| Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 8 ottobre 2019 |  
| Modifica   della   determina   del   18   maggio    2011,    relativa all'aggiornamento  dell'elenco  dei  medicinali,  istituito  con   il provvedimento della Commissione unica del farmaco  datato  20  luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648  (Allegato  3  -  Epoetina zeta). (Determina n. 111776/2019)  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;   Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra  citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente le  liste  costituenti  gli allegati 1, 2 e  3,  relative  rispettivamente  ai  farmaci  con  uso consolidato sulla base dei dati  della  letteratura  scientifica  nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche;   Vista la determina AIFA 18 maggio 2011, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/05/2011, con la quale e' stato aggiornato  il sopra citato allegato 3 con l'inserimento  del  medicinale  «Epoetina Zeta» per il trattamento delle sindromi mielodisplastiche;   Vista la determina n. 1379 del 16 settembre 2019, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, con la quale  e'  stato definito  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del  medicinale «Retacrit (Epoetina  Zeta)»  per  la  nuova  indicazione  di  seguito riportata: «Trattamento dell'anemia  sintomatica  (concentrazione  di emoglobina ≤10 g/dL) in adulti con sindromi  mielodisplastiche  (MDS) primarie a rischio basso o intermedio-1 e  con  bassa  eritropoietina sierica (<200 mU/mL)»;   Considerato che la nuova indicazione terapeutica autorizzata  sopra citata non include le seguenti sottopopolazioni di  pazienti  affetti da mielodisplasia:   pazienti adulti con IPSS > intermedio 1;   pazienti   con   valori   di   eritropoietina    >    200    mUI/ml indipendentemente da IPSS;   pazienti < 18 anni indipendentemente da IPSS;   Ritenuto opportuno mantenere la prescrizione di detto medicinale  a totale carico del Servizio sanitario nazionale solo per  le  suddette sottopopolazioni di pazienti affetti da sindrome mielodisplastica;   Tenuto conto del parere reso dalla  CTS  dell'AIFA  nelle  riunioni dell'11, 12 e 13 settembre 2019 - stralcio verbale n. 13; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Il  medicinale  «Epoetina  Zeta  (Retacrit)»  viene  escluso  dalla specifica sezione che ha integrato l'elenco dei medicinali  erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648,  contenente  la  lista costituente l'allegato 3, relativo ai  farmaci  con  uso  consolidato sulla base dei dati della  letteratura  scientifica  nel  trattamento delle neoplasie ematologiche.     |  
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                     DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO 
     Nel corso del trattamento con «Epoetina Zeta  (Retacrit)»  devono essere monitorati:       valori di emoglobina pre-terapia  e  all'ottava,  dodicesima  e ventiquattresima settimana di terapia con eritropoietina  in  assenza di supporto trasfusionale;       eventuale insorgenza di fenomeni Tromboembolici vascolari (TEV) arteriosi e venosi in corso di terapia con eritropoietina.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il medicinale «Epoetina Zeta  (Retacrit)»  e'  inserito,  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536, convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 3, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il medicinale di cui all'art. 2 e' erogabile a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale  per  il  trattamento  della  sindrome mielodisplastica, nel rispetto delle  condizioni  per  esso  indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.   2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it     |  
|   |                                 Art. 4 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 8 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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