Estratto determina AAM/A.I.C. n. 173/2019 del 1° ottobre 2019 
     Procedure europee:       AT/H/0712/001/DC;       AT/H/0712/001/IB/001;       AT/H/0712/001/IB/002.     Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  FUSICUTANBETA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di seguito indicate:       titolare A.I.C.: societa' Mibe Pharma Italia  S.r.l.  con  sede legale e domicilio fiscale in via Leonardo da  Vinci,  20/B  -  39100 Bolzano, Italia, codice fiscale n. 02988160210.     Confezioni:       «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in  al  da  5  g  -  A.I.C.  n. 045358013 (in base 10) 1C86XX (in base 32);       «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al  da  15  g  -  A.I.C.  n. 045358025 (in base 10) 1C86Y9 (in base 32);       «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al  da  30  g  -  A.I.C.  n. 045358037 (in base 10) 1C86YP (in base 32);       «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al  da  60  g  -  A.I.C.  n. 045358049 (in base 10) 1C86Z1 (in base 32).     Validita' prodotto integro: trentasei mesi.     Forma farmaceutica: crema.     Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a temperatura superiore ai 30° C.     Composizione:       principio attivo:         1 g di crema contiene 20,4  mg  di  acido  fusidico  0,5  H2O (equivalente a 20 mg di acido fusidico) e 1,214  mg  di  betametasone valerato (equivalente a1 mg di betametasone).       eccipienti:         macrogol stearil etere 21,         alcool cetostearilico,         paraffina liquida,         paraffina bianca molle,         all-rac-α-tocoferolo,         ipromellosa,         acido citrico monoidrato,         metil paraidrossibenzoato (E 218),         propil paraidrossibenzoato (E 216),         sorbato di potassio (E 202),         acqua purificata.     Responsabile  del  rilascio  lotti:  Mibe  GmbH  Arzneimittel   - Muenchener Strasse 15, 06796 Brehna, Germania.     Indicazioni terapeutiche: terapia iniziale di  eczemi  infetti  o dermatite dovuta a batteri sensibili all'acido fusidico.     Occorre  tenere  in  considerazione  le  linee  guida   ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:        RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |