| Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 28 agosto 2019 |  
| Scioglimento,  senza   nomina   del   commissario   liquidatore,   di ottantatre' societa' cooperative, aventi sede nelle Regioni  Abruzzo, Calabria,  Campania,  Emilia  Romagna,  Lazio,  Liguria,   Lombardia, Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,  Toscana  e   Veneto.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Visto l'art. 1, comma 936, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);   Considerato che  le  ottantatre'  societa'  cooperative,  riportate nell'elenco  parte  integrante  del  decreto,   si   sono   sottratte all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano  nelle  condizioni previste dalla norma sopra citata;   Considerato che, le stesse cooperative, non depositano il  bilancio di  esercizio  da  piu'  di  due  anni  e,  pertanto,  sono   sciolte d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;   Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, in data 11 maggio 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  109,  e'  stato  pubblicato  l'avviso dell'avvio  del   procedimento   per   lo   scioglimento   per   atto dell'autorita'  senza   nomina   del   commissario   liquidatore   di ottantatre' societa' cooperative aventi sede nelle  Regioni  Abruzzo, Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Liguria,   Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto;   Considerato che, la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione  sono  risultati   irreperibili   gia'   in   sede   di revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile  ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione  di  avvio del procedimento;   Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;   Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalle sopra citate disposizioni; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di ottantatre' societa' cooperative aventi sede nelle Regioni:  Abruzzo, Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Liguria,   Lombardia, Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,  Toscana  e   Veneto, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.     |  
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   ELENCO N.4/SC/2019 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA'     Legge n. 205/2017 art. 2545 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.- 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
|   |                                 Art. 3 
   I creditori o gli altri interessati possono  presentare  formale  e motivata domanda all'autorita' governativa,  intesa  ad  ottenere  la nomina del commissario liquidatore entro  il  termine  perentorio  di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 28 agosto 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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