| Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 8 ottobre 2019 |  
| Modifica del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1999, relativo all'inserimento del medicinale epoetina  alfa (Eprex) nell'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23  dicembre  1996, n. 648, per la terapia delle sindromi  mielodisplastiche.  (Determina n. 111773/2019)  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'Area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232 del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;   Visto il provvedimento CUF del 30 dicembre 1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, relativo  all'inserimento dell'«Epoetina alfa (Eprex)» nell'elenco dei medicinali  erogabili  a totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia  delle  sindromi mielodisplastiche (MDS), anemia refrattaria  (AR),  con  siderablasti (RARS) e senza sideroblasti (RA);   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Vista la determina AIFA n. 594 del 2 aprile 2019, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 20 aprile 2019, con la  quale  e'  stato definito il regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale «Eprex» per la nuova indicazione di seguito riportata:     «trattamento   dell'anemia   sintomatica    (concentrazione    di emoglobina ≤10 g/dl) in adulti con sindromi  mielodisplastiche  (MDS) primarie a rischio basso o intermedio 1 e  con  bassa  eritropoietina sierica (<200 mU/ml)»;   Considerato che la nuova indicazione  terapeutica  autorizzata  del medicinale   «Eprex»   sopra   citata   non   include   le   seguenti sottopopolazioni di pazienti affetti da mielodisplasia:     pazienti adulti con IPSS > intermedio 1;     pazienti   con   valori   di   eritropoietina   >   200    mUI/ml indipendentemente da IPSS;     pazienti < 18 anni indipendentemente da IPSS;   Ritenuto opportuno mantenere la prescrizione di detto medicinale  a totale carico del Servizio sanitario nazionale solo per  le  suddette sottopopolazioni di pazienti affetti da sindrome mielodisplastica;   Tenuto conto del parere reso dalla  CTS  dell'AIFA  nelle  riunioni dell'11, 12 e 13 settembre 2019 - stralcio verbale n. 13; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Il provvedimento CUF del 30 dicembre 1999  citato  in  premessa  e' modificato con l'esclusione del medicinale  «Epoetina  Alfa  (Eprex)» per le indicazioni terapeutiche in esso contenute.     |  
|   |                                                             Allegato 1     Denominazione: EPOETINA ALFA (EPREX).     Indicazione terapeutica: sindrome mielodisplastica.     Criteri di inclusione:       mielodisplasia in pazienti adulti con IPSS > intermedio 1;       mielodisplasia  con  valori  di  eritropoietina  >  200  mUI/ml indipendentemente da IPSS;       mielodisplasia indipendentemente da IPSS in pazienti < 18 anni.     Criteri di esclusione:       precedenti  episodi  di  Pure  Red  Cell  Aplasia  (PRCA)  dopo trattamento con eritropoietina;       pregresse  reazioni  cutanee  severe   dopo   trattamento   con eritropoietina;       ipersensibilita' nota  al  principio  attivo  o  ad  uno  degli eccipienti;       ipertensione arteriosa non controllata.     Periodo di prescrizione a totale carico  del  Servizio  sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.     Piano terapeutico:       dose e schema terapeutico:         dose 450 UI/Kg s.c. ogni 7 giorni (dose  massima  40000  UI/7 giorni) aumentabile fino a 40000 UI x 2/7  giorni  per  mantenere  un livello di Hb > 10 g/dl.     Durata del trattamento:       fino a che il paziente ne trae beneficio, cioe':         1) indipendenza trasfusionale entro le 8-12 settimane con  la dose massima di 80000 UI/settimana o comparsa di effetti  collaterali non accettabili;         2) ottenimento di un valore di Hb > 10 g/dl alla 24 settimana con la dose massima di  80000  UI/settimana  o  comparsa  di  effetti collaterali non accettabili.     La somministrazione del medicinale per le pazienti in  gravidanza e allattamento puo' essere effettuata dopo  attenta  valutazione  del rapporto rischio/beneficio.     Altre  condizioni  da  osservare:  le  modalita'  previste  dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio  2000  citato  in premessa, in relazione a:       art. 4: istituzione del registro,  rilevamento  e  trasmissione dei  dati  di  monitoraggio  clinico  ed  informazioni   riguardo   a sospensioni  del  trattamento  (mediante  apposita  scheda  come   da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);       art. 5:  acquisizione  del  consenso  informato,  modalita'  di prescrizione e di dispensazione del medicinale;       art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. 
                     Dati da inserire nel registro 
     Nel corso del trattamento  con  «Epoetina  alfa  (Eprex)»  devono essere monitorati:       valori di emoglobina pre-terapia  e  all'ottava,  dodicesima  e ventiquattresima settimana di terapia con eritropoietina  in  assenza di supporto trasfusionale;       eventuale insorgenza di fenomeni tromboembolici vascolari (TEV) arteriosi e venosi in corso di terapia con eritropoietina.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il  medicinale  «Epoetina  alfa  (Eprex)»  e'  inserito,  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536, convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 3, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il medicinale di cui all'art. 2 e' erogabile a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale  per  il  trattamento  della  sindrome mielodisplastica, nel rispetto delle  condizioni  per  esso  indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.   2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it     |  
|   |                                 Art. 4 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 8 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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