| Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 4 settembre 2019 |  
| Definizione dei criteri e delle modalita'  di  erogazione  di  misure economiche compensative a favore di operatori di rete.  |  
  |  
 |  
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                              IL MINISTRO                     DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
   Vista la comunicazione della Commissione europea del  14  settembre 2016,  COM(2016)  588  final.  «Comunicazione  della  Commissione  al Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per  l'Europa:  un  piano d'azione»;   Vista la decisione n. 2017/899/UE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del  17  maggio  2017,  relativa  all'uso  della  banda  di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come  rettificata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i., recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per  il  triennio  2018-2020»,  finalizzata  a  stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli  obiettivi della Comunicazione della Commissione europea sopra indicata;   Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni, in particolare il decreto legislativo n. 70 del 28 maggio  2012,  con il quale e'  stata  recepita  la  direttiva  UE  n.  2009/140/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;   Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 231/18/CONS «Procedure per l'assegnazione  e  regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande  694-790  MHz, 3600-3800  MHz  e  26.5-27.5  GHz  per   i   sistemi   terrestri   di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la  transizione  verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;   Visto l'esito della procedura di  assegnazione  dei  diritti  d'uso delle frequenze per il 5G nelle bande  694-790  MHz,  3,6-3,8  GHz  e 26,5-27,5  GHz  svolta  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e conclusasi in data 2 ottobre 2018;   Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  5 ottobre 2018 pubblicato sul supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 19  ottobre  2018,  n.  244,  con  il  quale  e'  stata approvata la revisione del  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze  effettuata  secondo   quanto   previsto   dalle   suddette disposizioni in materia di uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G;   Visto l'art. 1, comma 1029 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che «Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, in uso, per la finalita' di cui al  comma  1026,  facendo  salve  le  assegnazioni  temporanee  delle frequenze  in  banda  3,6-3,7   GHz   ai   fini   dell'attivita'   di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G  nonche'  le  assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio  di  esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1 dicembre  2018 [...]»;   Visto l'art. 1, comma 1039 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce «a) erogazione di misure compensative a  fronte dei costi di adeguamento degli  impianti  di  trasmissione  sostenuti dagli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  a  seguito   della liberazione delle  frequenze  per  il  servizio  televisivo  digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle frequenze di spettro 3,6 -  3,8  GHz  e  26,5-27,5  GHz.  Per  tali  finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario  2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi  finanziari  2020  e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022»;   Ritenuto che in vista della suddetta procedura di assegnazione  dei diritti d'uso delle frequenze per il  5G,  conclusasi  il  2  ottobre 2018,  si  e'  reso  necessario  provvedere  alla  liberazione  delle frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz da parte degli  operatori  di  rete titolari di autorizzazione nelle suddette bande di  frequenza  e  non anche delle frequenze nelle bande 26,5-27,5 GHz;   Considerato che l'art. 1, commi 165 e 166 della legge  28  dicembre 2015, n. 208, vigente dal  1°  gennaio  2016  al  31  dicembre  2017, prevedeva che «165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure  di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8  GHz, secondo  quanto  previsto  dall'Autorita'  per  le   garanzie   nelle comunicazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per essere riassegnate allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello sviluppo economico per il  perseguimento  delle  seguenti  finalita': [...] b) individuare idonee modalita' di ristoro di  eventuali  spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli  attuali assegnatari della suddetta banda» e che «166. [...] Con  uno  o  piu' successivi  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico   sono individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione delle suddette finalita'. [...]»;   Visto l'art. 1, comma 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «Con uno o piu' decreti del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  individuate  le  modalita'  operative  e   le   procedure   per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039  [...]»,  tra  cui rientra, altresi', la procedura relativa all'erogazione delle  misure compensative di cui al citato comma 1039;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art.  12, che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per  la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;   Ritenuto di dover definire le modalita' operative  e  le  procedure per l'attuazione degli interventi di erogazione delle suddette misure compensative; 
                                Adotta 
                         il seguente decreto: 
                                Art. 1 
                               Finalita' 
   1. Il presente  decreto  individua  le  modalita'  operative  e  le procedure per l'erogazione delle misure compensative  per  interventi di  adeguamento  degli  impianti  di  trasmissione   per   ponti   di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla  liberazione  delle frequenze in bande 3,6-3,8 GHz, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1039, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205.     |  
|   |                                 Art. 2 
         Beneficiari e ripartizione delle misure compensative 
   1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle  misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039 lettera a) della legge  27 dicembre 2017, n. 205, i  soggetti  titolari  di  autorizzazione  per l'uso delle frequenze nelle bande  3,6-3,8  GHz  che  abbiano  dovuto liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la tecnologia 5G.   2. Gli interventi di cui all'art. 1 devono risultare effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31  dicembre  2017  in  vigenza  della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° dicembre 2018, in vigenza della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   3. Le misure compensative sono  erogate  ai  sensi  degli  articoli seguenti agli aventi titolo  a  compensazione  dell'80%  delle  spese sostenute, debitamente documentate. Nel caso in cui il  totale  delle richieste superi l'ammontare complessivo delle  somme  stanziate,  la percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento.         |  
|   |                                 Art. 3 
                  Domanda di ammissione al contributo 
   1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare delle misure compensative,  devono  inviare  al Ministero dello sviluppo economico - Direzione  generale  servizi  di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione  V - Viale America, 201 - 00144 Roma,  apposita  domanda  a  mezzo  PEC, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale.   2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione  dall'erogazione della misura compensativa:     a) l'indicazione degli elementi atti ad  individuare  l'operatore di rete richiedente, ivi compreso il  numero  di  partita  IVA  e  il codice fiscale del titolare;     b)  la  dichiarazione  che  il   richiedente   e'   titolare   di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell'art.  25 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante  «Codice  delle comunicazioni elettroniche»;     c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti  che compongono  la  rete  di  diffusione  del  soggetto  richiedente  con l'indicazione     delle     spese     complessivamente     sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di  originale  delle  fatture  e indicazione degli estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati;     d) una dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti  e  degli  esperti  contabili,  attestante l'esclusiva riferibilita' delle spese documentate agli interventi  di cui all'art. 1;     e) la sottoscrizione effettuata secondo  le  modalita'  stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».     |  
|   |                                 Art. 4 
             Erogazione e revoca della misura compensativa 
   1. La misura compensativa  e'  erogata,  previa  valutazione  della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente  titolo, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  entro centoventigiorni  giorni  dal termine previsto all'art. 3, comma 1.   2. Qualora risulti che il beneficiario  della  misura  compensativa abbia  reso  dichiarazioni  mendaci  o   false   attestazioni   anche documentali  in  sede  di  presentazione  della   domanda   o   nella documentazione  alla  stessa  allegata,  la  misura  compensativa  e' revocata.   3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro  i  termini fissati  nel  provvedimento  stesso,  l'intero  ammontare  percepito, rivalutato secondo gli  indici  ufficiali  di  inflazione  pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.   4. Ove l'obbligato non ottemperi  al  versamento  entro  i  termini fissati, il recupero  coattivo  della  misura  compensativa  e  degli accessori alla  misura  stessa,  rivalutazione  ed  interessi,  viene disposto mediante iscrizione a ruolo.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Copertura degli oneri 
   1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sull'apposito  capitolo   di bilancio (7590) istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico.   2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei  conti  per  la registrazione. 
     Roma, 4 settembre 2019 
                                                     Il Ministro                                                    dello sviluppo economico                                                       Di Maio           Il Ministro dell'economia      e delle finanze                 Tria            Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 932     |  
|   |  
 
 | 
 |