| Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2019 |  
| Delega di funzioni al  Ministro  senza  portafoglio,  prof.ssa  Elena BONETTI.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti  e'  stata  nominata  Ministro senza portafoglio;   Visto il proprio decreto in data 5 settembre 2019 con il  quale  al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e' stato  conferito l'incarico per le pari opportunita' e la famiglia;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive modificazioni;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive modificazioni;   Vista  la  Piattaforma  di  azione  adottata  dalla  IV  Conferenza mondiale delle Nazioni unite sulle  donne,  svoltasi  a  Pechino  nel settembre del 1995, e la correlata dichiarazione;   Visti gli articoli 19, 153 e 157  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea;   Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio  del  29  giugno  2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5  luglio  2003,  n.  215, nonche' la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27  novembre  2000 che stabiliscono un quadro generale per la tutela  della  parita'  di trattamento;   Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  del  7 dicembre 2000, e in particolare  l'art.  21,  nonche'  l'art.  6  del Trattato sull'Unione europea;   Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 marzo  2010, recante «Europa 2020: una strategia per  una  crescita  intelligente, sostenibile e inclusiva»;   Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni;   Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto  del  minore ad una famiglia», e successive modificazioni;   Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  176,  recante  «Ratifica  ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New York il 20 novembre 1989»;   Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio  1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;   Visto il regolamento recante il riordino della Commissione  per  le adozioni internazionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  16,  relativo  al  Dipartimento  per  le   pari opportunita', e l'art. 19 relativo al Dipartimento per  le  politiche della famiglia;   Ritenuto opportuno delegare al predetto Ministro le funzioni di cui al presente decreto;   Sentito il Consiglio dei ministri; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                          Delega di funzioni 
   1. A decorrere dalla data del 26 settembre 2019, al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti,  di  seguito denominato Ministro, sono delegate le  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei ministri in materia di pari  opportunita',  famiglia  e adozioni, infanzia e adolescenza,  come  specificate  nei  successivi articoli.     |  
|   |                                 Art. 2          Delega di funzioni in materia di pari opportunita' 
   1.  Il  Ministro  e'  delegato  a   esercitare   le   funzioni   di programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri  nelle  materie concernenti la promozione  dei  diritti  della  persona,  delle  pari opportunita' e della parita' di  trattamento,  la  prevenzione  e  la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.   2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con  questi  ultimi, il Ministro e' delegato:     a) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti  la  materia  dei diritti e delle pari  opportunita'  di  genere  con  riferimento,  in particolare, alle aree critiche e agli  obiettivi  individuati  dalla Piattaforma   di   Pechino,   e   dalla   correlata    dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della  ricerca,  della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di  genere  nei  luoghi decisionali economici e politici;     b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari  opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione, con  particolare riferimento al diritto alla  salute  delle  donne,  alla  prevenzione sanitaria e alla maternita';     c) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad assicurare la piena attuazione delle politiche  in  materia  di  pari opportunita'  tra  uomo  e   donna   sul   tema   dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro pubblico  e  privato,  con  particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita  e  di lavoro e delle carriere;     d) a esercitare le funzioni di competenza  statale  di  cui  agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile  2006,  n. 198;     e) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19,  lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;     f) a promuovere e coordinare le azioni  di  Governo  in  tema  di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le  azioni di  Governo  volte  a  prevenire  e  rimuovere  tutte  le  forme   di discriminazione per cause direttamente o indirettamente  fondate  sul sesso, la razza o l'origine etnica, la  religione  o  le  convinzioni personali, l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita'  di  genere, anche   promuovendo   rilevazioni   statistiche   in    materia    di discriminazioni;     g) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari  opportunita'  e  non  discriminazione,  compresa  la partecipazione a tutti gli  altri  organismi  rilevanti,  nonche'  la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari  opportunita' nelle politiche europee;     h) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere  sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';     i) a coordinare, anche  in  sede  europea  e  internazionale,  le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita' di  genere,  alla  tutela  dei  diritti  umani  delle  donne  e  alla prevenzione e tutela contro  ogni  discriminazione,  con  particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in  qualita'  di  Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l' eliminazione di  tutte  le  forme  di  discriminazione  razziale  e  nel  rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione del consiglio d'Europa  sulla  prevenzione  e  la lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica, cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con legge 27 giugno 2013, n. 77;     l) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia  di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e  di  genere  e  agli atti  persecutori;  alle  mutilazioni  genitali  femminili   e   alla violazione dei diritti fondamentali all'integrita'  della  persona  e alla salute delle donne e delle bambine;  allo  sfruttamento  e  alla tratta  delle  persone,  con  particolare  riferimento   al   decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta e  il  grave  sfruttamento   degli   esseri   umani   approvato   con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016 e  alla predisposizione del Piano nazionale contro la tratta di esseri  umani per il periodo 2019 - 2021;     m)  a  promuovere   e   coordinare   le   attivita'   finalizzate all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt;     n) a sottoporre al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la proposta di esercitare  i  poteri  previsti  dall'art.  5,  comma  2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte  le  materie delegate, in caso di persistente violazione del principio  della  non discriminazione;     o) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del  Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30  novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di  accesso agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  nelle  societa', costituite in Italia, controllate da  pubbliche  amministrazioni,  ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice  civile,  non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120».   3. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, e' delegato  ad  adottare  tutte  le  iniziative  di  competenza  del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di  quanto previsto dall'art. 18  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  per l'emanazione  dei  regolamenti  volti   ad   adeguare   l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la  realizzazione dei  programmi  dell'Unione  europea  in  materia  di  parita',  pari opportunita' e azioni positive.   4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il Ministro si avvale del Dipartimento per  le  pari  opportunita',  ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di  trattamento  e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).     |  
|   |                                 Art. 3              Delega di funzioni in materia di politiche                      per la famiglia e adozioni 
   1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni  di  indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.   2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato:     a) a promuovere e coordinare le  politiche  governative  volte  a garantire la tutela dei  diritti  della  famiglia  in  tutte  le  sue componenti  e  le  sue  problematiche  generazionali  e  relazionali, nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  in materia di  coordinamento  delle  politiche  volte  alla  tutela  dei diritti  e  alla  promozione  del  benessere  della  famiglia,  e  ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della  famiglia  in ogni ambito;     b) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle  misure  volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale,  del  lavoro, della salute, dell'istruzione e della  cultura,  in  raccordo  con  i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti  e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea;     c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in  materia  di regime giuridico delle relazioni familiari;     d) a promuovere e coordinare  le  azioni  di  Governo  dirette  a superare la crisi demografica e a realizzare gli  interventi  per  il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a  favorire  le misure  di  sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e   alla natalita', anche con riferimento  a  quanto  stabilito  dall'art.  1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e successive modificazioni e integrazioni;     e) a promuovere intese in sede di  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  relative allo sviluppo del sistema territoriale dei  servizi  socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei  servizi  in  particolare per le famiglie numerose e la diffusione delle migliori  pratiche  in materia di politiche familiari;     f)  a  promuovere  e  sviluppare  le  attivita'  in  materia   di Consultori familiari e Centri per  la  famiglia,  ferme  restando  le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;     g)  a  promuovere  e  coordinare  le  politiche  governative  per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei  tempi  di  cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8  marzo  2000, n. 53, nonche' quelle di sostegno alla componente anziana dei  nuclei familiari con particolare  riferimento  al  tema  dell'invecchiamento attivo nel quadro dell'attuazione della  Strategia  d'implementazione del piano di azione internazionale di Madrid del 2002;     h) a promuovere l'analisi di impatto delle  misure  di  carattere economico e finanziario adottate dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalita';     i) a promuovere e  coordinare  le  attivita'  di  informazione  e comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia;     l) ad  esercitare  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e promozione relativamente alla carta della famiglia, di  cui  all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.   3. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale sulla famiglia di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 10 marzo 2009, n. 43.   4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede  di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  «Fondo  di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti derivanti  da  responsabilita'  familiari»,   di   cui   al   decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.   5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative  nella  materia  delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.   6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative  alle politiche per la famiglia e per il sostegno  alla  natalita'  ed,  in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art.  19,  comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.   7. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il  sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver  familiare,  di  cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della  segreteria  tecnica  della   Commissione   per   le   adozioni internazionali.     |  
|   |                                 Art. 4              Delega di funzioni in materia di politiche                    per l'infanzia e l'adolescenza 
   1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri relativamente  alla  materia  delle  politiche   per   l'infanzia   e l'adolescenza,  anche  con  riferimento  allo  sviluppo  dei  servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali  servizi,   le   competenze   del   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio 1999, n. 300, in materia di  coordinamento  delle  politiche  per  il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei  minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una  famiglia,  fatte salve le competenze del medesimo Ministero in  materia  di  politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.   2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli  Ministri  e  all'  Autorita'  garante  per  l'infanzia  e l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e  coordinare  le iniziative   volte   a   tutelare   i   diritti    dell'infanzia    e dell'adolescenza e a contrastare ogni forma di violenza e  abuso  dei minori, in coerenza con la Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.   3. Al Ministro sono delegate le  funzioni  di  coordinamento  delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di  competenza del  Governo  relative  all'Osservatorio  per  il   contrasto   della pedofilia e della pornografia minorile, a norma  di  quanto  disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge  3  agosto  1998,  n.  269 nonche' quelle relative al contrasto alla  pedopornografia  ai  sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38.   4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza  del  Governo  in relazione alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e quelle gia' proprie del  Centro  nazionale  di  documentazione  e  di analisi per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle di cui all'art. 11, comma  1,  della  legge  28  agosto  1997,  n.  285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza.   5. Il Ministro e' delegato ad esercitare l'espressione del concerto in sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  materia  di  Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28  agosto 1997, n. 285.   6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.     |  
|   |                                 Art. 5                           Altre competenze 
   1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti  il  Ministro  e', altresi', delegato:     a) a nominare  esperti  e  consulenti;  a  costituire  organi  di studio,  commissioni  e  gruppi  di  lavoro,  nonche'   a   designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   in organismi  analoghi   operanti   presso   altre   amministrazioni   o istituzioni;     b)  a  provvedere  a  intese  e  concerti  di  competenza   della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per  le  iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonche' ove previsto dalle disposizioni di legge;     c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.   2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste  il  Presidente del Consiglio dei ministri  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di nomina alla presidenza di  enti,  istituti  o  aziende  di  carattere nazionale  e  internazionali,  di   competenza   dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.   3. Il  Ministro  rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie  oggetto del  presente   decreto,   anche   ai   fini   della   formazione   e dell'attuazione  della   normativa   europea   e   internazionale   e dell'implementazione di programmi  e  piani  d'azione  delle  Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  europea  e  delle  altre organizzazioni internazionali.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei conti. 
     Roma, 26 settembre 2019 
                                                  Il Presidente: Conte 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1877     |  
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