| Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2019 |  
| Delega di  funzioni  al  Ministro  senza  portafoglio,  on.  Vincenzo SPADAFORA.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  4 settembre 2019, con cui l'on. Vincenzo Spadafora  e'  stato  nominato Ministro senza portafoglio;   Visto il proprio decreto in data  5  settembre  2019,  con  cui  al Ministro senza portafoglio on. Vincenzo Spadafora e' stato  conferito l'incarico per le politiche giovanili e lo sport;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;   Vista la legge 8 luglio 1998,  n.  230,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma dell'art.  11  della legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive modificazioni;   Vista la legge 6  marzo  2001,  n.  64,  recante  «Istituzione  del servizio civile nazionale», e successive modificazioni;   Visto l'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006, n. 233, con cui sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in  materia di sport;   Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,   recante «Istituzione e disciplina del servizio  civile  universale,  a  norma dell'art. 8  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  e  successive modificazioni;   Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo  e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli  15  e  26  relativi,  rispettivamente,  al Dipartimento per la gioventu'  e  il  servizio  civile  universale  e all'ufficio per lo sport;   Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le politiche  giovanili e lo sport le funzioni di cui al presente decreto;   Sentito il Consiglio dei ministri; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                          Delega di funzioni 
   1. A decorrere dal 26 settembre 2019, al Ministro senza portafoglio on. Vincenzo Spadafora, di seguito denominato Ministro, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in  materia  di politiche giovanili e servizio civile universale  e  di  sport,  come specificate nei successivi articoli.     |  
|   |                                 Art. 2         Delega di funzioni in materia di politiche giovanili              e in materia di servizio civile universale 
   1.  Il  Ministro  e'  delegato  ad  esercitare   le   funzioni   di programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri  nelle  materie concernenti le politiche giovanili.   2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ad altri Ministri, il Ministro e' delegato a:     a)  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione,  dell'istruzione  e  della cultura, anche mediante il  coordinamento  dei  programmi  finanziati dall'Unione europea;     b) promuovere e coordinare le azioni di  Governo  in  materia  di scambi internazionali giovanili;     c) promuovere e coordinare le funzioni in  tema  di  contrasto  e trattamento della devianza e del disagio giovanile  in  ogni  ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del  lavoro,  dello  sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;     d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;     e) esercitare le funzioni di indirizzo e  vigilanza  dell'Agenzia di cui all'art.  5  del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;     f) esercitare le funzioni di cui all'art.  1,  comma  556,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo  modificato  dall'art. 2, comma 60, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  tema  di comunita' giovanili;     g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73  della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema  di  finanziamenti  agevolati per sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla  peculiare  attivita' lavorativa svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative  e imprenditoriali;     h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'art.  19, comma 2, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;     i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'art.  15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;     l) esercitare le funzioni indicate dall'art. 1, commi 471 e  474, della legge 23 dicembre 2018, n. 145.   3. Il  Ministro  esercita,  altresi',  le  funzioni  attribuite  al Presidente del Consiglio dei ministri dalle leggi 8 luglio  1998,  n. 230, 6 marzo 2001, n. 64, e, da ultimo, in materia di servizio civile universale dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.   4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili  e  il Servizio civile universale.     |  
|   |                                 Art. 3                Delega di funzioni in materia di sport 
   1. Il Ministro e', altresi', delegato a esercitare le  funzioni  di programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in  materia  di sport e, in particolare, quelle di:     a)  proposta,  coordinamento  e   attuazione   delle   iniziative normative, amministrative, culturali e sociali in materia di sport  e di professioni sportive;     b) cura dei rapporti internazionali con enti  e  istituzioni  che hanno competenza  in  materia  di  sport,  con  particolare  riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'europa, all'Unesco e alla  Agenzia mondiale antidoping (WADA);     c) cura dei  rapporti  con  enti  istituzionali  e  territoriali, organismi sportivi nonche' altri enti e organizzazioni  operanti  nel settore dello sport;     d)  sviluppo  e  promozione,  per  quanto  di  competenza,  delle attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport;     e) indirizzo e vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze  da  esso  esercitate sui suoi  eventuali  organismi  strumentali,  sul  Comitato  italiano paralimpico (CIP), su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro dei beni e delle attivita' culturali, in  relazione  alle  rispettive competenze,  vigilanza  e  indirizzo  sull'Istituto  per  il  credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club  d'Italia;  sull'Automobile  Club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci;     f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale  per l'impiantistica  sportiva  e  delle   connesse   attivita'   per   la realizzazione  del  programma   straordinario   per   l'impiantistica sportiva;     g) coordinamento delle attivita'  del  Tavolo  nazionale  per  la governance  e  delle  connesse  attivita'   per   la   proposta,   la concertazione e la  definizione  degli  indirizzi  di  governance  in materia di sport;     h)  promozione  di  eventi  sportivi  di  rilevanza  nazionale  e internazionale;     i) monitoraggio della titolarita' e della commercializzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;     l) promozione delle misure per il  riordino  e  il  rafforzamento della disciplina delle scommesse sportive nonche' per la  prevenzione della manipolazione delle relative competizioni;     m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;     n) cooperazione con  le  Istituzioni  dell'Unione  europea  nella predisposizione di testi normativi in  materia  di  sport  e  con  le competenti istituzioni nazionali e  nelle  attivita'  di  recepimento nell'ordinamento interno, nonche' di riconoscimento delle  qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;     o) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da  realizzare  mediante  la costruzione,   ampliamento,   ristrutturazione,    completamento    e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e  relative iniziative normative;     p) attivita' connessa all'erogazione dei contributi  relativi  al cinque   per   mille   dell'Irpef    alle    associazioni    sportive dilettantistiche;     q) attivita' connessa alla erogazione dell'assegno  straordinario vitalizio, intitolato a  Giulio  Onesti,  in  favore  degli  sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il Ministro si avvale dell'ufficio per lo sport  e  della  struttura  di missione  per  gli  anniversari  nazionali  e  gli  eventi   sportivi nazionali e internazionali fino alla data di cessazione della stessa.   3. Per il  conseguimento  degli  obiettivi  connessi  all'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  risulta   altresi' individuata, quale entita' funzionale ai  sensi  dell'art.  1,  comma 629, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  la  societa'  «Sport  e Salute S.p.a.» di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002,  n. 138, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni.     |  
|   |                                 Art. 4                           Altre competenze 
   1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti  il  Ministro  e', altresi', delegato a:     a) nominare esperti, consulenti, a costituire organi  di  studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  organismi  analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;     b) provvedere a intese e concerti di competenza della  Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  necessari  per  le  iniziative,  anche normative, di altre amministrazioni;     c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti  per l'attuazione  dei  progetti  nazionali  e  locali,  nonche'  tra  gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.   2. Nelle materie oggetto del presente decreto il  Ministro  assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini  dell'esercizio  del potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di carattere    nazionale    e     internazionale,     di     competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400.   3. Il  Ministro  rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli organismi internazionali  e  dell'Unione  europea  aventi  competenza nelle materie oggetto del  presente  decreto,  anche  ai  fini  della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani  d'azione  delle  Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  europea  e  delle  altre organizzazioni internazionali.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei conti. 
     Roma, 26 settembre 2019 
                                                  Il Presidente: Conte 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1875     |  
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