| Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 15 ottobre 2019 |  
| Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di  attivita'  del  vulcano  Stromboli,   conseguente   agli   eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28  agosto  2019  nel territorio dell'Isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di  Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 608)  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza nel territorio  dell'Isola  di  Stromboli,  ricompresa  nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019;   Considerato che i summenzionati eventi,  caratterizzati  da  colate laviche, lanci di balistici e di materiale piroclastico,  nonche'  da flussi piroclastici che hanno interessato maggiormente  l'area  della Sciara del Fuoco e il versante  sovrastante  l'abitato  di  Ginostra, hanno determinato  danneggiamenti  al  sistema  di  monitoraggio  del vulcano, alla rete elettrica,  nonche'  numerosi  incendi  che  hanno distrutto la vegetazione circostante;   Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna, consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle strutture interessati dall'evento in questione;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
         Nomina commissario delegato e piano degli interventi 
   1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi parossistici di cui in premessa, il  dirigente  generale  del  Dipartimento  della protezione civile della Regione  Siciliana  e'  nominato  commissario delegato.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo' avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori,  che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica.   3.  Il  commissario  delegato  predispone,  nel  limite   di   euro 500.000,00, a valere sulle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  7, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,  un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano  si  dispone  in ordine:     a. all'organizzazione e  all'effettuazione  degli  interventi  di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle situazioni di pericolo per la pubblica  e  privata  incolumita',  ivi inclusa la manutenzione straordinaria  e  l'ampliamento  del  sistema acustico  di  allertamento  e  la  manutenzione  straordinaria  delle infrastrutture  di  telecomunicazioni  di  emergenza  del  Comune  di Lipari, che viene a tal fine nominato soggetto attuatore;     b. al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della funzionalita' dei servizi pubblici  e  delle  infrastrutture  nonche' alle attivita' di gestione dei rifiuti, di  rimozione  e  smaltimento del materiale di ricaduta derivante dall'attivita' vulcanica, e  alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;   4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,  il CUP, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, nonche'  delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili  anche  ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  del   decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi  di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento della protezione civile.   6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.  Tale rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario delegato.   7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra, costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11 novembre 2014, n. 164.   8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al comma 7, il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.   9. Per lo svolgimento delle attivita' di smaltimento dei  materiali di natura vulcanica previste dal comma  3  lettera  b)  del  presente articolo e per le finalita' di cui all'art. 183, comma 1, lettera  n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  suddetti  materiali depositatisi, tra  l'altro,  nelle  aree  urbanizzate  dell'isola  di Stromboli a seguito dei parossismi del 3 luglio e del 28 agosto  2019 sono equiparati a quelli derivanti da eventi atmosferici o meteorici. Al predetto materiale, compreso quello  derivante  dallo  spazzamento delle strade e di altre superfici urbane, e' attribuito il codice CER 20 03 03, inquadrabile nelle tipologie di recupero 7.1,  7.6  e  7.31 bis di cui all'Allegato 1, suballegato 1  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,  nel  rispetto  dei  criteri  imposti dall'Allegato 3 al decreto medesimo,  con  destinazione  in  impianti autorizzati per le operazioni di recupero  R5,  R10  ed  R13  di  cui all'Allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152.     |  
|   |                                 Art. 2   Misure per il rispristino dei sistemi di monitoraggio vulcanico e  di                            allertamento 
   1. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  copertura degli oneri sostenuti dai centri di competenza per il rispristino dei sistemi  di  monitoraggio  e  prevenzione  presenti   sull'Isola   di Stromboli, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui  alla  presente ordinanza, previa presentazione di idonea documentazione di spesa  da parte dei medesimi centri di competenza.   2. I centri di competenza provvedono direttamente  all'acquisizione delle autorizzazioni, visti, pareri e nulla  osta,  ove  necessari  e previsti dalle vigenti norme, per la realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1 anche mediante l'attivazione delle procedure di cui all'art. 4.   3. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato:     alla cessione a titolo gratuito, in favore del Comune di  Lipari, della strumentazione necessaria all'ampliamento del sistema  acustico di allertamento,  nella  disponibilita'  del  medesimo  Dipartimento, anche in deroga all'art. 38 del decreto del Presidente del  Consiglio dei   ministri   22   novembre   2010   concernente   la   disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;     alla manutenzione straordinaria e  all'eventuale  implementazione delle infrastrutture di telecomunicazioni di emergenza  del  medesimo Dipartimento presenti sull'isola al fine di  garantirne  il  corretto funzionamento.   4. Alle attivita' previste ai commi 1 e 3 si provvede nel limite di euro 800.000,00, a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'art.  7  del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 3 
                                Deroghe 
   1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dai  medesimi individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;     regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40, 41, 42 e 119;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e successive modifiche ed integrazioni;     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137,  158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,  231,  da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214,  215  e  216,  del  predetto  decreto  legislativo  n. 152/2006, nel rispetto della direttiva  2008/98CEE;  con  riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del  citato decreto  legislativo  n.  152/2006,  limitatamente  ai  termini   ivi previsti;     decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle attivita' previste dalla presente ordinanza.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati,  di  conseguenza  e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art. 163.   3. Il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:   21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche  in assenza della delibera di programmazione;     32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di euro 200.000,00 e quella agli articoli  76  e  98  e'  riferita  alle tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto emergenziale;     35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;     37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;     40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal contesto emergenziale lo richiedono;     60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;     63, comma  2,  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui alla presente ordinanza.   Tale deroga, se necessaria,  potra'  essere  utilizzata  anche  per l'individuazione dei soggetti cui  affidare  la  verifica  preventiva della progettazione di cui all'art.  26,  comma  6,  lettera  a)  del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;     95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle ipotesi previste dalla norma;     97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse non e' inferiore a cinque;     31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario, l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;     157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla presente ordinanza;     105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei subappaltatori di cui al comma 6;     106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;   4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016, mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti responsabili delle procedure;   5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36 e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture;   6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art.  1  possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme vigenti in materia di lavoro;   7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n. 50 del 2016, richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per  iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione emergenziale in atto  e  comunque  non  inferiore  a  cinque  giorni. Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art. 163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture eventualmente gia' realizzata.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Procedure di approvazione dei progetti 
   1. Il commissario delegato, gli eventuali  soggetti  attuatori  dal medesimo  individuati  nonche'  i  Centri  di  competenza   per   gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 -  provvedono  all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza  di  servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti  e  da concludersi entro quindici giorni dalla  convocazione.  Qualora  alla conferenza di  servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione  o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque,  non  dotato  di adeguato   potere   di   rappresentanza,   la   conferenza   delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla  adeguatezza  dei  poteri  di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare,  a  pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.   2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1, costituisce,  ove  occorra,  variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla  realizzazione delle opere o alla  imposizione  dell'area  di  rispetto  e  comporta vincolo  preordinato  all'esproprio  e  dichiarazione   di   pubblica utilita' delle  opere  e  urgenza  e  indifferibilita'  dei  relativi lavori.   3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si intendono acquisiti con esito positivo.   4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto  1990, n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione dissenziente  e'  un'amministrazione  statale;  al  soggetto  di  cui all'art. 1, comma 1, che si esprime entro sette giorni,  negli  altri casi.     |  
|   |                                 Art. 5 
                 Ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
   1. Il commissario delegato identifica, entro sessanta giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il  superamento  dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e d), del medesimo art. 25, ivi  compresi  quelli  di  mitigazione  del rischio residuo, trasmettendoli alla regione e al Dipartimento  della protezione civile. Il commissario delegato  identifica,  per  ciascun intervento, la localita', la descrizione tecnica e la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   2.   Il   Dipartimento    della    protezione    civile    provvede all'individuazione degli ulteriori  inteventi  di  implementazione  e potenziamento all'ottimizzazione dei sistemi di early-warning per  la riduzione, ai sensi dell'art. 25, comma 2,  lettera  d)  del  decreto legislativo n. 1/2018, del rischio vulcanico e  da  tsunami  connesso con l'attivita' del vulcano Stromboli.     |  
|   |                                 Art. 6 
                  Relazione del commissario delegato 
   1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.     |  
|   |                                 Art. 7 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative  di  cui alla presente ordinanza, si  provvede,  cosi'  come  stabilito  nella delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, nel limite massimo di euro 1.300.000,00.   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  fatta  eccezione  per  quelli  di  cui  all'art.  2,   e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.   3.  La  Regione  Siciliana  e'  autorizzata  a   trasferire   sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in rassegna,   la   cui   quantificazione   deve   essere    effettuata, contestualmente al piano di cui all'art. 1, comma 3.   4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.   5. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 ottobre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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