Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 agosto 2019 |
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ottantatre' societa' cooperative, aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto l'art. 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); Considerato che le ottantatre' societa' cooperative, riportate nell'elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dalla norma sopra citata; Considerato che, le stesse cooperative, non depositano il bilancio di esercizio da piu' di due anni e, pertanto, sono sciolte d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 11 maggio 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109, e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di ottantatre' societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto; Considerato che, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento; Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;
Decreta:
Art. 1
E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di ottantatre' societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto. |
| Allegato
ELENCO N.4/SC/2019 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' Legge n. 205/2017 art. 2545 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2019
Il direttore generale: Celi |
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