| Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 4 ottobre 2019, n. 118 |  
| Ratifica ed esecuzione del  Memorandum  d'intesa  tra  la  Repubblica italiana e  il  Consiglio  d'Europa  circa  l'Ufficio  del  Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a  Strasburgo  il 14 giugno 2017.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il Memorandum  d'intesa  tra  la  Repubblica  italiana  e  il  Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia  e  il  suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.     |  
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                    Memorandum of Understanding                       between                                           the Italian Republic                              and                                               the Council of Europe          
                    concerning                                        the Council of Europe Office                      in Venice and its legal Status 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                         MEMORANDUM DI INTESA           tra la Repubblica  italiana e il Consiglio d'Europa  circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a  Venezia  e  il  suo  status                              giuridico 
     La Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa (di seguito  -  le Parti),     Considerata  la  Risoluzione  CM/Res(2010)5  sullo  status  degli Uffici del Consiglio d'Europa adottata dal Comitato dei Ministri il 7 luglio 2010;     Considerate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa  (di  seguito  -  GAPI)  fatto  a Parigi il 2 settembre 1949, di cui l'Italia e' parte;     Concordano quanto segue:     1. E' istituita una nuova forma istituzionale di cooperazione tra le Parti attraverso la  costituzione  di  un  Ufficio  del  Consiglio d'Europa a Venezia (di seguito - l'Ufficio), in particolare  al  fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo  stato  di  diritto nel Mediterraneo del Sud.     2. Gli obiettivi principali dell'Ufficio sono i seguenti:       a) promuovere e sostenere  le  politiche  e  le  attivita'  del Consiglio d'Europa in materia di cooperazione e assistenza tecnica;       b) fornire consulenza, sostegno  e  coordinamento  generale  in loco nella pianificazione,  negoziazione  e  attuazione  puntuale  di attivita' di cooperazione mirate del Consiglio  d'Europa,  inclusi  i Programmi Congiunti con l'Unione Europea e altri donatori;       c) coordinare le attivita' nel Paese con altre organizzazioni e istituzioni internazionali (UE, OSCE,  ONU),  cosi'  come  con  altri partner locali e internazionali attivi nel Paese;       d) condurre attivita' di raccolta fondi per specifici progetti;       e)  rappresentare  il  Segretario  generale  di   fronte   alle autorita'  nazionali  del  Paese  ospitante  con   riferimento   agli obiettivi sopra elencati;       f) condurre una politica di comunicazione attiva per  aumentare la visibilita' dell'Organizzazione,  dei  suoi  valori  e  delle  sue attivita' tra l'opinione pubblica.     3. L'Ufficio e' composto da funzionari del Consiglio d'Europa (di seguito -  i  funzionari  dell'Ufficio)  che  includono  le  seguenti categorie: personale  del  Consiglio  d'Europa  assunto  in  base  ai regolamenti e delle regole  sul  personale  del  Consiglio  d'Europa, incluso il personale  assunto  localmente,  e  funzionari  distaccati presso il Consiglio d'Europa in applicazione delle regole in materia.     4. Il Consiglio  d'Europa  notifica  al  Ministero  degli  affari esteri italiano il nome, le funzioni e la  categoria  dei  funzionari dell'Ufficio di Venezia.     5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa nomina  il  Capo dell'Ufficio e informa per iscritto il Ministero degli affari  esteri italiano circa la propria decisione.     6. L'Ufficio e i suoi funzionari beneficiano  delle  disposizione del GAPI.     7. All'Ufficio e'  riconosciuto  l'esercizio  della  personalita' giuridica  del  Consiglio  d'Europa  e  ha  pertanto  il  potere   di contrattare, di acquisire e disporre di  beni  mobili,  di  agire  in giudizio, di aprire conti bancari in valuta nazionale e  straniera  e di possederli.     8.  L'Ufficio,  la  sua  proprieta'  e   i   suoi   beni   godono dell'immunita' da giurisdizione, salvo che il Comitato  dei  Ministri non vi abbia espressamente rinunciato in singoli casi.  E'  nondimeno inteso che la rinuncia all'immunita' non puo' essere estesa a  misure esecutive o coercitive.     Nel contesto specifico di controversie di  lavoro,  il  Consiglio d'Europa fornisce accesso ad un sistema interno di risoluzione  delle controversie per i suoi impiegati.     9. Gli edifici e la sede dell'Ufficio sono  inviolabili.  La  sua proprieta' e i suoi beni sono esenti da perquisizione,  requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di  ingerenza  dovuta  ad azioni amministrative, giudiziarie o legislative.     Le autorita' italiane sono  autorizzate  ad  entrare  nella  sede dell'Ufficio solo su espresso consenso o a richiesta  del  Segretario generale del Consiglio d'Europa o del Capo dell'Ufficio  di  Venezia. In caso di incendio,  inondazione  o  altra  situazione  di  disastro naturale, il consenso di quest'ultima e' presunto.     La Sede dell'Ufficio e'  fornita  dalla  Citta'  di  Venezia,  in conformita' con un Accordo tra il Consiglio d'Europa e la  Citta'  di Venezia.     10. L'archivio dell'Ufficio, e in generale tutti i documenti  che gli appartengono o vi  sono  custoditi,  e'  inviolabile  ovunque  si trovino.     11. Senza restrizioni dovute a controlli finanziari,  regolamenti o moratorie finanziarie di alcun tipo:       a) l'Ufficio puo' possedere valuta di ogni tipo e operare conti in qualunque valuta;       b) l'Ufficio puo' liberamente trasferire i propri fondi  da  un Paese all'altro o all'interno di  ciascun  Paese  e  convertire  ogni valuta in suo possesso in qualunque altra valuta;       c) nell'esercizio  dei  diritti  concessigli  in  virtu'  delle lettere a) e b) sopra, l'Ufficio prestera' dovuta attenzione ad  ogni osservazione della Repubblica  italiana  e  si  rimettera'  ad  esse, fintanto che  consideri  che  esse  non  pregiudicano  gli  interessi dell'Ufficio.     12. L'Ufficio, i suoi  beni,  reddito  e  altre  proprieta'  sono esenti:       a) da ogni imposta diretta; l'Ufficio tuttavia  non  invochera' l'esenzione per tariffe, tasse o diritti che rappresentino  pagamenti per servizi di pubblica utilita';       b)  da  ogni  dazio  doganale  e  proibizioni   e   restrizioni all'importazione  e  all'esportazione  per  gli  articoli   richiesti dall'Ufficio per uso ufficiale; gli articoli importati in  franchigia non saranno venduti nel Paese nel quale sono importati, se non  nelle condizioni approvate dal Governo di quel Paese;       c)   da   ogni   dazio   doganale,   divieto   e    restrizione all'importazione ed all'esportazione per le sue pubblicazioni.     13.  I  funzionari   dell'Ufficio   beneficiano   per   le   loro comunicazioni ufficiali, di un trattamento favorevole  almeno  quanto quello accordato dalla Repubblica italiana alle missioni diplomatiche di ogni altro Governo.     Nessuna censura e' applicata alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali dei funzionari dell'Ufficio.     L'Ufficio puo' usare canali di  comunicazione,  mezzi  e  servizi come richiesto per assicurare la piena  capacita'  di  comunicazione. L'Ufficio  puo',  nel  rispetto  delle  leggi   e   dei   regolamenti dell'Italia, usare lo  spettro  elettromagnetico  per  le  operazioni dell'Ufficio, e si impegna a cooperare con  le  competenti  autorita' italiane, per ottenerne la licenza. L'Ufficio non ha diritto  all'uso delle frequenze di trasmissione.     La corrispondenza privata e le altre comunicazioni indirizzate  a o  emanate  dai  funzionari  dell'Ufficio   sono   considerate   come comunicazioni ufficiali dell'Ufficio e  in  quanto  tali  beneficiano delle disposizioni del presente Memorandum di intesa.     14. I funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente e dei funzionari distaccati, godono dei seguenti privilegi e immunita':       a)  godono  dell'immunita'  da  giurisdizione  per  le   parole pronunciate  e  scritte  e  per  tutti  gli  atti  da  loro  compiuti ufficialmente e nel limite delle loro competenze;       b) sono esenti  da  ogni  tassazione  sugli  stipendi  e  sugli emolumenti loro pagati dal Consiglio d'Europa;       c) non sono soggetti, del pari che i loro coniugi e congiunti a loro carico, alle disposizioni limitanti l'immigrazione  e  a  quelle sulla registrazione degli stranieri;       d) godono, quanto alle facilitazioni di  cambio,  degli  stessi privilegi concessi ai funzionari di grado equivalente delle  missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato;       e) godono, insieme ai loro coniugi e congiunti a  loro  carico, delle  facilitazioni  per  il   rimpatrio   concesse   agli   inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;       f) hanno il diritto d'importare in franchigia la loro mobilia e le loro masserizie in occasione dell'assunzione delle  loro  mansioni nel Paese in questione e di riesportarle in franchigia nel loro Paese di domicilio.     15. I funzionari dell'Ufficio,  inclusi  i  cittadini  del  Paese ospitante,  che  sono  personale  assunto  localmente,   godono   dei privilegi e delle  immunita'  previste  ai  sotto-paragrafi  14.a)  e 14.b).     16. I funzionari dell'Ufficio, che  sono  funzionari  distaccati, godono dei privilegi e delle immunita' previste al  paragrafo  14  ad eccezione del sotto-paragrafo 14.b).     17. I privilegi  e  le  immunita'  sono  concesse  ai  funzionari dell'Ufficio  nell'interesse  del  Consiglio  d'Europa,  non  per  il vantaggio personale degli stessi individui.  Il  Segretario  generale puo' e deve togliere l'immunita' concessa a un funzionario in tutti i casi nei quali, a suo parere, essa impedisca l'esercizio  normale  di un'azione giudiziale e possa essere tolta  senza  recare  pregiudizio agli interessi del Consiglio d'Europa.     18. Il funzionamento dell'Ufficio e'  finanziato  da  allocazioni del  bilancio  ordinario  del  Consiglio  d'Europa  e,  ogniqualvolta applicabile, da risorse extra-bilancio fornite per  l'attuazione  dei programmi di cooperazione.     19. L'Ufficio e i suoi funzionari sono autorizzati a mostrare  le insegne del Consiglio d'Europa presso  la  sede  dell'Ufficio,  cosi' come sui suoi mezzi di trasporto.     20. Nei casi in cui l'Ufficio acquisti ad uso  ufficiale  beni  e servizi il cui prezzo include accise, dazi o tasse  (inclusa  l'IVA), la Repubblica italiana prendera' le misure  amministrative  richieste per  l'esenzione  di  tali  dazi  e  tasse,  in  conformita'  con  la legislazione e le procedure nazionali.     21.  In  aggiunta  alle  disposizioni  contenute  nel   GAPI,   i funzionari dell'Ufficio:       a) sono esenti dall'applicazione  delle  leggi  dell'Italia  in materia di previdenza sociale, sempre che i  funzionari  appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa,  a condizione che tale schema  del  Consiglio  d'Europa  copra  tutti  i rischi  menzionati  nella  legislazione  italiana   in   materia   di previdenza sociale. Tale esenzione  non  preclude  la  partecipazione volontaria al sistema di previdenza sociale dell'Italia,  sempre  che tale partecipazione sia permessa dalla relativa legislazione;       b) come del caso, sono provvisti, insieme  ai  loro  coniugi  e congiunti a loro carico, di permessi di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.     22. I veicoli dell'Ufficio del Consiglio d'Europa sono registrati con  targa  diplomatica  e  coperti  da   un'assicurazione   per   la responsabilita' di terzi adeguata.     23. I funzionari dell'Ufficio rispettano le  leggi  locali  e  si astengono da attivita' incompatibili  con  il  mandato  e  i  compiti dell'Ufficio.     24. I fornitori  di  servizi  e  i  consulenti  assunti  in  loco dall'Ufficio rimangono soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.     25.   Le   controversie   tra   le    Parti    con    riferimento all'interpretazione o applicazione di  questo  Memorandum  di  intesa sono risolte in via diplomatica.     26. L'Ufficio e' creato per un periodo iniziale di tre anni, alla fine del quale il Comitato dei Ministri decide se rinnovare i Termini di  Riferimento   dell'Ufficio.   Il   Consiglio   d'Europa   informa prontamente la Repubblica italiana di tale decisione.     27. Questo Memorandum di intesa entra in vigore il  giorno  della ricezione della Nota Verbale con  la  quale  la  Repubblica  italiana notifica il Consiglio  d'Europa  del  completamento  delle  procedure interne di ratifica. Esso rimane in vigore per un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore.     28. Ove il Comitato dei Ministri decidesse di rinnovare i Termini di Riferimento dell'Ufficio prima del termine previsto  al  paragrafo 26, il presente Memorandum di intesa e' prorogato  automaticamente  e continua a produrre i suoi effetti fino a che le Parti hanno concluso un Protocollo per il rinnovo o la modifica del presente Memorandum di intesa.     29. La Repubblica italiana puo' in ogni momento prima del termine previsto   al   paragrafo   27   obiettare   all'applicazione   delle disposizioni del paragrafo 28 con una notifica scritta  al  Consiglio d'Europa, nel qual caso il Memorandum di intesa cessa di  produrre  i suoi effetti nel giorno indicato al paragrafo 27.     30. Nel caso di proroga automatica del Memorandum  di  intesa  ai sensi del paragrafo 28, la Repubblica italiana puo' porre termine  al Memorandum di intesa con notifica scritta al Consiglio d'Europa,  nel qual caso il Memorandum di intesa cessa di produrre  i  suoi  effetti nel primo giorno del terzo mese seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio d'Europa.     |  
|   |                                 Art. 2                         Ordine di esecuzione 
   1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'  a  quanto  disposto  dal  paragrafo  27  del  Memorandum d'intesa medesimo.     |  
|   |                                 Art. 3                         Copertura finanziaria 
   1. All'onere derivante dal Memorandum d'intesa di cui  all'articolo 1, valutato in 40.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 4                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 4 ottobre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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