Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario)
LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

- Il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
«Art. 41-bis. (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, S.O., cosi' recita:
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - . In
attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).
 
Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 33 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, citata nelle note all'articolo 1, cosi'
recita:
«Art. 33. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle «Comunita' europee» con il riferimento all'«Unione europea»;
c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, prevedendo espressamente la responsabilita' amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono gia' compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;
h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;
i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonche' prevedere, ove necessario, una o piu' delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 3:

- La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede
gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto
penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2017, n. L
198.
- Il testo dell'articolo 322-bis del codice penale
cosi' recita:
«Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti
internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di
Stati esteri.
- Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320
e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della commissione delle Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e
della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali.
- Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.».
- Gli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001,
n. 140, sono compresi nella Sezione II rubricata Sanzioni
in generale.
- La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
relativa alla lotta contro la criminalita' organizzata e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.
 
Art. 4

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione
della Procura europea - «EPPO»

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare l'autorita' competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonche' i criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonche' la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresi' il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o piu' uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;
c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonche' i criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione;
d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformita' della politica in materia di azione penale dell'EPPO;
e) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio Superiore della Magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;
f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;
g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:
1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilita' che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;
2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;
h) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalita' con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalita', facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
i) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
m) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:
1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;
3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;
n) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;
o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
p) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonche' l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
r) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio Superiore della Magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalita', anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio Superiore della Magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perche' lo comunichi agli organi dell'EPPO.
7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia puo', alternativamente:
a) trasmettere al Consiglio Superiore della Magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;
b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della Magistratura a rivedere le proprie valutazioni.
8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione e' comunicato a norma del comma 6.
9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 4:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283.
- Il testo degli articoli 51 e 331 del codice di
procedura penale cosi' recita:
«Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis,
sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.»
«Art. 331. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.».
Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2017/1371 si veda nelle note all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 41- bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 5

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una
procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico e' competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico e' stato formato;
b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;
f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 e' disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;
i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 5:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
Il regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce una procedura per
l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti
bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale e' pubblicato
nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.
- Il testo degli articoli 492-bis, 669-terdecies e 678
del codice di procedura civile cosi' recita:
«Art. 492-bis. (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui
al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo
comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo
546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al
terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.»
«Art. 669-terdecies. (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato
concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso
reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.»
«Art. 678. (Esecuzione del sequestro conservativo sui
mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui
crediti si esegue secondo le norme stabilite per il
pignoramento presso il debitore [c.p.c. 543] o presso
terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con
l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al
tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per
rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il
giudizio sulle controversie relative all'accertamento
dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello
sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato
accertamento dei propri obblighi.
Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da
sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del
terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo
precedente.
Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione
del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono
dilazione.».
- Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia - Testo A) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., cosi' recita:
«Art. 13. (L) (Importi) - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100
euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza
e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a
euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'
respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con
l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del
codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad
euro 43 e non si applica l'articolo 30.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice
di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
[4. Per i processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.]
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell' articolo 136 del codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a
euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a
euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie
tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a
euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.».
 
Art. 6

Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto
europeo e procedure di consegna tra Stati membri

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il piu' compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;
b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
4. In sede di esercizio della delega in conformita' ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.
5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita', della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta' personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e' previsto l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
o) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
p) se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravita';
q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
s) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»;
b) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1. La corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:
a) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
c) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».
6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri e' pubblicata nella G.U.C.E. 18
luglio 2002, n. L 190. Entrata in vigore: 7 agosto 2002.
- Il testo dell'articolo 18 della legge 22 aprile 2005,
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
«Art. 18. (Rifiuto della consegna). - 1. La corte di
appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il
mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di
perseguire penalmente o di punire una persona a causa del
suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua
origine etnica, della sua nazionalita', della sua lingua,
delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali
oppure che la posizione di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto e' stato leso con il consenso di
chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce
esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e'
stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di
associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di
comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione
non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un
reato politico, fatte salve le esclusioni previste
dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la
repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo
di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa
esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34;
dall'articolo 1 della Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985,
n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza
irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non
sia la conseguenza di un processo equo condotto nel
rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7
a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre
1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98,
statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona
ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura
o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto
europeo era minore di anni 14 al momento della commissione
del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato
d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per
cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo
a nove anni, o quando la restrizione della liberta'
personale risulta incompatibile con i processi educativi in
atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di
emissione non prevede differenze di trattamento carcerario
tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o
quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto
risulti comunque non imputabile o, infine, quando
nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e'
previsto l'accertamento della effettiva capacita' di
intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto
europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge
italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano
sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata e' stata
giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da
uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso
di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in
corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita
in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la
condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto
europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia
e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della
pena;
o) se, per lo stesso fatto che e' alla base del
mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona
ricercata, e' in corso un procedimento penale in Italia,
esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo
concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che
dalla legge italiana sono considerati reati commessi in
tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato
al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al
di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
q) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di
non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti
di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per
la revoca della sentenza;
r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai
fini della esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della liberta' personale, qualora la
persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la
corte di appello disponga che tale pena o misura di
sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo
diritto interno;
s) se la persona richiesta in consegna e' una donna
incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con
lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto
europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze
cautelari poste a base del provvedimento restrittivo
dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di
eccezionale gravita';
t) se il provvedimento cautelare in base al quale il
mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante
di motivazione;
u) se la persona richiesta in consegna beneficia per
la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio o
il proseguimento dell'azione penale;
v) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata
domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
italiano.».
- Il titolo I-bis del libro XI del codice di procedura
penale e' cosi' rubricato:
«Titolo I bis - Principi generali del mutuo
riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti
giudiziari tra stati membri dell'unione europea (articoli
696 bis - 696-decies)».
- La legge 14 febbraio 2003, n. 34 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo
di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2003, n. 58, S.O.
- La legge 26 novembre 1985, n. 719 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta
alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1985, n. 292, S.O.
- Il testo dell'articolo unico della legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (Estradizione per i
delitti di genocidio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 luglio 1967, n. 164, cosi' recita:
«Articolo unico - L'ultimo comma dell'art. 10 e
l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si
applicano ai delitti di genocidio.».
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.
221.
- La legge 9 aprile 1990, n. 98 (Ratifica ed esecuzione
del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
concernente l'estensione della lista dei diritti civili e
politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1990, n. 100,
S.O.
- Il testo dell'articolo 434 del codice di procedura
penale cosi' recita:
«Art. 434. (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia
di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si
scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a
quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della
sentenza.».
 
Art. 7

Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della
direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine
degli azionisti

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneita' degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita' alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia;
b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:

- La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo
termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132.
- Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49
(Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L
335.
 
Art. 8

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell'Unione europea

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;
b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b);
d) fissare i principi e le modalita' di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facolta' di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 8:

- La direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui
meccanismi di risoluzione delle controversie in materia
fiscale nell'Unione europea e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
ottobre 2017, n. L 265.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- La legge 22 marzo 1993, n. 99 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles il 23 luglio 1990) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 1993, n. 81.
- Per il testo dell'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 9

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la
direttiva 2003/71/CE

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrita' dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;
c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessita' di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonche' la proporzionalita' degli oneri amministrativi per le imprese interessate;
e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facolta' prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia e' Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;
f) prevedere l'attribuzione della responsabilita' delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonche', quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilita' dell'autorita' competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;
g) designare la CONSOB quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorita' competenti degli Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;
h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonche' nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;
i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformita' all'articolo 40 del medesimo regolamento;
l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformita' a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo
relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato
regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
giugno 2017, n. L 168.
- Il testo degli articoli 4-undecies, 4-duodecies e 100
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato
nelle note all'articolo 7, cosi' recita:
«Art. 4-undecies. (Sistemi interni di segnalazione
delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti II e
III adottano procedure specifiche per la segnalazione al
proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti
che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti
l'attivita' svolta, nonche' del regolamento (UE) n.
596/2014.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a
garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante
e del presunto responsabile della violazione, ferme
restando le regole che disciplinano le indagini o i
procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in
relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identita'
del segnalante e' sottratta all'applicazione dell'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e non puo' essere rivelata per tutte le fasi della
procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia
indispensabile per la difesa del segnalato;
b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali
conseguenti la segnalazione;
c) un canale specifico, indipendente e autonomo per
la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la
presentazione di una segnalazione nell'ambito della
procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le
rispettive competenze, le disposizioni attuative del
presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di
coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti destinatari.»
«Art. 4-duodecies. (Procedura di segnalazione alle
Autorita' di vigilanza). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob:
a) ricevono, ciascuna per le materie di propria
competenza, da parte del personale dei soggetti indicati
dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a
violazioni delle norme del presente decreto, nonche' di
atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle
stesse materie;
b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo
4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire
condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle
segnalazioni;
c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle
segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza;
d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le
opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle
attivita' di rispettiva competenza, ivi compresa
l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da
coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla
Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del
regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate
dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla
direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi
1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.»
«Art. 100. (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le
disposizioni del presente Capo non si applicano alle
offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come
definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri
fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a
quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello
indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai
titoli di capitale emessi da o che beneficiano della
garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di
capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a
condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o
scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi
rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei
depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario
emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.
2. La Consob puo' individuare con regolamento le
offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le
disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o
in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un
prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento
(UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a
investitori al dettaglio come ivi definiti.».
 
Art. 10

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni
monetari

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrita' dei mercati finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;
c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinche' le autorita' di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;
d) prevedere che le autorita' di cui alla lettera c) possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento
europeo sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L
169.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 7.
- Il titolo II della parte V del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 9, e'
cosi' rubricato:
«Titolo II Sanzioni amministrative».
 
Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla
normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)
n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009
del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la
decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e
della semplificazione normativa

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;
e) individuazione delle autorita' competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

Note all'art. 11:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 3. (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i
regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.
- Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento
europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui
controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
 
Art. 12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)
n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009
del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la
decisione 92/438/CEE del Consiglio

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
b) fermo restando che il Ministero della salute e' designato quale autorita' unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorita' competenti;
c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;
d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorita' unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonche' nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma;
f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformita' alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorita' competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.

Note all'art. 12:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 11.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
2017/625 si veda nelle note all'articolo 11.
- Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E.
20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194
(Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2008, n. 289.
 
Art. 13

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle
emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione
(UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica
della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto
aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di
una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e
della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel
sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4.
2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';
b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Note all'art. 13:

- La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto
il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di
basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 19 marzo 2018, n. L 76.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 2017/2392 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di
trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista
dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a
decorrere dal 2021 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre
2017, n. L 350.
- La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'istituzione e al funzionamento
di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 ottobre 2015, n. L 264.
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79,
cosi' recita:
«Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite all'articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato
ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato
supporto logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un
Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il
Consiglio direttivo e' l'organo deliberante del Comitato;
per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente
articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria
tecnica.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
autorita' nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di
cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
a) determinare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1,
l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di
applicazione del presente decreto e le quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito;
b) notificare alla Commissione, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le
quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito
di cui alla lettera a);
c) deliberare, ai sensi dell'articolo 21, comma 3,
l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi
nell'elenco di cui alla lettera a);
d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti ai sensi dell'articolo 22;
e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e
annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a
norma dell'articolo 7, comma 3;
f) definire le modalita' di presentazione da parte
del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla
lettera a);
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'articolo 13;
h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e
aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'articolo 16;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni
e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' e
loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'articolo 23,
una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'articolo 28;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita'
di verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli
operatori aerei che hanno violato gli obblighi di
restituzione di quote di emissione a norma dell'articolo
32;
o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista
di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi
anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo
3, comma 1, lettera q);
p) adottare eventuali disposizioni interpretative in
materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 34, sulla
base dei contenuti minimi di cui all'allegato V;
s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la tipologia
e la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli
impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il
periodo 2013-2020;
t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
relazione di cui all'articolo 11 e alla Commissione europea
la relazione di cui all'articolo 40;
u) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre
riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai
sensi dell'articolo 34, comma 3;
z) emanare apposite disposizioni per il trattamento
degli operatori aerei che interrompono l'attivita'
conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui
registri;
aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra ai sensi dell'articolo 17;
bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai
sensi dell'articolo 16, comma 1;
cc) mettere in atto le azioni necessarie per
assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo
18;
dd) definire i contenuti e le modalita' per la
comunicazione della cessazione di attivita' di cui
all'articolo 24, della cessazione parziale di attivita' di
cui all'articolo 25 e della riduzione sostanziale di
capacita' di cui all'articolo 26;
ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da
assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale
o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'articolo
20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la
revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo
annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i contenuti
e le modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di
quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
nuovi entranti, valutare l'eleggibilita' della richiesta,
determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e
comunicare il medesimo alla Commissione europea;
gg) avanzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione
dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio;
hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste
di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono
le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio
nazionale, verificare la conformita' rispetto alle misure
di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere
in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della
richiesta, rilasciare le quote o i crediti;
ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare
la cancellazione delle quote;
ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a
gas a effetto serra che non figurano all'allegato I
conformemente a quanto stabilito all'articolo 37, nonche'
richiedere alla Commissione europea l'adozione di un
regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto;
mm) dare attuazione alle disposizioni per
l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui
all'articolo 38;
nn) dare attuazione a tutte le restanti attivita'
previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
fornire adeguati punti di riferimento al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione
di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
6.
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto
alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina. Essi sono tenuti a comunicare
tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A
seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente
provvede alla sostituzione dell'esperto.
8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri di
comprovata esperienza nei settori interessati dal presente
decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, compreso il
presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico,
compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive,
rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri con funzioni
consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per
l'espletamento dei compiti inerenti le attivita' di
trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio
direttivo e' integrato da tre membri nominati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due
appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto
di voto e non sono considerati ai fini del quorum
costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I
membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro
anni.
9.
10. La Segreteria tecnica e' composta da ventidue
membri di elevata qualifica professionale, con comprovata
esperienza in materia ambientale e nei settori interessati
dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria
tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo
economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo
di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al
comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui
al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da
approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la
costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso
in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso
deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento
disciplina in particolare le audizioni dei soggetti
interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del
Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei
relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni,
nonche' i lavori della Segreteria tecnica in gruppi
istruttori.
12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera
collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di
convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti e di esse viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati.
13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio
direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti
operanti in ambito economico, sociale e ambientale
maggiormente rappresentativi.
14. Per le attivita' di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, di un gruppo di lavoro
costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro
presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai
commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai
membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle
aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i).
15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa
durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di
finanza pubblica.».
 
Art. 14

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilita' estesa del produttore;
2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' delle procedure e delle norme di sicurezza;
3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attivita' di enti e imprese;
3) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilita' di realizzare un sistema unico di gestione;
c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonche' le relative modalita' di controllo;
6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 14:

- La direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa
ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O., cosi' recita:
«Art. 2. (Obiettivi). - 1. Il presente decreto ha lo
scopo:
a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori
uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione,
alla conservazione ed al miglioramento della qualita'
dell'ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza,
soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e
delle medie imprese al mercato della raccolta, della
demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli
fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che
consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un
funzionamento efficiente, razionale ed economicamente
sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di
riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei
principi di precauzione e dell'azione preventiva ed in
conformita' alla strategia comunitaria in materia di
gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e
disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire
la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in
particolare, le misure per ridurre e per controllare le
sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da
adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il
rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per
facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero
energetico e per limitare il successivo smaltimento di
rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e
nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per
favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi
componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato
dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il
reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume
dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il
reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le
componenti metalliche e non metalliche derivanti dal
veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie
plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualita'
ambientale e l'efficienza delle attivita' di tutti gli
operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del
veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione
finale del veicolo fuori uso, per garantire che il
riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo
medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo
economicamente sostenibile;
e) le responsabilita' degli operatori economici.».
- La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa
ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.
- Il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O., cosi'
recita:
«Art. 9. (I sistemi individuali). - 1. I produttori che
intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale
organizzano un sistema autosufficiente operante in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione
dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne
chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. L'istanza e'
corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare
che il sistema:
a) e' organizzato secondo criteri di efficienza,
efficacia, economicita' e trasparenza;
b) e' effettivamente in grado di operare su tutto il
territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle
attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio
di cui all'Allegato V;
c) opera attraverso modalita' di gestione idonee a
garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente
informati sulle modalita' di funzionamento del sistema e
sui metodi di raccolta dei RAEE.
2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al
comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema
proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati
dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo
una delle seguenti modalita':
a) la predisposizione di un efficiente sistema di
restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;
b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti
responsabili della raccolta sull'intero territorio
nazionale, da redigere al fine di assicurare che il
produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di
raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE
derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato,
identificate tramite il marchio di cui all'articolo 28 e
appositamente selezionate.
3. Il riconoscimento da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
avviene entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al
Registro nazionale di cui all'articolo 29 del presente
decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un
sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da
un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla
data indicata nel provvedimento di riconoscimento del
sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE
relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di
esercizio corredato da una relazione sulla gestione
relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli
obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta
nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di
recupero stabiliti nell'articolo 19 determina la
cancellazione automatica dal Registro nazionale e
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma
7, del presente decreto legislativo. I sistemi devono
dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in
possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure
EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della
qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i
processi di trattamento ed il monitoraggio interno
all'azienda.»
«Art. 10. (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che
non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema
individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i
raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i
recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non
puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un
consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del
principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma
consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro
di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di
coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma
scritta a pena di nullita'.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima
dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione in
caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al
Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione
conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei
sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo
statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi
collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo,
quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
societa' di revisione indipendente, al fine di verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione
trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni
dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi novanta
giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo
motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione
dello statuto e' condizione essenziale ai fini
dell'iscrizione al Registro nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate e di una copia
del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun
sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei
dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro
sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto
ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
il monitoraggio interno all'azienda.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno
un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione si adeguano
alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31
dicembre dell'anno solare successivo a quello
dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma
10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza
e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente
periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di
mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato
di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, citato nelle note all'articolo 11,
cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 15

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimita' e di autosufficienza;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;
d) definire le modalita', i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

Note all'art. 15:

- La direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1992, n. 38, S.O.
 
Art. 16

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonche' del ruolo degli enti locali;
2) definire i modelli ammissibili di responsabilita' estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;
4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalita' di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonche' prevedere adeguati sistemi di garanzia;
5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilita' estesa autorizzati, in condizioni di parita' tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
6) prevedere, nell'ambito della responsabilita' estesa, l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;
7) disciplinare le attivita' di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilita' informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantita', alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;
2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attivita' di controllo;
3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilita' ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalita';
5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilita', secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalita' in funzione dell'attivita' svolta, della pericolosita' dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
7) garantire l'accesso al Registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorita' preposte ai controlli;
c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformita' sul piano nazionale;
d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione piu' oculata degli stessi da parte degli utenti;
2) individuare uno o piu' sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;
g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a favorire la qualita' dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonche' lo sviluppo di sistemi di controllo della qualita' dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresi' sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimita' come quello domestico e di comunita' e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita', che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilita' di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;
i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalita' di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come attivita' non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;
m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestivita' della decisione finale;
4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolativita' del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolativita';
5) con riferimento alle competenze dello Stato:
5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di Governo territorialmente piu' circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonche' di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto piu' possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialita' degli impianti esistenti;
5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonche' della loro attuazione;
5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
6) con riferimento alle competenze delle regioni:
6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilita' regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonche' sull'istituzione e sulla concreta operativita' dei relativi enti di Governo, fatta salva la facolta' di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;
7) con riferimento alle competenze delle province e delle citta' metropolitane:
7.1) prevedere la possibilita' che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla citta' metropolitana, se l'ambito ottimale e' individuato con riferimento al suo territorio;
7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
8) con riferimento alle competenze dei comuni:
8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e degli enti di Governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresi' la possibilita' di giovarsi di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;
10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Note all'art. 16:

- La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa
ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018,
n. L 150.
- Il testo degli articoli 183, 184, 184-ter, 200, 208,
209, 211, 215, 216 e 218 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi'
recita:
«Art. 183. (Definizioni. In vigore dal 2 febbraio
2016). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto
e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato
per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue
di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base
all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.»
«Art. 184. (Classificazione). - 1. Ai fini
dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e
agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135
c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti che derivano
dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i);
l);
m);
n).
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dalla presente disposizione, possono
essere emanate specifiche linee guida per agevolare
l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
agli allegati D e I.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,
il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna
attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di
arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e'
conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima
annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza
e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del
lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di
rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.»
«Art. 184-ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto).
- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato
per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli
articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto per il recupero dei
rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base
dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al
citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1,
suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12
giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per
i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza
e caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e
caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali
autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda
le quantita' di rifiuti ammissibili nell'impianto e da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare possono essere
emanate linee guida per l'uniforme applicazione della
presente disposizione sul territorio nazionale, con
particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in
ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e
ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze
che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto
dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute
umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione presentano
alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento
ai criteri generali definiti dalle linee guida.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.»
«Art. 200. (Organizzazione territoriale del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani). - 1. La gestione
dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti
territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma
1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni
attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e
ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i
trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita'
nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti
gia' realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni
affinche' i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo
sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicita'.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni
interessati, nell'ambito delle attivita' di programmazione
e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni
interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro,
delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel
territorio di due o piu' regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma
sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti,
della funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto
dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
5. Le citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni
maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono
essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma
1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate
e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno
specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito
territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in
deroga al modello degli Ambiti territoriali ottimali
laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che
dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi
strategici previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento ai criteri generali e alle linee
guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art.
195.»
«Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di venti
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le
risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione
positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la
gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.»
«Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
in possesso di certificazione ambientale). - 1. Nel
rispetto delle normative comunitarie, in sede di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle
autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il
rinnovo dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 212,
le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n.
761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono
sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa
alle autorita' competenti, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.»
«Art. 215. (Autosmaltimento). - 1. A condizione che
siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano
tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,
le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi
idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.»
«Art. 216. (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.».
- Il Titolo III-bis della parte seconda del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' cosi'
rubricato:
«Titolo III-bis l'autorizzazione integrata
ambientale».
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2008/98/CE si veda nelle note all'articolo 13.
- Il testo dei commi 24 e seguenti dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, S.O., cosi'
recita:
«24. Al fine di favorire la minore produzione di
rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di
energia, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1996 e'
istituito il tributo speciale per il deposito in discarica
e in impianti di incenerimento senza recupero energetico
dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati
dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
25. Presupposto dell'imposta e' il deposito in
discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
26. Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore
dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di
rivalsa nei confronti di colui che effettua il
conferimento.
27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota parte
del gettito e' destinata ai comuni ove sono ubicati le
discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero
energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente
interessati dal disagio provocato dalla presenza della
discarica o dell'impianto, per la realizzazione di
interventi volti al miglioramento ambientale del territorio
interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio
ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La
restante quota del gettito derivante dall'applicazione del
tributo affluisce in un apposito fondo della regione
destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le
attivita' di recupero di materie prime e di energia, con
priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di
smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a
realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le
aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate
per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per
l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree
naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto
dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra
indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle
derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono
destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai
rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto
tributo.
28. La base imponibile e' costituita dalla quantita'
dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle
annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli
articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge
della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01
per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo
2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e
non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da
parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.
Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare
dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi,
dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un
coefficiente di correzione che tenga conto del peso
specifico, della qualita' e delle condizioni di
conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
30. Il tributo e' versato alla regione in apposito
capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il
mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui
sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i
termini previsti per il versamento relativo all'ultimo
trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla
regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione
contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei
rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti
effettuati. La regione trasmette copia della predetta
dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata
la discarica. Con legge della regione sono stabilite le
modalita' di versamento del tributo e di presentazione
della dichiarazione , nonche' le modalita' di ripartizione
della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla
base dei seguenti criteri generali: caratteristiche
socio-economico-ambientali dei territori interessati,
superficie dei comuni interessati, popolazione residente
nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita.
Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo
alle regioni, relativo alle operazioni di deposito
effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio
1996.
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle
operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le
sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si
applica la sanzione amministrativa dal duecento al
quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la
sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le
sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente e
contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
32. Fermi restando l'applicazione della disciplina
sanzionatoria per la violazione della normativa sullo
smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di
procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino
dell'area, chiunque esercita, ancorche' in via non
esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque
abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di
rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo determinato
ai sensi della presente legge e di una sanzione
amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo
medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita'
le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi
titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui
quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido
agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni
pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri
di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai
competenti organi della regione, prima della costatazione
delle violazioni di legge. Le discariche abusive non
possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai
sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente
articolo sono constatate con processo verbale dai
funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi
dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di
riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia.
Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono
accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo
dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio
dell'attivita' e negli altri luoghi ove devono essere
custoditi i registri e la documentazione inerente
l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi
ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel
corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze
di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti
tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del
presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle
alla Guardia di finanza secondo le modalita' previste
dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza
coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed
il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle
connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su
richiesta delle regioni o province nei modi e con le
facolta' di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il
contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi
da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con
legge della regione.
35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente
articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36.
37.
38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura
minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali
la misura minima del tributo e' determinata tra lire 2 e
lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in relazione alla
possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze del
tributo sui costi di produzione. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore
o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste
la discarica abusiva e' esente dalla responsabilita'
relativamente alle sanzioni amministrative previste al
comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla
relativa denuncia agli organi della regione.
39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle
addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n.
2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L.
10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le
riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti
direttamente ai comuni dal concessionario della
riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza
urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma
24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma.
40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento
senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l'operazione «D10 Incenerimento a terra», ai sensi
dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli
scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche
palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39.
Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento
dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29.».
- Il testo del comma 2 dell'articolo 35 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212, cosi' recita:
«Art. 35. (Misure urgenti per la realizzazione su scala
nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione
dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di
raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per
la gestione e per la tracciabilita' dei rifiuti nonche' per
il recupero dei beni in polietilene). - (Omissis).
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
effettua la ricognizione dell'offerta esistente e
individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di
impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti
urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per
regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti
necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo
cosi' determinato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente
possibile, un incremento fino al 10 per cento della
capacita' degli impianti di trattamento dei rifiuti
organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti
nel proprio territorio e la produzione di compost di
qualita'.
(Omissis).».
- La legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O.
- Il regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione che
sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2014, n. L
365.
- La decisione 2014/955/UE della Commissione che
modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda
l'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre
2014, n. L 370.
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81.
Il testo degli articoli 117 e 120 della Costituzione
cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
«Art. 120. - La regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Il testo dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' recita:
«Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.».
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 13.
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' recita:
«Art. 9. (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498 ;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
 
Art. 17

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi da passeggeri;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 17:
- La direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE,
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
(Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17. (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 18

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;
b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;
e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;
f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 18:

- La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del
Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a
bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la
direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2012, n. 294, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- La direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
luglio 1998, n. L 188. Entrata in vigore il 22 luglio 1998.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 si veda nelle note all'articolo 17.
 
Art. 19

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita'
veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la
direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;
b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19:

- La direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a
servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e
abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
novembre 2017, n. L 315.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28
(Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo
2001, n. 50.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 17.
 
Art. 20

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresi' il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;
c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantita' di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
e) prevedere il mantenimento, ove gia' previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonche' la disponibilita' di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresi' una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilita' dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilita' clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;
g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilita' delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuita' con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i piu' alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonche' di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attivita' connesse al miglioramento delle attivita' dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 20:

- La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 gennaio 2014, n. L 13.
- Il testo dell'articolo 104 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli
impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione
sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita' civili) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O., cosi' recita:
«Art. 104. (Controllo sulla radioattivita' ambientale).
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 54,
nonche' le competenze in materia delle regioni, delle
province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla
radioattivita' ambientale e' esercitato dal Ministero
dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per
consumo umano ed animale e' esercitato dal Ministero della
sanita'. I ministeri si danno reciproca informazione
sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei
controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e
reti di sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali e'
effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive
impartite dal Ministero della sanita' e dal Ministero
dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi
e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme
consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche
idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri
riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione
dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e
delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi
idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di
rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi e
delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini
dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonche'
per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo
della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di
coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle
direttive in materia, emanate dal Ministero della sanita' e
dal Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti
o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattivita'
dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze
alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti,
seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri
di normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di
prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative
misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il
completamento di un'organica rete di rilevamento su scala
nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse,
anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del
Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai
rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA
provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure
effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero
dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.».
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187
(Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n. 157,
S.O.
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52
(Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.
 
Art. 21

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi
in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno,
tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di
zone di conflitto o ad alto rischio

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorita' nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonche' di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorita' doganali e con le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;
b) definizione delle modalita' dei controlli ex post di cui alla lettera a) del presente comma, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
c) istituzione, presso l'autorita' nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attivita', allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attivita' anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

Note all'art. 21:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 2017/821 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in materia
di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento
per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e
tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone
di conflitto o ad alto rischio e' pubblicato nella G.U.U.E.
19 maggio 2017, n. L 130.
 
Art. 22

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE)
2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione
alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice
doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni
del regolamento (UE) n. 952/2013

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 22:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale
dell'Unione (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10
ottobre 2013, n. L 269.
- Il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
modalita' che specificano alcune disposizioni del codice
doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
dicembre 2015, n. L 343.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della
Commissione recante modalita' di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice
doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
dicembre 2015, n. L 343.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
 
Art. 23

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Note all'art. 23:

- La direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2018,
n. L 156.
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 14.
 
Art. 24

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che
abroga il regolamento (UE) n. 994/2010

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;
b) individuazione delle modalita' tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarieta' in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarieta', siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;
c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attivita' connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;
d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento
europeo concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento
(UE) n. 994/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2017, n. L 280.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
 
Art. 25

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 25:

- La direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva
2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 3 maggio 2019, n. L 117.
- La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211.
 
Art. 26

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione
della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parita' salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 26:

- La direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio recante
attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della
Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il
21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle
cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e
l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese
di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 gennaio
2017, n. L 25.