Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 agosto 2019 |
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di trentasette societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'autorita' degli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni; Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 13 luglio 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163, e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, di trentasette societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto; Considerato che, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile ricavare un indirizzo Pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento; Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;
Decreta:
Art. 1
Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le trentasette societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato ELENCO N.8/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Roma, 28 agosto 2019
Il direttore generale: Celi |
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