| Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 9 ottobre 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  «Striascan», approvato con procedura centralizzata.  (Determina  n.  112267/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate  
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  1768/1992, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  n. 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° giugno al 30 giugno 2019 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  11-13 settembre 2019; 
                              Determina: 
   Le   confezioni   del   seguente   medicinale   per    uso    umano generico/equivalente/biosimilare, di nuova autorizzazione,  corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:     STRIASCAN,  descritte in dettaglio nell'Allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 9 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Generico di nuova autorizzazione 
     STRIASCAN;     codice A.T.C. - principio attivo: V09AB03 - ioflupane (123 I);     titolare: Cis Bio International;     cod. procedura EMEA/H/C/4745;     Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: 26 luglio 2019.   Indicazioni terapeutiche 
     Medicinale solo per uso diagnostico. «Striascan» e' indicato  per rilevare  la  perdita  di   terminazioni   neuronali   dopaminergiche funzionali nel corpo striato:       in  pazienti   adulti   affetti   da   sindromi   parkinsoniane clinicamente incerte, ad esempio quelle con sintomi precoci, al  fine di  agevolare  la  differenziazione  del  tremore  essenziale   dalle sindromi parkinsoniane correlabili al morbo di Parkinson  idiopatico, atrofia  multisistemica   e   paralisi   sopranucleare   progressiva. «Striascan» non consente di  discriminare  tra  morbo  di  Parkinson, atrofia multisistemica e paralisi sopranucleare progressiva;       in pazienti adulti, per  agevolare  la  differenziazione  della probabile demenza a corpi di Lewy dal morbo di Alzheimer. «Striascan» non consente di discriminare tra demenza a corpi di Lewy e demenza da morbo di Parkinson.   Modo di somministrazione 
     «Striascan» deve essere utilizzato solamente in  pazienti  adulti seguiti da medici esperti nel trattamento dei disturbi del  movimento e/o della demenza.     Questo medicinale e' solo per uso ospedaliero o in  strutture  di medicina nucleare designate.     «Striascan» e' per uso endovenoso.     Vedere il paragrafo 4.4 per la preparazione del paziente.     Precauzioni che devono essere prese prima della  manipolazione  o della somministrazione del medicinale: «Striascan» deve essere  usato senza diluizione. Per ridurre al minimo il possibile dolore  al  sito di iniezione durante la somministrazione, si raccomanda  un'iniezione endovenosa lenta (non meno di 15-20 secondi) in una vena del braccio.   Acquisizione delle immagini 
     E' necessario effettuare una SPECT tra le tre e le sei  ore  dopo l'iniezione. L'acquisizione delle  immagini  deve  essere  effettuata utilizzando una  gamma  camera  dotata  di  un  collimatore  ad  alta risoluzione e calibrata utilizzando il fotopicco a  159  keV  ed  una finestra   energetica   del   ±10%.   Il    campionamento    angolare preferibilmente non deve essere meno di 120 immagini  su  360  gradi. Per i collimatori ad alta risoluzione il  raggio  di  rotazione  deve essere costante e scelto il piu' piccolo possibile (tipicamente 11-15 cm). Studi sperimentali con un fantoccio striatale, suggeriscono  che per ottenere immagini  ottimali  la  dimensione  della  matrice  e  i fattori di zoom devono essere selezionati per dare una dimensione  di pixel di 3,5-4,5 mm per i  sistemi  attualmente  in  uso.  Si  devono raccogliere un minimo di 500.000 conteggi per immagini  ottimali.  Le immagini normali  sono  caratterizzate  da  due  aree  simmetriche  a captazione crescente di uguale intensita'.  Le  immagini  anormali  o sono asimmetriche o simmetriche con differente intensita' e/o perdita di intensita' di captazione.     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1372/001 - A.I.C.: 048078012/E - in base 32:  1FV75W  - 74 mbq/ml - soluzione  iniettabile  -  uso  endovenoso  -  flaconcino (vetro) - 2,5 ml - 1 flaconcino;       EU/1/19/1372/002 - A.I.C.: 048078024/E - in base 32:  1FV768  - 74 mbq/ml - soluzione  iniettabile  -  uso  endovenoso  -  flaconcino (vetro) - 5 ml - 1 flaconcino.    Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  
     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul  sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.      Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).      Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in strutture ad esso assimilabili (OSP).     |  
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