Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 settembre 2019 |
Definizione dei criteri e delle modalita' di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final. «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per l'Europa: un piano d'azione»; Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea sopra indicata; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni, in particolare il decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012, con il quale e' stata recepita la direttiva UE n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 231/18/CONS «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; Visto l'esito della procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G nelle bande 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz svolta dal Ministero dello sviluppo economico e conclusasi in data 2 ottobre 2018; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018 pubblicato sul supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2018, n. 244, con il quale e' stata approvata la revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni in materia di uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G; Visto l'art. 1, comma 1029 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che «Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, in uso, per la finalita' di cui al comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,6-3,7 GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonche' le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1 dicembre 2018 [...]»; Visto l'art. 1, comma 1039 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce «a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle frequenze di spettro 3,6 - 3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022»; Ritenuto che in vista della suddetta procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G, conclusasi il 2 ottobre 2018, si e' reso necessario provvedere alla liberazione delle frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz da parte degli operatori di rete titolari di autorizzazione nelle suddette bande di frequenza e non anche delle frequenze nelle bande 26,5-27,5 GHz; Considerato che l'art. 1, commi 165 e 166 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vigente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, prevedeva che «165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalita': [...] b) individuare idonee modalita' di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda» e che «166. [...] Con uno o piu' successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalita'. [...]»; Visto l'art. 1, comma 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039 [...]», tra cui rientra, altresi', la procedura relativa all'erogazione delle misure compensative di cui al citato comma 1039; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Ritenuto di dover definire le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di erogazione delle suddette misure compensative;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua le modalita' operative e le procedure per l'erogazione delle misure compensative per interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla liberazione delle frequenze in bande 3,6-3,8 GHz, ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205. |
| Art. 2
Beneficiari e ripartizione delle misure compensative
1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti titolari di autorizzazione per l'uso delle frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz che abbiano dovuto liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la tecnologia 5G. 2. Gli interventi di cui all'art. 1 devono risultare effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 in vigenza della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° dicembre 2018, in vigenza della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Le misure compensative sono erogate ai sensi degli articoli seguenti agli aventi titolo a compensazione dell'80% delle spese sostenute, debitamente documentate. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento. |
| Art. 3
Domanda di ammissione al contributo
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare delle misure compensative, devono inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione V - Viale America, 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo PEC, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione della misura compensativa: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'operatore di rete richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare; b) la dichiarazione che il richiedente e' titolare di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente con l'indicazione delle spese complessivamente sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati; d) una dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante l'esclusiva riferibilita' delle spese documentate agli interventi di cui all'art. 1; e) la sottoscrizione effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». |
| Art. 4
Erogazione e revoca della misura compensativa
1. La misura compensativa e' erogata, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, entro centoventigiorni giorni dal termine previsto all'art. 3, comma 1. 2. Qualora risulti che il beneficiario della misura compensativa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata, la misura compensativa e' revocata. 3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo. |
| Art. 5
Copertura degli oneri
1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere sulle disponibilita' presenti sull'apposito capitolo di bilancio (7590) istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 4 settembre 2019
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 932 |
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