Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 agosto 2019 |
Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, gli articoli 25 e seguenti, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonche' la crescita di attivita' economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza; Visto il decreto 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, con il quale, al fine di sostenere lo sviluppo economico e la nascita di nuova imprenditorialita' nelle aree colpite dal sisma del 2009, le agevolazioni di cui al precitato decreto 6 marzo 2013 sono concesse alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2016, nonche' dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2017, con il quale, ai fini del riordino degli interventi previsti dai decreti 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, e' stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 riguardante il regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020; Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 4444 del 23 giugno 2015, successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, C(2017) 8390 del 7 dicembre 2017 e C(2018) 9117 del 19 dicembre 2018; Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di sorveglianza in data 25 settembre 2018; Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la crescita sostenibile; Vista la definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante: «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 29, comma 3, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti provveda alla revisione della disciplina attuativa dell'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014; Ritenuto di dover adeguare i contenuti del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui al precitato art. 29, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al fine di semplificare ed accelerare le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonche' di incrementare l'efficacia degli interventi con l'individuazione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1: 1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) "Visto start-up": il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che intendono costituire un'impresa start-up innovativa ai sensi del decreto-legge n. 179/2012, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;»; 2) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "organismo di ricerca": un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;»; b) all'art. 2, comma 2, le parole «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2» sono eliminate; c) all'art. 4: 1) il comma 6 e' soppresso; 2) al comma 7, le parole «imprese operanti nei» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative riconducili ai»; 3) al comma 7, lettera b) le parole «del settore» sono eliminate; d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Piani d'impresa e spese ammissibili). - 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani d'impresa: a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero; b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, ovvero; c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni del presente decreto, i piani d'impresa di cui al comma 1 devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila), inclusi gli importi di cui al successivo comma 7. 3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative a: a) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purche' coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata; b) immobilizzazioni immateriali necessarie all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata; c) servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa, ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing; d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa. 4. I piani d'impresa devono: a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; b) essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il soggetto gestore puo' autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine di ultimazione per una durata non superiore a sei mesi. 5. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese relative a imposte e tasse. 6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 3 devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni d'investimento di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attivita' d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare di cui al comma 8. Le spese di cui al comma 3 devono essere pagate tramite il conto corrente di cui all'art. 9, comma 3, ovvero utilizzando uno o piu' conti corrente ordinari dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del piano d'impresa, con le modalita' indicate nella circolare di cui al comma 8. 7. E' altresi' ammissibile al finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti percento) delle spese di cui al comma 3 complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano d'impresa valutato dal soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 3, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi. 8. Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.»; e) all'art. 6: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% (ottanta percento) delle spese ammissibili di cui all'art. 5, commi 3 e 7, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22, comma 3, lettera a), del regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato e' restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (settanta percento) dell'importo del finanziamento agevolato concesso calcolato a valere sulle spese di cui all'art. 5, comma 3. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso, da ricondurre alle spese di cui all'art. 5, comma 3, rappresenta un contributo concesso all'impresa ai sensi dall'art. 22, comma 3, lettera c), del regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 22, comma 4, del regolamento di esenzione;»; 2) al comma 2, le parole «all'80% (ottanta percento)» sono sostituite dalle seguenti: «al 90% (novanta percento)»; 3) al comma 3, lettera a), le parole «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «10 (dieci) anni»; 4) al comma 5, lettera b), sono eliminate le seguenti parole «Per tali imprese, l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettera b), e' posta a carico dei costi della convenzione di cui all'art. 3, comma 2.». f) all'art. 8: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attivita' imprenditoriale;»; 2) al comma 1, la lettera c) e' soppressa; 3) al comma 1, alla lettera d) dopo le parole «e finanziaria dell'iniziativa» sono aggiunte le seguenti: «, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l'impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato»; 4) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) fattibilita' tecnologica ed operativa del piano d'impresa.»; 5) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «c) che nella realizzazione del piano d'impresa prevedono forme di collaborazione con organismi di ricerca, incubatori o acceleratori di impresa. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 8, sono definite le forme di collaborazione e di coinvolgimento dei soggetti di cui al presente paragrafo; d) gia' operanti nelle regioni del centro-nord che promuovono la realizzazione di un piano d'impresa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»; 6) il comma 3 e' soppresso; 7) al comma 5, le parole «i programmi d'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «i piani d'impresa»; g) all'art. 9: 1) al comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente paragrafo: «Con il contratto di finanziamento sono recepite le spese ammesse, ivi comprese quelle connesse alle esigenze di capitale circolante, come eventualmente rideterminate sulla base delle verifiche istruttorie di cui all'art. 8 e l'ammontare delle agevolazioni.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le spese riferite alla realizzazione del piano di impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non piu' di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 10% (dieci percento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purche' nel limite del 30% (trenta percento) delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e' subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente e deve contenere altresi' la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui all'art. 5, comma 3, lettera d). Al soggetto gestore e' riservata la facolta' di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art. 5, comma 3, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta percento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento.»; 3) al comma 3, le parole «programmi di investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «piano d'impresa»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In sede di richiesta di erogazione di cui al comma 2, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all'art. 5, comma 7, riconosciuto come ammissibile nell'ambito del contratto di finanziamento di cui al comma 1.»; 5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «Eventuali variazioni riguardanti il piano d'impresa, la compagine societaria dell'impresa beneficiaria nonche' la sede dell'unita' produttiva oggetto di intervento devono essere comunicate al soggetto gestore secondo le modalita' indicate dalla circolare di cui all'art. 5, comma 8.»; 6) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «Con la medesima circolare sono altresi' definite le modalita' di verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'importo delle agevolazioni erogate ai fini di cui al comma 4.»; h) all'art. 11, comma 1, le parole «concesse al soggetto beneficiario, anche» sono sostituite dalle seguenti: «che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse»; i) all'art. 12, comma 1: 1) alla lettera a) dopo le parole «start-up innovativa» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le circostanze dovute alla scadenza del termine di cui al comma 2, lettera b) del richiamato art. 25 o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 25, ovvero al superamento della soglia di valore della produzione annua di cui al comma 2, lettera b) dello stesso art. 25»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del piano d'impresa, salvo i casi di forza maggiore;»; 3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel piano d'impresa beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;»; 4) la lettera e-bis) e' soppressa; l) all'art. 13: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzate le risorse residue gia' stanziate con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico a valere sul Programma operativo nazionale "Imprese e competitivita'" 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI, sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 nonche' le risorse derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 1. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.»; 2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. La circolare di cui all'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale 24 settembre 2014 e' aggiornata al fine di recepire le modifiche di cui al presente decreto, nonche' al fine di individuare la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della disciplina modificata ai sensi dell'art. 1. 2. Fatti salvi i provvedimenti gia' adottati, la disciplina di cui al presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare di cui al comma 1. 3. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese introdotti o modificati dal presente decreto. 4. La misura di sostegno di cui al presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, registrazione n. 1-947 |
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