Estratto determina AAM/PPA n. 769/2019 del 2 ottobre 2019 
     Autorizzazione delle variazioni:       C.I.4) C.I.6.a) - Modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4.  e  4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e  del  paragrafo  2 «Avvertenze e precauzioni» e 4 «Possibili effetti  indesiderati»  del foglio illustrativo; il paragrafo 4.1 e' stato riformulato in accordo alle conclusioni della procedura di Referral  EMEA/H/A-31/1452/C/2789 per gli antibiotici chinolonici e fluorchinolonici;       aggiornamento della sezione delle indicazioni terapeutiche, con una restrizione  (come  trattamento  alternativo)  per  l'indicazione della cistite non complicata;       modifiche editoriali minori del FI  per  adeguamento  al  testo common,     relativamente alla  specialita'  medicinale  TAVANIC  (A.I.C.  n. 033634) nelle seguenti forme e confezioni autorizzate  all'immissione in commercio:       A.I.C. n. 033634015 - «250 mg compresse rivestite con  film»  5 compresse in blister pvc/Al;       A.I.C. n. 033634027 - «250 mg compresse rivestite con film»  10 compresse in blister pvc/Al;       A.I.C. n. 033634039 - «500 mg compresse rivestite con  film»  5 compresse in blister pvc/Al;       A.I.C. n. 033634041 - «500 mg compresse rivestite con  film»  7 compresse in blister pvc/Al;       A.I.C. n. 033634054 - «500 mg compresse rivestite con film»  10 compresse in blister pvc/Al;       A.I.C. n. 033634092 - «500 mg compresse rivestite con film»  14 compresse in blister pvc/Al.     C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4. e 4.8 del  riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo  2  «Avvertenze  e precauzioni»  e  4  «Possibili  effetti  indesiderati»   del   foglio illustrativo; modifiche editoriali minori al paragrafo  4.3  del  RCP per adeguamento al testo common; modifiche editoriali minori  del  FI per adeguamento  al  testo  common,  relativamente  alla  specialita' medicinale  TAVANIC  (A.I.C.  n.  033634)  nelle  seguenti  forme   e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:       A.I.C. n.  033634066 -  «500  mg  soluzione  per  infusione»  1 flacone da 100 ml;       A.I.C. n.  033634078 -  «250  mg  soluzione  per  infusione»  1 flacone da 50 ml;       A.I.C. n.  033634080 -  «250  mg  soluzione  per  infusione»  5 flaconi da 50 ml.     Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati  alla  presente determina.     Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.     Procedure       europee:       DE/H/5119/001-002/II/086/G       e DE/H/5119/003/II/085.     Codici pratiche: VC2/2017/410 - VC2/2017/411. 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che  non riportino le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti  in commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in etichetta, previa consegna del foglio illustrativo aggiornato,  entro trenta  giorni,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1  della determina relativa allo smaltimento delle scorte (AIFA/DG/821/2018).     Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal  giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata  alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |