| Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 25 settembre 2019, n. 120 |  
| Ratifica ed esecuzione  dei  seguenti  Accordi:  a)  Accordo  tra  il Governo della Repubblica italiana e il Governo  della  Repubblica  di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla  cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i seguenti Accordi:     a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica  e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011;     b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo della Repubblica di Belarus sulla  cooperazione  culturale,  fatto  a Trieste il 10 giugno 2011.     |  
|   |    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA DI BELARUS IN  MATERIA  DI  COOPERAZIONE  SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA. 
     Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della Repubblica di Belarus qui di seguito denominati le Parti;     Riconosciuta  l'importanza  del  ruolo  della  scienza  e   della tecnologia nello sviluppo delle economie di ambedue gli Stati;     Considerati  i  rapporti  gia'  consolidati  nella   cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Stati;     Riconosciuta la necessita' di perfezionare  l'interazione  ed  il coordinamento nel summenzionato campo;     Tenuto conto delle iniziative dell'Unione europea in  materia  di cooperazione  scientifica  e  tecnologica  suscettibili  di  ampliare l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse;     Animati dal desiderio di promuovere una cooperazione  efficace  e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei  due Stati;     Hanno convenuto quanto segue: 
                                Art. 1. 
     Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra  i  due Stati nel campo della scienza e della tecnologia nei settori di mutuo interesse su base paritaria e di reciproco  vantaggio,  nel  rispetto delle  proprie  legislazioni  nazionali  e  dei  rispettivi  obblighi internazionali nonche', per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea sulla materia.      |  
|   |  ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA         REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE CULTURALE 
     Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della Repubblica Belarus, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,     Desiderosi di sviluppare e di intensificare i  legami  d'amicizia tra i due Stati;     Animati dal mutuo desiderio di promuovere la  collaborazione  nel settore della cultura;     Convinti che l'intensificazione degli scambi nella  summenzionata sfera contribuisca al rafforzamento della comprensione reciproca  tra i popoli italiano e bielorusso;     Consapevoli dello sviluppo sempre piu' intenso  dell'integrazione sia a livello europeo che regionale;     Convinti   altresi'   che   l'ulteriore   approfondimento   della collaborazione  italo-bielorussa  nel  settore  della  cultura  sara' realizzato mediante intese tra gli organismi statali competenti,  tra le autorita' locali, tra le istituzioni culturali dei due Stati;     Hanno convenuto quanto segue: 
                                Art. 1. 
     Lo scopo del presente  Accordo  e'  di  realizzare  programmi  ed attivita' comuni  atti  a  rafforzare  la  conoscenza  reciproca  sul potenziale culturale delle Parti Contraenti, nonche' al rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito culturale.     Consapevoli dello sviluppo sempre piu' intenso  dell'integrazione sia a livello europeo sia  regionale,  le  due  Parti  Contraenti  si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche  nell'ambito  dei programmi dell'Unione europea, dell'UNESCO e del Consiglio  d'Europa, nonche' dell'Iniziativa centro europea  in  particolare  e  di  altri organismi internazionali e regionali al fine di favorire  un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.      |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata  in  vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente:     a) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1, lettera a);     b) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1, lettera b).     |  
|   |                                 Art. 2. 
     Le Parti contribuiranno  allo  sviluppo  a  lungo  termine  della cooperazione diretta nel campo della scienza e della  tecnologia  tra le organizzazioni e le imprese scientifiche e  scientifico-produttive sulla base di accordi fra loro stipulati. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.      |  
|   |                                 Art. 2. 
     Le forme principali della collaborazione delle  Parti  Contraenti in campo culturale saranno le seguenti:       1. organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche;       2.  promozione  di  contatti   diretti   tra   gli   enti,   le organizzazioni  e  le  associazioni,  anche  nei  seguenti   settori: letteratura, arte figurativa, architettura, scultura, arte  applicata e decorativa, design, arti sceniche, musica, danza, folclore  e  arte popolare, cinema;       3. promozione di contatti diretti nel campo dell'arte  musicale fra organizzazioni musicali ed associazioni artistiche, dello scambio di  cantanti  e  di  formazioni  artistiche,   della   partecipazione congiunta ai concorsi ed ai festival musicali internazionali;       4. promozione di contatti diretti tra le associazioni teatrali, liriche, coreutiche, di marionette e  di  spettacolo  dei  due  Paesi tramite l'organizzazione di tournee e di  performance  di  formazioni teatrali  e  di  singoli  attori,  anche  tramite  la  partecipazione congiunta nei concorsi e nei festival teatrali internazionali;       5.  promozione  della   cooperazione   bilaterale   nel   campo cinematografico,  anche  tramite  la  partecipazione  congiunta   nei festival di cinema, tramite lo scambio d'informazione, dei  materiali pubblicitari e di pubblicazioni nel summenzionato settore;       6. sostegno allo scambio degli specialisti  di  folclore  e  di arte popolare, l'invito  reciproco  di  formazioni  folcloristiche  a partecipare a concorsi e festival folcloristici internazionali;       7. traduzione delle opere letterarie, nonche'  delle  opere  di ricerca nel campo culturale;       8. intensificazione della collaborazione tra gli enti statali e privati museali ed  espositivi  della  Repubblica  italiana  e  della Repubblica di Belarus, inclusi la realizzazione di mostre, lo scambio di informazioni e lo scambio di esperti.      |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1. Per l'Accordo di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a), relativamente agli articoli 4 e 7, e' autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di  109.720  euro  a decorrere dall'anno 2021.   2. Per l'Accordo di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b), relativamente agli articoli 2, 3 e 8,  e'  autorizzata  la  spesa  di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di  67.100  euro  a decorrere dall'anno 2021.   3.   Agli   oneri   derivanti   dal   presente    articolo,    pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e  2020 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 3. 
     Le Parti svilupperanno la cooperazione scientifica e  tecnologica in particolare nei seguenti settori:       la ricerca fondamentale ed applicata;       la ricerca e la tecnologia industriale;       l'innovazione.      |  
|   |                                 Art. 3. 
     Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia  di promozione  e  conoscenza,  conservazione,  tutela  e  restauro   del patrimonio storico e culturale.     In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale e nel rispetto  degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilitera' l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte Contraente  ai  rispettivi enti  culturali  e  scientifici,  agli  archivi,   ai   musei,   alle biblioteche.     Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera'  in  particolare  la collaborazione nel campo dell'archivistica e  della  biblioteconomia, avvalendosi delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione avanzati, promuovera' i contatti diretti tra archivi e biblioteche  e lo scambio reciproco di  specialisti  e  di  fonti  di  informazione, nonche' specifici programmi di formazione nel settore.     Le  Parti  Contraenti   favoriranno   inoltre   lo   scambio   di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di  simposi  e  seminari nella sfera dell'archeologia, del restauro e della conservazione  del patrimonio culturale.     Particolare attenzione sara' riservata alla collaborazione tra le Parti  Contraenti  in  attuazione  degli   obblighi   imposti   dalle Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003, rispettivamente sulla  tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.      |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dalle disposizioni degli  Accordi  di  cui  all'articolo  1,  ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui  all'articolo  1, comma 1, lettera a), e degli articoli 2, 3 e 8  dell'Accordo  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa  fronte  con  apposito provvedimento legislativo.     |  
|   |                                 Art. 4. 
     In  conformita'  con  il   presente   Accordo   la   cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti potra'  essere  attuata  nelle seguenti forme:       scambio      di      documentazione       ed       informazioni scientifico-tecnologiche;       progetti congiunti di ricerca e progettazione;       scambio di scienziati  e  specialisti  per  lo  svolgimento  di ricerche e studi di comune interesse;       organizzazione congiunta di seminari,  conferenze,  simposi  ed altre manifestazioni;       sostegno     alla     commercializzazione      di      progetti tecnico-scientifici congiunti, sulla base di reciproche intese.      |  
|   |                                 Art. 4. 
     Considerata  l'opportunita'  di  intensificare  la   cooperazione bilaterale  nell'ambito  dei   programmi   dell'UNESCO,   dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dell'Iniziativa centro-europea e  di altri organismi internazionali, le Parti Contraenti si impegneranno a ricercare ed a favorire la partecipazione congiunta ai  summenzionati programmi.     Le  Parti  Contraenti  si  impegnano   altresi'   a   collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione  Unesco del  2005  sulla  protezione  e  promozione  della  diversita'  delle espressioni culturali.      |  
|   |                                 Art. 5 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 25 settembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                                 Art. 5. 
     Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti  di ricerca  comuni  che  potrebbero  essere   inseriti   nei   programmi dell'Unione europea e di altri  organismi  internazionali,  favorendo una piu' attiva collaborazione degli scienziati e degli  esperti  dei due Paesi per la loro realizzazione.      |  
|   |                                 Art. 5. 
     Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare  la  collaborazione nel contrastare il traffico illecito di beni  culturali,  incluse  le attivita' di formazione ed addestramento delle forze dell'ordine,  al fine  di  contrastarlo  con  azioni  di  prevenzione,  repressione  e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO  del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli  illeciti  in  materia  di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali.      |  
|   |                                 Art. 6. 
     L'informazione   tecnico-scientifica,   ottenuta   dall'attivita' congiunta nella  cornice  del  presente  Accordo  -  esclusi  i  dati considerati segreto commerciale - puo'  essere  consegnata  a  terzi, previo consenso delle Parti e nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e  dei  rispettivi  obblighi  internazionali  nonche',  per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione  europea  sulla materia.      |  
|   |                                 Art. 6. 
     Le Parti Contraenti si impegnano  a  rafforzare  la  cooperazione bilaterale nel  settore  della  protezione  dei  diritti  d'autore  e diritti connessi in campo culturale.      |  
|   |                                 Art. 7. 
     Al fine di dare attuazione al presente Accordo  e  di  verificare l'andamento  della  sua  applicazione,  le  Parti  istituiranno   una Commissione mista italo-bielorussa per la collaborazione  scientifica e tecnologica. Questa Commissione  determinera'  le  priorita'  della cooperazione   tecnico-scientifica,   ne   esaminera'    l'andamento, stabilira' i programmi esecutivi pluriennali e vigilera'  sulla  loro attuazione.     La Commissione, coordinata dai rappresentanti dei due  Paesi,  si riunira' alternativamente  in  Italia  ed  in  Belarus,  in  data  da concordare per le vie diplomatiche.     Durante i periodi di applicazione  dei  programmi  esecutivi,  le Parti potranno stabilire degli  incontri  per  esaminare  i  problemi connessi  all'attuazione  del  presente  Accordo  e  per   scambiarsi informazioni  sull'andamento  dei  progetti  e  delle  iniziative  di reciproco interesse.     La Commissione, qualora necessario, potra'  istituire  gruppi  di lavoro di carattere permanente e/o ad  hoc  per  determinati  settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa  potra',  inoltre, invitare esperti per ulteriori  approfondimenti  ed  elaborazioni  su problemi specifici.      |  
|   |                                 Art. 7. 
     Ciascuna delle Parti Contraenti prestera' il sostegno  necessario all'attivita' degli Istituti di cultura dell'altra  Parte  Contraente aperti sul suo territorio - agli Istituti di cultura  italiana  nella Repubblica di Belarus  ed  ai  Centri  di  cultura  bielorussa  nella Repubblica italiana.     Le Parti Contraenti favoriranno, in accordo con  la  legislazione vigente,  anche  il  funzionamento   sui   propri   territori   delle associazioni  culturali  dell'altra  Parte  Contraente,   inclusi   i Comitati della societa' Dante Alighieri.      |  
|   |                                 Art. 8. 
     Le disposizioni del presente accordo non possono  in  alcun  modo pregiudicare i  diritti  e  gli  impegni  delle  Parti  derivanti  da Convenzioni internazionali, nonche' nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi   gli   impegni   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia all'Unione europea.      |  
|   |                                 Art. 8. 
     Allo scopo di coordinare e monitorare l'applicazione del presente Accordo,  le  due  Parti  Contraenti  istituiranno  una   Commissione italo-bielorussa mista culturale, di seguito  denominata  Commissione Mista.     L'applicazione del presente Accordo sara'  basata  sui  Programmi esecutivi pluriennali, approvati dalla Commissione Mista.     Della  Commissione  Mista  faranno  parte  i  rappresentanti  dei competenti organismi statali delle Parti Contraenti.     Tale Commissione si riunira' alternativamente in Italia  e  nella Repubblica di Belarus in date e modalita' da concordarsi attraverso i canali diplomatici.      |  
|   |                                 Art. 9. 
     Il presente  Accordo  potra'  essere  modificato  consensualmente mediante scambio di note diplomatiche fra le Parti.     Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le  stesse procedure previste dall'art. 10  del  presente  Accordo  per  la  sua entrata in vigore.     In  caso  di  controversie   derivanti   dall'interpretazione   e dall'applicazione delle norme  del  presente  Accordo,  le  Parti  le risolveranno tramite consultazioni.      |  
|   |                                 Art. 9. 
     Le     controversie     derivanti     dall'interpretazione      e dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte tra le  Parti Contraenti per via negoziale e tramite consultazioni.      |  
|   |                                Art. 10. 
     Il presente Accordo entrera' in vigore  alla  data  di  ricezione dell'ultima delle due  notifiche  con  cui  le  Parti  contraenti  si saranno  comunicate  ufficialmente  l'avvenuto   espletamento   delle rispettive procedure interne di ratifica.      |  
|   |                                Art. 10. 
     Il presente Accordo  avra'  durata  illimitata,  ed  entrera'  in vigore alla data di ricezione della seconda delle due  notifiche  con cui  le  Parti  Contraenti  si   saranno   comunicate   ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.      |  
|   |                                Art. 11. 
     Il presente Accordo avra'  la  durata  di  cinque  anni  e  sara' rinnovato automaticamente per un periodo successivo di uguale durata. Ciascuna parte potra' denunciare l'Accordo, notificando per  iscritto tale intenzione all'altra parte almeno sei mesi prima della  scadenza della sua durata. Tale denuncia non pregiudichera'  il  completamento del programma esecutivo in  corso.  Ogni  modifica  dell'Accordo  non pregiudichera'  lo  svolgimento  dei  progetti  in  corso,   la   cui attuazione proseguira' fino al  completamento  secondo  le  modalita' concordate.     In  fede  di  che  i  Sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente Accordo.     Fatto a Trieste, il 10 giugno 2011, in due originali,  in  lingua italiana ed in lingua russa,  entrambi  i  testi  facenti  ugualmente fede. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                Art. 11. 
     Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima.     La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in  corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo,  salvo  che le Parti Contraenti decidano diversamente.     In  fede  di  che  i  Sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente Accordo.     Fatto a Trieste il 10 giugno 2011 in  due  originali,  in  lingua italiana e in lingua bielorussa, entrambi i testi facenti  ugualmente fede. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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