informazioni.   4. Sono altresi' rese accessibili le informazioni minime  attinenti alle opere di genio civile, in  corso  o  programmate,  conferite  al Sinfi, in base a quanto previsto dall'art. 4,  comma  2  del  decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.   5. Si applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  relative  ai servizi di rete di consultazione e scaricamento previsti dal  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.   Art. 7 (Soggetti legittimati alla consultazione e  all'accesso).  - 1. La consultazione e l'accesso alle informazioni raccolte nel  Sinfi sono consentite agli operatori di rete di cui all'art.  2,  comma  1, lettera b) del decreto legislativo 15  febbraio  2016,  n.  33,  alle pubbliche  amministrazioni  e  ad  altri  soggetti  che  ne  facciano richiesta e ne abbiano interesse. Sono a tal fine attribuiti  profili differenziati in funzione dei  livelli  di  accesso  e  consultazione riconosciuti, in base  all'obiettivo  specifico  della  richiesta,  a ciascuna di tali categorie di soggetti.   2. Al momento del conferimento  delle  informazioni  al  Sinfi,  al responsabile indicato dal soggetto che ha effettuato il  conferimento sono attribuite credenziali per la consultazione  delle  informazioni minime, di cui all'art. 6,  comma  3,  relative  alle  infrastrutture fisiche di alloggiamento delle reti pubbliche di comunicazione, delle reti di acque reflue, delle reti del gas, delle reti di  elettricita' compresa l'illuminazione pubblica e  delle  reti  di  altri  servizi, documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo del territorio  nazionale e raccolte nel Sinfi.   3. Gli operatori di rete che intendano installare elementi di  rete di comunicazione elettronica  ad  alta  velocita'  hanno  diritto  ad accedere, a condizione che abbiano fornito i dati di loro competenza, alla totalita' delle informazioni raccolte nel  SINFI  relative  alle infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo e  sul  soprasuolo, nonche' alle  informazioni  minime  attinenti  alle  opere  di  genio civile, in corso o programmate, raccolte nel Sinfi, in base a  quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del  decreto  legislativo  15  febbraio 2016, n. 33. A tal fine, devono indicare con  sufficiente  dettaglio, nella richiesta  di  accesso,  l'area  in  cui  intendono  effettuare l'installazione.   4. Le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali,  in  base al principio di leale cooperazione istituzionale, hanno  diritto,  di norma  in  relazione  al  territorio  di  rispettiva  competenza,  ad accedere, anche mediante l'uso del Sistema pubblico di  connettivita' (SPC), alla totalita' delle informazioni raccolte nel SINFI  relative alle  infrastrutture  fisiche  documentate  nel  sottosuolo   e   sul soprasuolo, nonche' alle informazioni minime attinenti alle opere  di genio civile, in corso o programmate, raccolte nel Sinfi, in  base  a quanto previsto dall'art. 4,  comma  2  del  decreto  legislativo  15 febbraio 2016, n. 33.   5. Gli altri  soggetti  interessati  hanno  diritto,  in  relazione all'area territoriale per la quale presentano richiesta, ad  accedere alle informazioni minime raccolte nel SINFI di cui all'art. 6,  commi 3 e 4 relative alle infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo.   6. Il diritto di accesso di cui ai commi  3,  4  e  5  si  esercita mediante richiesta scritta e motivata, inoltrata per via  telematica, utilizzando il format disponibile sul sito www.sinfi.it, sulla  quale Infratel  Italia  S.p.a.  provvede  entro  trenta   giorni,   tramite l'attribuzione di credenziali per l'accesso al  Sinfi,  coerentemente al profilo spettante.   7. Alle richieste di accesso di cui ai commi 3 e 5, per quanto  non specificamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al  Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.   Art. 8 (Riservatezza). -  1.  Al  momento  del  conferimento  delle informazioni  al  SINFI,  gli  operatori  di  rete  e  i  gestori  di infrastrutture fisiche, al  fine  di  salvaguardare  la  riservatezza delle informazioni conferite per le ragioni di cui all'art. 4,  comma 6 del decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  33,  connesse  alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla sanita' pubblica, ovvero per  la  tutela  di dati riservati,  dei  segreti  tecnici  e  commerciali,  indicano  le informazioni  di   cui   richiedano   la   sottrazione   all'accesso, specificandone i motivi.».     |  
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                          Disposizioni finali 
   1.  La  rubrica  dell'art.  5  («Disposizioni  finali»)  e'   cosi' sostituita: «Altre disposizioni».   2. La sezione 3 dell'Allegato A recante «Specifiche funzionali»  e' abrogata.   Il presente decreto sara' trasmesso alla  Corte  di  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.     Roma, 2 settembre 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 957     |  
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