Estratto determina AAM/PPA n. 789 del 7 ottobre 2019   Autorizzazione: si autorizzano le seguenti variazioni:     Tipo  II,  n.  1),  B.II.a.3b)5:  modifiche  nella   composizione (eccipienti) del prodotto finito.     Tipo Tipo IAIN , n. 1), B.II.b.1a); tipo IB, n.  1),  B.II.b.1e); tipo IAIN , n. 1), B.II.b.1b); tipo IB, n. 1), B.II.b.3z);  tipo  IB, n. 1), B.II.b.4z); tipo IA,  n.  4),  B.II.d.1c);  tipo  IB,  n.  2), B.II.d.1g); tipo IA, n. 5), B.II.d.2a); tipo IB, n.  1),  B.II.d.2d); tipo IB, n. 3), B.II.f.1b)1; tipo IB, n. 1), B.II.f.1b)2; tipo IA, n. 3), B.II.d.1d); tipo IB, n. 4), B.II.f.1d):       aggiunta di un sito di produzione, confezionamento  primario  e confezionamento secondario del prodotto finito;       modifica nel processo di produzione del prodotto finito;       modifica della dimensione del lotto del prodotto finito;       modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: aggiunta di nuovi parametro di specifica;       modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di parametri di specifica non significativi;       modifica della procedura di prova del prodotto finito;       modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta o sostituzione di un parametro di specifica  con  il corrispondente metodo di prova;       estensione della durata di conservazione del  prodotto  finito: nessuna  indicazione  della  durata  di  conservazione   dopo   prima apertura;       estensione della durata di conservazione del  prodotto  finito. Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto  finito  o  del prodotto diluito/ricostituito:  PVC  blister: due  anni;  flaconi  in HDPE: due anni. Flaconi  in  HDPE:  questo  medicinale  non  richiede particolare condizioni di conservazione.  In conseguenza delle sopracitate  variazioni,  vengono  modificati  i paragrafi 2,  3,  4.4,  6.1,  6.3,  6.4,  dell'RCP  e  corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, come da allegato alla determina (All.1), di cui al presente estratto, relativamente al medicinale  BISOPROLOLO  MYLAN,  nelle  seguenti  forme   e   dosaggi autorizzati all'immissione  in  commercio  in  Italia  a  seguito  di procedura europea mutuo riconoscimento:     A.I.C. n.:       040486 - «1,25 mg compresse rivestite con film»;       040486 - «2,5 mg compresse rivestite con film»;       040486 - «3,75 mg compresse rivestite con film»;       040486 - «5 mg compresse rivestite con film»;       040486 - «7,5 mg compresse rivestite con film»;       040486 - «10 mg compresse rivestite con film»       in tutte le confezioni autorizzate,  in  blister  PVC/AL  e  in flacone HDPE.     Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/581.     Codice pratica: VC2/2019/69.     Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157). 
                               Stampati 
     I lotti del medicinale devono essere posti in commercio  con  gli stampati,  cosi'   come   precedentemente   autorizzati   da   questa amministrazione, con le sole modifiche riportate  nell'allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina  possono essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24  maggio  2018  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  133  dell'11  giugno 2018.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |