Estratto determina AAM/PPA 772/2019 del 2 ottobre 2019 
     Descrizione  del  medicinale  e   attribuzione   numeri   A.I.C.: B.II.e.5.a.1 - L'immissione  in  commercio  del  medicinale  INFRAMIN (A.I.C. n. 029167) e' autorizzata anche nelle forme e  confezioni  di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni gia' approvate:       confezioni:         «5,3% soluzione per infusione» 10 flaconi da 250 ml -  A.I.C. n. 029167071 (base 10) 0VU3GZ (base 32);         «5,3% soluzione per infusione» 10 flaconi da 500 ml -  A.I.C. n. 029167083 (base 10) 0VU3HC (base 32).     Forma farmaceutica: soluzione per infusione.     Principio attivo: aminoacidi ramificati.     Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi  Italia  S.r.l.  (codice  fiscale 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - cap 37063 Verona - Italia.     Codice pratica: N1A/2019/478. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per le confezioni citate e' adottata la classificazione  ai  fini della rimborsabilita': classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per le confezioni citate e' adottata la seguente  classificazione ai fini della fornitura:  OSP  (medicinali  soggetti  a  prescrizione medica   limitativa,   utilizzabili   esclusivamente   in    ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile). 
                               Stampati 
     La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Disposizioni finali 
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |