Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 116
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, commi 2 e 7;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2019;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 2019;
Acquisiti i pareri della Commissione XIII - Agricoltura della Camera dei deputati in data 25 settembre 2019, della Commissione 9ª - Agricoltura del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2019, della Commissione V - Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2019 e della Commissione 5ª - Programmazione economica e bilancio del Senato in data 1° ottobre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2019;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.


N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2 e 7, della
legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti,
societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per il riassetto del
settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica
agli allevatori e la revisione della disciplina della
riproduzione animale). - (Omissis).
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, relativamente al riordino degli enti, societa'
ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti,
societa' ed agenzie vigilati, anche a seguito
dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi da
381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'art.
1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e dell'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata
pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che
garantiscano l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita',
l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con
cariche politiche e sindacali e la comprovata
qualificazione scientifica e professionale dei componenti
dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o
agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie a disposizione degli enti,
societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il
ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica
amministrazione e utilizzando prioritariamente le
professionalita' esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per
cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del
rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla
riduzione del numero degli enti e societa' disposta a
legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma per politiche a favore del settore
agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e
all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla
tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle
funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in
particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui
all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' del
modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello
regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarieta'
operativa tra livello centrale e regionale; modello
organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi di gestione
del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformita'
delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi
livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire
l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei
pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni
da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni,
garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica
che permetta la piena comunicazione tra articolazioni
regionali e struttura centrale nonche' tra utenti e
pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarieta'
ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza
dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
soppressione della societa' Agecontrol S.p.a., anche
mediante il trasferimento della proprieta' delle relative
azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua
confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal
medesimo Ministero, previo espletamento di apposite
procedure selettive per il personale, procedendo al
relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di
corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della
predetta societa' mantengano esclusivamente il trattamento
economico fondamentale in godimento percepito alla data di
entrata in vigore della presente legge, con corrispondente
riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente
nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione
in funzione della competitivita' del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale
dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi
all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione
delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o
agenzia.».
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli
enti, societa' ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2 e con le modalita' e le
procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della
Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
255.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della
Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
255.
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
(Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137.
- Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi
urgenti nel settore agroalimentare) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2005, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99.
- Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
(Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti
anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2005, n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 2005, n. 263.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento
ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1.
L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno
2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati il compenso del direttore e dei componenti
del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato
decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione
delle politiche promozionali di competenza nazionale
nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni
agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed
efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'art. 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'art.
2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati,
anche sulla base delle proposte del commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro
vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai componenti dei
suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4,
comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e'
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6, comma 1,
della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. All'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.".
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi
Luzzatti" di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di
chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di
personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'art. 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'art. 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'art.
4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello
Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei
relativi rapporti e attivita' in essere alla data del
presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la
data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la
Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta
alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione
anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali", utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro quindici giorni dalla data di cui al
comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione
soppressa e' presentato dal commissario per l'approvazione
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' corredato
dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il
bilancio da' evidenza della contabilita' separata attivata
per la gestione della convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e la Fondazione, concernente la
realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi,
le indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati
spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino
agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non
oltre i quindici giorni dalla data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle
risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma
68 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
l'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali
disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle
attivita' produttive" e: "Il Ministro delle attivita'
produttive", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri" e "Il
Presidente del Consiglio dei ministri". Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'art.
2545-septiesdecies del codice civile, commissario
liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione
coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies
del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di
delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il
compenso del delegato e' detratto dal compenso del
commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo". In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane
titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui
sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie
umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma
5";
b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".
79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in
servizio dalla data in vigore del presente decreto", sono
sostituite dalle seguenti: "in servizio alla data del 31
maggio 2012";
b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".
80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa";
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
"14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro";
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
"15. Le violazioni indicate al comma 14 sono
constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle
entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari
effettuati presso le imprese per la successiva applicazione
delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689".
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art. 9
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: "a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 'Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti', con funzioni di Presidente";
b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il
primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'art.
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211";
c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro
rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "un
rappresentante per ciascuna".
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di
chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un
commissario ad acta.
88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge n.
201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2012".
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre
2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in
mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti
per la corresponsione del trattamento economico al
personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione
anche il comma 2-quinquies dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.».
- Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
(Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154),
modificato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2018, n. 144.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo
21 maggio 2018, n. 74

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Titolo I e' sostituita dalla seguente: «Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»;
b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Le funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell´agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.
3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa;
b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4;
c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.;
d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.»;
c) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;
d) all'articolo 3:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) al comma 5, le lettere g), i) e m) sono abrogate;
e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 3, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 01, comma 3, lettera b)»;
f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.»;
g) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole «organismi pagatori,» sono inserite le seguenti: «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,»;
h) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonche' nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attivita' agricola;»;
i) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «Con decreto del Ministro,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4,»;
l) all'articolo 7, comma 1, lettera a), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere.»;
m) all'articolo 9, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
3. Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori volti a orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su dieci. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.»;
n) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «il regolamento di organizzazione», sono inserite le seguenti: «e il regolamento di contabilita'» e le parole «e' adottato» sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati»;
o) all'articolo 15:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e).»;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole «al comma 3», sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 01, comma 3, lettera a),» e le parole «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»;
4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni.
6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale:
a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all'implementazione del SIAN;
b) e' fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al comma 6-bis di divulgare o, comunque, utilizzare, per qualsiasi finalita', i dati presenti nel SIAN ai quali essi abbiano accesso nello svolgimento delle proprie funzioni.
6-quater. Resta salva la possibilita' per AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite. E' fatta comunque salva in ogni caso la possibilita' per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attivita' di assistenza alle medesime imprese.»;
p) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Trasformazione della societa' SIN S.p.a.). - 1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale societa' in house del Ministero e di AGEA, puo' svolgere le seguenti attivita':
a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;
b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;
c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;
d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA;
e) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01, comma 1;
f) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 puo' essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro.
3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.»;
q) la rubrica del Titolo II e' sostituita dalla seguente: «Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.»;
r) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.). - 1. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta gli atti e provvedimenti necessari affinche' SIN S.p.A. succeda in via universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.a., nel rispetto, tra l'altro, degli articoli 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonche' tutte le risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.a.
2. Le dotazioni di bilancio relative ad Agecontrol S.p.a., ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, sono trasferite in favore di SIN S.p.a. a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale di cui al comma 1. A decorrere dalla medesima data Agecontrol S.p.a. e' soppressa.
3. Perfezionata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.a. proseguono fino alla loro scadenza, senza soluzione di continuita', alle dipendenze di SIN S.p.a. con conservazione integrale del trattamento economico e giuridico in godimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione di cui al comma 1. Al personale continua altresi' ad applicarsi il contratto collettivo applicato da Agecontrol S.p.a., salva la possibilita', per SIN S.p.a., di stipulare un proprio contratto collettivo.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3 anche al fine di assicurarne la neutralita' finanziaria. Qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
s) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei confronti di SIN S.p.a. per l'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese, le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere p) e r).
2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero e AGEA, tramite SIN S.p.a., garantiscono la continuita' nella gestione e sviluppo del SIAN.
3. SIN S.p.a. garantisce al Ministero, all'AGEA, alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attivita' relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attivita' relative alla trasformazione di SIN S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p).
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono altresi' adeguate le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di garantire l'efficiente esercizio delle funzioni di cui all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come introdotto dall'articolo 2 del presente decreto.
5. Ai fini di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b), il Ministero, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce il Comitato di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. In attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bellanova, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210:
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche). - 1. Fermo quanto previsto
dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'art. 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in
alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita'
analoghe o similari a quelle svolte da altre societa'
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di
funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'art. 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla
struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la
trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai
sensi dell'art. 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
scioglimento delle societa' o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1
a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si
applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma
1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dall'art. 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le
societa' a controllo pubblico che, per oltre tre anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro sessanta giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'art. 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'art. 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2015, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152:
«Art. 1 (Rateizzazione del pagamento dell'importo del
prelievo supplementare sul latte bovino non ancora
versato). - (Omissis).
6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei
servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla
cessazione del regime europeo delle quote latte e
all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC),
alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in
coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo
sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa'
interamente pubblica nel rispetto delle normative europee
in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a
terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali
da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire
la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta
societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede
all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n.
222:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). - (Omissis).
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre
2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con le modalita' di cui all'art. 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale
per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai
fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 giugno 2018, n. 144:
«Art. 9 (Comitato tecnico). - 1. Al fine di promuovere
una gestione condivisa delle informazioni e delle
conoscenze nell'ambito del SIAN e' costituito un Comitato
tecnico, di seguito Comitato.
2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia,
e' composto dal direttore dell'organismo di coordinamento,
dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'art. 4, da
due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e
da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in
carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi
alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con
le medesime modalita' previste per la nomina si procede
anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per
qualsiasi causa dall'incarico.
3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento
interno in conformita' al regolamento di organizzazione
dell'Agenzia di cui all'art. 12, comma 1, ed organizza i
propri lavori secondo le disposizioni del medesimo
regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine
perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri
obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia
nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali
l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa
motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal
parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque
voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere
obbligatorio ed i presupposti per la proroga o
l'abbreviazione del termine suddetto.
4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole
e le modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione
dell'art. 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione
dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con
il complesso dei processi e degli strumenti tecnici
operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di
riferimento, assicurando che la progettazione e la
realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia
attuata con modalita' tecnico-funzionali rivolte
all'integrazione dei sistemi informativi.
5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
6. Il Comitato esprime altresi' un parere non
vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia,
limitatamente alle poste relative all'organismo di
coordinamento.».