Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2019 (vai al sommario)
LEGGE 4 ottobre 2019, n. 115
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

La Multinational Force and Observers (MFO) presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, tenuto conto che lo Scambio di Note del 29 marzo e 12 aprile 2007 ha confermato, a tempo indeterminato, la partecipazione italiana alle operazioni della MFO, ha l'onore di proporre che l'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo di sede, stipulato il 12 giugno 1982 ed emendato dall'Addendum del 17-24 marzo 1992, sia modificato come segue:
"2) Al Vice Direttore Generale e agli altri funzionari direttivi, i quali non potranno superare il limite di quattordici unita', saranno riconosciuti per essi stessi, il coniuge e i familiari conviventi a carico, gli stessi privilegi, immunita', esenzioni e facilitazioni accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. Le disposizioni previste dal presente paragrafo non si applicano alle persone aventi la cittadinanza italiana."
La MFO propone altresi' che la presente Nota e la Nota con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunichera' il suo consenso modifichino il predetto Accordo di sede dal momento in cui il Governo della Repubblica Italiana avra' notificato alla MFO l'avvenuto espletamento della procedura prevista dall'ordinamento italiano.

Ministero degli Affari e della,
Cooperazione Internazionale,
Piazzale della Farnesina, 1,
00135 Roma.

La MFO si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i sensi della sua piu' alta considerazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, li 7 Giugnio 2017
 

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta i suoi complimenti alla Multinational Force and Observers (MFO) e, con riferimento alla Nota della MFO del 7 giugno 2017, comunica che il Governo della Repubblica Italiana, tenuto conto che lo Scambio di Note del 29 marzo e 12 aprile 2007 ha confermato, a tempo indeterminato, la partecipazione italiana alle operazioni della MFO, ha l'onore di accettare la proposta di emendamento dell'Accordo di sede, stipulato il 12 giugno 1982 ed emendato dall'Addendum del 17-24 marzo 1992, e conviene che la Nota della MFO e la presente risposta modifichino l'articolo 12, paragrafo 2, del predetto Accordo di sede, come segue: "2) Al Vice Direttore Generale e agli altri funzionari direttivi, i quali non potranno superare il limite di quattordici unita', saranno riconosciuti per essi stessi, il coniuge e i familiari conviventi a carico, gli stessi privilegi, immunita', esenzioni e facilitazioni accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. Le disposizioni previste dal presente paragrafo non si applicano alle persone aventi la cittadinanza italiana.".
La modifica entrera' in vigore al momento in cui il Governo della Repubblica Italiana avra' notificato al Direttore Generale della MFO l'avvenuto espletamento della procedura prevista dall'ordinamento italiano.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvale dell'occasione per rinnovare alla MFO sensi della sua piu' alta considerazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle note medesime.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione  «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede