| Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 28 agosto 2019 |  
| Scioglimento,  senza   nomina   del   commissario   liquidatore,   di trentasette  societa'  cooperative   aventi   sede   nelle   Regioni: Basilicata, Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile  che  prevede  lo scioglimento  d'autorita'  degli  enti  cooperativi  che  non   hanno depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni;   Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;   Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, in data 13 luglio 2019 nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  163,  e'  stato  pubblicato  l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita', senza nomina del commissario  liquidatore,  di  trentasette  societa' cooperative  aventi  sede  nelle   Regioni:   Basilicata,   Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Lombardia,   Piemonte,   Puglia, Sardegna e Veneto;   Considerato che, la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione  sono  risultati   irreperibili   gia'   in   sede   di revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile  ricavare un indirizzo Pec valido da utilizzare per la comunicazione  di  avvio del procedimento;   Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;   Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla sopra citata disposizione; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Sono  sciolte,  senza  nomina  del  commissario   liquidatore,   le trentasette societa'  cooperative  di  cui  all'allegato  elenco  che costituisce parte integrante del presente decreto.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso  il  presente  provvedimento  e'  proponibile  ricorso   al Tribunale amministrativo regionale ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.     Roma, 28 agosto 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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