| Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
|   |  
| LEGGE 1 ottobre 2019, n. 119 |  
| Modifica all'articolo 4 del testo unico  in  materia  di  societa'  a partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in societa' operanti  nel settore lattiero-caseario.  |  
  |  
 |  
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga 
   la seguente legge:                                Art. 1 
   1. All'articolo  4  del  testo  unico  in  materia  di  societa'  a partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:   «9-quater. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano alla  costituzione  ne'  all'acquisizione  o   al   mantenimento   di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in societa' aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il  trattamento, la lavorazione  e  l'immissione  in  commercio  del  latte,  comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.».   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 1° ottobre 2019 
                              MATTARELLA 
                          Conte, Presidente del Consiglio dei ministri  Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           NOTE           Avvertenza:               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1:               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia          di societa' a partecipazione  pubblica),  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  8  settembre  2016,   n.   210,   come          modificato dal presente decreto:               «Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione          e  la  gestione  di  partecipazioni  pubbliche).  -  1.  Le          amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente   o          indirettamente,  costituire  societa'  aventi  per  oggetto          attivita' di produzione di beni e servizi non  strettamente          necessarie per il  perseguimento  delle  proprie  finalita'          istituzionali, ne' acquisire  o  mantenere  partecipazioni,          anche di minoranza, in tali societa'.               2. Nei limiti di cui al  comma  1,  le  amministrazioni          pubbliche   possono,   direttamente    o    indirettamente,          costituire societa' e acquisire o mantenere  partecipazioni          in  societa'  esclusivamente  per  lo   svolgimento   delle          attivita' sotto indicate:                 a) produzione di un servizio di  interesse  generale,          ivi inclusa la realizzazione e la  gestione  delle  reti  e          degli impianti funzionali ai servizi medesimi;                 b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica          sulla base di un accordo di programma  fra  amministrazioni          pubbliche,  ai  sensi   dell'articolo   193   del   decreto          legislativo n. 50 del 2016;                 c) realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica          ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse          generale attraverso un contratto  di  partenariato  di  cui          all'articolo 180 del decreto legislativo n.  50  del  2016,          con un imprenditore selezionato con  le  modalita'  di  cui          all'art. 17, commi 1 e 2;                 d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali          all'ente  o  agli  enti  pubblici   partecipanti   o   allo          svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel   rispetto   delle          condizioni stabilite dalle direttive europee in materia  di          contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di          recepimento;                 e) servizi di committenza, ivi incluse  le  attivita'          di committenza ausiliarie, apprestati a  supporto  di  enti          senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di          cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto          legislativo n. 50 del 2016.               3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo          di beni immobili facenti parte del proprio  patrimonio,  le          amministrazioni  pubbliche  possono,  altresi',  anche   in          deroga al comma 1,  acquisire  partecipazioni  in  societa'          aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione  del          patrimonio  delle  amministrazioni   stesse,   tramite   il          conferimento di beni immobili allo scopo di  realizzare  un          investimento  secondo  criteri  propri  di   un   qualsiasi          operatore di mercato.               4. Le societa' in  house  hanno  come  oggetto  sociale          esclusivo una o piu' delle attivita' di  cui  alle  lettere          a), b), d)  ed  e)  del  comma  2.  Salvo  quanto  previsto          dall'art. 16, tali societa' operano in via  prevalente  con          gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.               5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali          adottate  nell'esercizio  della  potesta'  legislativa   in          materia di organizzazione amministrativa, e' fatto  divieto          alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da          enti locali, di costituire nuove societa'  e  di  acquisire          nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica          alle societa' che hanno come oggetto sociale  esclusivo  la          gestione delle partecipazioni societarie  di  enti  locali,          salvo il rispetto degli obblighi  previsti  in  materia  di          trasparenza dei dati finanziari  e  di  consolidamento  del          bilancio degli enti partecipanti.               6.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di   costituire          societa'  o  enti  in  attuazione  dell'articolo   34   del          regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e  del          Consiglio  del  17  dicembre   2013,   dell'art.   42   del          regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del          Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  dell'art.  61  del          regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio 15 maggio 2014.               7.  Sono  altresi'  ammesse  le  partecipazioni   nelle          societa' aventi per oggetto sociale prevalente la  gestione          di  spazi   fieristici   e   l'organizzazione   di   eventi          fieristici, la realizzazione e la gestione di  impianti  di          trasporto  a  fune  per  la  mobilita'   turistico-sportiva          eserciti in aree montane, nonche' la produzione di  energia          da fonti rinnovabili.               8. E' fatta salva la  possibilita'  di  costituire,  ai          sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto  legislativo  27          luglio 1999, n. 297, le  societa'  con  caratteristiche  di          spin off o di start up universitari previste  dall'articolo          6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nonche'          quelle con caratteristiche analoghe degli enti di  ricerca.          E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',          di costituire societa' per la gestione di aziende  agricole          con funzioni didattiche.               9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle          finanze  o  dell'organo  di  vertice   dell'amministrazione          partecipante,  motivato  con  riferimento  alla  misura   e          qualita'  della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi          pubblici a essa connessi e al  tipo  di  attivita'  svolta,          riconducibile alle finalita' di cui al comma  1,  anche  al          fine di agevolarne la quotazione  ai  sensi  dell'art.  18,          puo'  essere  deliberata  l'esclusione  totale  o  parziale          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo          a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'          trasmesso alle Camere  ai  fini  della  comunicazione  alle          commissioni  parlamentari  competenti.  I   Presidenti   di          Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,  con          provvedimento  adottato   ai   sensi   della   legislazione          regionale e nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e          pubblicita',   possono,   nell'ambito   delle    rispettive          competenze,  deliberare  l'esclusione  totale  o   parziale          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo          a singole societa' a partecipazione della Regione  o  delle          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  motivata   con          riferimento alla misura  e  qualita'  della  partecipazione          pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo          di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al          comma  1.  Il  predetto  provvedimento  e'  trasmesso  alla          competente Sezione regionale di controllo della  Corte  dei          conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1,  nonche'          alle Camere ai fini della  comunicazione  alle  commissioni          parlamentari competenti.               9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e'  fatta          salva la possibilita' per le amministrazioni  pubbliche  di          acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa'   che          producono servizi economici di interesse generale  a  rete,          di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14          settembre   2011,   n.   148,   anche   fuori   dall'ambito          territoriale della collettivita' di riferimento, in  deroga          alle previsioni di cui al  comma  2,  lettera  a),  purche'          l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e          avvenga tramite procedure ad evidenza  pubblica.  Per  tali          partecipazioni, trova piena applicazione l'art.  20,  comma          2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16.               9-ter.  E'  fatta  salva   la   possibilita'   per   le          amministrazioni  pubbliche   di   acquisire   o   mantenere          partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento  del          capitale sociale, in societa' bancarie di finanza  etica  e          sostenibile, come  definite  dall'art.  111-bis  del  testo          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  senza          ulteriori oneri  finanziari  rispetto  a  quelli  derivanti          dalla partecipazione medesima.               9-quater. Le disposizioni del presente articolo non  si          applicano  alla  costituzione  ne'  all'acquisizione  o  al          mantenimento   di   partecipazioni,    da    parte    delle          amministrazioni pubbliche, in societa' aventi  per  oggetto          sociale  prevalente  la  produzione,  il  trattamento,   la          lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque          trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.».   |  
|   |  
 
 | 
 |