Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 17 settembre 2019 |
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di venti societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Tenuto conto che per le cooperative che formano oggetto del presente decreto e' stato effettuato regolare avvio di procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, a fronte del quale, per nessuna delle cooperative di cui al presente decreto, sono state presentate memorie o controdeduzioni; Considerato che, dagli accertamenti effettuati, le venti societa' cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; Tenuto conto che per tutte le cooperative in parola questa amministrazione ha provveduto ad effettuare accesso sul sistema catastale e che per nessuna di esse e' risultata la presenza di valori immobiliari tanto da procedere alla nomina di un commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di venti societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, riportate nell'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente decreto. |
| Allegato
ELENCO N. 11/SC/2019 DI 19 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE- con precedente avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2019
Il direttore generale: Celi |
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