Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 agosto 2019
Modifica del decreto 7 giugno 2018, per quanto concerne le superfici coltivate con specie arboree a rotazione rapida e il pagamento per i giovani agricoltori.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1141 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1262 della Commissione del 25 luglio 2019, che istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in conformita' dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera d) che individua le specie arboree coltivabili a bosco ceduo a rotazione rapida e l'art. 18, comma 1, che fissa all'1% la percentuale annua di massimale nazionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 da destinare al pagamento per i giovani agricoltori;
Vista la nota 26 luglio 2019, protocollo n. 18403, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato lo stato della procedura relativa alla emanazione del regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla terza lista di specie esotiche invasive, evidenziando l'opportunita' di avviare tempestivamente le procedure per escludere l'Acacia saligna dalla lista delle specie coltivabili;
Vista la nota 25 luglio 2019, protocollo n. 62311, con la quale AGEA - Area coordinamento ha rappresentato un fabbisogno complessivo di spesa per il pagamento per i giovani agricoltori che richiede l'innalzamento al 2% della percentuale di cui all'art. 18, comma 1, del sopracitato decreto 7 giugno 2018;
Considerato che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del sopracitato decreto 7 giugno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea;
Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 4, del sopracitato decreto 7 giugno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al comma 1 del medesimo art. 18, puo' essere rivista entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno di sua applicazione;
Ritenuto opportuno, pertanto, dalla presentazione della domanda unica 2020, eliminare la specie Acacia saligna dalle specie coltivabili a bosco ceduo a rotazione rapida ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali 7 giugno 2018, e, ai fini della semplificazione amministrativa, innalzare al 2% la percentuale di cui all'art. 18, comma 1 del medesimo decreto 7 giugno 2018;
Vista la comunicazione 6 agosto 2018, protocollo AOOGAB n. 8596, alla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1
Modifica art. 2, comma 1, lettera d)
del decreto ministeriale 7 giugno 2018

1. All'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, citato in premessa, e' eliminata la specie Acacia saligna dall'elenco delle specie comprese nella definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
 
Art. 2
Modifica art. 18 del decreto ministeriale 7 giugno 2018

1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Disposizioni finanziarie). - 1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, e' fissata, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, al due per cento.».
2. I commi 2 e 3 dell'art. 18 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 sono soppressi.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento si applicano dalla domanda unica 2020.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-940