Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario)
LEGGE 4 ottobre 2019, n. 118
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
 
Allegato

Memorandum of Understanding
between
the Italian Republic
and
the Council of Europe

concerning
the Council of Europe Office
in Venice and its legal Status

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

MEMORANDUM DI INTESA
tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status
giuridico

La Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa (di seguito - le Parti),
Considerata la Risoluzione CM/Res(2010)5 sullo status degli Uffici del Consiglio d'Europa adottata dal Comitato dei Ministri il 7 luglio 2010;
Considerate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa (di seguito - GAPI) fatto a Parigi il 2 settembre 1949, di cui l'Italia e' parte;
Concordano quanto segue:
1. E' istituita una nuova forma istituzionale di cooperazione tra le Parti attraverso la costituzione di un Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia (di seguito - l'Ufficio), in particolare al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.
2. Gli obiettivi principali dell'Ufficio sono i seguenti:
a) promuovere e sostenere le politiche e le attivita' del Consiglio d'Europa in materia di cooperazione e assistenza tecnica;
b) fornire consulenza, sostegno e coordinamento generale in loco nella pianificazione, negoziazione e attuazione puntuale di attivita' di cooperazione mirate del Consiglio d'Europa, inclusi i Programmi Congiunti con l'Unione Europea e altri donatori;
c) coordinare le attivita' nel Paese con altre organizzazioni e istituzioni internazionali (UE, OSCE, ONU), cosi' come con altri partner locali e internazionali attivi nel Paese;
d) condurre attivita' di raccolta fondi per specifici progetti;
e) rappresentare il Segretario generale di fronte alle autorita' nazionali del Paese ospitante con riferimento agli obiettivi sopra elencati;
f) condurre una politica di comunicazione attiva per aumentare la visibilita' dell'Organizzazione, dei suoi valori e delle sue attivita' tra l'opinione pubblica.
3. L'Ufficio e' composto da funzionari del Consiglio d'Europa (di seguito - i funzionari dell'Ufficio) che includono le seguenti categorie: personale del Consiglio d'Europa assunto in base ai regolamenti e delle regole sul personale del Consiglio d'Europa, incluso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati presso il Consiglio d'Europa in applicazione delle regole in materia.
4. Il Consiglio d'Europa notifica al Ministero degli affari esteri italiano il nome, le funzioni e la categoria dei funzionari dell'Ufficio di Venezia.
5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa nomina il Capo dell'Ufficio e informa per iscritto il Ministero degli affari esteri italiano circa la propria decisione.
6. L'Ufficio e i suoi funzionari beneficiano delle disposizione del GAPI.
7. All'Ufficio e' riconosciuto l'esercizio della personalita' giuridica del Consiglio d'Europa e ha pertanto il potere di contrattare, di acquisire e disporre di beni mobili, di agire in giudizio, di aprire conti bancari in valuta nazionale e straniera e di possederli.
8. L'Ufficio, la sua proprieta' e i suoi beni godono dell'immunita' da giurisdizione, salvo che il Comitato dei Ministri non vi abbia espressamente rinunciato in singoli casi. E' nondimeno inteso che la rinuncia all'immunita' non puo' essere estesa a misure esecutive o coercitive.
Nel contesto specifico di controversie di lavoro, il Consiglio d'Europa fornisce accesso ad un sistema interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati.
9. Gli edifici e la sede dell'Ufficio sono inviolabili. La sua proprieta' e i suoi beni sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza dovuta ad azioni amministrative, giudiziarie o legislative.
Le autorita' italiane sono autorizzate ad entrare nella sede dell'Ufficio solo su espresso consenso o a richiesta del Segretario generale del Consiglio d'Europa o del Capo dell'Ufficio di Venezia. In caso di incendio, inondazione o altra situazione di disastro naturale, il consenso di quest'ultima e' presunto.
La Sede dell'Ufficio e' fornita dalla Citta' di Venezia, in conformita' con un Accordo tra il Consiglio d'Europa e la Citta' di Venezia.
10. L'archivio dell'Ufficio, e in generale tutti i documenti che gli appartengono o vi sono custoditi, e' inviolabile ovunque si trovino.
11. Senza restrizioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun tipo:
a) l'Ufficio puo' possedere valuta di ogni tipo e operare conti in qualunque valuta;
b) l'Ufficio puo' liberamente trasferire i propri fondi da un Paese all'altro o all'interno di ciascun Paese e convertire ogni valuta in suo possesso in qualunque altra valuta;
c) nell'esercizio dei diritti concessigli in virtu' delle lettere a) e b) sopra, l'Ufficio prestera' dovuta attenzione ad ogni osservazione della Repubblica italiana e si rimettera' ad esse, fintanto che consideri che esse non pregiudicano gli interessi dell'Ufficio.
12. L'Ufficio, i suoi beni, reddito e altre proprieta' sono esenti:
a) da ogni imposta diretta; l'Ufficio tuttavia non invochera' l'esenzione per tariffe, tasse o diritti che rappresentino pagamenti per servizi di pubblica utilita';
b) da ogni dazio doganale e proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli richiesti dall'Ufficio per uso ufficiale; gli articoli importati in franchigia non saranno venduti nel Paese nel quale sono importati, se non nelle condizioni approvate dal Governo di quel Paese;
c) da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione ed all'esportazione per le sue pubblicazioni.
13. I funzionari dell'Ufficio beneficiano per le loro comunicazioni ufficiali, di un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato dalla Repubblica italiana alle missioni diplomatiche di ogni altro Governo.
Nessuna censura e' applicata alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali dei funzionari dell'Ufficio.
L'Ufficio puo' usare canali di comunicazione, mezzi e servizi come richiesto per assicurare la piena capacita' di comunicazione. L'Ufficio puo', nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'Italia, usare lo spettro elettromagnetico per le operazioni dell'Ufficio, e si impegna a cooperare con le competenti autorita' italiane, per ottenerne la licenza. L'Ufficio non ha diritto all'uso delle frequenze di trasmissione.
La corrispondenza privata e le altre comunicazioni indirizzate a o emanate dai funzionari dell'Ufficio sono considerate come comunicazioni ufficiali dell'Ufficio e in quanto tali beneficiano delle disposizioni del presente Memorandum di intesa.
14. I funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente e dei funzionari distaccati, godono dei seguenti privilegi e immunita':
a) godono dell'immunita' da giurisdizione per le parole pronunciate e scritte e per tutti gli atti da loro compiuti ufficialmente e nel limite delle loro competenze;
b) sono esenti da ogni tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti loro pagati dal Consiglio d'Europa;
c) non sono soggetti, del pari che i loro coniugi e congiunti a loro carico, alle disposizioni limitanti l'immigrazione e a quelle sulla registrazione degli stranieri;
d) godono, quanto alle facilitazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari di grado equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato;
e) godono, insieme ai loro coniugi e congiunti a loro carico, delle facilitazioni per il rimpatrio concesse agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;
f) hanno il diritto d'importare in franchigia la loro mobilia e le loro masserizie in occasione dell'assunzione delle loro mansioni nel Paese in questione e di riesportarle in franchigia nel loro Paese di domicilio.
15. I funzionari dell'Ufficio, inclusi i cittadini del Paese ospitante, che sono personale assunto localmente, godono dei privilegi e delle immunita' previste ai sotto-paragrafi 14.a) e 14.b).
16. I funzionari dell'Ufficio, che sono funzionari distaccati, godono dei privilegi e delle immunita' previste al paragrafo 14 ad eccezione del sotto-paragrafo 14.b).
17. I privilegi e le immunita' sono concesse ai funzionari dell'Ufficio nell'interesse del Consiglio d'Europa, non per il vantaggio personale degli stessi individui. Il Segretario generale puo' e deve togliere l'immunita' concessa a un funzionario in tutti i casi nei quali, a suo parere, essa impedisca l'esercizio normale di un'azione giudiziale e possa essere tolta senza recare pregiudizio agli interessi del Consiglio d'Europa.
18. Il funzionamento dell'Ufficio e' finanziato da allocazioni del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e, ogniqualvolta applicabile, da risorse extra-bilancio fornite per l'attuazione dei programmi di cooperazione.
19. L'Ufficio e i suoi funzionari sono autorizzati a mostrare le insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio, cosi' come sui suoi mezzi di trasporto.
20. Nei casi in cui l'Ufficio acquisti ad uso ufficiale beni e servizi il cui prezzo include accise, dazi o tasse (inclusa l'IVA), la Repubblica italiana prendera' le misure amministrative richieste per l'esenzione di tali dazi e tasse, in conformita' con la legislazione e le procedure nazionali.
21. In aggiunta alle disposizioni contenute nel GAPI, i funzionari dell'Ufficio:
a) sono esenti dall'applicazione delle leggi dell'Italia in materia di previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, a condizione che tale schema del Consiglio d'Europa copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana in materia di previdenza sociale. Tale esenzione non preclude la partecipazione volontaria al sistema di previdenza sociale dell'Italia, sempre che tale partecipazione sia permessa dalla relativa legislazione;
b) come del caso, sono provvisti, insieme ai loro coniugi e congiunti a loro carico, di permessi di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.
22. I veicoli dell'Ufficio del Consiglio d'Europa sono registrati con targa diplomatica e coperti da un'assicurazione per la responsabilita' di terzi adeguata.
23. I funzionari dell'Ufficio rispettano le leggi locali e si astengono da attivita' incompatibili con il mandato e i compiti dell'Ufficio.
24. I fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimangono soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.
25. Le controversie tra le Parti con riferimento all'interpretazione o applicazione di questo Memorandum di intesa sono risolte in via diplomatica.
26. L'Ufficio e' creato per un periodo iniziale di tre anni, alla fine del quale il Comitato dei Ministri decide se rinnovare i Termini di Riferimento dell'Ufficio. Il Consiglio d'Europa informa prontamente la Repubblica italiana di tale decisione.
27. Questo Memorandum di intesa entra in vigore il giorno della ricezione della Nota Verbale con la quale la Repubblica italiana notifica il Consiglio d'Europa del completamento delle procedure interne di ratifica. Esso rimane in vigore per un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
28. Ove il Comitato dei Ministri decidesse di rinnovare i Termini di Riferimento dell'Ufficio prima del termine previsto al paragrafo 26, il presente Memorandum di intesa e' prorogato automaticamente e continua a produrre i suoi effetti fino a che le Parti hanno concluso un Protocollo per il rinnovo o la modifica del presente Memorandum di intesa.
29. La Repubblica italiana puo' in ogni momento prima del termine previsto al paragrafo 27 obiettare all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 28 con una notifica scritta al Consiglio d'Europa, nel qual caso il Memorandum di intesa cessa di produrre i suoi effetti nel giorno indicato al paragrafo 27.
30. Nel caso di proroga automatica del Memorandum di intesa ai sensi del paragrafo 28, la Repubblica italiana puo' porre termine al Memorandum di intesa con notifica scritta al Consiglio d'Europa, nel qual caso il Memorandum di intesa cessa di produrre i suoi effetti nel primo giorno del terzo mese seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio d'Europa.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal paragrafo 27 del Memorandum d'intesa medesimo.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede