Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2019 (vai al sommario)
LEGGE 25 settembre 2019, n. 120
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus qui di seguito denominati le Parti;
Riconosciuta l'importanza del ruolo della scienza e della tecnologia nello sviluppo delle economie di ambedue gli Stati;
Considerati i rapporti gia' consolidati nella cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Stati;
Riconosciuta la necessita' di perfezionare l'interazione ed il coordinamento nel summenzionato campo;
Tenuto conto delle iniziative dell'Unione europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica suscettibili di ampliare l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse;
Animati dal desiderio di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra i due Stati nel campo della scienza e della tecnologia nei settori di mutuo interesse su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali nonche', per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea sulla materia.

 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE CULTURALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Belarus, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,
Desiderosi di sviluppare e di intensificare i legami d'amicizia tra i due Stati;
Animati dal mutuo desiderio di promuovere la collaborazione nel settore della cultura;
Convinti che l'intensificazione degli scambi nella summenzionata sfera contribuisca al rafforzamento della comprensione reciproca tra i popoli italiano e bielorusso;
Consapevoli dello sviluppo sempre piu' intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale;
Convinti altresi' che l'ulteriore approfondimento della collaborazione italo-bielorussa nel settore della cultura sara' realizzato mediante intese tra gli organismi statali competenti, tra le autorita' locali, tra le istituzioni culturali dei due Stati;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Lo scopo del presente Accordo e' di realizzare programmi ed attivita' comuni atti a rafforzare la conoscenza reciproca sul potenziale culturale delle Parti Contraenti, nonche' al rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito culturale.
Consapevoli dello sviluppo sempre piu' intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonche' dell'Iniziativa centro europea in particolare e di altri organismi internazionali e regionali al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente:
a) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Art. 2.

Le Parti contribuiranno allo sviluppo a lungo termine della cooperazione diretta nel campo della scienza e della tecnologia tra le organizzazioni e le imprese scientifiche e scientifico-produttive sulla base di accordi fra loro stipulati. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

 
Art. 2.

Le forme principali della collaborazione delle Parti Contraenti in campo culturale saranno le seguenti:
1. organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche;
2. promozione di contatti diretti tra gli enti, le organizzazioni e le associazioni, anche nei seguenti settori: letteratura, arte figurativa, architettura, scultura, arte applicata e decorativa, design, arti sceniche, musica, danza, folclore e arte popolare, cinema;
3. promozione di contatti diretti nel campo dell'arte musicale fra organizzazioni musicali ed associazioni artistiche, dello scambio di cantanti e di formazioni artistiche, della partecipazione congiunta ai concorsi ed ai festival musicali internazionali;
4. promozione di contatti diretti tra le associazioni teatrali, liriche, coreutiche, di marionette e di spettacolo dei due Paesi tramite l'organizzazione di tournee e di performance di formazioni teatrali e di singoli attori, anche tramite la partecipazione congiunta nei concorsi e nei festival teatrali internazionali;
5. promozione della cooperazione bilaterale nel campo cinematografico, anche tramite la partecipazione congiunta nei festival di cinema, tramite lo scambio d'informazione, dei materiali pubblicitari e di pubblicazioni nel summenzionato settore;
6. sostegno allo scambio degli specialisti di folclore e di arte popolare, l'invito reciproco di formazioni folcloristiche a partecipare a concorsi e festival folcloristici internazionali;
7. traduzione delle opere letterarie, nonche' delle opere di ricerca nel campo culturale;
8. intensificazione della collaborazione tra gli enti statali e privati museali ed espositivi della Repubblica italiana e della Repubblica di Belarus, inclusi la realizzazione di mostre, lo scambio di informazioni e lo scambio di esperti.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 4 e 7, e' autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, e' autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.

Le Parti svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnologica in particolare nei seguenti settori:
la ricerca fondamentale ed applicata;
la ricerca e la tecnologia industriale;
l'innovazione.

 
Art. 3.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale.
In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilitera' l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte Contraente ai rispettivi enti culturali e scientifici, agli archivi, ai musei, alle biblioteche.
Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera' in particolare la collaborazione nel campo dell'archivistica e della biblioteconomia, avvalendosi delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione avanzati, promuovera' i contatti diretti tra archivi e biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione, nonche' specifici programmi di formazione nel settore.
Le Parti Contraenti favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari nella sfera dell'archeologia, del restauro e della conservazione del patrimonio culturale.
Particolare attenzione sara' riservata alla collaborazione tra le Parti Contraenti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003, rispettivamente sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4.

In conformita' con il presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti potra' essere attuata nelle seguenti forme:
scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche;
progetti congiunti di ricerca e progettazione;
scambio di scienziati e specialisti per lo svolgimento di ricerche e studi di comune interesse;
organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni;
sostegno alla commercializzazione di progetti tecnico-scientifici congiunti, sulla base di reciproche intese.

 
Art. 4.

Considerata l'opportunita' di intensificare la cooperazione bilaterale nell'ambito dei programmi dell'UNESCO, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dell'Iniziativa centro-europea e di altri organismi internazionali, le Parti Contraenti si impegneranno a ricercare ed a favorire la partecipazione congiunta ai summenzionati programmi.
Le Parti Contraenti si impegnano altresi' a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 settembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 5.

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca comuni che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, favorendo una piu' attiva collaborazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

 
Art. 5.

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel contrastare il traffico illecito di beni culturali, incluse le attivita' di formazione ed addestramento delle forze dell'ordine, al fine di contrastarlo con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali.

 
Art. 6.

L'informazione tecnico-scientifica, ottenuta dall'attivita' congiunta nella cornice del presente Accordo - esclusi i dati considerati segreto commerciale - puo' essere consegnata a terzi, previo consenso delle Parti e nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali nonche', per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea sulla materia.

 
Art. 6.

Le Parti Contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi in campo culturale.

 
Art. 7.

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione mista italo-bielorussa per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione determinera' le priorita' della cooperazione tecnico-scientifica, ne esaminera' l'andamento, stabilira' i programmi esecutivi pluriennali e vigilera' sulla loro attuazione.
La Commissione, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunira' alternativamente in Italia ed in Belarus, in data da concordare per le vie diplomatiche.
Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.
La Commissione, qualora necessario, potra' istituire gruppi di lavoro di carattere permanente e/o ad hoc per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potra', inoltre, invitare esperti per ulteriori approfondimenti ed elaborazioni su problemi specifici.

 
Art. 7.

Ciascuna delle Parti Contraenti prestera' il sostegno necessario all'attivita' degli Istituti di cultura dell'altra Parte Contraente aperti sul suo territorio - agli Istituti di cultura italiana nella Repubblica di Belarus ed ai Centri di cultura bielorussa nella Repubblica italiana.
Le Parti Contraenti favoriranno, in accordo con la legislazione vigente, anche il funzionamento sui propri territori delle associazioni culturali dell'altra Parte Contraente, inclusi i Comitati della societa' Dante Alighieri.

 
Art. 8.

Le disposizioni del presente accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali, nonche' nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

 
Art. 8.

Allo scopo di coordinare e monitorare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti Contraenti istituiranno una Commissione italo-bielorussa mista culturale, di seguito denominata Commissione Mista.
L'applicazione del presente Accordo sara' basata sui Programmi esecutivi pluriennali, approvati dalla Commissione Mista.
Della Commissione Mista faranno parte i rappresentanti dei competenti organismi statali delle Parti Contraenti.
Tale Commissione si riunira' alternativamente in Italia e nella Repubblica di Belarus in date e modalita' da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

 
Art. 9.

Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente mediante scambio di note diplomatiche fra le Parti.
Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'art. 10 del presente Accordo per la sua entrata in vigore.
In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione delle norme del presente Accordo, le Parti le risolveranno tramite consultazioni.

 
Art. 9.

Le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale e tramite consultazioni.

 
Art. 10.

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

 
Art. 10.

Il presente Accordo avra' durata illimitata, ed entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

 
Art. 11.

Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' rinnovato automaticamente per un periodo successivo di uguale durata. Ciascuna parte potra' denunciare l'Accordo, notificando per iscritto tale intenzione all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza della sua durata. Tale denuncia non pregiudichera' il completamento del programma esecutivo in corso. Ogni modifica dell'Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguira' fino al completamento secondo le modalita' concordate.
In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Trieste, il 10 giugno 2011, in due originali, in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 11.

Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima.
La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.
In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Trieste il 10 giugno 2011 in due originali, in lingua italiana e in lingua bielorussa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico