| Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 9 ottobre 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali  per  uso  umano  «Esperoct»  e «Talzenna», approvati  con  procedura  centralizzata.  (Determina  n. 112262/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012, convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di  medicinali dal  1° giugno al 30 giugno 2019 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  11-13 settembre 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:       ESPEROCT       TALZENNA  descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA, settore  HTA  ed  economia del farmaco, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 9 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Farmaco di nuova autorizzazione: ESPEROCT     Codice ATC - Principio Attivo: B02BD02 - Turoctocog alfa pegol     Titolare: Novo Nordisk A/S     Codice procedura EMEA/H/C/4883     Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 luglio 2019     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
                       Indicazioni terapeutiche 
     Trattamento e profilassi di  episodi  emorragici  in  pazienti  a partire da 12 anni  affetti  da  emofilia  A  (deficit  congenito  di fattore VIII). 
                       Modo di somministrazione 
     Il trattamento deve essere  avviato  sotto  il  controllo  di  un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia.  Pazienti non trattati precedentemente     La  sicurezza  e  l'efficacia  di  «Esperoct»  nei  pazienti  non trattati precedentemente non sono state ancora stabilite.  Monitoraggio del trattamento     Se necessario, durante il corso del trattamento, si consiglia  di determinare in modo appropriato i livelli di  attivita'  del  fattore VIII  per  impostare  gli  aggiustamenti  del  regime  posologico  di «Esperoct». I pazienti possono  rispondere  diversamente  al  fattore VIII, mostrando emivite e riprese incrementali  differenti.  La  dose basata sul peso corporeo puo' richiedere un aggiustamento in pazienti sottopeso  o  sovrappeso.  In  particolare,  in  caso  di  interventi chirurgici significativi, e' indispensabile eseguire un  monitoraggio della terapia sostitutiva  del  fattore  VIII  misurando  l'attivita' plasmatica del fattore VIII.     L'attivita' del fattore VIII di «Esperoct» puo'  essere  misurata usando i test convenzionali per il fattore VIII, il test  cromogenico e il test one-stage. Quando  si  utilizza  un  test  di  coagulazione one-stage in vitro basato sul  tempo  di  tromboplastina  (aPTT)  per determinare l'attivita' del fattore VIII nei campioni di  sangue  dei pazienti, i risultati  dell'attivita'  del  fattore  VIII  plasmatico possono essere significativamente influenzati dal  tipo  di  reagente aPTT e dallo standard di riferimento utilizzato nel test.  Quando  si utilizza il test di coagulazione  one-stage,  e'  necessario  evitare alcuni reagenti a base di  silice  che  causano  una  sottostima  del livello  di  fattore.  Inoltre,   ci   possono   essere   discrepanze significative tra i  risultati  ottenuti  dal  test  di  coagulazione one-stage basato su aPTT e il test cromogenico secondo Ph. Eur.  Cio' e' importante in particolare quando si cambia il laboratorio e  /o  i reagenti utilizzati nel test.     «Esperoct» e' per uso endovenoso.     «Esperoct» deve essere somministrato con iniezione endovenosa (in circa 2 minuti) dopo la ricostituzione della polvere liofilizzata con 4 mL di solvente forniti (soluzione iniettabile di cloruro di sodio 9 mg/mL (0,9%)).     Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1374/001 - A.I.C.: 048083012 /E - in base 32: 1FVD24  - 500  ui  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa preriempita (vetro) - polvere: 500 ui; solvente: 4 ml (125 ui/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1  adattatore  per flaconcino;       EU/1/19/1374/002 - A.I.C.: 048083024 /E - in base 32: 1FVD2J  - 1000 ui  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa preriempita (vetro) - polvere: 1000 ui; solvente: 4 ml (250 ui/ml)  - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino;       EU/1/19/1374/003 - A.I.C.: 048083036 /E - in base 32: 1FVD2W  - 1500 ui  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa preriempita (vetro) - polvere: 1500 ui; solvente: 4 ml (375 ui/ml)  - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino;       EU/1/19/1374/004 - A.I.C.: 048083048 /E - in base 32: 1FVD38  - 2000 ui  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa preriempita (vetro) - polvere: 2000 ui; solvente: 4 ml (500 ui/ml)  - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino;       EU/1/19/1374/005 - A.I.C.: 048083051 /E - in base 32: 1FVD3C  - 3000 ui  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa preriempita (vetro) - polvere: 3000 ui; solvente: 4 ml (750 ui/ml)  - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino. 
                     Altre condizioni e requisiti            dell'autorizzazione all'immissione in commercio   Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).     I requisiti  per  la  presentazione  dei  rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per  questo  medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD)  di  cui  l'art.  107-quater,  paragrafo  7   della   direttiva 2001/83/CE e ogni successivo aggiornamento pubblicato  sul  sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  deve  presentare  il  primo   rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo prodotto  entro sei mesi dall'autorizzazione. 
             Condizioni o limitazioni per quanto riguarda                l'uso sicuro ed efficace del medicinale   Piano di gestione del rischio (RMP).     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).  Obbligo di condurre misure post-autorizzazione.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve completare, entro i tempi stabiliti, le misure di seguito indicate: 
   =================================================================  |              Descrizione              |       Scadenza        |  +=======================================+=======================+  | Studio di sicurezza                   |                       |  |post-autorizzazione (PASS): al fine di |                       |  |indagare sui potenziali effetti        |                       |  |dell'accumulo di PEG nel plesso        |                       |  |coroideo del cervello e di altri       |                       |  |tessuti / organi, il titolare          |                       |  |dell'autorizzazione all'immissione in  |                       |  |commercio deve condurre e presentare i |                       |  |risultati di uno studio di sicurezza   |                       |  |successivo all'autorizzazione secondo  |                       |  |un protocollo concordato               |       31/12/2027      |  +---------------------------------------+-----------------------+
     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL). 
     Farmaco di nuova autorizzazione: TALZENNA     Codice ATC - Principio attivo: talazoparib     Titolare: Pfizer Europe MA EEIG     Codice procedura EMEA/H/C/4674     Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 luglio 2019     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
                       Indicazioni terapeutiche 
     «Talzenna» e' indicato come monoterapia  per  il  trattamento  di pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA1/2, affetti da carcinoma mammario HER2-negativo localmente avanzato o metastatico. I  pazienti devono essere stati precedentemente trattati con una antraciclina e/o un  taxano  nel  contesto  (neo)adiuvante,  localmente   avanzato   o metastatico,  ad  eccezione  dei  pazienti  non   idonei   per   tali trattamenti (vedere paragrafo 5.1). I pazienti con carcinoma mammario positivo   ai   recettori   ormonali   (HR)   devono   essere   stati precedentemente trattati con terapia endocrina o ritenuti non  idonei alla terapia endocrina. 
                       Modo di somministrazione 
     Il   trattamento   con   «Talzenna»   deve   essere   avviato   e supervisionato  da  un  medico   esperto   nell'uso   di   medicinali antitumorali.     I pazienti devono  essere  selezionati  per  il  trattamento  del carcinoma mammario  con  «Talzenna»  sulla  base  della  presenza  di mutazioni germinali BRCA patogene o sospette patogene, riscontrate da un laboratorio qualificato mediante un metodo di analisi validato.     La consulenza genetica per i pazienti  con  mutazioni  BRCA  deve essere eseguita secondo la normativa locale, ove applicabile.     «Talzenna» e' per uso orale.  Per  evitare  il  contatto  con  il contenuto della capsula, le capsule devono essere ingerite  intere  e non devono essere aperte o disciolte. Possono essere  assunte  con  o senza cibo (vedere paragrafo 5.2).     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1377/001 - A.I.C.: 048057018 /E - in base 32: 1FULPU  - 0,25 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (hdpe) - 30 capsule;       EU/1/19/1377/002 - A.I.C.: 048057020 /E - in base 32: 1FULPW  - 0,25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/pvdc) -  30  ×  1 capsule (monodose);       EU/1/19/1377/003 - A.I.C.: 048057032 /E - in base 32: 1FULQ8  - 0,25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/pvdc) -  60  ×  1 capsule (monodose);       EU/1/19/1377/004 - A.I.C.: 048057044 /E - in base 32: 1FULQN  - 0,25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/pvdc) -  90  ×  1 capsule (monodose);       EU/1/19/1377/005 - A.I.C.: 048057057 /E - in base 32: 1FULR1  - 1 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (hdpe) - 30 capsule;       EU/1/19/1377/006 - A.I.C.: 048057069 /E - in base 32: 1FULRF  - 1 mg - capsula rigida - uso orale -  blister  (pvc/pvdc)  -  30  ×  1 capsule (monodose). 
                     Altre condizioni e requisiti            dell'autorizzazione all'immissione in commercio   Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare  il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro sei  mesi successivi all'autorizzazione. 
             Condizioni o limitazioni per quanto riguarda                l'uso sicuro ed efficace del medicinale   Piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti  -  oncologo (RNRL).     |  
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