| Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 9 ottobre 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012,  n.  189,  dei  medicinali  per  uso  umano  «Temybric Ellipta»  e  «Trecondi»,  approvati  con   procedura   centralizzata. (Determina n. 112266/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di Direzione  dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  medicinali  dal medicinali dal 1 giugno al 30 giugno 2019 e riporta  l'insieme  delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 11  -  13 settembre 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     TEMYBRIC ELLIPTA     TRECONDI   descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la  collocazione  nella classe  C(nn)   di   cui   alla   presente   determina   viene   meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 9 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione. 
     TEMYBRIC ELLIPTA.     Codice ATC - Principio attivo: R03AL08 -  fluticasone  furoate  / umeclidinium / vilanterol.     Titolare: Glaxosmithkline Trading Services Limited.     Codice procedura: EMEA/H/C/5254.     G.U.U.E.: 26 luglio 2019.     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche. 
     «Temybric Ellipta» e' indicato come trattamento  di  mantenimento nei pazienti adulti con broncopneumopatia cronica  ostruttiva  (BPCO) da moderata a severa,  che  non  sono  adeguatamente  trattati  dalla combinazione di  un  corticosteroide  per  via  inalatoria  e  un  ß2 agonista a lunga durata d'azione o una combinazione di ß2 agonisti  a lunga durata d'azione ed un antagonista muscarinico  a  lunga  durata d'azione (per gli effetti sul controllo dei sintomi e la  prevenzione delle riacutizzazioni vedere paragrafo 5.1).   Modo di somministrazione. 
     «Temybric Ellipta» e' solo per uso inalatorio.     Istruzioni per l'uso: le istruzioni per l'inalatore di  «Ellipta» da 30  dosi  (fornitura  per  30  giorni)  descritte  di  seguito  si applicano anche all'inalatore di «Ellipta» da 14 dosi (fornitura  per 14 giorni).  a) Preparare una dose.     Aprire il coperchio quando si e'  pronti  a  prendere  una  dose. L'inalatore non deve essere agitato.     Far scorrere il coperchio completamente verso  il  basso  finche' non si sente un "click". Il  medicinale  e'  ora  pronto  per  essere inalato.     Il contatore scala di 1 le dosi per conferma. Se il contatore non scala le dosi quando si sente il "click", l'inalatore non  rilascera' la dose e dovra' essere riportato al farmacista per un consiglio.  b) Come inalare il medicinale.     L'inalatore deve essere tenuto lontano dalla bocca espirando fino a che possibile, ma non espirare nell'inalatore.     Il boccaglio deve essere posto tra le labbra e le  labbra  devono essere chiuse fermamente intorno ad  esso.  Durante  l'uso  le  prese d'aria non devono essere ostruite con le dita:       inalare con  una  lunga,  costante,  e  profonda  inspirazione. Questo respiro deve essere  trattenuto  il  piu'  a  lungo  possibile (almeno 3-4 secondi);       rimuovere l'inalatore dalla bocca;       espirare lentamente e delicatamente.     Il medicinale o il suo gusto  potrebbero  non  essere  avvertiti, anche quando si utilizza correttamente l'inalatore.     Il boccaglio puo' essere pulito usando un panno asciutto prima di chiudere il coperchio.  c) Chiudere l'inalatore e sciacquare la bocca.     Far scorrere il coperchio verso l'alto fino in fondo, per coprire il boccaglio.     Sciacquare la bocca con acqua dopo aver  utilizzato  l'inalatore, non deglutire.     In questo modo la probabilita' di sviluppare effetti indesiderati quali dolori alla bocca o alla gola sara' minore.     Per maggiori informazioni per l'utilizzo del dispositivo,  vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1378/001 - A.I.C.: 048080016/E - In base 32: 1FV94J:         92 mcg/  55  mcg  /  22  mcg  -  polvere  per  inalazione  in contenitore monodose - uso inalatorio - strisce di blister (ALU) -  1 inalatore (14 dosi);       EU/1/19/1378/002 - A.I.C.: 048080028/E - In base 32: 1FV94W:         92 mcg/  55  mcg  /  22  mcg  -  polvere  per  inalazione  in contenitore monodose - uso inalatorio - strisce di blister (ALU) -  1 inalatore (30 dosi);       EU/1/19/1378/003 - A.I.C.: 048080030/E - In base 32: 1FV94Y:         92 mcg/  55  mcg  /  22  mcg  -  polvere  per  inalazione  in contenitore monodose - uso inalatorio - strisce di blister (ALU) -  3 inalatori (3 x 30 dosi) (confezione multipla).   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio. 
     Rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): requisiti definiti per la presentazione  dei  Rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per  questo  medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7  della  direttiva 2001/83/CE  e  successive  modifiche,   pubblicato   sul   sito   web dell'Agenzia europea dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 25;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti  -  pneumologo,  allergologo,  geriatra, internista (RRL).   Farmaco di nuova autorizzazione. 
     TRECONDI.     Codice ATC - Principio attivo: L01AB02 - Treosulfan.     Titolare: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH     Codice procedura: EMEA/H/C/4751.     G.U.U.E.: 26 luglio 2019.   Indicazioni terapeutiche. 
     «Treosulfan»  in  associazione  con   fludarabina   e'   indicato nell'ambito di un regime  di  condizionamento,  prima  del  trapianto allogenico  di  cellule  staminali  ematopoietiche   (alloHSCT),   in pazienti adulti con patologie maligne e non  maligne  e  in  pazienti pediatrici di eta' superiore a un mese con patologie maligne.   Modo di somministrazione. 
     La somministrazione di «Treosulfan» deve essere eseguita sotto la supervisione di un  medico  esperto  nel  regime  di  condizionamento seguito da alloHSCT.     «Treosulfan» e' per uso endovenoso come infusione della durata di due ore.  Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale.     Nella  manipolazione   di   «Treosulfan»,   si   devono   evitare l'inalazione, il contatto cutaneo o il contatto  con  le  mucose.  Il personale in gravidanza deve essere escluso  dalla  manipolazione  di citotossici.     La somministrazione endovenosa deve essere eseguita mediante  una tecnica sicura, per evitare lo stravaso (vedere paragrafo 4.4).     Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1351/001 - A.I.C.: 048082010/E - In base 32: 1FVC2U:         1 g - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso  - flaconcino (vetro) - 50 mg/ml - 1 flaconcino;       EU/1/18/1351/002 - A.I.C.: 048082022/E - In base 32: 1FVC36:         1 g - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso  - flaconcino (vetro) - 50 mg/ml - 5 flaconcini;       EU/1/18/1351/003 - A.I.C.: 048082034/E - In base 32: 1FVC3L:         5 g - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso  - flaconcino (vetro) - 50 mg/ml - 1 flaconcino;       EU/1/18/1351/004 - A.I.C.: 048082046/E - In base 32: 1FVC3Y:         5 g - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso  - flaconcino (vetro) - 50 mg/ml - 5 flaconcini.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio. 
     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare  il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  6   mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 25;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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