| Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117 |  
| Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1        Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 
   1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli  31  e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla  presente legge.   2. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive  elencate  nell'allegato  A  alla   presente   legge   sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi parlamentari.   3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  alla  presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di attuazione delle direttive stesse; alla relativa  copertura,  nonche' alla  copertura  delle   minori   entrate   eventualmente   derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non  sia  possibile  farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il  recepimento  della normativa  europea  previsto  dall'articolo  41-bis  della  legge  24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione  del  predetto  fondo  si rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Gli  schemi  dei  predetti  decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti   al   parere   delle Commissioni parlamentari competenti anche per i  profili  finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata  legge  n.  234  del 2012.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti.               - Per le direttive dell'Unione europea vengono  forniti          gli  estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale          dell'Unione europea (GUUE). 
           Note all'art. 1: 
               - Il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis  della  legge          24  dicembre   2012,   n.   234   (Norme   generali   sulla          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,          cosi' recita:               «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata          in vigore della legge di delegazione europea.               2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle          della     direttiva      da      recepire,      predisposta          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale          prevalente nella materia.               3. La legge di delegazione europea indica le  direttive          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.               4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro          venti giorni.               5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.               6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri          adeguamenti tecnici.               7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.               8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui          all'articolo 41, comma 1.               9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche          in mancanza di nuovo parere.»               «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai          seguenti principi e criteri direttivi generali:                 a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e          dei servizi;                 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie          oggetto di delegificazione;                 c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della          legge 28 novembre 2005, n. 246;                 d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni          amministrative sono determinate dalle regioni;                 e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto          modificato;                 f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;                 g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti          responsabili;                 h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti          normativi;                 i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini          italiani.»               «Art. 41-bis. (Fondo per il recepimento della normativa          europea).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il   tempestivo          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro          annui a decorrere dall'anno 2016.               2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.               3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.               4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.».               - Il testo dell'articolo 17  della  legge  31  dicembre          2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza  pubblica),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2009,  n.          303, S.O., cosi' recita:               «Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). -  .  In          attuazione   dell'articolo   81,   quarto   comma,    della          Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori          oneri indica espressamente, per ciascun  anno  e  per  ogni          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative          previsioni di spesa, definendo una  specifica  clausola  di          salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma          12, per la compensazione  degli  effetti  che  eccedano  le          previsioni  medesime.  In  ogni   caso   la   clausola   di          salvaguardia deve garantire la  corrispondenza,  anche  dal          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa          copertura.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti          modalita':                 a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di          obblighi internazionali;                 b) mediante riduzione  di  precedenti  autorizzazioni          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale          iscrizione nello stato  di  previsione  dell'entrata  delle          risorse da utilizzare come copertura;                 c) mediante modificazioni legislative che  comportino          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in          conto capitale.               1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.               2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi          di copertura.               3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed          eventuali successivi aggiornamenti.               4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito          della stessa copertura finanziaria.               5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione          tecnica di cui al comma 3.               6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al          comma 3.               7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei          requisiti indicati dal comma 12.               8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i          due rami del Parlamento.               9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di          copertura recate dalla legge di delega.               10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per          l'anno in corso alla medesima data.               11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria generale dello Stato.               12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.               13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo          81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura          e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto          in  materia  di  personale  dall'articolo  61  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.               14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi          interessati.».   |  
|   |                                                              Allegato A                                                 (Articolo 1, comma 1) 
     1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre  2013, che  stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza   relative   alla protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom, 90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  97/43/Euratom   e   2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);     2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19  dicembre  2016, recante  attuazione  dell'accordo   relativo   all'attuazione   della Convenzione  sul  lavoro   nel   settore   della   pesca   del   2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21  maggio 2012, tra  la  Confederazione  generale  delle  cooperative  agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea  dei  lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni  nazionali  delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante  ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);     3)  direttiva  (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo   e   del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la  direttiva  2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine degli azionisti  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di recepimento: 10 giugno 2019);     4)  direttiva  (UE)  2017/1371  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto  penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);     5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10  ottobre  2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in  materia  fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);     6)  direttiva  (UE)  2017/2102  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 15 novembre 2017,  recante  modifica  della  direttiva 2011/65/UE  sulla  restrizione  dell'uso  di   determinate   sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);     7)  direttiva  (UE)  2017/2108  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che   modifica   la   direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di  sicurezza  per  le navi da passeggeri (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  (termine  di recepimento: 21 dicembre 2019);     8)  direttiva  (UE)  2017/2109  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la  direttiva  98/41/CE del Consiglio, relativa alla  registrazione  delle  persone  a  bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti degli Stati membri della Comunita', e  la  direttiva  2010/65/UE  del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  relativa  alle  formalita'  di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in  partenza  da  porti  degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);     9)  direttiva  (UE)  2017/2110  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema  di  ispezioni per  l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza  di  navi  ro-ro   da passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);     10)  direttiva  (UE)  2017/2397  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 12 dicembre 2017,  relativa  al  riconoscimento  delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e  che abroga le  direttive  91/672/CEE  e  96/50/CE  del  Consiglio  (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);     11)  direttiva  (UE)  2017/2398  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  derivanti   da un'esposizione ad agenti cancerogeni o  mutageni  durante  il  lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);     12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre  2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE  per quanto riguarda taluni obblighi in  materia  di  imposta  sul  valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e  31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);     13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23  gennaio  2018, recante attuazione dell'accordo concluso  dall'Associazione  armatori della Comunita'  europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  europea  dei lavoratori dei trasporti  (ETF),  volto  a  modificare  la  direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza  internazionale del lavoro l'11  giugno  2014  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);     14)  direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo  rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);     15)  direttiva  (UE)  2018/645  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la  direttiva  2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica  dei  conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la  patente  di  guida  (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);     16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del  25  maggio  2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel  settore  fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo  di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);     17)  direttiva  (UE)  2018/843  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva  (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica  le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del  SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);     18)  direttiva  (UE)  2018/844  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);     19)  direttiva  (UE)  2018/849  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le  direttive  2000/53/CE relativa  ai  veicoli  fuori  uso,  2006/66/CE  relativa  a  pile   e accumulatori e ai rifiuti di pile e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui rifiuti  di  apparecchiature  elettriche   ed   elettroniche   (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);     20)  direttiva  (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);     21)  direttiva  (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini  del  SEE)  (termine  di recepimento: 5 luglio 2020);     22)  direttiva  (UE)  2018/852  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 30 maggio 2018, che  modifica  la  direttiva  94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai  fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);     23)  direttiva  (UE)  2018/957  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 28  giugno  2018,  recante  modifica  della  direttiva 96/71/CE relativa al  distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);     24)  direttiva  (UE)  2018/958  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  28  giugno  2018,   relativa   a   un   test   della proporzionalita' prima dell'adozione di  una  nuova  regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020);     25)  direttiva  (UE)  2018/2002  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che   modifica   la   direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante  ai  fini  del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e  25  ottobre  2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);     26)  direttiva  (UE)  2019/692  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la  direttiva  2009/73/CE relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas  naturale (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di  recepimento:  24 febbraio 2020).     |  
|   |                                 Art. 2 
   Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di  atti normativi dell'Unione europea 
   1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di  obblighi  contenuti  in direttive europee attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, per i  quali  non  sono  gia' previste sanzioni penali o amministrative.  
           Note all'art. 2: 
               - Il testo dell'articolo 33  della  legge  24  dicembre          2012, n. 234,  citata  nelle  note  all'articolo  1,  cosi'          recita:               «Art.  33.  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'          previste sanzioni penali o amministrative.               2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora          indicati.               3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9          dell'articolo 31.».               - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.   |  
|   |                                 Art. 3 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/1371, relativa  alla  lotta  contro  la  frode  che  lede  gli  interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  luglio 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti  che  possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;     b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che  prevedono  reati che  ledono  gli  interessi   finanziari   dell'Unione   europea   il riferimento alle «Comunita' europee» con il  riferimento  all'«Unione europea»;     c) abrogare espressamente tutte le norme  interne  che  risultino incompatibili  con  quelle  della  direttiva  (UE)  2017/1371  e   in particolare quelle che stabiliscono che  i  delitti  che  ledono  gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3  e  4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o  di tentativo;     d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel  senso  di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4,  paragrafo  2,  lettera  a),  della  direttiva  (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di  pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  quando  tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano  ledere  gli interessi finanziari dell'Unione;     e) integrare le disposizioni del  decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle  associazioni  anche prive  di  personalita'  giuridica,   prevedendo   espressamente   la responsabilita' amministrativa  da  reato  delle  persone  giuridiche anche per i reati che ledono  gli  interessi  finanziari  dell'Unione europea e che non sono gia' compresi nelle disposizioni del  medesimo decreto legislativo;     f)  prevedere,  ove  necessario,  che  i  reati  che  ledono  gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,  della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili  con  una  pena  massima  di almeno quattro anni di reclusione;     g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede  gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito  di un'organizzazione  criminale  ai   sensi   della   decisione   quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;     h) prevedere, ove necessario, che, in caso di  reati  che  ledono gli  interessi  finanziari  dell'Unione  europea,  in  aggiunta  alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le  persone giuridiche,  talune  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  9  della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte  le  sanzioni  siano  effettive, proporzionate e dissuasive;     i) adeguare, ove necessario, le norme  nazionali  in  materia  di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi  1 e  2,  della  direttiva  (UE)  2017/1371,  nonche'   prevedere,   ove necessario,  una  o  piu'  delle  estensioni  di  tale  giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.   2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE) 2017/1371 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  degli  affari  esteri  e   della cooperazione internazionale.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 3: 
               - La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo  e          del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che  lede          gli interessi finanziari dell'Unione  mediante  il  diritto          penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio  2017,  n.  L          198.               - Il testo  dell'articolo  322-bis  del  codice  penale          cosi' recita:               «Art.   322-bis.   Peculato,   concussione,   induzione          indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e          istigazione  alla  corruzione   di   membri   delle   Corti          internazionali o degli organi delle Comunita' europee o  di          assemblee parlamentari internazionali o  di  organizzazioni          internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di          Stati esteri.               - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320          e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:                 1)  ai  membri  della  commissione  delle   Comunita'          europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e          della Corte dei conti delle Comunita' europee;                 2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle          Comunita' europee;                 3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;                 4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;                 5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli          incaricati di un pubblico servizio;                 5-bis) ai giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato          istitutivo della Corte penale internazionale;                 5-ter)  alle  persone  che  esercitano   funzioni   o          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di          organizzazioni pubbliche internazionali;                 5-quater)  ai  membri  delle  assemblee  parlamentari          internazionali  o  di  un'organizzazione  internazionale  o          sovranazionale  e  ai  giudici  e  funzionari  delle  corti          internazionali.               - Le disposizioni degli  articoli  319-quater,  secondo          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:                 1) alle persone indicate nel primo comma del presente          articolo;                 2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri          Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.               Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio          negli altri casi.».               - Gli articoli da 9 a  23  del  decreto  legislativo  8          giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilita'          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a          norma dell'articolo 11 della legge 29  settembre  2000,  n.          300), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  giugno  2001,          n. 140, sono compresi nella Sezione II  rubricata  Sanzioni          in generale.               -  La  decisione  quadro  2008/841/GAI  del   Consiglio          relativa alla lotta contro la criminalita'  organizzata  e'          pubblicata nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.   |  
|   |                                 Art. 4 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del   regolamento   (UE)   n.   2017/1939,   relativo  all'attuazione  di  una  cooperazione  rafforzata  sull'istituzione  della Procura europea - «EPPO» 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE)  2017/1939  del  Consiglio,  del  12  ottobre  2017, relativo    all'attuazione    di    una    cooperazione    rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.   3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a)  individuare  l'autorita'  competente  a  designare,  a  norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i  tre candidati al posto di procuratore europeo  nonche'  i  criteri  e  le modalita' di selezione che regolano la  designazione  e  il  relativo procedimento;     b) individuare, ai  sensi  dell'articolo  13,  paragrafo  2,  del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a  concludere  con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonche' la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresi' il procedimento  funzionale  all'accordo  e  apportare   le   necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento  giudiziario  dirette  a costituire presso uno o  piu'  uffici  requirenti  l'ufficio  per  la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;     c)  individuare,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a  designare  i  candidati  al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina  da  parte del collegio su proposta del  procuratore  capo  europeo,  nonche'  i criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione;     d) coordinare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  in materia di attribuzioni e di poteri dei  titolari  degli  uffici  del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli  organi  dell'EPPO  nei procedimenti rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del  medesimo regolamento  (UE)   e   garantire   la   coerenza,   l'efficienza   e l'uniformita' della politica in materia di azione penale dell'EPPO;     e) integrare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio Superiore della  Magistratura  e  ai  procuratori  della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione  nel  caso di decisione motivata da  parte  del  procuratore  europeo  ai  sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;     f) adeguare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia  di:  competenze  del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo  della  camera permanente e del procuratore europeo incaricato  della  supervisione; esercizio  della  competenza  dell'EPPO;  poteri  di  riassegnazione, riunione e separazione dei casi  spettanti  alla  camera  permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della  camera  permanente  in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;     g) adeguare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che  disciplinano  la  rimozione dall'incarico  o  l'adozione  di   provvedimenti   disciplinari   nei confronti del  procuratore  nazionale  nominato  procuratore  europeo delegato, in conseguenza  dell'incarico  rivestito  nell'EPPO,  e  in particolare:       1)  prevedere  che  i  provvedimenti  adottati  dalla   sezione disciplinare  del  Consiglio   Superiore   della   Magistratura   che comportino la rimozione dall'incarico o,  comunque,  i  provvedimenti disciplinari nei  confronti  di  un  procuratore  nazionale  nominato procuratore  europeo  delegato   per   motivi   non   connessi   alle responsabilita' che gli  derivano  dal  regolamento  (UE)   2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data  loro esecuzione;       2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di  cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura  di  trasferimento di ufficio che comporti la  rimozione  dall'incarico  di  procuratore europeo delegato;     h) coordinare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  in materia  di  valutazioni  di  professionalita'  con  le   norme   del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione  di  norme  sui  criteri  di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza  professionale  dei procuratori europei delegati, in  modo  da  integrare  la  disciplina procedimentale   nazionale   in    materia    di    valutazioni    di professionalita', facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;     i)  apportare   le   necessarie   modifiche   alle   disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori  europei  delegati svolgano  le  funzioni  indicate  dall'articolo  51  del  codice   di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;     l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue  funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio  di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;     m)  prevedere  che,  nel  caso  di  indagini  transnazionali,  il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati  degli  altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di  informazioni  e presti la richiesta  assistenza,  salvo  l'obbligo  di  segnalare  al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare  il procuratore delegato richiedente se:       1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;       2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il  termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;       3) un atto di indagine diverso e  meno  intrusivo  consenta  di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;       4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia  previsto dal diritto nazionale;     n)  prevedere  che  il  pubblico  ministero,  quando  sia   stato informato dell'avvio del procedimento  di  cui  all'articolo  27  del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti  urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione  da  parte  dell'EPPO, astenendosi   dall'adozione   di   atti   che   possano   precluderne l'esercizio;     o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di  avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il  pubblico  ministero  trasmetta gli atti all'EPPO  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  27  del regolamento (UE) 2017/1939;     p) prevedere  che  il  procuratore  europeo  delegato  svolga  le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;     q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE)  2017/1371, prevedere come obbligatoria  la  denuncia  all'EPPO,  fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice  di  procedura  penale, nonche' l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento,  al  fine dell'esercizio dei poteri di  cui  all'articolo  27  del  regolamento (UE) 2017/1939;     r) apportare ogni opportuna modifica  alle  norme  processuali  e ordinamentali al fine di dare piena attuazione  alle  previsioni  del regolamento  (UE)    2017/1939,   con   particolare   riguardo   alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le  norme interne  vigenti  con  quanto  in  esso  previsto,  prevedendo  anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con  quelle  contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.   4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni  adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3,  lettera  a), la procedura per  la  designazione,  a  norma  dell'articolo  16  del regolamento (UE)  017/1939, di tre candidati al posto di  procuratore europeo e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.   5. Le domande per la candidatura al posto  di  procuratore  europeo sono proposte al Consiglio Superiore della Magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della  quarta  valutazione di professionalita', anche se  collocati  fuori  dal  ruolo  organico della magistratura.   6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della giustizia,  al   quale   le   domande   sono   inoltrate,   procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui  al  paragrafo  1  del  citato  articolo  16  del  regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la  graduatoria dei candidati  corredata  dalle  relative  valutazioni  al  Consiglio Superiore della Magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro  della giustizia perche' lo comunichi agli organi dell'EPPO.   7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura  non  condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di  cui al comma 6, restituisce, con  provvedimento  motivato,  gli  atti  al Ministro della giustizia. Entro quindici  giorni  il  Ministro  della giustizia puo', alternativamente:     a) trasmettere al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  una proposta  di  graduatoria  conforme  alle  valutazioni  del  medesimo Consiglio;     b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della Magistratura a rivedere le proprie valutazioni.   8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e  b) del comma 7, il Consiglio Superiore della  Magistratura  provvede  in ogni caso alla designazione, fornendo  specifica  motivazione  quando non  aderisce  all'invito  di  cui  alla  medesima  lettera  b).   Il provvedimento di designazione e' comunicato a norma del comma 6.   9.  Al   magistrato   nominato   procuratore   europeo   ai   sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)  017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1  della  legge  6 novembre 2012, n. 190.   10. Per l'attuazione della delega di cui al  presente  articolo  e' autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  cui   si   provvede   mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n. 234.   11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Note all'art. 4: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               - Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,  del  12          ottobre 2017, relativo all'attuazione di  una  cooperazione          rafforzata sull'istituzione della Procura europea  («EPPO»)          e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283.               - Il testo degli  articoli  51  e  331  del  codice  di          procedura penale cosi' recita:               «Art. 51. (Uffici del pubblico ministero.  Attribuzioni          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le          funzioni di pubblico ministero sono esercitate:                 a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica          presso il tribunale;                 b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la          corte di cassazione.               2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della          procura generale presso la corte di appello.               Nei casi di avocazione previsti dall'articolo  371-bis,          sono esercitate dai magistrati  della  Direzione  nazionale          antimafia e antiterrorismo.               3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice          competente a norma del capo II del titolo I.               3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere          taluno dei delitti di cui all'articolo 12,  commi  1,  3  e          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,          416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal          predetto articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso          articolo, nonche' per i delitti previsti  dall'articolo  74          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto          nel cui ambito ha sede il giudice competente.               3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della          Repubblica presso il giudice competente.               3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice          competente.               3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto          nel cui ambito ha sede il giudice competente.»               «Art. 331. (Denuncia da parte di pubblici  ufficiali  e          incaricati di un pubblico  servizio).  -  1.  Salvo  quanto          stabilito dall'articolo 347, i  pubblici  ufficiali  e  gli          incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o  a          causa delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio,  hanno          notizia di reato  perseguibile  di  ufficio,  devono  farne          denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata  la          persona alla quale il reato e' attribuito.               2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza  ritardo          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia          giudiziaria.               3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e          sottoscrivere un unico atto.               4.  Se,  nel  corso  di  un   procedimento   civile   o          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al          pubblico ministero.».               Per  i  riferimenti  normativi  della  direttiva   (UE)          2017/1371 si veda nelle note all'articolo 3.               Per il testo  dell'articolo  41-  bis  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.   |  
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   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che  istituisce  una  procedura per l'ordinanza  europea  di  sequestro  conservativo  su  conti bancari al fine di facilitare  il  recupero  transfrontaliero  dei crediti in materia civile e commerciale 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 15 maggio 2014.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.   3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) prevedere  che  per  la  domanda  di  ordinanza  di  sequestro conservativo fondata su un credito risultante  da  atto  pubblico  e' competente il giudice del luogo  in  cui  l'atto  pubblico  e'  stato formato;     b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di  ricerca con modalita' telematiche dei beni  da  pignorare  si  applicano  per l'acquisizione  delle  informazioni  di  cui  all'articolo   14   del regolamento (UE) n. 655/2014;     c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis  del  codice  di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di  Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la  dimora  in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;     d) prevedere  che  l'impugnazione  di  cui  all'articolo  21  del regolamento (UE) n. 655/2014  avente  ad  oggetto  la  pronuncia  del giudice singolo, che respinge in tutto o in  parte  la  richiesta  di sequestro conservativo di conti bancari, si propone  con  ricorso  al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;     e) prevedere  che  per  l'esecuzione  dell'ordinanza  europea  di sequestro conservativo  si  applica  l'articolo  678  del  codice  di procedura civile;     f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo  33  del regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il giudice che  ha  emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;     g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo  34  del regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il tribunale del luogo  in cui il terzo debitore ha la residenza;     h) prevedere che il  procedimento  di  cui  all'articolo  37  del regolamento  (UE)   n.   655/2014   e'   disciplinato   dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;     i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:       1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e  1-bis,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   per   i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE)  n. 655/2014;       2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del 2002 per i procedimenti previsti  dagli  articoli  8,  33  e  35  del regolamento (UE) n. 655/2014;       3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del 2002 per i procedimenti previsti  dall'articolo  34  del  regolamento (UE) n. 655/2014;     l) apportare alle disposizioni processuali civili e a  quelle  in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della  piena  attuazione  delle  disposizioni  non  direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 5: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               Il regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento  europeo          e  del  Consiglio  che   istituisce   una   procedura   per          l'ordinanza europea  di  sequestro  conservativo  su  conti          bancari al fine di facilitare il recupero  transfrontaliero          dei crediti in materia civile e commerciale  e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.               - Il testo degli articoli 492-bis, 669-terdecies e  678          del codice di procedura civile cosi' recita:               «Art. 492-bis. (Ricerca con modalita'  telematiche  dei          beni  da  pignorare).  -  Su  istanza  del  creditore,   il          presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la          residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il          diritto della  parte  istante  a  procedere  ad  esecuzione          forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei          beni da pignorare. L'istanza deve  contenere  l'indicazione          dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il  numero          di fax del difensore nonche', ai  fini  dell'articolo  547,          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine          di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del          precetto.               Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia  di          accesso  ai  dati  e  alle   informazioni   degli   archivi          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso          il Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  8  della          legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione  di  cui          al primo comma il presidente del tribunale o un giudice  da          lui delegato dispone  che  l'ufficiale  giudiziario  acceda          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che          si proceda al pignoramento.               Se l'accesso ha consentito di individuare cose  che  si          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario          territorialmente competente.               L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene  una  cosa          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma          dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.               Se l'accesso ha consentito di individuare  crediti  del          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica          d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o  a          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al          debitore di cui all'articolo 492, primo,  secondo  e  terzo          comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle          cose o delle somme dovute, nei limiti di  cui  all'articolo          546. Il verbale di cui al presente comma e'  notificato  al          terzo per estratto,  contenente  esclusivamente  i  dati  a          quest'ultimo riferibili.               Quando l'accesso  ha  consentito  di  individuare  piu'          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.               Quando l'accesso ha consentito di individuare sia  cose          di cui al terzo comma che crediti o cose di cui  al  quinto          comma, l'ufficiale giudiziario sottopone  ad  esecuzione  i          beni scelti dal creditore.»               «Art. 669-terdecies. (Reclamo  contro  i  provvedimenti          cautelari). - Contro l'ordinanza  con  la  quale  e'  stato          concesso o negato il  provvedimento  cautelare  e'  ammesso          reclamo nel termine perentorio  di  quindici  giorni  dalla          pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione  o  dalla          notificazione se anteriore.               Il reclamo contro i provvedimenti del  giudice  singolo          del tribunale si propone al collegio, del  quale  non  puo'          far parte  il  giudice  che  ha  emanato  il  provvedimento          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato          emesso dalla Corte d'appello,  il  reclamo  si  propone  ad          altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte          d'appello piu' vicina.               Il procedimento e' disciplinato dagli  articoli  737  e          738.               Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della          proposizione  del  reclamo  debbono  essere  proposti,  nel          rispetto del principio del  contraddittorio,  nel  relativo          procedimento.   Il   tribunale   puo'    sempre    assumere          informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita          la rimessione al primo giudice.               Il collegio, convocate le parti, pronuncia,  non  oltre          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il          provvedimento cautelare.               Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;          tuttavia  il  presidente  del  tribunale  o   della   Corte          investiti del reclamo, quando per  motivi  sopravvenuti  il          provvedimento  arrechi  grave  danno,  puo'  disporre   con          ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione  o          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.»               «Art. 678. (Esecuzione del sequestro  conservativo  sui          mobili). - Il  sequestro  conservativo  sui  mobili  e  sui          crediti  si  esegue  secondo  le  norme  stabilite  per  il          pignoramento presso  il  debitore  [c.p.c.  543]  o  presso          terzi. In  quest'ultimo  caso  il  sequestrante  deve,  con          l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al          tribunale del luogo  di  residenza  del  terzo  stesso  per          rendere  la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  547.  Il          giudizio  sulle  controversie   relative   all'accertamento          dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di  quello          sul merito, a meno che  il  terzo  non  chieda  l'immediato          accertamento dei propri obblighi.               Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti  da          sequestrare, il giudice puo' provvedere nei  confronti  del          terzo detentore, a norma del  secondo  comma  dell'articolo          precedente.               Si applica l'articolo 610 se nel corso  dell'esecuzione          del  sequestro  sorgono  difficolta'  che   non   ammettono          dilazione.».               - Il testo dell'articolo 13 del decreto del  Presidente          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di          spese di giustizia - Testo  A)  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., cosi' recita:               «Art. 13. (L) (Importi) - 1. Il contributo unificato e'          dovuto nei seguenti importi:                 a) euro 43 per i processi  di  valore  fino  a  1.100          euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza          e   assistenza   obbligatorie,   salvo   quanto    previsto          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge          1° dicembre 1970, n. 898;                 b) euro 98 per i processi di valore superiore a  euro          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui          all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;                 c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice          di pace;                 d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro          26.000 e fino a euro 52.000 e  per  i  processi  civili  di          valore indeterminabile;                 e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro          52.000 e fino a euro 260.000;                 f) euro 1.214 per i processi di  valore  superiore  a          euro 260.000 e fino a euro 520.000;                 g) euro 1.686 per i processi di  valore  superiore  a          euro 520.000.               1-bis. Il contributo di cui al  comma  1  e'  aumentato          della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.               1-ter. Per  i  processi  di  competenza  delle  sezioni          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato          di cui al comma 1  e'  raddoppiato.  Si  applica  il  comma          1-bis.               1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,  e'          respinta integralmente  o  e'  dichiarata  inammissibile  o          improcedibile, la parte  che  l'ha  proposta  e'  tenuta  a          versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di   contributo          unificato pari a quello dovuto per la stessa  impugnazione,          principale o incidentale,  a  norma  del  comma  1-bis.  Il          giudice da' atto nel provvedimento  della  sussistenza  dei          presupposti di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di          pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.               1-quinquies.  Per  il   procedimento   introdotto   con          l'istanza di cui all'articolo  492-bis,  primo  comma,  del          codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari  ad          euro 43 e non si applica l'articolo 30.               2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  278.  Per  gli  altri          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro          43. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il          contributo dovuto e' pari a euro 168.               2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti          giudiziari.               3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base          all'ammontare del canone per ogni anno.               3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  numero          di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del  codice          di  procedura  civile  e  il  proprio  indirizzo  di  posta          elettronica certificata ai sensi  dell'articolo  16,  comma          1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,          ovvero qualora  la  parte  ometta  di  indicare  il  codice          fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il          processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'          aumentato della meta'.               [4. Per i processi in materia di  locazione,  comodato,          occupazione senza titolo  e  di  impugnazione  di  delibere          condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.]               5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il          contributo dovuto e' pari a euro 851.               6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera          g). Se  manca  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3-bis          dell'articolo  14,  il  processo  si  presume  del   valore          indicato al comma 6-quater, lettera f).               6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:                 a) per i ricorsi previsti dagli articoli  116  e  117          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  per  quelli          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico          all'informazione ambientale;                 b)  per  le  controversie  concernenti  rapporti   di          pubblico impiego, si applica il comma 3;                 c) per i ricorsi cui si applica  il  rito  abbreviato          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il          contributo dovuto e' di euro 1.800;                 d) per i ricorsi di cui all'articolo  119,  comma  1,          lettere a) e b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  il  contributo          dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia          e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo          compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo  dovuto          e' di euro 4.000 mentre per quelle di  valore  superiore  a          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il          contributo dovuto e' di euro 6.000;                 e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,          il contributo dovuto e' di euro 650.               6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)          ed e) del comma 6-bis sono aumentati  della  meta'  ove  il          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi          dell' articolo 136 del codice del  processo  amministrativo          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.               6-ter.               6-quater.  Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti          importi:                 a) euro 30 per controversie di  valore  fino  a  euro          2.582,28;                 b) euro 60 per controversie  di  valore  superiore  a          euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;                 c) euro 120 per controversie di  valore  superiore  a          euro 5.000 e fino a  euro  25.000  e  per  le  controversie          tributarie di valore indeterminabile;                 d) euro 250 per controversie di  valore  superiore  a          euro 25.000 e fino a euro 75.000;                 e) euro 500 per controversie di  valore  superiore  a          euro 75.000 e fino a euro 200.000;                 f) euro 1.500 per controversie di valore superiore  a          euro 200.000.».   |  
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   Delega  al  Governo  per  il  compiuto  adeguamento  della  normativa  nazionale alle disposizioni della  decisione  quadro  2002/584/GAI,  relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di  consegna  tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato  di  arresto  europeo e procedure di consegna tra Stati membri 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti legislativi  per  il  piu'  compiuto  adeguamento   della   normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e  alle  procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche  alla legge 22 aprile 2005, n. 69.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.   3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione  alla  procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla  disciplina  dei motivi di rifiuto, prevedendo in  particolare  quali  motivi  di  non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della  decisione  quadro  2002/584/GAI,  al  fine  di assicurare il principio del mutuo riconoscimento  e  la  salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto  stabilito dall'articolo 1 e  dal  considerando  (12)  della  decisione  quadro, tenuto conto del principio di presunzione del  rispetto  dei  diritti fondamentali da parte degli altri  Stati  membri,  come  interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,  e di quanto stabilito dal titolo I-bis  del  libro  XI  del  codice  di procedura penale;     b) risolvere i contrasti  giurisprudenziali  sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo  che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali  o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se  contribuiscono  a  semplificare  o  agevolare  ulteriormente   la consegna del ricercato.   4. In sede di esercizio della delega in conformita' ai  criteri  di cui al comma  3,  lettera  a),  possono  essere  apportate  anche  le opportune modifiche alle disposizioni  di  cui  agli  articoli  18  e 18-bis della legge  22  aprile  2005,  n.  69,  come  rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.   5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:   «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1.  La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:     a) se vi sono  motivi  oggettivi  per  ritenere  che  il  mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente  o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua  razza,  della sua religione, della sua  origine  etnica,  della  sua  nazionalita', della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle  sue  tendenze sessuali oppure che la posizione  di  tale  persona  possa  risultare pregiudicata per uno di tali motivi;     b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;     c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di  un diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;     d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di  associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;     e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;     f) se il mandato  d'arresto  europeo  ha  per  oggetto  un  reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo  11  della Convenzione  internazionale  per  la  repressione   degli   attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata  dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il  15  dicembre  1997,  resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1  della Convenzione europea  per  la  repressione  del  terrorismo,  fatta  a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;  dall'articolo  unico  della  legge  costituzionale  21 giugno 1967, n. 1;     g) se dagli atti risulta che la  sentenza  irrevocabile,  oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un  processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato  previsti dall'articolo 6 della Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.   848,   e dall'articolo 2 del protocollo n. 7 a detta Convenzione,  adottato  a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge  9  aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;     h) se sussiste un serio pericolo che la persona  ricercata  venga sottoposta alla pena di  morte,  alla  tortura  o  ad  altre  pene  o trattamenti inumani o degradanti;     i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della  commissione  del  reato,  ovvero  se  la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di  anni  18 quando il reato per cui si procede e' punito con una  pena  inferiore nel massimo a nove anni,  o  quando  la  restrizione  della  liberta' personale risulta incompatibile con i processi educativi in  atto,  o quando l'ordinamento dello Stato  membro  di  emissione  non  prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni  18  e  il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i  necessari  accertamenti, il  soggetto  risulti  comunque  non  imputabile  o,  infine,  quando nell'ordinamento dello Stato membro  di  emissione  non  e'  previsto l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;     l) se il  reato  contestato  nel  mandato  d'arresto  europeo  e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana,  ove  vi  sia  la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;     m) se risulta che la persona ricercata  e'  stata  giudicata  con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati  membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena  sia  stata gia' eseguita ovvero sia in corso di  esecuzione,  ovvero  non  possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro  che  ha emesso la condanna;     n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo  e'  stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia  gia'  verificata la prescrizione del reato o della pena;     o) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di  non  luogo  a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;     p) se la persona richiesta in consegna e'  una  donna  incinta  o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di  un procedimento, le esigenze cautelari poste a  base  del  provvedimento restrittivo  dell'autorita'  giudiziaria   emittente   risultino   di eccezionale gravita';     q) se il provvedimento cautelare in  base  al  quale  il  mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;     r) se la persona richiesta in consegna  beneficia  per  la  legge italiana di immunita' che limitano  l'esercizio  o  il  proseguimento dell'azione penale;     s) se la sentenza per la cui esecuzione  e'  stata  domandata  la consegna contiene disposizioni  contrarie  ai  principi  fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»;     b) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:   «Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). -  1. La corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:     a) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti  della  persona  ricercata,  e'  in  corso  un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in  cui  il  mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;     b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel  suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro  di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per  gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;     c) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini  della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza  privative  della liberta'  personale,  qualora  la  persona  ricercata  sia  cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione  europea,  che legittimamente  ed  effettivamente  abbia  residenza  o  dimora   nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in  Italia  conformemente  al suo diritto interno».   6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri  a  carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo  con le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente.  
           Note all'art. 6: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               -  La  decisione  quadro  2002/584/GAI  del   Consiglio          relativa al mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di          consegna tra Stati membri e' pubblicata nella  G.U.C.E.  18          luglio 2002, n. L 190. Entrata in vigore: 7 agosto 2002.               - Il testo dell'articolo 18 della legge 22 aprile 2005,          n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno  alla          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:               «Art. 18. (Rifiuto della consegna). - 1.  La  corte  di          appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:                 a) se vi sono motivi oggettivi per  ritenere  che  il          mandato d'arresto  europeo  e'  stato  emesso  al  fine  di          perseguire penalmente o di punire una persona a  causa  del          suo sesso, della sua razza, della sua religione, della  sua          origine etnica, della sua nazionalita', della  sua  lingua,          delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze  sessuali          oppure che la posizione di  tale  persona  possa  risultare          pregiudicata per uno di tali motivi;                 b) se il diritto e' stato leso  con  il  consenso  di          chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;                 c) se per la  legge  italiana  il  fatto  costituisce          esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e'          stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;                 d) se il fatto e' manifestazione  della  liberta'  di          associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi  di          comunicazione;                 e) se la legislazione dello Stato membro di emissione          non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;                 f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto  un          reato  politico,  fatte  salve   le   esclusioni   previste          dall'articolo 11 della Convenzione  internazionale  per  la          repressione degli attentati terroristici mediante  utilizzo          di  esplosivo,  adottata  dall'Assemblea   generale   delle          Nazioni  Unite  a  New  York  il  15  dicembre  1997,  resa          esecutiva  dalla   legge   14   febbraio   2003,   n.   34;          dall'articolo  1   della   Convenzione   europea   per   la          repressione  del  terrorismo,  fatta  a  Strasburgo  il  27          gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre  1985,          n. 719; dall'articolo unico della legge  costituzionale  21          giugno 1967, n. 1;                 g)  se   dagli   atti   risulta   che   la   sentenza          irrevocabile, oggetto del mandato  d'arresto  europeo,  non          sia  la  conseguenza  di  un  processo  equo  condotto  nel          rispetto  dei   diritti   minimi   dell'accusato   previsti          dall'articolo 6 della Convenzione per la  salvaguardia  dei          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a          Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4          agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n.  7          a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il  22  novembre          1984, reso esecutivo dalla legge  9  aprile  1990,  n.  98,          statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in          materia penale;                 h) se sussiste  un  serio  pericolo  che  la  persona          ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura          o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;                 i)  se  la  persona  oggetto  del  mandato  d'arresto          europeo era minore di anni 14 al momento della  commissione          del  reato,  ovvero  se  la  persona  oggetto  del  mandato          d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per          cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo          a  nove  anni,  o  quando  la  restrizione  della  liberta'          personale risulta incompatibile con i processi educativi in          atto,  o  quando  l'ordinamento  dello  Stato   membro   di          emissione non prevede differenze di trattamento  carcerario          tra il minore di  anni  18  e  il  soggetto  maggiorenne  o          quando, effettuati i necessari  accertamenti,  il  soggetto          risulti  comunque  non   imputabile   o,   infine,   quando          nell'ordinamento dello Stato membro  di  emissione  non  e'          previsto  l'accertamento  della  effettiva   capacita'   di          intendere e di volere;                 l) se  il  reato  contestato  nel  mandato  d'arresto          europeo e'  estinto  per  amnistia  ai  sensi  della  legge          italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato  italiano          sul fatto;                 m) se risulta  che  la  persona  ricercata  e'  stata          giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da          uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso          di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia  in          corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere  eseguita          in forza delle leggi dello Stato membro che  ha  emesso  la          condanna;                 n) se i  fatti  per  i  quali  il  mandato  d'arresto          europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia          e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o  della          pena;                 o) se, per lo stesso  fatto  che  e'  alla  base  del          mandato d'arresto  europeo,  nei  confronti  della  persona          ricercata, e' in corso un procedimento  penale  in  Italia,          esclusa l'ipotesi  in  cui  il  mandato  d'arresto  europeo          concerne  l'esecuzione  di  una  sentenza   definitiva   di          condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;                 p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che          dalla legge italiana sono  considerati  reati  commessi  in          tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo  assimilato          al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi  al          di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se          la legge italiana non  consente  l'azione  penale  per  gli          stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;                 q) se e' stata pronunciata, in  Italia,  sentenza  di          non luogo a procedere, salvo che sussistano  i  presupposti          di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale  per          la revoca della sentenza;                 r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai          fini della esecuzione di  una  pena  o  di  una  misura  di          sicurezza privative della liberta'  personale,  qualora  la          persona ricercata sia cittadino  italiano,  sempre  che  la          corte di  appello  disponga  che  tale  pena  o  misura  di          sicurezza sia  eseguita  in  Italia  conformemente  al  suo          diritto interno;                 s) se la persona richiesta in consegna e'  una  donna          incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre  anni  con          lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto          europeo emesso nel corso di un  procedimento,  le  esigenze          cautelari  poste  a  base  del  provvedimento   restrittivo          dell'autorita'   giudiziaria   emittente    risultino    di          eccezionale gravita';                 t) se il provvedimento cautelare in base al quale  il          mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta  mancante          di motivazione;                 u) se la persona richiesta in consegna beneficia  per          la legge italiana di immunita' che limitano  l'esercizio  o          il proseguimento dell'azione penale;                 v) se la sentenza per  la  cui  esecuzione  e'  stata          domandata la consegna contiene  disposizioni  contrarie  ai          principi    fondamentali     dell'ordinamento     giuridico          italiano.».               - Il titolo I-bis del libro XI del codice di  procedura          penale e' cosi' rubricato:                 «Titolo  I  bis  -  Principi   generali   del   mutuo          riconoscimento  delle   decisioni   e   dei   provvedimenti          giudiziari tra stati membri dell'unione  europea  (articoli          696 bis - 696-decies)».               - La  legge  14  febbraio  2003,  n.  34  (Ratifica  ed          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la          repressione degli attentati terroristici mediante  utilizzo          di  esplosivo,  adottata  dall'Assemblea   generale   delle          Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997,  e  norme  di          adeguamento dell'ordinamento interno) e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2003, n. 58, S.O.               - La legge  26  novembre  1985,  n.  719  (Ratifica  ed          esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta          alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977)  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1985, n. 292, S.O.               -   Il   testo   dell'articolo   unico   della    legge          costituzionale 21 giugno 1967, n.  1  (Estradizione  per  i          delitti di genocidio), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          3 luglio 1967, n. 164, cosi' recita:               «Articolo  unico  -  L'ultimo  comma  dell'art.  10   e          l'ultimo comma  dell'art.  26  della  Costituzione  non  si          applicano ai delitti di genocidio.».               -  La  legge  4  agosto  1955,  n.  848  (Ratifica   ed          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  firmata  a          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo  1952)  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre  1955,  n.          221.               - La legge 9 aprile 1990, n. 98 (Ratifica ed esecuzione          del protocollo n. 7 alla convenzione  per  la  salvaguardia          dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'   fondamentali,          concernente l'estensione della lista dei diritti  civili  e          politici, adottato a Strasburgo il  22  novembre  1984)  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1990, n.  100,          S.O.               - Il testo dell'articolo 434 del  codice  di  procedura          penale cosi' recita:               «Art. 434. (Casi di revoca). - 1. Se dopo la  pronuncia          di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si          scoprono nuove fonti di prova che, da sole o  unitamente  a          quelle gia' acquisite,  possono  determinare  il  rinvio  a          giudizio,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su          richiesta del pubblico ministero, dispone la  revoca  della          sentenza.».   |  
|   |                                 Art. 7 
   Principi  e  criteri  direttivi  per  la  compiuta  attuazione  della  direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva  2007/36/CE  per  quanto riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo  termine  degli azionisti 
   1. Nell'esercizio della delega per  la  compiuta  attuazione  della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10  maggio  2019, n. 49, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri direttivi generali di cui all'articolo 1,  comma  1,  della  presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) apportare al codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  le  integrazioni  alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili  attinenti alla remunerazione, ai requisiti e  ai  criteri  di  idoneita'  degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni  fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita' alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009,  in  materia  di  accesso  ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili  dell'Unione  europea,  nonche' alle raccomandazioni, alle linee  guida  e  alle  altre  disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia;     b) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,  numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri  e  delle procedure  previsti  dalle   disposizioni   nazionali   vigenti   che disciplinano l'esercizio del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle autorita'   nazionali   competenti   a   irrogarle.    Le    sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori  nel  minimo  a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni  di euro.   2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE) 2017/828 sono adottati  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro  e  delle  politiche  sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  dello sviluppo economico.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 7: 
               - La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che  modifica  la  direttiva  2007/36/CE  per          quanto  riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo          termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini  del  SEE)          e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132.               -  Il  decreto  legislativo  10  maggio  2019,  n.   49          (Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo          e del Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica  la          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento          dell'impegno a lungo termine degli azionisti) e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134.               - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.               - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del          Consiglio  in  materia  di  accesso  ed   esercizio   delle          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione          (solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del          SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre  2009,  n.  L          335.   |  
|   |                                 Art. 8 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/1852, sui meccanismi  di  risoluzione  delle  controversie  in  materia fiscale nell'Unione europea 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10  ottobre  2017,  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri direttivi specifici:     a) apportare al decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546, recante disposizioni sul  processo  tributario,  le  modifiche  e  le integrazioni necessarie al corretto  e  integrale  recepimento  della direttiva (UE) 2017/1852;     b)  coordinare  e  raccordare   le   disposizioni   dei   decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852  con  gli obblighi  internazionali  in  materia  fiscale,   ivi   compresa   la Convenzione relativa all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;     c) procedere, oltre a quanto  previsto  dalla  lettera  a),  alla modifica  delle  altre  disposizioni  nazionali  al  fine   di   dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852,  tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale  di  cui alla lettera b);     d) fissare i  principi  e  le  modalita'  di  interazione  con  i procedimenti giurisdizionali nazionali  per  assicurare  la  puntuale attuazione di quanto previsto dalla  direttiva  (UE)  2017/1852,  con particolare riferimento alle facolta' di cui  all'articolo  16  della medesima direttiva.   2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE) 2017/1852 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.   4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Note all'art. 8: 
               -  La  direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio   sui          meccanismi di risoluzione  delle  controversie  in  materia          fiscale nell'Unione europea e' pubblicata nella G.U.U.E. 14          ottobre 2017, n. L 265.               - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.               - La legge 22 marzo 1993, n. 99 (Ratifica ed esecuzione          della Convenzione relativa  all'eliminazione  delle  doppie          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese          associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,  fatta   a          Bruxelles il 23 luglio 1990) e' pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 7 aprile 1993, n. 81.               - Per il testo  dell'articolo  41-bis  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.   |  
|   |                                 Art. 9 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al  prospetto  da  pubblicare  per  l'offerta   pubblica   o   l'ammissione   alla  negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la  direttiva 2003/71/CE 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE) 2017/1129 del  Parlamento  europeo,  del  14  giugno 2017.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e dello sviluppo economico.   3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina del regolamento (UE)  2017/1129,  le  occorrenti  modificazioni  alla normativa vigente  per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrita'  dei mercati  finanziari  e  un  appropriato   grado   di   tutela   degli investitori;     b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per dare attuazione alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/1129  e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione  e  di  attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme   dell'ordinamento   nazionale   riguardanti    gli    istituti disciplinati dal medesimo regolamento,  fatte  salve  le  compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al  pubblico  di sottoscrizione e  di  vendita  di  prodotti  finanziari  diversi  dai titoli;     c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli  94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla  disciplina  secondaria  adottata  dalla CONSOB per le finalita' specificamente previste dal regolamento  (UE) 2017/1129 e dalla  legislazione  dell'Unione  europea  attuativa  del medesimo regolamento;     d) attribuire  alla  CONSOB,  in  coerenza  con  le  disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n. 58, il potere  di  prevedere  con  regolamento,  nel  rispetto  delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento  (UE)  2017/1129, l'esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione  del  prospetto  per  le offerte  al  pubblico  di  titoli  aventi  un  corrispettivo  totale, nell'Unione europea e per un  periodo  di  dodici  mesi,  pari  a  un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di  euro  e  un massimo di 8 milioni di euro,  avendo  riguardo  alla  necessita'  di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori  nonche' la  proporzionalita'  degli  oneri  amministrativi  per  le   imprese interessate;     e) attribuire alla CONSOB il potere  di  esercitare  la  facolta' prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia e' Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di  proporzionalita'  degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;     f)   prevedere   l'attribuzione   della   responsabilita'   delle informazioni  fornite  in  un  prospetto  e  in  un   suo   eventuale supplemento,  nonche',  quando  applicabile,  in  un   documento   di registrazione  o  in  un  documento  di   registrazione   universale, all'emittente o  ai  suoi  organi  di  amministrazione,  direzione  o controllo, all'offerente, al soggetto che  chiede  l'ammissione  alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda  dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei  limiti  di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del  regolamento  (UE) 2017/1129;  prevedere,  inoltre,  la  responsabilita'  dell'autorita' competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo  comma,  del citato regolamento;     g) designare  la  CONSOB  quale  autorita'  competente  ai  sensi dell'articolo 31 del  regolamento  (UE)  2017/1129,  assicurando  che possa esercitare tutti i  poteri  previsti  dal  regolamento  stesso, anche ai fini della cooperazione con le  autorita'  competenti  degli Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi  terzi  e con l'Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati (AESFEM),  ai  sensi  degli  articoli  30,  33  e  34  del   medesimo regolamento;     h) attribuire alla  CONSOB  il  potere  di  imporre  le  sanzioni amministrative e le altre misure  amministrative  per  le  violazioni elencate dall'articolo 38 del  regolamento  (UE)  2017/1129,  tenendo conto delle circostanze elencate  nell'articolo  39  del  regolamento medesimo, nonche' nel rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  ivi previsti e delle  disposizioni  nazionali  vigenti  che  disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;     i) apportare le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate  in  applicazione  del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette  a diritto di impugnazione in conformita' all'articolo 40  del  medesimo regolamento;     l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n. 58, in conformita' a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 9: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               - Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo          relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta  pubblica          o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in  un  mercato          regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE  (Testo          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  30          giugno 2017, n. L 168.               - Il testo degli articoli 4-undecies, 4-duodecies e 100          del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  citato          nelle note all'articolo 7, cosi' recita:               «Art.  4-undecies.  (Sistemi  interni  di  segnalazione          delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti  II  e          III adottano procedure specifiche per  la  segnalazione  al          proprio interno, da parte del personale, di  atti  o  fatti          che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti          l'attivita'  svolta,  nonche'  del  regolamento   (UE)   n.          596/2014.               2. Le procedure previste  al  comma  1  sono  idonee  a          garantire:                 a) la riservatezza dei dati personali del  segnalante          e  del  presunto  responsabile  della   violazione,   ferme          restando  le  regole  che  disciplinano  le  indagini  o  i          procedimenti   avviati   dall'autorita'   giudiziaria    in          relazione ai fatti oggetto della segnalazione;  l'identita'          del segnalante e' sottratta all'applicazione  dell'articolo          7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,          e  non  puo'  essere  rivelata  per  tutte  le  fasi  della          procedura, salvo suo consenso o quando  la  conoscenza  sia          indispensabile per la difesa del segnalato;                 b) la tutela adeguata del soggetto segnalante  contro          condotte  ritorsive,  discriminatorie  o  comunque   sleali          conseguenti la segnalazione;                 c) un canale specifico, indipendente e  autonomo  per          la segnalazione.               3. Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di          calunnia o diffamazione, ovvero per  lo  stesso  titolo  ai          sensi   dell'articolo   2043   del   Codice   civile,    la          presentazione  di  una   segnalazione   nell'ambito   della          procedura di cui al  comma  1  non  costituisce  violazione          degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.               4. La Banca d'Italia e la Consob adottano,  secondo  le          rispettive  competenze,  le  disposizioni   attuative   del          presente   articolo,   avuto   riguardo   all'esigenza   di          coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli          oneri gravanti sui soggetti destinatari.»               «Art.  4-duodecies.  (Procedura  di  segnalazione  alle          Autorita' di vigilanza).  -  1.  La  Banca  d'Italia  e  la          Consob:                 a) ricevono,  ciascuna  per  le  materie  di  propria          competenza, da parte del personale  dei  soggetti  indicati          dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a          violazioni delle norme del  presente  decreto,  nonche'  di          atti dell'Unione  europea  direttamente  applicabili  nelle          stesse materie;                 b) tengono conto dei  criteri  previsti  all'articolo          4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e  possono  stabilire          condizioni, limiti  e  procedure  per  la  ricezione  delle          segnalazioni;                 c) si avvalgono delle  informazioni  contenute  nelle          segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente  nell'esercizio          delle funzioni di vigilanza;                 d)  prevedono,  mediante  protocollo   d'intesa,   le          opportune misure di coordinamento nello  svolgimento  delle          attivita'   di   rispettiva   competenza,   ivi    compresa          l'applicazione  delle  relative  sanzioni,   in   modo   da          coordinare  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza   e          ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.               1-bis. Il comma 1 si  applica  alle  segnalazioni  alla          Consob,  da  chiunque   effettuate,   di   violazioni   del          regolamento (UE) n. 596/2014. Le  procedure  sono  adottate          dalla  Consob  conformemente  a   quanto   previsto   dalla          direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.               2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai  commi          1  e  1-bis  sono  sottratti  all'accesso  previsto   dagli          articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e          successive modificazioni.»               «Art.  100.  (Casi  di  inapplicabilita').  -   1.   Le          disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano  alle          offerte:                 a) rivolte  ai  soli  investitori  qualificati,  come          definiti dalla Consob con regolamento in  base  ai  criteri          fissati dalle disposizioni comunitarie;                 b) rivolte a un numero di soggetti  non  superiore  a          quello indicato dalla Consob con regolamento;                 c) di ammontare complessivo non  superiore  a  quello          indicato dalla Consob con regolamento;                 d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi  dai          titoli di  capitale  emessi  da  o  che  beneficiano  della          garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato  membro          dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali  a          carattere pubblico di cui facciano parte uno o  piu'  Stati          membri dell'Unione europea;                 e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla          Banca Centrale Europea o dalle  banche  centrali  nazionali          degli Stati membri dell'Unione europea;                 f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli  di          capitale emessi in modo continuo o  ripetuto  da  banche  a          condizione che tali strumenti:                   1)   non   siano   subordinati,   convertibili    o          scambiabili;                   2) non conferiscano il diritto di  sottoscrivere  o          acquisire altri tipi di strumenti finanziari  e  non  siano          collegati ad uno strumento derivato;                   3) diano veste materiale al ricevimento di depositi          rimborsabili;                   4) siano coperti da  un  sistema  di  garanzia  dei          depositi a norma degli  articoli  da  96  a  96-quater  del          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;                 g) aventi ad oggetto strumenti del mercato  monetario          emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.               2.  La  Consob  puo'  individuare  con  regolamento  le          offerte al pubblico di prodotti finanziari  alle  quali  le          disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto  o          in parte.               3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere  un          prospetto ai sensi e per  gli  effetti  delle  disposizioni          comunitarie in occasione dell'offerta  degli  strumenti  di          cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.               3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento          (UE) n. 1286/2014  nel  caso  di  offerta  di  un  PRIIP  a          investitori al dettaglio come ivi definiti.».   |  
|   |                                 Art. 10 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/1131,  sui  fondi  comuni  monetari 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE) 2017/1131 del  Parlamento  europeo,  del  14  giugno 2017.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina del regolamento (UE)  2017/1131,  le  occorrenti  modificazioni  alla normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il migliore coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti,  anche attraverso l'adeguamento  della  normativa  nazionale  relativa  alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti  di rilevanza,   assicurando   un   appropriato   grado   di   protezione dell'investitore e di tutela dell'integrita' dei mercati finanziari;     b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131  che lo  richiedono  e  provvedere  ad  abrogare  espressamente  le  norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la  disciplina  contenuta  nel medesimo regolamento;     c)  apportare  le  necessarie  modifiche  e   integrazioni   alle disposizioni del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinche' le autorita' di vigilanza e  di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei  poteri  di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;     d) prevedere che le autorita' di  cui  alla  lettera  c)  possano imporre le sanzioni e le altre misure  amministrative  stabilite  dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi  degli  importi  edittali  ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni  del  regolamento (UE) 2017/1131.   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 10: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/1131  del  Parlamento          europeo sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai  fini          del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n.  L          169.               Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  24          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 7.               - Il titolo II della parte V del decreto legislativo 24          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 9,  e'          cosi' rubricato:                 «Titolo II Sanzioni amministrative».   |  
|   |                                 Art. 11 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo  alle  misure  di protezione contro  gli  organismi  nocivi  per  le  piante,  che  modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.  1143/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  abroga  le  direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE  e  2007/33/CE  del  Consiglio,  e,  limitatamente  alla  normativa nazionale sulla sanita' delle piante,  alle  disposizioni  del regolamento (UE) 2017/625 relativo  ai  controlli  ufficiali  e  alle   altre   attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire  l'applicazione della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,  sulla  sanita' delle piante nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante  modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n. 1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)  n.  1099/2009  del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive   89/608/CEE,   89/662/CEE,   90/425/CEE,  91/496/CEE, 96/23/CE,  96/93/CE  e  97/78/CE  del  Consiglio  e  la  decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della  normativa  nazionale  in  materia  di  sementi,  di  materiali   di  moltiplicazione delle  piante  da  frutto  e  delle  ortive  e  dei  materiali di moltiplicazione della vite, al  fine  del  riordino  e  della semplificazione normativa 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari,  previa  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu'  decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la  normativa  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/2031  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,  limitatamente  alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo  2017, nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme  vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle  piante da frutto, delle ortive e  dei  materiali  di  moltiplicazione  della vite,  divise  per  settori  omogenei,  in   coordinamento   con   le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure  di protezione contro gli organismi  nocivi  per  le  piante,  e  con  le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari  esteri  e della cooperazione internazionale, dell'economia e  delle  finanze  e dello sviluppo economico.   3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti  sulla  base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;     b)  coordinamento  delle   disposizioni   vigenti   in   materia, apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantirne  la   coerenza giuridica,  logica  e  sistematica  e  per  adeguare,  aggiornare   e semplificare il linguaggio normativo;     c) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;     d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;     e) individuazione delle  autorita'  competenti,  degli  organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione  del  regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento  (UE)  2017/625  nel  settore  della protezione delle piante dagli organismi nocivi;     f) adozione di un Piano di  emergenza  nazionale,  in  cui  siano definite  le  linee  di  azione,  le   strutture   partecipanti,   le responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da  mettere  a disposizione in caso di scoperta di focolai di  organismi  nocivi  in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;     g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti  di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,  anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione  al  regolamento  (UE)  2017/625   nel   settore   della protezione delle piante dagli organismi nocivi;     h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;     i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento,  con  le strutture e le risorse necessarie, nonche' dei  laboratori  ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di  analisi, prove e  diagnosi  di  laboratorio  su  organismi  nocivi,  piante  e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;     l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle  strutture di confinamento,  di  cui  al  regolamento  (UE)  2016/2031,  con  le necessarie dotazioni e risorse;     m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta  delle informazioni del settore fitosanitario, da  collegare  e  da  rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;     n) ridefinizione del  sistema  sanzionatorio  per  la  violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e  del  regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione  di  sanzioni  amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al presente comma;     o) destinazione di una quota parte dei proventi  derivanti  dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste  dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure  di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite  del  50  per  cento dell'importo complessivo;     p)  ricognizione  e  abrogazione  espressa   delle   disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.  
           Note all'art. 11: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               - Il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,          cosi' recita:               «Art. 3. (Intese). - 1. Le  disposizioni  del  presente          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza          Stato-regioni.               2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  Regioni  e          delle Province autonome di Trento e di Bolzano.               3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede          con deliberazione motivata.               4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni          successive.».               - Il  regolamento  (UE)  n.  2016/2031  del  Parlamento          europeo e del Consiglio relativo alle misure di  protezione          contro gli organismi nocivi per le piante, che  modifica  i          regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014  e  (UE)  n.          1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga          le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,  93/85/CEE,  98/57/CE,          2000/29/CE,  2006/91/CE  e  2007/33/CE  del  Consiglio   e'          pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.               -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/625  del  Parlamento          europeo  relativo  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla          sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,          recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del  Consiglio  e          la decisione  92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui          controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del  SEE)  e'          pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.               -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai          prodotti vegetali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale          24 ottobre 2005, n. 248, S.O.   |  
|   |                                 Art. 12 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo  ai  controlli  ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire  l'applicazione della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,  sulla  sanita' delle piante nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante  modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n. 1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)  n.  1099/2009  del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive   89/608/CEE,   89/662/CEE,   90/425/CEE,  91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE  e  97/78/CE  del  Consiglio  e  la  decisione 92/438/CEE del Consiglio 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno  o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa  nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento  europeo,  del  15  marzo 2017.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo, della  giustizia,  degli  affari esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle finanze e dello sviluppo economico.   3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali  vigenti  alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione  espressa delle  norme  nazionali  incompatibili  e  mediante  coordinamento  e riordino di quelle residue;     b) fermo restando che il  Ministero  della  salute  e'  designato quale autorita' unica  di  coordinamento  e  di  contatto,  ai  sensi dell'articolo  4,  paragrafo   2,   lettera   b),   del   regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni,  le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie locali,  nell'ambito  di  rispettiva  competenza,   quali   autorita' competenti ai sensi dell'articolo 4 del  regolamento  (UE)  2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le  altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,  paragrafo  2, lettera  a),  anche  con  riferimento  agli  alimenti   geneticamente modificati,  lettera   c),   anche   con   riferimento   ai   mangimi geneticamente modificati, lettere d),  e),  f)  e  h),  del  medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorita' competenti;     c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento  ai  sensi  dell'articolo  109  del  regolamento   (UE) 2017/625  e  quale  organo  di  collegamento  per   lo   scambio   di comunicazioni tra le autorita'  competenti  degli  Stati  membri,  ai sensi degli articoli da 103  a  107  del  medesimo  regolamento,  nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla  lettera b) del presente comma;     d) ferma restando la competenza del Ministero della salute  quale autorita' unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)  2017/625,  nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento,  individuare  il  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   quale autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) 2017/625, deputata  a  organizzare  o  effettuare  i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi  di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma  che  possono incidere  sulla   correttezza   e   trasparenza   delle   transazioni commerciali, lettere g), i) e j)  del  paragrafo  2  dell'articolo  1 dello stesso regolamento, nonche' nei  settori  di  cui  al  medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a),  per  gli  aspetti  relativi  ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative  alle  norme di  commercializzazione  di  cui  agli  articoli  da  73  a  91   del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;     e) individuare il Ministero delle politiche agricole  alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per  lo  scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati  membri,  ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625,  nei settori di competenza come individuati alla lettera d)  del  presente comma;     f) adeguare alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625  la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali  e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione  europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero  della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari  in  conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;     g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo  19  novembre 2008, n. 194, in coerenza  con  le  modalita'  di  finanziamento  dei controlli  sanitari  ufficiali  ivi  previste  all'articolo  7  e  in conformita' alle norme contenute  nel  capo  VI  del  titolo  II  del regolamento (UE) 2017/625,  al  fine  di  attribuire  alle  autorita' competenti di cui alla lettera b) le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie necessarie per  organizzare  ed  effettuare  i  controlli ufficiali,  nonche'  le  altre  attivita'  ufficiali,  al   fine   di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto  delle disposizioni dell'Unione europea in materia;     h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri,  ai quali  sono  trasferite  le  competenze  dei   posti   di   ispezione frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il  profilo  delle  dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;     i) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso  la  previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate  alla gravita' delle violazioni medesime.  
           Note all'art. 12: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               - Per il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 11.               - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.          2017/625 si veda nelle note all'articolo 11.               - Il  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento          europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e          sul monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che          abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.          165/94,  (CE)  n.  2799/98,  (CE)  n.  814/2000,  (CE)   n.          1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.          20 dicembre 2013, n. L 347.               - Il decreto  legislativo  19  novembre  2008,  n.  194          (Disciplina  delle   modalita'   di   rifinanziamento   dei          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento          (CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11          dicembre 2008, n. 289.   |  
|   |                                 Art. 13 
   Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che  modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione  delle  emissioni piu' efficace sotto il profilo  dei  costi  e  promuovere  investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione  (UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante  modifica  della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali  limiti  dell'ambito di applicazione relativo alle  attivita'  di  trasporto  aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione  di  una misura mondiale basata sul mercato  a  decorrere  dal  2021,  e  della decisione  (UE)  2015/1814,  relativa  all'istituzione  e  al  funzionamento  di  una  riserva  stabilizzatrice  del  mercato  nel  sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas  a  effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  marzo 2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il  parere  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a  seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4.   2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi  del  comma 1, il Governo e' delegato ad  adottare,  secondo  le  procedure  e  i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e delle competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  le  disposizioni necessarie  per  l'adeguamento   della   normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per  l'attuazione  della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 6 ottobre 2015.   3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e  2  sono  adottati  su proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.   4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a)   razionalizzazione   e    rafforzamento    della    struttura organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale  dedicato,  e tenuto  conto  della  rilevanza,  anche  in  termini  economici,  dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';     b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure  rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;     c) revisione e razionalizzazione  del  sistema  sanzionatorio  al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive  e  di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;     d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione  degli  stessi  al miglioramento  delle  attivita'   istruttorie,   di   vigilanza,   di prevenzione e di monitoraggio  nonche'  alla  verifica  del  rispetto delle condizioni previste dai  procedimenti  rientranti  nel  Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;     e)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  incompatibili   e coordinamento delle residue disposizioni del decreto  legislativo  13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui  saldi  di  finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi  derivanti  dalle aste delle quote di emissione.  
           Note all'art. 13: 
               - La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che  modifica  la  direttiva  2003/87/CE  per          sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto          il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore  di          basse emissioni di carbonio e la decisione  (UE)  2015/1814          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella          G.U.U.E. 19 marzo 2018, n. L 76.               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/2392  del  Parlamento          europeo e del Consiglio recante  modifica  della  direttiva          2003/87/CE  al  fine  di  mantenere  gli   attuali   limiti          dell'ambito di  applicazione  relativo  alle  attivita'  di          trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni  in  vista          dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a          decorrere dal 2021 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre          2017, n. L 350.               - La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo  e          del Consiglio relativa all'istituzione e  al  funzionamento          di una riserva  stabilizzatrice  del  mercato  nel  sistema          dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas  a          effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella          G.U.U.E. 9 ottobre 2015, n. L 264.               - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  13          marzo 2013, n. 30 (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE          che  modifica  la   direttiva   2003/87/CE   al   fine   di          perfezionare ed estendere il  sistema  comunitario  per  lo          scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto  serra),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013,  n.  79,          cosi' recita:               «Art. 4. (Autorita'  nazionale  competente).  -  1.  E'          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle          attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come          definite all'articolo 3, di seguito Comitato.  Il  Comitato          ha sede presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela          del territorio  e  del  mare  che  ne  assicura  l'adeguato          supporto logistico e organizzativo.               1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da  un          Consiglio  direttivo  e  da  una  Segreteria  tecnica.   Il          Consiglio direttivo e' l'organo deliberante  del  Comitato;          per  l'istruttoria  delle  attivita'  di  cui  al  presente          articolo il Consiglio direttivo si avvale della  Segreteria          tecnica.               2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione  di          autorita' nazionale competente.               3. Entro il 30 aprile di ciascun anno  il  Comitato  di          cui  al  comma  1  presenta  al  Parlamento  una  relazione          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.               4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:                 a) determinare, ai sensi dell'articolo 21,  comma  1,          l'elenco  degli  impianti  che  ricadono   nel   campo   di          applicazione del presente decreto e  le  quote  preliminari          eventualmente assegnate a titolo gratuito;                 b)   notificare   alla    Commissione,    ai    sensi          dell'articolo 21, comma 2, l'elenco  degli  impianti  e  le          quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito          di cui alla lettera a);                 c) deliberare, ai sensi dell'articolo  21,  comma  3,          l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti  ricompresi          nell'elenco di cui alla lettera a);                 d) determinare l'assegnazione di quote agli  impianti          nuovi entranti ai sensi dell'articolo 22;                 e) calcolare  e  pubblicare  la  quantita'  totale  e          annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento          a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia  per  il          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a          norma dell'articolo 7, comma 3;                 f) definire le modalita' di  presentazione  da  parte          del pubblico di osservazioni  sulle  materie  di  cui  alla          lettera a);                 g) rilasciare le autorizzazioni  ad  emettere  gas  a          effetto serra, di cui all'articolo 13;                 h) riesaminare le autorizzazioni ad  emettere  gas  a          effetto  serra  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  1,  e          aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'articolo 16;                 i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni          e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro'  e          loro aggiornamenti;                 l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'articolo 23,          una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;                 m)  impartire  disposizioni  all'amministratore   del          registro di cui all'articolo 28;                 n) definire i criteri di svolgimento delle  attivita'          di verifica e di  predisposizione  del  relativo  attestato          conformemente a quanto previsto all'allegato  III  e  dalla          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;                 o) rendere  pubblici  i  nomi  dei  gestori  e  degli          operatori  aerei  che  hanno  violato   gli   obblighi   di          restituzione di quote di emissione  a  norma  dell'articolo          32;                 o-bis) redigere ed aggiornare annualmente  una  lista          di operatori aerei  amministrati  dall'Italia,  avvalendosi          anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo          3, comma 1, lettera q);                 p) adottare eventuali disposizioni interpretative  in          materia di monitoraggio delle  emissioni,  sulla  base  dei          principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto  dalla          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;                 q) definire i contenuti e le  modalita'  per  l'invio          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto          serra ai sensi dell'articolo 14, comma 2;                 r) definire le modalita'  per  la  predisposizione  e          l'invio della dichiarazione di cui all'articolo  34,  sulla          base dei contenuti minimi di cui all'allegato V;                 s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la  tipologia          e la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli          impianti e gli operatori aerei possono utilizzare  ai  fini          dell'adempimento  dell'obbligo  di  restituzione   per   il          periodo 2013-2020;                 t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la          relazione di cui all'articolo 11 e alla Commissione europea          la relazione di cui all'articolo 40;                 u)  svolgere  attivita'  di  supporto  al   Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui          all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE  ed  alle  altre          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti          l'applicazione del Protocollo di Kyoto;                 v) stimare le  emissioni  rilasciate  annualmente  ai          sensi dell'articolo 34, comma 3;                 z) emanare apposite disposizioni per  il  trattamento          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'          conformemente  a  quanto  stabilito  dai  regolamenti   sui          registri;                 aa) revocare  l'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad          effetto serra ai sensi dell'articolo 17;                 bb) definire i contenuti e le modalita'  per  l'invio          delle informazioni in caso  di  modifica  dell'impianto  ai          sensi dell'articolo 16, comma 1;                 cc)  mettere  in  atto  le  azioni   necessarie   per          assicurare lo scambio di informazioni di  cui  all'articolo          18;                 dd) definire  i  contenuti  e  le  modalita'  per  la          comunicazione  della  cessazione  di   attivita'   di   cui          all'articolo 24, della cessazione parziale di attivita'  di          cui  all'articolo  25  e  della  riduzione  sostanziale  di          capacita' di cui all'articolo 26;                 ee)  rivedere  il  quantitativo  annuo  di  quote  da          assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione  parziale          o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'articolo          20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea  la          revisione di tale quantitativo e assegnare il  quantitativo          annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4;                 ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i  contenuti          e le modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di          quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti          nuovi entranti, valutare l'eleggibilita'  della  richiesta,          determinare il quantitativo annuo preliminare  di  quote  e          comunicare il medesimo alla Commissione europea;                 gg) avanzare, ai sensi  dell'articolo  27,  comma  1,          richiesta, presso la Commissione europea,  di  integrazione          dell'elenco dei settori o dei sottosettori  esposti  ad  un          rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di          carbonio;                 hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste          di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono          le  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  sul  territorio          nazionale, verificare la conformita' rispetto  alle  misure          di attuazione adottate dalla Commissione europea  ai  sensi          dell'articolo 24-bis della direttiva  2009/29/CE,  decidere          in merito al rilascio e,  in  caso  di  accoglimento  della          richiesta, rilasciare le quote o i crediti;                 ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare          la cancellazione delle quote;                 ll) applicare il presente decreto ad  attivita'  e  a          gas  a  effetto  serra  che  non  figurano  all'allegato  I          conformemente a quanto stabilito all'articolo  37,  nonche'          richiedere  alla  Commissione  europea  l'adozione  di   un          regolamento  sul  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle          emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto;                 mm)   dare   attuazione   alle    disposizioni    per          l'esclusione di  impianti  di  dimensioni  ridotte  di  cui          all'articolo 38;                 nn) dare attuazione a  tutte  le  restanti  attivita'          previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.               5. Il Comitato di cui al comma 1 propone  al  Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          azioni volte a:                 a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;                 b)  favorire  la  diffusione  dell'informazione,   la          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore          privato e pubblico a livello nazionale;                 c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso  la  rete          diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per          fornire  adeguati   punti   di   riferimento   al   sistema          industriale ed imprenditoriale italiano;                 d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di  un'azione          concertata a  beneficio  del  sistema-Paese,  le  attivita'          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto          del Protocollo di Kyoto;                 e) fornire il supporto tecnico ai  Paesi  destinatari          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'          funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;                 f) supportare le aziende italiane nella  preparazione          di progetti  specifici  corrispondenti  alle  priorita'  di          sviluppo sostenibile del Paese destinatario;                 g)  valorizzare  il  potenziale  dei   vari   settori          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti          internazionali per la riduzione delle emissioni.               6.               7. I membri del Comitato di cui al comma 1  non  devono          trovarsi in situazione di conflitto di  interesse  rispetto          alle  funzioni  del  Comitato  stesso   e   dichiarano   la          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione          della   nomina.   Essi    sono    tenuti    a    comunicare          tempestivamente, al Ministero o all'ente  designante,  ogni          sopravvenuta  situazione  di  conflitto  di  interesse.   A          seguito  di  tale  comunicazione  il  Ministero  o   l'ente          provvede alla sostituzione dell'esperto.               8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri di          comprovata esperienza nei settori interessati dal  presente          decreto, di cui tre nominati dal Ministro  dell'ambiente  e          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  compreso  il          presidente, tre  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,          compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive,          rispettivamente,  dal  Ministro   dell'economia   e   delle          finanze, dal Ministro per  le  politiche  europee  e  dalla          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Per          l'espletamento dei compiti di cui al comma 5  il  Consiglio          direttivo  e'  integrato  da  due   membri   con   funzioni          consultive nominati dal Ministro degli affari  esteri.  Per          l'espletamento  dei  compiti  inerenti  le   attivita'   di          trasporto aereo, di cui al  capo  III  e  V,  il  Consiglio          direttivo e' integrato da tre membri nominati dal  Ministro          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   di   cui   due          appartenenti  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile          (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno  diritto          di  voto  e  non  sono  considerati  ai  fini  del   quorum          costitutivo  e  deliberativo  del  Consiglio  direttivo.  I          membri del Consiglio direttivo rimangono in carica  quattro          anni.               9.               10. La  Segreteria  tecnica  e'  composta  da  ventidue          membri di elevata qualifica professionale,  con  comprovata          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria          tecnica  e  cinque  membri  sono  nominati  dal   Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei          membri  sono  nominati   dal   Ministero   dello   sviluppo          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,          l'energia e l'ambiente,  due  membri  dall'ISPRA,  due  dal          Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal  Ministero          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   due   dall'Ente          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.               10-bis. I curricula dei membri del Consiglio  direttivo          di cui al comma 8 e della  Segreteria  tecnica  di  cui  al          comma  10  sono  resi  pubblici  sul  sito  del   Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.               11. Le modalita' di funzionamento del Comitato  di  cui          al comma 1 sono definite  in  un  apposito  regolamento  da          approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e  della          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il          Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle          infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura  la          costante operativita' e funzionalita' del  Comitato  stesso          in relazione agli atti e alle deliberazioni che  lo  stesso          deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento          disciplina  in  particolare  le  audizioni   dei   soggetti          interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del          Consiglio  direttivo  e  della  Segreteria   tecnica,   dei          relativi ordini del giorno, degli atti e  delle  decisioni,          nonche'  i  lavori  della  Segreteria  tecnica  in   gruppi          istruttori.               12. Il Consiglio direttivo di  cui  al  comma  8  opera          collegialmente, previo un tempestivo inoltro di  avviso  di          convocazione a ciascun componente.  Le  deliberazioni  sono          assunte  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei          componenti e di esse viene data  adeguata  informazione  ai          soggetti interessati.               13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio          direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono          partecipare esperti esterni in rappresentanza dei  soggetti          operanti  in  ambito  economico,   sociale   e   ambientale          maggiormente rappresentativi.               14. Per le attivita' di cui al  comma  5  il  Consiglio          direttivo  si  puo'  avvalere,  di  un  gruppo  di   lavoro          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro          presenta al Consiglio direttivo:                 a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano          di  lavoro  programmatico  da  approvarsi  da   parte   del          Consiglio direttivo;                 b) entro il 31 dicembre di ogni anno,  una  relazione          annuale dell'attivita' svolta.               15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Ai componenti dei gruppi  di  lavoro  di  cui  ai          commi 13 e 14 non spetta alcun  emolumento,  compenso,  ne'          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.               15-bis. Agli eventuali compensi  e  rimborsi  spese  ai          membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle          aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i).               15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'          di corresponsione e di determinazione dei  compensi  e  dei          rimborsi spese per i componenti del Comitato e la  relativa          durata, in modo da  garantire  l'invarianza  dei  saldi  di          finanza pubblica.».   |  
|   |                                 Art. 14 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai  veicoli  fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e  ai  rifiuti  di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature  elettriche ed elettroniche 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) riformare il sistema di gestione dei  veicoli  fuori  uso,  in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:       1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le  disposizioni  contenute  nella  direttiva  (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2018, che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE  relativa  ai  rifiuti,  con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di  responsabilita' estesa del produttore;       2) individuare forme di promozione e di semplificazione per  il riutilizzo delle  parti  dei  veicoli  fuori  uso  utilizzabili  come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209,  nonche' delle procedure e delle norme di sicurezza;       3)  rafforzare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei  sistemi   di tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi,  con  particolare riferimento all'obbligo della pesatura  dei  veicoli  fuori  uso  nei centri di raccolta;       4) individuare misure per sviluppare o incentivare  il  riciclo dei rifiuti provenienti da impianti  di  frantumazione  dotati  delle migliori tecniche  disponibili,  finalizzando  lo  smaltimento  o  il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;     b) riformare il  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e accumulatori  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/849,   nel rispetto delle seguenti indicazioni:       1) definire  obiettivi  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e accumulatori per i produttori, ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;       2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la  raccolta dei  rifiuti  di  pile  portatili  e   accumulatori   non   derivanti dall'attivita' di enti e imprese;       3) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;       4) armonizzare il sistema di gestione dei  rifiuti  di  pile  e accumulatori con quello di gestione dei  rifiuti  di  apparecchiature elettriche ed  elettroniche  (RAEE),  valutando  la  possibilita'  di realizzare un sistema unico di gestione;     c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione  della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:       1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo  8-bis  della  direttiva  2008/98/CE,  introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;       2) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;       3) individuare misure per la promozione  e  la  semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;       4)  prevedere  misure  che  favoriscano  il  ritiro,  su   base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da  parte di  distributori  che  non  vendono  apparecchiature  elettriche   ed elettroniche;       5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti  di  trattamento  adeguato  dei  RAEE  nonche'  le  relative modalita' di controllo;       6)  disciplinare  il  fine  vita  dei   pannelli   fotovoltaici incentivati immessi sul mercato  prima  del  12  aprile  2014,  anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi  di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n. 49.   2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  su proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.  
           Note all'art. 14: 
               - La direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa          ai  veicoli  fuori  uso,  2006/66/CE  relativa  a  pile   e          accumulatori  e  ai  rifiuti  di  pile  e  accumulatori   e          2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed          elettroniche  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   e'          pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.               - Il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo  24          giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva  2000/53/CE          relativa ai veicoli fuori uso)  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O., cosi' recita:               «Art. 2. (Obiettivi). - 1. Il presente  decreto  ha  lo          scopo:                 a) di ridurre al minimo l'impatto dei  veicoli  fuori          uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla  protezione,          alla  conservazione  ed  al  miglioramento  della  qualita'          dell'ambiente;                 b)  di   evitare   distorsioni   della   concorrenza,          soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle  piccole  e          delle  medie  imprese  al  mercato  della  raccolta,  della          demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei  veicoli          fuori uso;                 c) di determinare i presupposti e le  condizioni  che          consentono lo  sviluppo  di  un  sistema  che  assicuri  un          funzionamento  efficiente,  razionale   ed   economicamente          sostenibile della filiera di raccolta,  di  recupero  e  di          riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.               2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  in  attuazione  dei          principi di precauzione  e  dell'azione  preventiva  ed  in          conformita'  alla  strategia  comunitaria  in  materia   di          gestione dei  rifiuti,  il  presente  decreto  individua  e          disciplina:                 a) le misure volte, in via prioritaria,  a  prevenire          la produzione  di  rifiuti  derivanti  dai  veicoli  e,  in          particolare, le misure per ridurre  e  per  controllare  le          sostanze  pericolose  presenti  negli  stessi  veicoli,  da          adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire  il          rilascio  nell'ambiente   di   sostanze   pericolose,   per          facilitare il  reimpiego,  il  riciclaggio  e  il  recupero          energetico e per  limitare  il  successivo  smaltimento  di          rifiuti pericolosi;                 b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e          nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare  e  per          favorire il recupero dei veicoli fuori uso e  dei  relativi          componenti e materiali, compreso lo  sviluppo  del  mercato          dei materiali di demolizione recuperati,  privilegiando  il          reimpiego e il riciclaggio, in modo da  ridurre  il  volume          dei rifiuti da smaltire;                 c)  le  altre  azioni  necessarie  per  favorire   il          reimpiego,  il  riciclaggio  e  il  recupero  di  tutte  le          componenti  metalliche  e  non  metalliche  derivanti   dal          veicolo fuori uso e, in particolare, di  tutte  le  materie          plastiche;                 d)  le  misure  volte  a   migliorare   la   qualita'          ambientale e l'efficienza  delle  attivita'  di  tutti  gli          operatori  economici  coinvolti  nel  ciclo  di  vita   del          veicolo, dalla progettazione  dello  stesso  alla  gestione          finale  del  veicolo  fuori  uso,  per  garantire  che   il          riciclaggio, il  recupero  e  lo  smaltimento  del  veicolo          medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed  in  modo          economicamente sostenibile;                 e) le responsabilita' degli operatori economici.».               - La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa          ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e'  pubblicata          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.               - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella          G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.               -  Il  testo  degli  articoli  9  e  10   del   decreto          legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   (Attuazione   della          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature          elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale  28  marzo  2014,  n.  73,  S.O.,  cosi'          recita:               «Art. 9. (I sistemi individuali). - 1. I produttori che          intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale          organizzano un sistema  autosufficiente  operante  in  modo          uniforme sull'intero territorio nazionale per  la  gestione          dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie  AEE  e  ne          chiedono il riconoscimento  al  Ministero  dell'ambiente  e          della tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'istanza  e'          corredata da un progetto descrittivo, idoneo  a  dimostrare          che il sistema:                 a) e'  organizzato  secondo  criteri  di  efficienza,          efficacia, economicita' e trasparenza;                 b) e' effettivamente in grado di operare su tutto  il          territorio nazionale e  di  conseguire,  nell'ambito  delle          attivita' svolte, gli obiettivi di recupero  e  riciclaggio          di cui all'Allegato V;                 c) opera attraverso modalita' di  gestione  idonee  a          garantire che gli utilizzatori finali  siano  adeguatamente          informati sulle modalita' di funzionamento  del  sistema  e          sui metodi di raccolta dei RAEE.               2. Costituisce parte integrante del progetto di cui  al          comma 1, un piano di raccolta, attestante  che  il  sistema          proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati          dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo          una delle seguenti modalita':                 a) la predisposizione di  un  efficiente  sistema  di          restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;                 b) la stipula di apposite convenzioni con i  soggetti          responsabili   della   raccolta   sull'intero    territorio          nazionale,  da  redigere  al  fine  di  assicurare  che  il          produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di          raccolta ed altri luoghi di raggruppamento  dei  soli  RAEE          derivanti  dalle   proprie   AEE   immesse   sul   mercato,          identificate tramite il marchio di cui  all'articolo  28  e          appositamente selezionate.               3.   Il   riconoscimento   da   parte   del   Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          avviene  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione   del          progetto ed e' requisito  essenziale  per  l'iscrizione  al          Registro nazionale di  cui  all'articolo  29  del  presente          decreto  legislativo.  Qualora  il  riconoscimento  di   un          sistema individuale sia richiesto a seguito di  recesso  da          un sistema collettivo, tale recesso ha effetto  solo  dalla          data  indicata  nel  provvedimento  di  riconoscimento  del          sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente  al          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare un programma specifico di  gestione  dei  propri  RAEE          relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio  di          esercizio  corredato  da  una  relazione   sulla   gestione          relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli          obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento  disposta          nel caso in  cui  non  siano  raggiunti  gli  obiettivi  di          recupero   stabiliti   nell'articolo   19   determina    la          cancellazione   automatica   dal   Registro   nazionale   e          l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma          7, del  presente  decreto  legislativo.  I  sistemi  devono          dimostrare,  ai  fini  del  riconoscimento,  di  essere  in          possesso delle certificazioni  ISO  9001  e  14001,  oppure          EMAS,  o  altro  sistema  equivalente  di  gestione   della          qualita' sottoposto  ad  audit  e  che  comprenda  anche  i          processi  di  trattamento  ed   il   monitoraggio   interno          all'azienda.»               «Art. 10. (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che          non  adempiono  ai  propri  obblighi  mediante  un  sistema          individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono          partecipare  ai  sistemi  collettivi  i   distributori,   i          raccoglitori,  i   trasportatori,   i   riciclatori   e   i          recuperatori, previo  accordo  con  i  produttori  di  AEE.          L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti  non          puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da  un          consorzio per l'adesione ad  un  altro,  nel  rispetto  del          principio di libera concorrenza.               2. I  sistemi  collettivi  sono  organizzati  in  forma          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto          dal presente decreto legislativo.               3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo          approvano lo statuto-tipo.               4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il  ritiro          di RAEE  dai  centri  comunali  di  raccolta  su  tutto  il          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma          scritta a pena di nullita'.               4-bis.   Ciascun   sistema   collettivo   deve,   prima          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.               5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione          conformano la  loro  attivita'  ai  criteri  direttivi  dei          sistemi di gestione di cui  all'articolo  237  del  decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro  statuto  allo          statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e          8.               5-bis.  Lo  statuto-tipo   assicura   che   i   sistemi          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.               6. I sistemi collettivi esistenti adeguano  il  proprio          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai          fini dell'approvazione.               7.  I  sistemi   collettivi   di   nuova   costituzione          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni          dall'adozione, ai fini dell'approvazione.               8. Lo  statuto  e'  approvato  nei  successivi  novanta          giorni  alla  trasmissione,  con   decreto   del   Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  salvo          motivate  osservazioni  cui  il  consorzio  e'  tenuto   ad          adeguarsi nei successivi  sessanta  giorni.  L'approvazione          dello   statuto   e'   condizione   essenziale   ai    fini          dell'iscrizione al Registro nazionale.               9. I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei          dati raccolti ai sensi del presente comma.               10.  I  sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle          certificazioni ISO 9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro          sistema equivalente di gestione della  qualita'  sottoposto          ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed          il monitoraggio interno all'azienda.               10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo          costituiscono, almeno superiore al 3 per cento,  in  almeno          un raggruppamento.               10-ter. I sistemi collettivi  esistenti  alla  data  di          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato          di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.».               - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28          agosto 1997, n. 281, citato  nelle  note  all'articolo  11,          cosi' recita:               «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.               2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.               3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.               4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».   |  
|   |                                 Art. 15 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/850,  che  modifica  la  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche di rifiuti 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire  il  pronto  adeguamento  alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della  direttiva  (UE) 2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la  modifica degli allegati tecnici;     b)  adottare  una  nuova  disciplina  organica  in   materia   di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la  disciplina  stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di  garantire il  perseguimento  degli  obiettivi  di  conferimento  in   discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero  4),  della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:       1)   adeguare    la    normativa    alle    nuove    conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;       2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;       3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme  innovative di gestione  finalizzate  specialmente  al  recupero  delle  sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;       4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in  condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;       5) prevedere la  redazione  di  specifici  piani  regionali  di gestione dei fanghi di depurazione delle  acque  reflue,  all'interno dei piani regionali di gestione dei  rifiuti  speciali,  mirati  alla chiusura  del  ciclo  dei  fanghi  nel  rispetto  dei   principi   di prossimita' e di autosufficienza;     c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione  verso  requisiti tecnici di tipo prestazionale;     d) definire le modalita', i  criteri  generali  e  gli  obiettivi progressivi,  anche  in  coordinamento  con  le   regioni,   per   il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE)  2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti  urbani  conferibili  in discarica.   2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, su proposta del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e  della salute.  
           Note all'art. 15: 
               - La direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa          alle discariche di rifiuti (Testo  rilevante  ai  fini  del          SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.               -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99          (Attuazione  della  direttiva  86/278/CEE  concernente   la          protezione  dell'ambiente,  in   particolare   del   suolo,          nell'utilizzazione   dei   fanghi   di    depurazione    in          agricoltura) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15          febbraio 1992, n. 38, S.O.   |  
|   |                                 Art. 16 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,  e  della  direttiva  (UE)  2018/852,  che  modifica  la   direttiva  1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire,  oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del produttore, in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1   della direttiva  (UE)  2018/851  e  all'articolo  1  della  direttiva  (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:       1) procedere al riordino dei principi generali  di  riferimento nel  rispetto  degli  obiettivi  ambientali,   della   tutela   della concorrenza nonche' del ruolo degli enti locali;       2) definire i modelli ammissibili di responsabilita' estesa per i sistemi di gestione delle diverse  filiere  e  stabilire  procedure omogenee per il riconoscimento;       3) prevedere una disciplina  sanzionatoria  per  ogni  soggetto obbligato della filiera;       4) definire la natura del contributo  ambientale,  l'ambito  di applicazione e le  modalita'  di  determinazione  in  relazione  alla copertura dei costi di gestione, nonche' prevedere  adeguati  sistemi di garanzia;       5)  nel  rispetto  del  principio  di  concorrenza,  promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata  e  selezione da parte  dei  sistemi  di  responsabilita'  estesa  autorizzati,  in condizioni di parita' tra loro, ed estendere  l'obbligo  di  raccolta all'intero anno di  riferimento,  indipendentemente  dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;       6)  prevedere,  nell'ambito   della   responsabilita'   estesa, l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione e di  informazione univoche, chiare e  immediate,  ai  fini  della  promozione  e  dello sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, di  riutilizzo  e di recupero dei rifiuti;       7) disciplinare le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  sui sistemi di gestione;       8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;     b)  modificare  ed  estendere  il   sistema   di   tracciabilita' informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:       1) consentire, anche attraverso l'istituzione  di  un  Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti  e  delle imprese che producono, trasportano  e  gestiscono  rifiuti  a  titolo professionale, dei dati  ambientali  inerenti  alle  quantita',  alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e  dei  materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per  il  riutilizzo,  dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I  costi del Registro sono posti a carico degli operatori;       2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei dati,  mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale  dei  registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto  e  del  catasto  dei rifiuti,  per  la  trasmissione  dei  relativi   dati   al   Registro elettronico nazionale,  anche  al  fine  di  conseguire  una  maggior efficacia delle attivita' di controllo;       3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e  di  analisi di sostenibilita' ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni  di  impianti collegati alla gestione dei rifiuti;       4)  perseguire  l'obiettivo   della   riduzione   degli   oneri amministrativi  a  carico  delle  imprese  in  una   prospettiva   di semplificazione e di proporzionalita';       5)   garantire   l'acquisizione   dei   dati   relativi    alle autorizzazioni in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  nel  Registro elettronico nazionale;       6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio  relativo agli adempimenti di tracciabilita', secondo criteri di adeguatezza  e di  proporzionalita'  in  funzione   dell'attivita'   svolta,   della pericolosita' dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;       7) garantire l'accesso al Registro elettronico in  tempo  reale da parte di tutte le autorita' preposte ai controlli;     c)   riformare   il   sistema   delle   definizioni    e    delle classificazioni, di cui agli articoli 183,  184  e  218  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della  direttiva  (UE)  2018/851  e all'articolo  1,  numero  2),  della  direttiva  (UE)   2018/852,   e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti  speciali  ai rifiuti urbani in  modo  tale  da  garantire  uniformita'  sul  piano nazionale;     d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia  dei  rifiuti,  ai  sensi dell'articolo  4,  paragrafo  3,  della  direttiva   2008/98/CE   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di  attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis  alla  medesima  direttiva (UE) 2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12),  della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:       1) prevenire la formazione dei rifiuti,  incentivando  comunque una gestione piu' oculata degli stessi da parte degli utenti;       2) individuare uno o piu' sistemi  di  misurazione  puntuale  e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di  una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;       3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;     e) riformare la disciplina della cessazione  della  qualifica  di rifiuto, in  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  6  della direttiva 2008/98/CE, come modificato  dall'articolo  1,  numero  6), della  direttiva  (UE)  2018/851,   nel   rispetto   delle   seguenti indicazioni:       1) disporre che  le  autorizzazioni  in  essere  alla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della  disciplina di cui alla presente lettera  siano  fatte  salve  e  possano  essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni  per  le quali sia stata presentata l'istanza di  rinnovo  alla  stessa  data, nelle more dell'adozione dei  decreti  e  nel  rispetto  dei  criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  nel  rispetto  delle  condizioni   di   cui all'articolo 6 della  direttiva  2008/98/CE,  come  modificato  dalla direttiva (UE) 2018/851;       2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela del territorio  e  del  mare  un  registro  nazionale  deputato  alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;     f) al fine di garantire la corretta applicazione della  gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti  e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati  e lo scambio di beni riutilizzabili;     g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi  in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani  stabiliti  dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva  (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  1, numero 19), della medesima  direttiva,  prevedere  che  entro  il  31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a  favorire  la qualita' dei rifiuti organici raccolti e di  quelli  consegnati  agli impianti di trattamento nonche' lo sviluppo di sistemi  di  controllo della  qualita'  dei  processi  di  compostaggio  e   di   digestione anaerobica,  predisponendo  altresi'  sistemi  di  promozione  e   di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e  del  riciclo dei rifiuti organici, anche  attraverso  l'organizzazione  di  idonei sistemi di gestione dei  rifiuti,  l'incentivazione  di  pratiche  di compostaggio di prossimita' come quello domestico e  di  comunita'  e l'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  35,  comma  2,  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;     h)  prevedere  che  i  rifiuti  aventi  analoghe  proprieta'   di biodegradabilita' e  compostabilita',  che  rispettano  gli  standard europei per  gli  imballaggi  recuperabili  mediante  compostaggio  e biodegradazione,  siano  raccolti  insieme   ai   rifiuti   organici, assicurando la tracciabilita' di tali flussi e dei  rispettivi  dati, al fine di computare il relativo  riciclo  organico  negli  obiettivi nazionali  di  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  di imballaggi;     i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo  1,  numeri 3) e 4),  della  direttiva  (UE)  2018/852,  disciplinando  anche  la modalita' di raccolta dei rifiuti  dispersi  nell'ambiente  marino  e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro  trasporto  a  terra; disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come attivita' non soggetta  ad  autorizzazione  ambientale  e  definendo  opportuni metodi di misurazione dei flussi;     l) riordinare l'elenco dei rifiuti  e  delle  caratteristiche  di pericolo in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, numero  7),  della  direttiva  (UE)   2018/851,   provvedendo   anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014  della  Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;     m) in considerazione delle numerose  innovazioni  al  sistema  di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle  direttive dell'Unione europea, procedere a  una  razionalizzazione  complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli  enti  territoriali  e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:       1) semplificare i procedimenti amministrativi,  in  particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;       2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative  o  non normative;       3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti  territoriali  titolari di  funzioni  connesse,  con  garanzia   della   certezza   e   della tempestivita' della decisione finale;       4)  garantire  chiarezza  sul  regime  giuridico   degli   atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista  l'emanazione  di atti dei quali non sia certa la vincolativita' del  contenuto  o  sia comunque incerta la misura della vincolativita';       5) con riferimento alle competenze dello Stato:         5.1) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di  livello nazionale  in  ragione  dell'inadeguatezza  dei  livelli  di  Governo territorialmente piu' circoscritti a  raggiungere  efficacemente  gli obiettivi;         5.2) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni volte alla fissazione  di  standard,  criteri  minimi  o  criteri  di calcolo che  devono  essere  necessariamente  uniformi  in  tutto  il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di  misurazione puntuale  e  presuntiva  dei  rifiuti  prodotti   e   alla   raccolta differenziata dei rifiuti;         5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli  articoli  208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;         5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione  dei  rifiuti,  anche  con  efficacia   conformativa   della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonche' di  casi  in  cui  promuovere  la  realizzazione  di gestioni interregionali in base a  specifici  criteri,  tra  i  quali devono essere  considerate  la  conformazione  del  territorio  e  le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto piu' possibile la movimentazione di  rifiuti  e  di  sfruttare adeguatamente le potenzialita' degli impianti esistenti;         5.5) assegnare allo Stato la funzione di  monitoraggio  e  di verifica  dei  contenuti  dei  piani  regionali  nonche'  della  loro attuazione;         5.6)  disciplinare  il  ruolo   di   supporto   dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici  delle funzioni e alla loro adeguatezza  rispetto  al  raggiungimento  degli obiettivi previsti dalla legge;       6) con riferimento alle competenze delle regioni:         6.1) configurare la programmazione e la pianificazione  della gestione  dei  rifiuti,  fatte  salve  eccezioni  determinate,   come specifica responsabilita' regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque  nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;         6.2)  prevedere  idonei  strumenti,  anche  sostitutivi,  per garantire  l'attuazione  delle  previsioni  sul  riparto  in   ambiti ottimali nonche' sull'istituzione e sulla concreta  operativita'  dei relativi enti di Governo, fatta salva la facolta' di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;         6.3) assegnare alle regioni  la  funzione  di  individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di  smaltimento e di recupero, tenendo conto  della  pianificazione  nazionale  e  di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto  idrogeologico, la  saturazione  del  carico  ambientale  e  l'assenza  di   adeguate infrastrutture d'accesso;       7) con riferimento  alle  competenze  delle  province  e  delle citta' metropolitane:         7.1)  prevedere  la  possibilita'  che  l'organizzazione  del servizio sia affidata alla provincia o alla citta' metropolitana,  se l'ambito ottimale e' individuato con riferimento al suo territorio;         7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando  quali  funzioni  in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;       8) con riferimento alle competenze dei comuni:         8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate  in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;         8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni  in  materia di  rifiuti  devono  essere  considerate   fondamentali,   ai   sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;       9) con riferimento ai compiti  di  vigilanza  e  di  controllo: prevedere adeguati  poteri  sostitutivi  regionali  e,  ove  occorra, provinciali, in caso di funzioni  interconnesse,  per  garantire  che l'inadempimento di una  funzione  da  parte  di  un  ente  di  minori dimensioni non  pregiudichi  il  buon  esito  di  funzioni  assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di  compiti  da  parte  delle  regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e  degli  enti di Governo d'ambito determina la  sussistenza  delle  condizioni  per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione, prevedendo  altresi'  la  possibilita'  di  giovarsi   di   strutture amministrative per i relativi  interventi  sostitutivi  e  conferendo poteri adeguati allo scopo;       10) rispettare le competenze  delle  autonomie  speciali,  come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;     n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di  rifiuti, come, a  titolo  esemplificativo,  i  rifiuti  di  costruzione  e  di demolizione,  presso  i  rivenditori  di  prodotti  merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.   2.  I  decreti  legislativi  di  attuazione  delle  direttive  (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati,  previa  acquisizione  del  parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per  gli affari europei e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e,  per  quanto  riguarda  il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi  decreti,  limitatamente  alle  disposizioni  del  comma  1, lettera m), del presente articolo, sono  adottati  previa  intesa  in sede di Conferenza unificata, ai sensi  dell'articolo  9  del  citato decreto legislativo n. 281 del 1997.  
           Note all'art. 16: 
               - La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa          ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e'  pubblicata          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.               - La direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  sugli          imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo  rilevante  ai          fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno  2018,          n. L 150.               - Il testo degli articoli 183, 184, 184-ter, 200,  208,          209, 211, 215, 216 e 218 del decreto legislativo  3  aprile          2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi'          recita:               «Art. 183.  (Definizioni.  In  vigore  dal  2  febbraio          2016). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto          e fatte salve  le  ulteriori  definizioni  contenute  nelle          disposizioni speciali, si intende per:                 a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo          di disfarsi;                 b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta  una  o          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte          quarta del presente decreto;                 c)  «oli  usati»:  qualsiasi   olio   industriale   o          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;                 d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti  biodegradabili  di          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;                 e)  «autocompostaggio»:  compostaggio  degli   scarti          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito          del materiale prodotto;                 f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo          produttore);                 g)  «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi   persona          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;                 h)  «detentore»:  il  produttore  dei  rifiuti  o  la          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;                 i) «commerciante»: qualsiasi impresa  che  agisce  in          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;                 l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone  il          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale          disponibilita' dei rifiuti;                 m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima  che  una          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che          riducono:                   1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di          vita;                   2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti          sull'ambiente e la salute umana;                   3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali          e prodotti;                 n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi          li hanno depositati;                 o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti,  compresi  la          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un          impianto di trattamento;                 p) «raccolta differenziata»: la raccolta  in  cui  un          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il          trattamento specifico;                 q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro          pretrattamento;                 r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione  attraverso  la          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano          stati concepiti;                 s)   «trattamento»:   operazioni   di   recupero    o          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o          dello smaltimento;                 t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un          elenco non esaustivo di operazioni di recupero;                 u) «riciclaggio»: qualsiasi  operazione  di  recupero          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di          riempimento;                 v)  «rigenerazione  degli   oli   usati»:   qualsiasi          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in          tali oli;                 z) «smaltimento»: qualsiasi  operazione  diversa  dal          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non          esaustivo delle operazioni di smaltimento;                 aa)  «stoccaggio»:  le   attivita'   di   smaltimento          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla          medesima parte quarta;                 bb)  «deposito  temporaneo»:  il  raggruppamento  dei          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui          all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono          soci, alle seguenti condizioni:                   1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e          gestiti conformemente al suddetto regolamento;                   2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo          non puo' avere durata superiore ad un anno;                   3) il «deposito temporaneo» deve essere  effettuato          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle          sostanze pericolose in essi contenute;                   4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze          pericolose;                   5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione          del deposito temporaneo;                 cc)  «combustibile  solido  secondario   (CSS)»:   il          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;                 dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto  ottenuto  dal          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di          qualita';                 ee) «compost di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.          75, e successive modificazioni;                 ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto  dalla          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole          alimentari e forestali;                 gg) «emissioni»: le emissioni  in  atmosfera  di  cui          all'articolo 268, comma 1, lettera b);                 hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque  reflue          di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);                 ii)   «inquinamento   atmosferico»:   ogni   modifica          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);                 ll) «gestione integrata dei  rifiuti»:  il  complesso          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare          la gestione dei rifiuti;                 mm)  «centro  di  raccolta»:   area   presidiata   ed          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281;                 nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:  le  migliori          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma          1, lett. l-ter) del presente decreto;                 oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro          fruibilita' e la sicurezza del transito;                 pp) «circuito organizzato di  raccolta»:  sistema  di          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della          predetta convenzione;                 qq) «sottoprodotto»: qualsiasi  sostanza  od  oggetto          che soddisfa le condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis,          comma 1,  o  che  rispetta  i  criteri  stabiliti  in  base          all'articolo 184-bis, comma 2;                 qq-bis)  «compostaggio  di  comunita'»:  compostaggio          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost          prodotto da parte delle utenze conferenti.»               «Art.   184.   (Classificazione).   -   1.   Ai    fini          dell'attuazione della parte quarta del presente  decreto  i          rifiuti sono classificati, secondo  l'origine,  in  rifiuti          urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche  di          pericolosita',  in  rifiuti  pericolosi   e   rifiuti   non          pericolosi.               2. Sono rifiuti urbani:                 a)   i   rifiuti   domestici,   anche    ingombranti,          provenienti da locali e luoghi adibiti  ad  uso  di  civile          abitazione;                 b) i rifiuti non pericolosi provenienti da  locali  e          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',          ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);                 c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle          strade;                 d) i  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza,          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;                 e) i rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree  verdi,          quali giardini, parchi e aree cimiteriali;                 f)   i   rifiuti   provenienti   da   esumazioni   ed          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere          b), c) ed e).               3. Sono rifiuti speciali:                 a)   i    rifiuti    da    attivita'    agricole    e          agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135          c.c.;                 b)   i   rifiuti   derivanti   dalle   attivita'   di          demolizione, costruzione, nonche' i  rifiuti  che  derivano          dalle attivita' di scavo, fermo  restando  quanto  disposto          dall'articolo 184-bis;                 c) i rifiuti da lavorazioni industriali;                 d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;                 e) i rifiuti da attivita' commerciali;                 f) i rifiuti da attivita' di servizio;                 g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero  e          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;                 h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;                 i);                 l);                 m);                 n).               4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta          del presente decreto.               5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la          definizione  di  cui  all'articolo  183.  Con  decreto  del          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di          entrata in  vigore  dalla  presente  disposizione,  possono          essere  emanate  specifiche  linee  guida   per   agevolare          l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta          agli allegati D e I.               5-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei          carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello          Stato.               5-bis.1. Presso ciascun poligono militare  delle  Forze          armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del  comandante,          il registro delle attivita'  a  fuoco.  Nel  registro  sono          annotati, immediatamente dopo la  conclusione  di  ciascuna          attivita':                 a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;                 b) il munizionamento utilizzato;                 c) la data dello sparo e i luoghi di  partenza  e  di          arrivo dei proiettili.               5-bis.2.  Il  registro  di  cui  al  comma  5-bis.1  e'          conservato per almeno dieci  anni  dalla  data  dell'ultima          annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di  vigilanza          e di controllo ambientali  e  di  sicurezza  e  igiene  del          lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti  di          rispettiva competenza.               5-bis.3. Entro trenta giorni dal  termine  del  periodo          esercitativo, il direttore del poligono avvia le  attivita'          finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento          impiegato.  Tali   attivita'   devono   concludersi   entro          centottanta giorni  al  fine  di  assicurare  i  successivi          adempimenti  previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del          decreto  del  Ministro  della  difesa  22   ottobre   2009,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  15  aprile          2010.               5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere          pericoloso del rifiuto.               5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.»               «Art. 184-ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto).          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle          seguenti condizioni:                 a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzato          per scopi specifici;                 b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza          od oggetto;                 c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e          gli standard esistenti applicabili ai prodotti;                 d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o          sulla salute umana.               2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.               3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di          cui al comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  quanto  alle          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17          novembre 2005,  n.  269.  Le  autorizzazioni  di  cui  agli          articoli 208, 209 e 211 e di cui al  titolo  III-bis  della          parte seconda del presente  decreto  per  il  recupero  dei          rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base          dei criteri indicati nell'allegato  1,  suballegato  1,  al          citato  decreto   5   febbraio   1998,   nell'allegato   1,          suballegato 1, al citato regolamento di cui al  decreto  12          giugno  2002,  n.  161,  e  nell'allegato   1   al   citato          regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per          i parametri ivi indicati relativi a tipologia,  provenienza          e caratteristiche dei  rifiuti,  attivita'  di  recupero  e          caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'.  Tali          autorizzazioni individuano le condizioni e le  prescrizioni          necessarie per garantire l'attuazione dei principi  di  cui          all'articolo 178 del presente decreto per  quanto  riguarda          le quantita' di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da          sottoporre alle operazioni di  recupero.  Con  decreto  non          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e          della tutela del  territorio  e  del  mare  possono  essere          emanate  linee  guida  per  l'uniforme  applicazione  della          presente  disposizione  sul   territorio   nazionale,   con          particolare  riferimento  alle  verifiche  sui  rifiuti  in          ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e          ai controlli da effettuare sugli oggetti e  sulle  sostanze          che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto          dei valori limite per le sostanze inquinanti e di  tutti  i          possibili effetti negativi  sull'ambiente  e  sulla  salute          umana. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore          del decreto di cui al precedente periodo, i titolari  delle          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di          entrata in vigore della  presente  disposizione  presentano          alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento          ai criteri generali definiti dalle linee guida.               4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o          recupero in essi stabiliti.               5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.»               «Art. 200. (Organizzazione territoriale del servizio di          gestione integrata dei rifiuti urbani). -  1.  La  gestione          dei rifiuti urbani e'  organizzata  sulla  base  di  ambiti          territoriali ottimali, di  seguito  anche  denominati  ATO,          delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel          rispetto delle linee guida di cui all'articolo  195,  comma          1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:                 a) superamento della  frammentazione  delle  gestioni          attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;                 b) conseguimento di adeguate  dimensioni  gestionali,          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni          politico-amministrative;                 c)  adeguata  valutazione  del  sistema  stradale   e          ferroviario di  comunicazione  al  fine  di  ottimizzare  i          trasporti all'interno dell'ATO;                 d) valorizzazione  di  esigenze  comuni  e  affinita'          nella produzione e gestione dei rifiuti;                 e) ricognizione di impianti di  gestione  di  rifiuti          gia' realizzati e funzionanti;                 f)  considerazione  delle  precedenti   delimitazioni          affinche' i nuovi ATO si  discostino  dai  precedenti  solo          sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed          economicita'.               2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed  i   comuni          interessati, nell'ambito delle attivita' di  programmazione          e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di          sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta          del presente decreto, provvedono alla  delimitazione  degli          ambiti territoriali  ottimali,  nel  rispetto  delle  linee          guida di cui all'articolo 195,  comma  1,  lettera  m).  Il          provvedimento e' comunicato  alle  province  ed  ai  comuni          interessati.               3.  Le  regioni   interessate,   d'intesa   tra   loro,          delimitano  gli  ATO  qualora  essi  siano  ricompresi  nel          territorio di due o piu' regioni.               4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma          sostitutiva, delle  operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,          della funzionalita' dei relativi impianti  e  del  rispetto          dei limiti e delle  prescrizioni  previsti  dalle  relative          autorizzazioni.               5. Le citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni          maggiori di quelle medie  di  un  singolo  ambito,  possono          essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al  comma          1.               6.  I  singoli  comuni  entro   trenta   giorni   dalla          comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate          e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno          specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito          territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.               7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in          deroga  al  modello  degli  Ambiti  territoriali   ottimali          laddove predispongano un piano regionale  dei  rifiuti  che          dimostri la propria  adeguatezza  rispetto  agli  obiettivi          strategici   previsti   dalla   normativa   vigente,    con          particolare riferimento ai criteri generali  e  alle  linee          guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi  dell'art.          195.»               «Art. 208. (Autorizzazione unica per i  nuovi  impianti          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I  soggetti          che  intendono  realizzare  e  gestire  nuovi  impianti  di          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,          devono presentare apposita domanda alla regione  competente          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente          decreto.               2. Per le installazioni di cui  all'articolo  6,  comma          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero          dei rifiuti:                 a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo          sia  stato  gia'  emanato,  la  domanda  di  autorizzazione          integrata ambientale ne riporta gli estremi;                 b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente   il          rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui          all'articolo 208, comma 3;                 c)  la  regione,  o  l'autorita'  da  essa  delegata,          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera          g);                 d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati          con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;                 e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   regione,   o          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della          materia;                 f) la comunicazione di cui  all'articolo  208,  comma          18,  e'  effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia          l'autorizzazione integrata ambientale;                 g) la comunicazione di cui  all'articolo  208,  comma          19,  e'  effettuata  dal  soggetto  pubblico  che   accerta          l'evento incidente.               3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,          informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine  di  venti          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse          nel corso della conferenza.               4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la          Conferenza di servizi:                 a) procede alla valutazione dei progetti;                 b) acquisisce e valuta tutti  gli  elementi  relativi          alla  compatibilita'  del  progetto  con  quanto   previsto          dall'articolo 177, comma 4;                 c) acquisisce, ove previsto dalla normativa  vigente,          la valutazione di compatibilita' ambientale;                 d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi          atti alla regione.               5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione          dell'ambiente.               6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   delle          conclusioni della  Conferenza  dei  servizi,  valutando  le          risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione          positiva del progetto,  autorizza  la  realizzazione  e  la          gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni          effetto visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di          organi regionali, provinciali e comunali, costituisce,  ove          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed          indifferibilita' dei lavori.               7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto          in materia di autorizzazione.               8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego          motivato della stessa.               9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi          forniti dall'interessato.               10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo          31 marzo 1998, n. 112.               11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i          seguenti elementi:                 a) i tipi ed i quantitativi di  rifiuti  che  possono          essere trattati;                 b) per ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'          dell'impianto al progetto approvato;                 c)  le  misure  precauzionali  e  di   sicurezza   da          adottare;                 d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;                 e) il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di          operazione;                 f) le disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;                 g) le  garanzie  finanziarie  richieste,  che  devono          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13          gennaio 2003, n. 36;                 h)  la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,   in          conformita' con quanto previsto al comma 12;                 i) i limiti di emissione in atmosfera per i  processi          di trattamento termico dei rifiuti, anche  accompagnati  da          recupero energetico.               11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle          migliori tecniche disponibili.               12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le          installazioni   di   cui   all'articolo   6,   comma    13,          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di          cui alla legge n. 241 del 1990.               12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.               13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente          procede, secondo la gravita' dell'infrazione:                 a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale          devono essere eliminate le inosservanze;                 b)   alla   diffida   e    contestuale    sospensione          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e          per l'ambiente;                 c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.               14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma          1, del presente decreto.               15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la          tutela dell'ambiente o della salute pubblica.               16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di          valutazione di impatto ambientale.               17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera          m).               17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi          o maggiori oneri per la finanza pubblica:                 a) ragione sociale;                 b) sede legale dell'impresa autorizzata;                 c) sede dell'impianto autorizzato;                 d) attivita' di gestione autorizzata;                 e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;                 f) quantita' autorizzate;                 g) scadenza dell'autorizzazione.               17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard          condivisi.               18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.               19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'          conformi all'autorizzazione rilasciata.               19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta          per la gestione dei rifiuti urbani.               20.»               «Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni  alle  imprese          in  possesso  di  certificazione  ambientale).  -  1.   Nel          rispetto  delle   normative   comunitarie,   in   sede   di          espletamento delle procedure previste per il rinnovo  delle          autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero  per  il          rinnovo dell'iscrizione all'albo di cui  all'articolo  212,          le  imprese  che  risultino   registrate   ai   sensi   del          regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del 25 novembre 2009,  sull'adesione  volontaria          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di          ecogestione e audit, che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.          761/2001 e le decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e          2006/193/CE  o  certificati  Uni  En  Iso  14001,   possono          sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione  resa          alle autorita' competenti, ai sensi del testo  unico  delle          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.               2. L'autocertificazione di cui al comma 1  deve  essere          accompagnata da  una  copia  conforme  del  certificato  di          registrazione ottenuto ai sensi  dei  regolamenti  e  degli          standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da          una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la          conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli  impianti  alle          prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata  una          certificazione dell'esperimento di prove a cio'  destinate,          ove previste.               3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di  cui          ai  commi  1  e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli   effetti          l'autorizzazione alla  prosecuzione,  ovvero  all'esercizio          delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad          essi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile          1992, n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni          sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge  7  agosto          1990, n. 241.               4.  L'autocertificazione   e   i   relativi   documenti          mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma  3  fino          ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla          data di comunicazione all'interessato  della  decadenza,  a          qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta  ai          sensi dei regolamenti e degli standard parametrici  di  cui          al comma 1.               5. Salva l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  e          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di          accertata    falsita'    delle    attestazioni    contenute          nell'autocertificazione  e  dei  relativi   documenti,   si          applica l'articolo 483 del codice penale nei  confronti  di          chiunque abbia sottoscritto la  documentazione  di  cui  ai          commi 1 e 2.               6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis  della          parte  seconda  del   presente   decreto,   relativo   alla          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per          gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del          medesimo.               7. I titoli abilitativi di  cui  al  presente  articolo          devono essere comunicati, a cura  dell'amministrazione  che          li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un  elenco          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  17,  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.               7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard          condivisi.»               «Art. 215. (Autosmaltimento). -  1.  A  condizione  che          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni          specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano          tenute in considerazione le migliori tecniche  disponibili,          le attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi          effettuate nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia          territorialmente competente.               2. Le norme tecniche di cui al  comma  1  prevedono  in          particolare:                 a) il tipo, la quantita'  e  le  caratteristiche  dei          rifiuti da smaltire;                 b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;                 c) le condizioni per la realizzazione  e  l'esercizio          degli impianti;                 d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;                 e) la  qualita'  delle  emissioni  e  degli  scarichi          idrici nell'ambiente.               3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:                 a)  il  rispetto  delle  condizioni  e  delle   norme          tecniche specifiche di cui al comma 1;                 b) il rispetto delle norme tecniche  di  sicurezza  e          delle  procedure  autorizzative  previste  dalla  normativa          vigente.               4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.               5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.               6. Restano sottoposte alle  disposizioni  di  cui  agli          articoli  208,   209,   210   e   211   le   attivita'   di          autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la  discarica  di          rifiuti.»               «Art. 216. (Operazioni di recupero). - 1. A  condizione          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di          una visita preventiva, da parte della provincia  competente          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla          presentazione della predetta comunicazione.               2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in          particolare:                 a) per i rifiuti non pericolosi:                   1) le quantita' massime impiegabili;                   2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina          prevista dal presente articolo;                   3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;                 b) per i rifiuti pericolosi:                   1) le quantita' massime impiegabili;                   2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei          rifiuti;                   3) le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in          relazione alle altre emissioni presenti in sito;                   4) gli altri  requisiti  necessari  per  effettuare          forme diverse di recupero;                   5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.               3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,          e' allegata una relazione dalla quale risulti:                 a)  il  rispetto  delle  norme   tecniche   e   delle          condizioni specifiche di cui al comma 1;                 b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per          la gestione dei rifiuti;                 c)  le  attivita'  di  recupero  che   si   intendono          svolgere;                 d) lo stabilimento, la capacita'  di  recupero  e  il          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'          l'utilizzo di eventuali impianti mobili;                 e)  le  caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti          derivanti dai cicli di recupero.               4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.               5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica          sostanziale delle operazioni di recupero.               6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale          dell'impianto.               7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in          modo effettivo al recupero.               8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.               8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte          quarta del presente decreto.               8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette          operazioni.               8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate  dai          regolamenti di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,          con particolare riferimento:                 a) alla qualita' e alle caratteristiche  dei  rifiuti          da trattare;                 b)  alle  condizioni  specifiche  che  devono  essere          rispettate nello svolgimento delle attivita';                 c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;                 d) alla  destinazione  dei  rifiuti  che  cessano  di          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.               8-quinquies. L'operazione di recupero  puo'  consistere          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare          riferimento:                 a) alla qualita' e alle caratteristiche  dei  rifiuti          da trattare;                 b)  alle  condizioni  specifiche  che  devono  essere          rispettate nello svolgimento delle attivita';                 c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;                 d) alla  destinazione  dei  rifiuti  che  cessano  di          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.               8-sexies. Gli enti e  le  imprese  che  effettuano,  ai          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di          cui al secondo periodo.               8-septies. Al fine di  un  uso  piu'  efficiente  delle          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.               9.               10.               11.               12.               13.               14.               15.».               - Il Titolo III-bis  della  parte  seconda  del  citato          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e'   cosi'          rubricato:                 «Titolo    III-bis     l'autorizzazione     integrata          ambientale».               -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva          2008/98/CE si veda nelle note all'articolo 13.               - Il testo dei commi  24  e  seguenti  dell'articolo  3          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di          razionalizzazione della finanza pubblica) pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n.  302,  S.O.,  cosi'          recita:               «24. Al  fine  di  favorire  la  minore  produzione  di          rifiuti e il recupero dagli stessi di materia  prima  e  di          energia,  a  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio   1996   e'          istituito il tributo speciale per il deposito in  discarica          e in impianti di incenerimento  senza  recupero  energetico          dei rifiuti solidi,  cosi'  come  definiti  e  disciplinati          dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.               25.  Presupposto  dell'imposta  e'   il   deposito   in          discarica e in impianti  di  incenerimento  senza  recupero          energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.               26.  Soggetto  passivo  dell'imposta  e'   il   gestore          dell'impresa  di  stoccaggio  definitivo  con  obbligo   di          rivalsa  nei   confronti   di   colui   che   effettua   il          conferimento.               27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota  parte          del gettito e' destinata ai  comuni  ove  sono  ubicati  le          discariche o gli impianti di incenerimento  senza  recupero          energetico   e   ai   comuni   limitrofi,    effettivamente          interessati dal  disagio  provocato  dalla  presenza  della          discarica  o  dell'impianto,  per   la   realizzazione   di          interventi volti al miglioramento ambientale del territorio          interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei  residenti,          allo sviluppo di sistemi di  controllo  e  di  monitoraggio          ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La          restante quota del gettito derivante dall'applicazione  del          tributo  affluisce  in  un  apposito  fondo  della  regione          destinato a favorire la minore produzione  di  rifiuti,  le          attivita' di recupero di materie prime e  di  energia,  con          priorita'  per  i  soggetti  che  realizzano   sistemi   di          smaltimento  alternativi   alle   discariche,   nonche'   a          realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le          aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate          per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per          l'ambiente e  la  istituzione  e  manutenzione  delle  aree          naturali protette.  L'impiego  delle  risorse  e'  disposto          dalla  regione,  nell'ambito   delle   destinazioni   sopra          indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle          derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta  che  sono          destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili  ai          rifiuti  del  settore  produttivo  soggetto   al   predetto          tributo.               28. La base imponibile e'  costituita  dalla  quantita'          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica  sulla  base   delle          annotazioni  nei  registri  tenuti  in   attuazione   degli          articoli  11  e  19  del  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.               29. L'ammontare  dell'imposta  e'  fissato,  con  legge          della regione entro il 31 luglio di ogni  anno  per  l'anno          successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura          non inferiore ad euro 0,001 e non superiore  ad  euro  0,01          per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica  per          i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo          2003  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del          territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del          21 marzo 2003; in misura non inferiore ad  euro  0,00517  e          non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili  al          conferimento in discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  e          pericolosi ai sensi degli  articoli  3  e  4  del  medesimo          decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo  da          parte delle regioni entro il 31 luglio  di  ogni  anno  per          l'anno successivo, si intende prorogata la misura  vigente.          Il  tributo  e'   determinato   moltiplicando   l'ammontare          dell'imposta per il quantitativo, espresso in  chilogrammi,          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica,  nonche'   per   un          coefficiente  di  correzione  che  tenga  conto  del   peso          specifico,   della   qualita'   e   delle   condizioni   di          conferimento  dei  rifiuti  ai  fini  della  commisurazione          dell'incidenza  sul  costo  ambientale  da  stabilire   con          decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e          della sanita', entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge.               30. Il tributo e'  versato  alla  regione  in  apposito          capitolo di bilancio dal gestore della discarica  entro  il          mese successivo alla scadenza del trimestre solare  in  cui          sono state effettuate le operazioni di  deposito.  Entro  i          termini previsti  per  il  versamento  relativo  all'ultimo          trimestre dell'anno il gestore e' tenuto  a  produrre  alla          regione in cui e' ubicata la  discarica  una  dichiarazione          contenente l'indicazione delle  quantita'  complessive  dei          rifiuti  conferiti   nell'anno   nonche'   dei   versamenti          effettuati.  La  regione  trasmette  copia  della  predetta          dichiarazione alla provincia nel cui territorio e'  ubicata          la discarica. Con legge della  regione  sono  stabilite  le          modalita' di versamento  del  tributo  e  di  presentazione          della dichiarazione , nonche' le modalita' di  ripartizione          della quota spettante ai comuni di cui al comma  27,  sulla          base  dei  seguenti   criteri   generali:   caratteristiche          socio-economico-ambientali   dei   territori   interessati,          superficie dei comuni  interessati,  popolazione  residente          nell'area interessata e sistema  di  viabilita'  asservita.          Per l'anno 1996 il termine per il  versamento  del  tributo          alle  regioni,  relativo  alle   operazioni   di   deposito          effettuate nel primo trimestre, e' differito al  31  luglio          1996.               31.  Per  l'omessa  o  infedele   registrazione   delle          operazioni di conferimento in discarica, ferme restando  le          sanzioni stabilite per le violazioni  di  altre  norme,  si          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   duecento   al          quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.          Per  l'omessa  o  infedele  dichiarazione  si  applica   la          sanzione  da  lire  duecentomila  a  lire  un  milione.  Le          sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli  articoli          16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472          se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle   commissioni          tributarie,  interviene   adesione   del   contribuente   e          contestuale pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  e  della          sanzione.               32.  Fermi  restando  l'applicazione  della  disciplina          sanzionatoria  per  la  violazione  della  normativa  sullo          smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,          n.  915,  e  successive  modificazioni,  e   l'obbligo   di          procedere  alla  bonifica  e  alla  rimessa   in   pristino          dell'area,  chiunque  esercita,  ancorche'   in   via   non          esclusiva, l'attivita'  di  discarica  abusiva  e  chiunque          abbandona, scarica o  effettua  deposito  incontrollato  di          rifiuti, e' soggetto al pagamento del  tributo  determinato          ai  sensi  della  presente  legge   e   di   una   sanzione          amministrativa pari a tre  volte  l'ammontare  del  tributo          medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita'          le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a  qualsiasi          titolo o, in mancanza,  il  proprietario  dei  terreni  sui          quali insiste la discarica abusiva,  e'  tenuto  in  solido          agli  oneri  di  bonifica,  al   risarcimento   del   danno          ambientale e al pagamento  del  tributo  e  delle  sanzioni          pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non  dimostri          di  aver  presentato  denuncia  di  discarica  abusiva   ai          competenti organi della regione, prima  della  costatazione          delle  violazioni  di  legge.  Le  discariche  abusive  non          possono essere  oggetto  di  autorizzazione  regionale,  ai          sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.               33. Le violazioni ai commi da  24  a  41  del  presente          articolo  sono  constatate   con   processo   verbale   dai          funzionari  provinciali  addetti  ai  controlli  ai   sensi          dell'articolo 14 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e          dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica          10 settembre 1982, n. 915, muniti di  speciale  tessera  di          riconoscimento rilasciata dal presidente  della  provincia.          Per l'assolvimento dei loro compiti  i  funzionari  possono          accedere,  muniti  di  apposita  autorizzazione  del   capo          dell'ufficio,    nei    luoghi    adibiti     all'esercizio          dell'attivita' e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere          custoditi  i  registri   e   la   documentazione   inerente          l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi          ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel          corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze          di obblighi regolati da disposizioni di  leggi  concernenti          tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del          presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle          alla Guardia  di  finanza  secondo  le  modalita'  previste          dall'ultimo  comma  dell'articolo  36   del   decreto   del          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,          introdotto dall'articolo 19, comma  1,  lettera  d),  della          legge 30 dicembre 1991,  n.  413.  La  Guardia  di  finanza          coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione  ed          il   reperimento   degli    elementi    utili    ai    fini          dell'accertamento dell'imposta e per la  repressione  delle          connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o  su          richiesta delle regioni  o  province  nei  modi  e  con  le          facolta' di cui all'articolo 63 del decreto del  Presidente          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive          modificazioni.               34. L'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  il          contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai  commi          da 24 a 41 del  presente  articolo  sono  disciplinati  con          legge della regione.               35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41  del  presente          articolo  costituiscono  principi  fondamentali  ai   sensi          dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a  statuto          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano          provvedono con propria legge secondo  le  disposizioni  dei          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.               36.               37.               38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto  nella  misura          minima,  esclusi   i   rifiuti   dei   settori   minerario,          estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per  i  quali          la misura minima del tributo e' determinata tra  lire  2  e          lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente  di  concerto          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e          dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge  in  relazione  alla          possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze  del          tributo  sui  costi  di  produzione.  In  sede   di   prima          applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore          o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui  insiste          la  discarica  abusiva  e'  esente  dalla   responsabilita'          relativamente  alle  sanzioni  amministrative  previste  al          comma 32 qualora provveda entro  il  30  giugno  1996  alla          relativa denuncia agli organi della regione.               39.  A  decorrere  dell'anno  1996  i  proventi   delle          addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937,  n.          2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L.          10 dicembre 1961, n. 1346,  applicate  alla  tassa  per  lo          smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese  le          riscossioni relative agli  anni  precedenti  sono  devoluti          direttamente   ai   comuni   dal    concessionario    della          riscossione. La maggiore spesa  del  servizio  di  nettezza          urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al  comma          24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del  decreto          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507  ,  e  successive          modificazioni. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di          concerto con i Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  sono          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del          presente comma.               40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento          senza  recupero  di   energia   o   comunque   classificati          esclusivamente  come  impianti  di   smaltimento   mediante          l'operazione  «D10  Incenerimento  a   terra»,   ai   sensi          dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3          aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  per  gli          scarti ed i sovvalli di impianti di  selezione  automatica,          riciclaggio e compostaggio,  nonche'  per  i  fanghi  anche          palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39.          Il  tributo  e'  dovuto  nella  misura  del  20  per  cento          dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29.».               -  Il  testo  del  comma   2   dell'articolo   35   del          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive)          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.          212, cosi' recita:               «Art. 35. (Misure urgenti per la realizzazione su scala          nazionale di un sistema adeguato e  integrato  di  gestione          dei rifiuti  urbani  e  per  conseguire  gli  obiettivi  di          raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per          la gestione e per la tracciabilita' dei rifiuti nonche' per          il recupero dei beni in polietilene). - (Omissis).               2.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma   1,   entro          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della          legge di conversione del presente  decreto,  il  Presidente          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          effettua   la   ricognizione   dell'offerta   esistente   e          individua, con proprio decreto, il  fabbisogno  residuo  di          impianti di recupero della frazione  organica  dei  rifiuti          urbani raccolta in maniera  differenziata,  articolato  per          regioni; sino alla definitiva realizzazione degli  impianti          necessari per l'integrale copertura del fabbisogno  residuo          cosi' determinato, le regioni e  le  province  autonome  di          Trento e di Bolzano possono autorizzare,  ove  tecnicamente          possibile,  un  incremento  fino  al  10  per  cento  della          capacita'  degli  impianti  di  trattamento   dei   rifiuti          organici per favorire il recupero di tali rifiuti  raccolti          nel proprio  territorio  e  la  produzione  di  compost  di          qualita'.               (Omissis).».               - La legge 11 novembre 2014,  n.  164  (Conversione  in          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  12  settembre          2014, n. 133, recante misure  urgenti  per  l'apertura  dei          cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   la          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa          delle attivita' produttive) e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O.               - Il regolamento (UE) 1357/2014 della  Commissione  che          sostituisce l'allegato III della direttiva  2008/98/CE  del          Parlamento europeo e del Consiglio relativa  ai  rifiuti  e          che abroga alcune direttive (Testo rilevante  ai  fini  del          SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre  2014,  n.  L          365.               -  La  decisione  2014/955/UE  della  Commissione   che          modifica  la  decisione  2000/532/CE  per  quanto  riguarda          l'elenco dei rifiuti ai sensi  della  direttiva  2008/98/CE          del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante  ai          fini del SEE) e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  30  dicembre          2014, n. L 370.               - La legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e          fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7          aprile 2014, n. 81.               Il testo degli articoli 117 e  120  della  Costituzione          cosi' recita:               «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi          internazionali.               Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti          materie:                 a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non          appartenenti all'Unione europea;                 b) immigrazione;                 c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni          religiose;                 d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;          armi, munizioni ed esplosivi;                 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;                 f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;                 g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello          Stato e degli enti pubblici nazionali;                 h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della          polizia amministrativa locale;                 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;                 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento          civile e penale; giustizia amministrativa;                 m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;                 n) norme generali sull'istruzione;                 o) previdenza sociale;                 p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'          metropolitane;                 q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e          profilassi internazionale;                 r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere          dell'ingegno;                 s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni          culturali.               Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla          legislazione dello Stato.               Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata          alla legislazione dello Stato.               Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.               La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle          funzioni loro attribuite.               Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche          elettive.               La legge regionale ratifica le intese della regione con          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.               Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme          disciplinati da leggi dello Stato.»               «Art. 120. - La regione  non  puo'  istituire  dazi  di          importazione o esportazione o transito tra le regioni,  ne'          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in          qualunque parte del territorio nazionale.               Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  regioni,          delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale          collaborazione.».               - Il testo dell'articolo 10 della legge  costituzionale          18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo  V  della  parte          seconda  della  Costituzione)  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' recita:               «Art. 10. -  1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto          speciale ed alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie          rispetto a quelle gia' attribuite.».               - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 13.               -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' recita:               «Art. 9.  (Funzioni).  -  1.  La  Conferenza  unificata          assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce   intese   ed          accordi,  esprime   pareri,   designa   rappresentanti   in          relazione alle materie ed ai compiti  di  interesse  comune          alle regioni, alle province, ai  comuni  e  alle  comunita'          montane.               2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:                 a) esprime parere:                   1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni          di legge collegati;                   2) sul  documento  di  programmazione  economica  e          finanziaria;                   3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in          base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;                 b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui          all'articolo 3, commi 3 e 4;                 c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in          collaborazione attivita' di interesse comune;                 d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai          presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti          dalla legge;                 e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;                 f) e' consultata sulle linee generali delle politiche          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;                 g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia          per i servizi sanitari regionali.               3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,          dei comuni e delle comunita' montane.               4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.               5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha          compiti di:                 a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le          autonomie locali;                 b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di          province e comuni e comunita' montane.               6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in          particolare, e' sede di discussione ed esame:                 a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'          attinenti;                 b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione          ed erogazione dei servizi pubblici;                 c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei          ministri o dal Presidente delegato.               7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha          inoltre il compito di favorire:                 a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;                 b) la promozione di accordi o contratti di  programma          ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.          498 ;                 c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da          celebrare in ambito nazionale.».   |  
|   |                                 Art. 17 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/2108, che modifica  la  direttiva  2009/45/CE,  relativa  alle  disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri) 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) adeguare le disposizioni del decreto  legislativo  4  febbraio 2000, n. 45, recante attuazione  della  direttiva  98/18/CE  relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite  a  viaggi  nazionali,   con   abrogazione   espressa   delle disposizioni superate;     b)   adeguare,   anche   mediante   provvedimenti    di    natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  al  fine  di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;     c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla  sicurezza  della navigazione delle navi da passeggeri;     d) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse  da  quelle  di  cui  alla lettera c) in materia di navi da passeggeri;     e) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 17:               - La direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo  e          del  Consiglio  che  modifica  la   direttiva   2009/45/CE,          relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi          da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)   e'          pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.               -  Il  decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45          (Attuazione  della   direttiva   98/18/CE   relativa   alle          disposizioni e alle norme  di  sicurezza  per  le  navi  da          passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.               - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,          cosi' recita:               «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre          1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.               - Il testo dell'articolo 17  della  legge  24  novembre          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,          cosi' recita:               «Art. 17. (Obbligo del rapporto).  -  Qualora  non  sia          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce          la violazione o, in mancanza, al prefetto.               Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.               Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.               Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al          presidente della giunta provinciale o al sindaco.               L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del          luogo in cui e' stata commessa la violazione.               Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di          sequestro.               Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la          competenza.               Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma          precedente.».   |  
|   |                                 Art. 18 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/2109,  che  modifica  la  direttiva  98/41/CE  del  Consiglio,  relativa alla registrazione delle persone a  bordo  delle  navi  da  passeggeri che effettuano viaggi da e verso  i  porti  degli  Stati  membri della Comunita', e la direttiva  2010/65/UE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di  dichiarazione  delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2017/2109  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a)  apportare  alla  normativa  vigente  e,  in  particolare,  al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le  integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con  espressa  abrogazione delle disposizioni incompatibili;     b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi  di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  recante  attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa  all'istituzione  di  un  sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;     c) abrogare  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 13 ottobre  1999,  recante  recepimento  della  direttiva 98/41/CE  del  Consiglio  del   18   giugno   1998,   relativa   alla registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri  che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25  ottobre 1999;     d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri nonche' di formalita' di dichiarazione delle  navi  in  arrivo  e  in partenza, la cui violazione possa compromettere  la  sicurezza  della navigazione;     e) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle  persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e  verso  i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;     f) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti amministrativi in materia  di  conteggio  e  di  registrazione  delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e verso i porti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  nonche'  di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo  e  in  partenza  da porti degli Stati membri.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia, dell'economia e delle finanze,  per  la  pubblica  amministrazione  e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 18: 
               - La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo  e          del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  98/41/CE  del          Consiglio, relativa  alla  registrazione  delle  persone  a          bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e          verso i porti degli Stati  membri  della  Comunita',  e  la          direttiva  2010/65/UE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione  delle          navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati  membri          e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.               - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori          misure urgenti per la crescita  del  Paese)  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.               - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la          crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          18 dicembre 2012, n. 294, S.O.               -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e          di informazione sul traffico navale)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.               - La direttiva 98/41/CE  del  Consiglio  relativa  alla          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli          Stati membri della Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 2          luglio 1998, n. L 188. Entrata in vigore il 22 luglio 1998.               - Per il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre          1981, n. 689 si veda nelle note all'articolo 17.   |  
|   |                                 Art. 19 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni  per  l'esercizio  in  condizioni di sicurezza di navi ro-ro da  passeggeri  e  di  unita'  veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che  modifica  la  direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) abrogare il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a  un  sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine  sui sinistri marittimi;     b) adeguare le disposizioni  del  decreto  legislativo  24  marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la  sicurezza  delle  navi,  la  prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con  abrogazione  espressa delle disposizioni superate;     c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla  sicurezza  della navigazione di navi  ro-ro  da  passeggeri  e  di  unita'  veloci  da passeggeri adibite a servizi di linea;     d) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse  da  quelle  di  cui  alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unita'  veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;     e) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di linea.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole   alimentari, forestali e del turismo.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 19: 
               - La direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo  e          del Consiglio  relativa  a  un  sistema  di  ispezioni  per          l'esercizio in condizioni di sicurezza  di  navi  ro-ro  da          passeggeri e di  unita'  veloci  da  passeggeri  adibite  a          servizi di linea e che modifica la direttiva  2009/16/CE  e          abroga  la  direttiva  1999/35/CE  del   Consiglio   (Testo          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E.  30          novembre 2017, n. L 315.               -  Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28          (Attuazione  della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a   un          sistema  di  visite   obbligatorie   per   l'esercizio   in          condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e  di          unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi  di  linea,          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri          marittimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  marzo          2001, n. 50.               -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,   n.   53          (Attuazione della direttiva  2009/16/CE  recante  le  norme          internazionali per la sicurezza delle navi, la  prevenzione          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati          membri) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile          2011, n. 96.               - Per il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre          1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 17.   |  
|   |                                 Art. 20 
   Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva  2013/59/Euratom, che stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza  relative   alla   protezione   contro    i    pericoli    derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive    89/618/Euratom,     90/641/Euratom,     96/29/Euratom,  97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre  2013,  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri direttivi specifici:     a) introdurre  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al corretto e integrale  recepimento  della  direttiva  2013/59/Euratom, anche  attraverso  l'emanazione  di  un  nuovo  testo  normativo   di riassetto e  semplificazione  della  disciplina  di  cui  al  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto  al riordino  e  all'armonizzazione  della  normativa  di  settore,   con abrogazione  espressa  delle   disposizioni   incompatibili   e,   in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230, del decreto legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,  e  del  decreto legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  assicurando   altresi'   il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto  di  modifica  o integrazione;     b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104  del  decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  prevedere  il  rafforzamento  e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini  della  protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale  e  richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;     c) prevedere, a carico degli  utilizzatori,  dei  commercianti  e importatori di sorgenti  radioattive  e  dei  produttori,  detentori, trasportatori  e  gestori  di  rifiuti   radioattivi,   obblighi   di registrazione e comunicazione dei  dati  relativi  alla  tipologia  e quantita' di tali  sorgenti  e  rifiuti  radioattivi  all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;     d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di  autorizzazione  per  la  raccolta  e  il  trasporto  di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche  sanzioni  in caso  di   violazione   delle   norme   di   sicurezza   nucleare   e radioprotezione per il trasporto;     e) prevedere il mantenimento, ove gia' previste  dalla  normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e  della popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime stabilite  dalla direttiva 2013/59/Euratom;     f) procedere alla revisione,  con  riferimento  alle  esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni  ai  pazienti,  la registrazione e la comunicazione delle  dosi  dovute  alle  procedure mediche,  l'adozione  di  livelli  di  riferimento  diagnostici,   la gestione  delle  apparecchiature   nonche'   la   disponibilita'   di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresi'  una  chiara identificazione dei requisiti, dei compiti  e  delle  responsabilita' dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al  medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a  farsi carico della  responsabilita'  clinica  per  le  esposizioni  mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;     g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti  e  delle responsabilita' delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria  dei  lavoratori  e  della  popolazione,  anche  garantendo coerenza e continuita' con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;     h) provvedere alla razionalizzazione e alla  semplificazione  dei procedimenti autorizzativi;     i) nella predisposizione del sistema di controlli,  di  cui  alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i piu' alti  livelli  di  salute per il  personale  aeronavigante  esposto  a  radiazioni  ionizzanti, comprese quelle cosmiche;     l)   provvedere   alla   revisione   e   alla   razionalizzazione dell'apparato  sanzionatorio  amministrativo  e  penale  al  fine  di definire sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  nonche'  di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;     m) destinare i proventi delle eventuali  sanzioni  amministrative di nuova istituzione al finanziamento  delle  attivita'  connesse  al miglioramento delle attivita' dirette alla protezione  dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti  dalle radiazioni ionizzanti;     n) adottare un nuovo Piano nazionale radon  che,  sulla  base  di quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto delle altre  esperienze di pianificazione in  materia,  anche  realizzate  da  Stati  esteri, recepisca le disposizioni della  direttiva  2013/59/Euratom,  preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori  di interesse,  e  introduca  indicatori  di   efficacia   delle   azioni pianificate.   2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  sono  adottati  senza modificare l'assetto e  la  ripartizione  delle  competenze  previste dalla  disciplina  vigente,  previa  acquisizione  del  parere  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  dei  Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo  economico,  del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.  
           Note all'art. 20: 
               -  La  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio   che          stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla          protezione contro  i  pericoli  derivanti  dall'esposizione          alle radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,          97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e'   pubblicata   nella          G.U.U.E. 17 gennaio 2014, n. L 13.               - Il testo dell'articolo 104 del decreto legislativo 17          marzo   1995,   n.   230   (Attuazione   delle    direttive          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,          2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni   ionizzanti,          2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli          impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di  gestione          sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti  radioattivi          derivanti da attivita' civili)  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O., cosi' recita:               «Art. 104. (Controllo sulla radioattivita' ambientale).          - 1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  54,          nonche' le  competenze  in  materia  delle  regioni,  delle          province  autonome  e   dell'ANPA,   il   controllo   sulla          radioattivita'  ambientale  e'  esercitato  dal   Ministero          dell'ambiente; il controllo sugli alimenti  e  bevande  per          consumo umano ed animale e' esercitato dal Ministero  della          sanita'.  I  ministeri  si  danno  reciproca   informazione          sull'esito  dei  controlli  effettuati.  Il  complesso  dei          controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e          reti di sorveglianza nazionale.               2.  La  gestione  delle  reti   uniche   regionali   e'          effettuata dalle  singole  regioni,  secondo  le  direttive          impartite dal  Ministero  della  sanita'  e  dal  Ministero          dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi          e delle misure, debbono avvalersi, anche  attraverso  forme          consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche          idoneamente  attrezzate.   Le   direttive   dei   ministeri          riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione          dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.               3. Le reti nazionali si  avvalgono  dei  rilevamenti  e          delle misure effettuati  da  istituti,  enti  ed  organismi          idoneamente attrezzati.               4.  Per  assicurare  l'omogeneita'   dei   criteri   di          rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi  e          delle  misure,  relativi  alle  reti  nazionali   ai   fini          dell'interpretazione integrata dei dati  rilevati,  nonche'          per gli effetti dell'articolo 35  del  Trattato  istitutivo          della  CEEA,  sono  affidate  all'ANPA   le   funzioni   di          coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base  delle          direttive in materia, emanate dal Ministero della sanita' e          dal Ministero dell'ambiente:                 a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti          o organismi di cui  sopra,  riguardanti  la  radioattivita'          dell'atmosfera, delle  acque,  del  suolo,  delle  sostanze          alimentari e  bevande  e  delle  altre  matrici  rilevanti,          seguendo le modalita' di esecuzione e  promuovendo  criteri          di normalizzazione e di intercalibrazione;                 b)   promuove   l'installazione   di   stazioni    di          prelevamento di campioni e l'effettuazione  delle  relative          misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il          completamento di un'organica rete di rilevamento  su  scala          nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e  risorse,          anche finanziarie;                 c) trasmette, in  ottemperanza  all'articolo  36  del          Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai          rilevamenti effettuati.               5. Per  quanto  attiene  alle  reti  nazionali,  l'ANPA          provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure          effettuate.               6.  La  rete   di   allarme   gestita   dal   Ministero          dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961,  n.  469,          concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.».               -  Il  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187          (Attuazione della direttiva  97/43/Euratom  in  materia  di          protezione sanitaria delle persone contro i pericoli  delle          radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni  mediche)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n.  157,          S.O.               -  Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52          (Attuazione  della  direttiva   2003/122/CE   Euratom   sul          controllo delle  sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta          attivita' e delle  sorgenti  orfane)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.   |  
|   |                                 Art. 21 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi  in   materia   di   dovere   di   diligenza   nella    catena    di  approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione  di  stagno,  tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e  di  oro,  originari  di  zone di conflitto o ad alto rischio 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e delle finanze.   3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) designazione del  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale autorita'  nazionale   competente,   responsabile   dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE)  2017/821,  dell'esecuzione di adeguati controlli  ex  post  allo  scopo  di  garantire  che  gli importatori dell'Unione europea di minerali o  di  metalli  adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonche' di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni  con la Commissione europea, con le autorita' doganali e con le  autorita' competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10  a 13 del medesimo regolamento;     b) definizione delle modalita' dei controlli ex post di cui  alla lettera a) del  presente  comma,  in  conformita'  alle  disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;     c) istituzione, presso l'autorita'  nazionale  competente,  senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  di  un Comitato  per  il  coordinamento  delle  attivita',  allo  scopo   di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del  regolamento  (UE) 2017/821, composto da rappresentanti  delle  diverse  amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le  attivita' anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione  europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente  le  notifiche  circa  le misure correttive e le relazioni riguardanti gli  obblighi  di  audit svolti  da  soggetti  terzi   indipendenti,   in   conformita'   alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;     d) previsione di sanzioni efficaci,  dissuasive  e  proporzionate alla gravita' della violazione  delle  disposizioni  del  regolamento (UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni  dell'articolo  32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;     e) destinazione di una quota parte dei proventi  derivanti  dalle sanzioni  pecuniarie  di  nuova  istituzione  previste  dai   decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  all'attuazione  delle  misure  di controllo di cui alla lettera b) del  presente  comma,  almeno  nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.  
           Note all'art. 21: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/821  del  Parlamento          europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in  materia          di dovere di diligenza nella catena  di  approvvigionamento          per gli  importatori  dell'Unione  di  stagno,  tantalio  e          tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari  di  zone          di conflitto o ad alto rischio e' pubblicato nella G.U.U.E.          19 maggio 2017, n. L 130.   |  
|   |                                 Art. 22 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013,  che  istituisce  il  codice  doganale  dell'Unione,  del   regolamento   delegato   (UE)  2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione  alle modalita'  che  specificano  alcune  disposizioni  del  codice  doganale  dell'Unione,  e  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)  2015/2447, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni  del regolamento (UE) n. 952/2013 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  un  decreto legislativo  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 9 ottobre 2013, al  regolamento  delegato  (UE)  2015/2446  della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione  (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.   2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale.   3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  anche  il seguente  criterio  direttivo  specifico:  rivedere  le  disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel  testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43, attraverso  la   modifica,   l'integrazione,   l'abrogazione   e   il coordinamento formale  delle  disposizioni  vigenti,  allo  scopo  di allinearne il contenuto  al  quadro  giuridico  unionale  in  materia doganale e di assicurare la  coerenza  sistematica  della  normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.   4. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura prevista dai commi 1 e 2  e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi di cui al comma 3, puo' emanare disposizioni  correttive  e integrative del medesimo decreto legislativo.   5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 22: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento          europeo e del Consiglio che istituisce il  codice  doganale          dell'Unione (rifusione) e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  10          ottobre 2013, n. L 269.               - Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/2446  della          Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in  relazione  alle          modalita' che specificano alcune  disposizioni  del  codice          doganale  dell'Unione  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.   29          dicembre 2015, n. L 343.               - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447  della          Commissione recante modalita'  di  applicazione  di  talune          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   952/2013   del          Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice          doganale  dell'Unione  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.   29          dicembre 2015, n. L 343.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio          1973,  n.  43   (Approvazione   del   testo   unico   delle          disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.   |  
|   |                                 Art. 23 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/844, che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza  energetica 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio 2018, il Governo, oltre a seguire  i  principi  e  criteri  direttivi generali di cui all'articolo  1,  comma  1,  assicura  che  le  norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle  disposizioni  dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al  fine di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.   2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e della cooperazione internazionale, della giustizia,  dell'economia  e delle finanze e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare.  
           Note all'art. 23: 
               - La direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio che modifica la  direttiva  2010/31/UE  sulla          prestazione  energetica  nell'edilizia   e   la   direttiva          2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo  rilevante  ai          fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno  2018,          n. L 156.               - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 14.   |  
|   |                                 Art. 24 
   Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni del regolamento  (UE)  2017/1938,  concernente  misure  volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che  abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo,  del  25  ottobre 2017.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e dell'economia e delle finanze.   3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:     a) riordino, coordinamento  e  aggiornamento  delle  disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  del  decreto  legislativo  1° giugno  2011,  n.  93,  per  l'adeguamento  alle   disposizioni   del regolamento  (UE)   2017/1938,   con   abrogazione   espressa   delle disposizioni  incompatibili,  per  l'attuazione  dei  meccanismi   di solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per  la  definizione di misure in materia  di  sicurezza  degli  approvvigionamenti  anche nelle zone emergenti e isolate;     b) individuazione delle  modalita'  tecniche  e  finanziarie  per l'applicazione delle misure di solidarieta' in caso di emergenza  del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo  13  del  regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che  determinati  compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarieta', siano  affidati  ai gestori  del  sistema  di  trasporto  e  agli   operatori   del   gas interessati;     c)  individuazione  dei  criteri  per  la  determinazione   delle compensazioni economiche per  le  attivita'  connesse  all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE)  2017/1938,  anche  sulla  base delle indicazioni fornite dall'Autorita' di regolazione per  energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;     d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e  dissuasive  applicabili  in  caso  di   mancato   rispetto   delle disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/1938,  nei  limiti  di  cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 24: 
               - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.               - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/1938  del  Parlamento          europeo concernente misure volte a garantire  la  sicurezza          dell'approvvigionamento di gas e che abroga il  regolamento          (UE) n. 994/2010 (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'          pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2017, n. L 280.               -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma          dell'articolo 41 della legge 17 maggio  1999,  n.  144)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.               -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,          S.O.   |  
|   |                                 Art. 25 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/692, che modifica la direttiva  2009/73/CE  relativa  a  norme  comuni per il mercato interno del gas naturale 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa  a  norme  comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a  seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1,  comma 1, definisce le  deroghe  previste  all'articolo  14  e  all'articolo 49-bis della  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 13 luglio 2009,  nei  limiti  stabiliti  dalla  stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di  trasporto  tra  uno  Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio  2019  per  le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale  e nelle acque territoriali italiane.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia  e delle finanze.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.  
           Note all'art. 25: 
               - La direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la  direttiva          2009/73/CE relativa a norme comuni per il  mercato  interno          del gas naturale (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'          pubblicata nella G.U.U.E. 3 maggio 2019, n. L 117.               - La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno          del gas naturale  e  che  abroga  la  direttiva  2003/55/CE          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella          G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211.   |  
|   |                                 Art. 26 
   Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/159, recante attuazione dell'accordo  relativo  all'attuazione  della Convenzione sul lavoro  nel  settore  della  pesca  del  2007  dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
   1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19  dicembre  2016,  il  Governo  e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte  garantiscano adeguate condizioni  di  lavoro  e  adeguati  standard  di  salute  e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca  promuovendo,  nel rispetto delle disposizioni  dell'Unione  europea,  azioni  volte  al raggiungimento  della  parita'  salariale  tra   uomo   e   donna   e contrastando ogni forma di discriminazione.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 4 ottobre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Amendola,  Ministro per  gli affari                                  europei   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Note all'art. 26: 
               - La direttiva  (UE)  2017/159  del  Consiglio  recante          attuazione  dell'accordo  relativo   all'attuazione   della          Convenzione sul lavoro nel settore  della  pesca  del  2007          dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso  il          21  maggio  2012,  tra  la  Confederazione  generale  delle          cooperative  agricole  nell'Unione  europea  (Cogeca),   la          Federazione  europea  dei  lavoratori   dei   trasporti   e          l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese          di pesca dell'Unione europea (Europêche)  (Testo  rilevante          ai fini del SEE) e' pubblicata nella  G.U.U.E.  31  gennaio          2017, n. L 25.   |  
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