Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2019 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114 |
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Vista la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente la modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019; Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2019; Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di redazione della sentenza perche' i termini di pubblicazione della stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100, comma 2, del codice di giustizia contabile, nonche' di quella relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel giudizio sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e terzieta' del giudice anche in questo giudizio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'
1. All'articolo 6 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «nonche' le specifiche» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e»; b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero contabile puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le parti possono».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile; b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettivita' della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche; c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonche' le funzioni e le attivita' del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni; d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo; e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione; g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi: 1) specificita' e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilita' dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva; 4) specificazione delle modalita' di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione; h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari; i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalita' di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi gia' in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche; l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti: 1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformita' ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e terzieta' del giudice; 2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonche' i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile; m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso; n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto; o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita' di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile; p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresi' il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilita' amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita'. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a: a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile; b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate; d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale. 4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. 5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto puo' essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Per il testo dell'art. 20 della citata n. 124 del 2015, si veda la nota al titolo. - Si riporta l'articolo 100 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 100 (Decisione del collegio). - 1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza. 2. La sentenza e' depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 6 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'). - (Omissis). 3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva, integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali. 4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. (Omissis).». |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio
1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 7 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Disposizioni di rinvio). - 1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali. (Omissis).». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 9 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali
1. All'articolo 9 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «impedimento del presidente» sono aggiunte le seguenti: «titolare e di quello aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo»; b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia di ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi» e le parole: «, in funzione di giudice unico» sono soppresse; c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige».
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 9 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Sezioni giurisdizionali regionali). - (omissis) 2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' di ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio. 3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello
1. All'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 10 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Sezioni giurisdizionali di appello). - 1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo. 2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile - Sezioni riunite
1. All'articolo 11 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse e' assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e' assegnato un numero di magistrati»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 11 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Sezioni riunite). - (Omissis). 2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. (omissis) 5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello. (Omissis). 7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali o regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile - Ufficio del pubblico ministero
1. All'articolo 12 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.».
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 12 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Ufficio del pubblico ministero). - 1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione. 2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 17 del codice della giustizia contabile - Decisione su questioni di giurisdizione
1. All'articolo 17 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riassunto» sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta» e le parole «, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza»; b) al comma 4, le parole «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,» sono soppresse e dopo le parole «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio»; c) al comma 7, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.»; d) al comma 8, le parole «Nei giudizi di responsabilita' patrimoniale amministrativa di danno,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario,», le parole «entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.»; e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.»
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 17 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Decisione su questioni di giurisdizione). - 1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito. 2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio. 5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78. 8. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.». |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del codice della giustizia contabile - Competenza territoriale
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile le parole: «quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 18 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Competenza territoriale). - 1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali; b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; (Omissis).». |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 20 del codice della giustizia contabile - Rilievo dell'incompetenza
1. All'articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «finche' la causa non e' decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa in primo grado»; b) al comma 3, primo periodo, la parola «territorialmente» e' soppressa; al secondo periodo, le parole «davanti al giudice indicato, questo,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede d'ufficio il regolamento di competenza» sono inserite le seguenti: «alle sezioni riunite»; c) al comma 4, la parola «territoriale» e' soppressa e le parole «si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente».
Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 20 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Rilievo dell'incompetenza). - 1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza. 2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari. 3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite. 4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.». |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 21 del codice della giustizia contabile - Astensione
1. All'articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse.
Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 21 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Astensione). - 1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.». |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile - Ricusazione
1. All'articolo 22 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole «, previa sostituzione del giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione»; b) al comma 6, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.».
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 22 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Ricusazione). - (Omissis). 4. La decisione e' pronunciata in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte. 5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile. 6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e' ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti. (Omissis).». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile - Commissario ad acta
1. All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 25 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Commissario ad acta). - 1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta. 1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.». |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio
1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.».
Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 28 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Patrocinio). - 1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. 2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito. (Omissis).». |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 29 del codice della giustizia contabile - Procura alle liti
1. All'articolo 29 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.».
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 29 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Procura alle liti). - 1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile. 1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.». |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 36 del codice della giustizia contabile - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
1. All'articolo 36, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto» sono sostituite dalle seguenti: «la citazione, il ricorso e la comparsa» e le parole «l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «l'originale e' sottoscritto».
Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 36 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale e' sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata. 2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. 3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.». |
| Art. 16 Modifiche all'articolo 37 del codice della giustizia contabile - Contenuto del processo verbale
1. All'articolo 37, comma 2, primo periodo, del codice della giustizia contabile le parole «dal segretario e dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «da chi presiede l'udienza e dal segretario».
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 37 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Contenuto del processo verbale). - 1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute. 2. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.». |
| Art. 17
Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza
1. All'articolo 39 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e recano l'intestazione "Repubblica italiana"»; b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e dell'estensore» sono aggiunte le seguenti «o del giudice monocratico»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.»
Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 39 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 39 (Contenuto della sentenza). - 1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana". 2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti; d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; e) il dispositivo; f) la data della pronuncia; g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore o del giudice monocratico. 3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero. 4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.». |
| Art. 18 Modifiche all'articolo 50 del codice della giustizia contabile - Pronuncia sulla nullita'
1. All'articolo 50, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «della parte che ha dato luogo alla nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile».
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 50 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 50 (Pronuncia sulla nullita'). - 1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende. 2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile.». |
| Art. 19 Modifiche all'articolo 51 del codice della giustizia contabile - Notizia di danno erariale
1. All'articolo 51, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «prima della pendenza del giudizio, la sezione» sono sostituite dalle seguenti «prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione».
Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 51 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Notizia di danno erariale). - (Omissis). 3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. 4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza. (Omissis).». |
| Art. 20 Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione
1. All'articolo 52 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sono tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma»; b) al comma 2, la parola «nonche'» e' soppressa e le parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,».
Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 52 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione). - 1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma. 2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. (Omissis).». |
| Art. 21 Modifiche all'articolo 54 del codice della giustizia contabile - Apertura del procedimento istruttorio; introduzione dell'articolo 54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile
1. All'articolo 54 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.». 2. Dopo l'articolo 54 del codice della giustizia contabile e' inserito il seguente: «Art. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione. 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale e' competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale. 3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.».
Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 54 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 54 (Apertura del procedimento istruttorio). - 1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificita' e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.». |
| Art. 22 Modifiche all'articolo 56 del codice della giustizia contabile - Deleghe istruttorie
1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile la parola «, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche', per specifiche esigenze» e dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, di».
Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 56 del codice della giustizia contabile come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Deleghe istruttorie). - 1. Il pubblico ministero puo' svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo nonche', per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e, ove possibile, di territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.». |
| Art. 23 Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile - Richieste di documenti e informazioni
1. All'articolo 58 del codice della giustizia contabile dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis: Il pubblico ministero puo' accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 58 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 58 (Richieste di documenti e informazioni). - 1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita' giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale. 2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalita' di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonche' informazioni, notizie e relazioni documentate. 2-bis. Il pubblico ministero puo' accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.». |
| Art. 24 Modifiche all'articolo 59 del codice della giustizia contabile - esibizione di documenti
1. All'articolo 59, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «il sequestro degli atti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti».
Note all'art. 24:
- Si riporta l'articolo 59 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Esibizione di documenti). - (Omissis). 3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti. (Omissis).». |
| Art. 25 Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile - audizioni personali
1. All'articolo 60 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole «Audizioni personali» sono aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»; b) al comma 1, le parole «puo' disporre con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e» e le parole «alla individuazione delle personali responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «alla emersione delle personali responsabilita'».
Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 60 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Audizioni personali di soggetti informati) . - 1. Il pubblico ministero puo' disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilita'. (Omissis).». |
| Art. 26 Modifiche all'articolo 62 del codice della giustizia contabile - Sequestro documentale
1. All'articolo 62, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «consegna del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenza dell'avvenuto sequestro».
Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 62 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 62 (Sequestro documentale). - (Omissis). 7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse puo' proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro. (Omissis).». |
| Art. 27 Modifiche all'articolo 64 del codice della giustizia contabile - Procedimenti d'istruzione preventiva
1. All'articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della sezione o il giudice da lui delegato».
Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 64 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Procedimenti d'istruzione preventiva). - 1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto. (omissis)». |
| Art. 28 Modifiche all'articolo 65 del codice della giustizia contabile - Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero
1. All'articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,».
Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 65 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 65 (Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero). - 1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.». |
| Art. 29 Modifiche all'articolo 67 del codice della giustizia contabile - Invito a fornire deduzioni
1. All'articolo 67 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 68»; b) al comma 7, dopo le parole «a seguito delle controdeduzioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati».
Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 67 (Invito a fornire deduzioni). - (Omissis). 5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilita' dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 68. (Omissis). 7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la necessita' di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati. (Omissis).». |
| Art. 30 Modifiche all'articolo 68 del codice della giustizia contabile - Istanza di proroga
1. All'articolo 68, comma 5, del codice della giustizia contabile dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «a cura della segreteria della stessa».
Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 68 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 68 (Istanza di proroga). - (Omissis). 5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria della stessa. (Omissis).». |
| Art. 31 Modifiche all'articolo 69 del codice della giustizia contabile - Archiviazione
1. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «quando l'azione amministrativa si e'» sono sostituite dalle seguenti: «ove valuti che l'azione amministrativa si sia»; b) al comma 4, dopo le parole «procuratore regionale, e'» e' inserita la seguente: «tempestivamente».
Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 69 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Archiviazione). 1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio. 2. Il pubblico ministero dispone altresi' l'archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l'azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. 3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto al visto del procuratore regionale. 4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, e' tempestivamente comunicato al destinatario dell'invito a dedurre. (Omissis).». |
| Art. 32 Modifiche all'articolo 70 del codice della giustizia contabile - Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato
1. All'articolo 70 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione.».
Note all'art. 32:
- Si riporta l'articolo 70 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato). - 1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati. 1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione.». |
| Art. 33 Modifiche all'articolo 71 del codice della giustizia contabile - Accesso al fascicolo istruttorio
1. All'articolo 71 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell'invito a dedurre ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno» e le parole «previa presentazione di domanda scritta» sono sostituite dalle seguenti: «previa presentazione di apposita istanza»; b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine alla rilevanza dei documenti» sono inserite le seguenti: «non gia' acquisiti al fascicolo istruttorio,».
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 71 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 71 (Accesso al fascicolo istruttorio). - 1. Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1. (Omissis). 5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre puo' chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non gia' acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero da' immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta e' tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti e' sospeso fino alla comunicazione di disponibilita' dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.». |
| Art. 34 Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile - Deduzioni scritte e documentazione
1. All'articolo 72 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.».
Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 72 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Deduzioni scritte e documentazione). - (Omissis). 2. Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L'istanza di proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte. (omissis) 5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.». |
| Art. 35 Modifiche all'articolo 74 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo prima della causa
1. All'articolo 74 del codice della giustizia contabile dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.».
Note all'art. 35:
- Si riporta l'articolo 74 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 74 (Sequestro conservativo prima della causa). - (Omissis). 4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale. 4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2. 5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.». |
| Art. 36 Modifiche all'articolo 75 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione
1. All'articolo 75, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole «su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato».
Note all'art. 36:
- Si riporta l'articolo 75 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione). - 1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza. 2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4. 3. Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.». |
| Art. 37 Modifiche all'articolo 76 del codice della giustizia contabile - Reclamo contro i provvedimenti cautelari
1. All'articolo 76 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «e' reclamabile» sono inserite le seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le parole «, o della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla notificazione se anteriore»; b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre venti giorni dal deposito del reclamo»;
Note all'art. 37:
- Si riporta l'articolo 76 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - 1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e' reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo. 2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato. (Omissis).». |
| Art. 38 Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello
1. All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.».
Note all'art. 38:
- Si riporta l'articolo 77 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 77 (Sequestro conservativo in appello). - 1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge. 2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.». |
| Art. 39 Modifiche all'articolo 78 del codice della giustizia contabile - Inefficacia del sequestro
1. All'articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole «In caso di contestazione» sono inserite le seguenti: «non manifestamente infondata».
Note all'art. 39:
- Si riporta l'articolo 78 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 78 (Inefficacia del sequestro). - 1. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia. 2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza. (Omissis).». |
| Art. 40 Modifiche all'articolo 79 del codice della giustizia contabile - Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode
1. All'articolo 79 del codice della giustizia contabile il riferimento all'articolo 684 e' soppresso.
Note all'art. 40:
- Si riporta l'articolo 79 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 79 (Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode). - 1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile.». |
| Art. 41 Modifiche all'articolo 81 del codice della giustizia contabile - Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro
1. All'articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse dell'amministrazione».
Note all'art. 41:
- Si riporta l'articolo 81 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 81 (Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro). - (Omissis). 2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell'interesse dell'amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso. (Omissis).». |
| Art. 42 Modifiche all'articolo 82 del codice della giustizia contabile - Ritenuta cautelare
1. All'articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale» sono sostituite dalle seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa».
Note all'art. 42:
- Si riporta l'articolo 82 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Ritenuta cautelare). - 1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. 2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.». |
| Art. 43 Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della parte II del codice della giustizia contabile
1. La rubrica del Capo I del titolo III della parte II del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali». |
| Art. 44 Modifiche all'articolo 83 del codice della giustizia contabile - Chiamata in giudizio su ordine del giudice
1. All'articolo 83 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pluralita' di parti»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.»; c) al comma 2, le parole «Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria».
Note all'art. 44:
- Si riporta l'articolo 83 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 83 (Pluralita' di parti). - 1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. (Omissis).». |
| Art. 45 Modifiche all'articolo 85 del codice della giustizia contabile - Intervento di terzi in giudizio
1. All'articolo 85, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita la seguente: «qualificato».
Note all'art. 45:
- Si riporta l'articolo 85 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Intervento di terzi in giudizio). - 1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.». |
| Art. 46 Modifiche all'articolo 86 del codice della giustizia contabile - Citazione
1. All'articolo 86 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.»; b) il comma 9 e' abrogato.
Note all'art. 46:
- Si riporta l'articolo 86 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 86 (Citazione). - (Omissis). 5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4. (Omissis). 8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3. 9. (abrogato). 10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.». |
| Art. 47 Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile - Udienza pubblica
1. All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e i difensori delle parti».
Note all'art. 47:
- Si riporta l'articolo 91 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 91 (Udienza pubblica). - (Omissis). 7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi. (Omissis).». |
| Art. 48 Modifiche all'articolo 103 del codice della giustizia contabile - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 e' abrogato.
Note all'art. 48:
- Si riporta l'articolo 103 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 103 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). - 1. (abrogato). 2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.». |
| Art. 49 Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso
1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsita'» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».
Note all'art. 49:
- Si riporta l'articolo 105 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 105 (Incidente di falso). - (Omissis). 5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e' depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita', unitamente all'istanza di fissazione di udienza. 6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.». |
| Art. 50 Modifiche all'articolo 106 del codice della giustizia contabile - Sospensione del giudizio
1. All'articolo 106 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del processo»; b) al comma 1, le parole «civile, penale o amministrativa» sono soppresse.
Note all'art. 50:
- Si riporta l'articolo 106 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 106 (Sospensione del processo). - 1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Omissis).». |
| Art. 51 Modifiche all'articolo 107 del codice della giustizia contabile - Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso
1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi dalla» sono inserite le seguenti: «conoscenza della».
Note all'art. 51:
- Si riporta l'articolo 107 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 107 (Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso). - 1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione. (Omissis).». |
| Art. 52 Modifiche all'articolo 108 del codice della giustizia contabile - Interruzione del giudizio
1. All'articolo 108 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interruzione del processo»; b) al comma 6, le parole «ovvero di successori di persona giuridica,» sono soppresse.
Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 108 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 108 (Interruzione del processo). - (Omissis). 6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo. (Omissis).». |
| Art. 53 Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile - Deferimento della questione
1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».
Note all'art. 53:
- Si riporta l'articolo 114 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 114 (Deferimento della questione). - 1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti. (Omissis).». |
| Art. 54 Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso
1. All'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), le parole «Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;».
Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 124 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 124 (Notificazione del ricorso). - 1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di' controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche': a) nei giudizi sui piani di riequilibrio: 1) alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio; 2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale; b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale; c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati. 2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.». |
| Art. 55 Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento
1. All'articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.».
Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 132 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 132 (Procedimento). - 1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2. 2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto. (Omissis).». |
| Art. 56 Modifiche all'articolo 133 del codice della giustizia contabile - Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie
1. All'articolo 133 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso» sono inserite le seguenti: «, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,»; b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in esso richiamati,» sono inserite le seguenti: «e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,» e le parole «del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi».
Note all'art. 56:
- Si riporta l'articolo 133 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 133 (Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie). - (Omissis). 3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero. 4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione dell'udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei medesimi. (Omissis).». |
| Art. 57 Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte III del codice della giustizia contabile
1. La rubrica del capo I del titolo I della parte III del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali». |
| Art. 58 Modifiche all'articolo 141 del codice della giustizia contabile - Ricorso
1. All'articolo 141 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «a seguito di comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse; b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono soppresse e le parole «per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi', un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.»; c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2».
Note all'art. 58:
- Si riporta l'articolo 141 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 141 (Ricorso). - 1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione; b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto ; c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio. d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione. (Omissis). 4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi', un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione. (Omissis). 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla meta' degli stipendi, aggi o indennita' al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennita', non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2. (Omissis).». |
| Art. 59 Modifiche all'articolo 142 del codice della giustizia contabile - Opposizione
1. All'articolo 142 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Avverso il decreto del giudice monocratico» sono sostituite dalle seguenti: «Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,» e le parole «nel termine fissato per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.»; b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti».
Note all'art. 59:
- Si riporta l'articolo 142 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Opposizione). - 1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti. (Omissis). 5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, alle parti.». |
| Art. 60 Modifiche all'articolo 144 del codice della giustizia contabile - Decisione
1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «all'amministrazione da cui lo stesso dipende» sono inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento».
Note all'art. 60:
- Si riporta l'articolo 144 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 144 (Decisione). - 1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva. 2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.». |
| Art. 61 Modifiche all'articolo 145 del codice della giustizia contabile - Istruzione e relazione
1. All'articolo 145 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le parole «e notizie» sono soppresse e le parole «, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in Camera di consiglio.» sono sostituite dalle seguenti: «. Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.»; b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul conto conclude» sono inserite le seguenti: «, allo stato degli atti,».
Note all'art. 61:
- Si riporta l'articolo 145 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 145 (Istruzione e relazione). - (Omissis). 3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali. Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in camera di consiglio. 4. La relazione sul conto conclude, allo stato degli atti, o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarita' della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.». |
| Art. 62 Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza
1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonche' al pubblico ministero.».
Note all'art. 62:
- Si riporta l'articolo 147 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 147 (Iscrizione a ruolo d'udienza). - (Omissis). 4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, nonche' al pubblico ministero.». |
| Art. 63 Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione
1. All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.».
Note all'art. 63:
- Si riporta l'articolo 148 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 148 (Udienza di discussione). - 1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. 2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. 2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante. (Omissis).». |
| Art. 64 Modifiche all'articolo 149 del codice della giustizia contabile - Decisione
1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile».
Note all'art. 64:
- Si riporta l'articolo 149 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 149 (Decisione). - (Omissis). 3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile. (Omissis).». |
| Art. 65 Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte IV del codice della giustizia contabile
1. La rubrica del capo I del titolo I della parte IV del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali e fase istruttoria». |
| Art. 66 Modifiche all'articolo 151 del codice della giustizia contabile - Giudice competente
1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse.
Note all'art. 66:
- Si riporta l'articolo 151 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 151 (Giudice competente). - 1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica. (Omissis).». |
| Art. 67 Modifiche all'articolo 154 del codice della giustizia contabile - Deposito del ricorso
1. All'articolo 154 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «puo' essere depositato» e' inserita la seguente: «anche»; b) il comma 3 e' abrogato;
Note all'art. 67:
- Si riporta l'articolo 154 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 154 (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati. 2. Il ricorso in materia di pensioni puo' essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 3. (abrogato). (Omissis).». |
| Art. 68 Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile - Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso
1. All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»; b) al comma 3, le parole «che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.»; c) al comma 4, le parole «non intercorrono piu' di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorrono non meno di centoventi giorni»; d) il comma 5 e' abrogato; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»; f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre un termine non minore di novanta giorni»; g) al comma 7, le parole «quaranta giorni» e «ottanta giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice»; i) al comma 10, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice».
Note all'art. 68:
- Si riporta l'articolo 155 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 155 (Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso). - 1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. 2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89. 3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso. 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni. 5. (abrogato). 5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. 6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di novanta giorni. 7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a centoventi giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a centocinquanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 3 debba effettuarsi all'estero. 8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93. 10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.». |
| Art. 69 Modifiche all'articolo 156 del codice della giustizia contabile - Costituzione del convenuto
1. All'articolo 156 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2»; b) al comma 2, primo periodo, la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»; c) al comma 3, le parole «dall'attore» sono sostituite dalle seguenti: «dal ricorrente».
Note all'art. 69:
- Si riporta l'articolo 156 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 156 (Costituzione del convenuto). - 1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2. 2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale. 3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.». |
| Art. 70 Modifiche all'articolo 158 del codice della giustizia contabile - Difesa delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile».
Note all'art. 70:
- Si riporta l'articolo 158 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 158 (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. 2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.». |
| Art. 71 Modifiche all'articolo 160 del codice della giustizia contabile - Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice
1. All'articolo 160 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 3, le parole «alle parti avverse» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre parti»; 2. Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: «Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). - 1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio. 2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. 3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156. 4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.».
Note all'art. 71:
- Si riporta l'articolo 160 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 160 (Intervento). - 1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa. 2. (abrogato). 3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria.». |
| Art. 72 Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari
1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».
Note all'art. 72:
- Si riporta l'articolo 161 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 161 (Istanza di provvedimenti cautelari). - (Omissis). 2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza. (Omissis).». |
| Art. 73 Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo
1. All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»; b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza» e' inserita la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria» sono aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso».
Note all'art. 73:
- Si riporta l'articolo 162 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 162 (Reclamo). - 1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore. 2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso. (Omissis).». |
| Art. 74 Modifiche all'articolo 164 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione
1. All'articolo 164 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»; b) al comma 9, le parole «Nei casi previsti dall'articolo 165» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 160-bis».
Note all'art. 74:
- Si riporta l'articolo 164 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 164 (Udienza di discussione). - (Omissis). 6. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre trenta giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive. (Omissis). 9. Nei casi previsti dall'articolo 160-bis, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. (omissis)». |
| Art. 75 Modifiche all'articolo 167 del codice della giustizia contabile - Pronuncia della sentenza
1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «un termine non superiore a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni».
Note all'art. 75:
- Si riporta l'articolo 167 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 167 (Pronuncia della sentenza). - (Omissis). 2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. (Omissis).». |
| Art. 76 Modifiche all'articolo 168 del codice della giustizia contabile - Deposito della sentenza
1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria».
Note all'art. 76:
- Si riporta l'articolo 168 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 168 (Deposito della sentenza). - 1. La sentenza e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne da' immediata comunicazione alle parti.». |
| Art. 77 Modifiche all'articolo 170 del codice della giustizia contabile - Appello in materia pensionistica
1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «la sentenza del giudice unico delle pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle pensioni».
Note all'art. 77:
- Si riporta l'articolo 170 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 170 (Appello in materia pensionistica). - (Omissis). 4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.». |
| Art. 78 Modifiche all'articolo 173 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda
1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
Note all'art. 78:
- Si riporta l'articolo 173 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 173 (Forma della domanda). - (Omissis). 3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di novanta giorni.». |
| Art. 79 Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni
1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»; b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
Note all'art. 79:
- Si riporta l'articolo 174 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 174 (Comunicazioni e notificazioni). - 1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza. 2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni. 3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero. (Omissis).». |
| Art. 80 Modifiche all'articolo 175 del codice della giustizia contabile - Intervento del pubblico ministero
1. All'articolo 175 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi di cui all'articolo 172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse e le parole «trenta giorni prima dell'udienza fissata» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 80:
- Si riporta l'articolo 175 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 175 (Intervento del pubblico ministero). - 1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione. 2. (abrogato). 3. (abrogato).». |
| Art. 81 Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.»; c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»; d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;
Note all'art. 81:
- Si riporta l'articolo 178 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 178 (Termini per le impugnazioni e decorrenza). - (Omissis). 1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. 2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2. 3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti. 4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93 la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. 5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.». |
| Art. 82 Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile - Deposito dell'atto di impugnazione
1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e' inserita la seguente: «notificato».
Note all'art. 82:
- Si riporta l'articolo 180 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 180 (Deposito dell'atto di impugnazione). - 1. Nei giudizi di appello l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. (omissis)». |
| Art. 83 Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza
1. All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite dalle seguenti «alle altre parti» e dopo le parole «entro il termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile»; b) al comma 5, le parole «a norma dell'articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93».
Note all'art. 83:
- Si riporta l'articolo 182 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 182 (Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza). - 1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. (Omissis). 5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell'articolo 93. (Omissis).». |
| Art. 84 Modifiche all'articolo 190 del codice della giustizia contabile - Forma e contenuto dell'appello
1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del codice della giustizia contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere».
Note all'art. 84:
- Si riporta l'articolo 190 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 190 (Forma e contenuto dell'appello). - 1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato. 2. L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (Omissis).». |
| Art. 85 Modifiche all'articolo 196 del codice della giustizia contabile - Improcedibilita' dell'appello
1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, benche' si sia anteriormente costituito,» sono soppresse.
Note all'art. 85:
- Si riporta l'articolo 196 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 196 (Improcedibilita' dell'appello). - 1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.». |
| Art. 86 Modifiche all'articolo 199 del codice della giustizia contabile - Rinvio al primo giudice
1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Note all'art. 86:
- Si riporta l'articolo 199 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 199 (Rinvio al primo giudice). - (Omissis). 3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. (Omissis).». |
| Art. 87 Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda e procedimento
1. All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito»; b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».
Note all'art. 87:
- Si riporta l'articolo 201 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 201 (Forma della domanda e procedimento). - (Omissis). 3. L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata. (Omissis). 7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. (Omissis).». |
| Art. 88 Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione
1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».
Note all'art. 88:
- Si riporta l'articolo 202 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 202 (Casi di revocazione). - (Omissis). 3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purche' la scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. (Omissis).». |
| Art. 89 Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile - Proposizione e termini per la domanda
1. All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»; b) al comma 3, le parole «, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse.
Note all'art. 89:
- Si riporta l'articolo 203 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 203 (Proposizione e termini per la domanda). - 1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita' e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda. 3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178. (Omissis).». |
| Art. 90 Modifiche all'articolo 212 del codice della giustizia contabile - Titolo esecutivo
1. All'articolo 212 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «sull'originale o sulla copia, della seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali e' stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione e' fatta per il tramite del pubblico ministero.»; d) al comma 5, dopo le parole «Il dirigente della segreteria della sezione» sono inserite le seguenti: «o il funzionario delegato».
Note all'art. 90:
- Si riporta l'articolo 212 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 212 (Titolo esecutivo). - 1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva. 2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". 3. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali e' stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento. 4. Non puo' spedirsi, senza giusto motivo, piu' di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione e' fatta per il tramite del pubblico ministero. 5. Il dirigente della segreteria della sezione o il funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.». |
| Art. 91 Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile - Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato
1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.».
Note all'art. 91:
- Si riporta l'articolo 214 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 214 (Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato). - 1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. 1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali. 2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento. 3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore. (Omissis).». |
| Art. 92 Modifiche all'articolo 217 del codice della giustizia contabile - Giudice dell'ottemperanza
1. All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico».
Note all'art. 92:
- Si riporta l'articolo 217 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 217 (Giudice dell'ottemperanza). - (Omissis). 2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado. (Omissis).». |
| Art. 93 Modifiche all'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
1. All'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici» sono sostituite dalle seguenti: «di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi»; b) al comma 3, la parola «Questi» e' sostituita dalle seguenti: «Il presidente».
Note all'art. 93:
- Si riporta l'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi). - 1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi. (Omissis). 3. Il presidente deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto. (Omissis).». |
| Art. 94 Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile - Registri di segreteria
1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile dopo le parole «le norme delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «Titolo II,».
Note all'art. 94:
- Si riporta l'articolo 4 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Registri di segreteria). - 1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti. 2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Titolo II, Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.». |
| Art. 95 Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile
1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: «Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti). - 1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali. 2. I requisiti, le modalita' e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari. 3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalita' di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.». |
| Art. 96 Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Disposizioni particolari
1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole «dalla data di entrata in vigore del codice» sono aggiunte le seguenti: «, qualunque sia l'esercizio di riferimento»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.
Note all'art. 96:
- Si riporta l'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Disposizioni particolari). - (Omissis). 3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento. (Omissis). 6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.». |
| Art. 97 Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni
1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;».
Note all'art. 97:
- Si riporta l'articolo 4 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare: a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20; f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260; f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205; g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97; h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.». |
| Art. 98
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali: a) all'articolo 8, le parole «dalle sezioni di appello» sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»; b) all'articolo 9, nella rubrica, la parola «sezioni» e' sostituita dalla seguente: «Sezioni»; c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le sezioni centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello»; d) all'articolo 13, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Momento determinante della giurisdizione»; e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «delle forze di polizia»; f) all'articolo 43, comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»; g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e' sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla seguente: «chi»; h) all'articolo 69, al comma 1, le parole «vi siano» sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»; i) all'articolo 84, comma 1, le parole «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»; l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»; m) all'articolo 118, comma 1, le parole «dinanzi alla sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alle sezioni riunite»; n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa; o) all'articolo 157, nella rubrica, la parola «personali» e' sostituita dalla seguente: «personale»; p) all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»; q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le altri parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»; r) all'articolo 214, comma 1, le parole «o con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento».
Note all'art. 98:
- Si riportano gli articoli 8, 9 10, 13, 42, 43, 51, 69, 84, 108, 118, 141, 157, 161, 178 e 214 del codice della giustizia contabile, con modifiche recate dal presente decreto: «Art. 8 (Organi della giurisdizione contabile). - 1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.»; per il testo dell'articolo 9 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 3; per il testo dell'articolo 10 del codice della giustizia contabile come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 4; la rubrica dell'articolo 13 del codice della giustizia contabile, come modificata dal presente decreto, e' la seguente: «Momento determinante della giurisdizione»; si riporta l'articolo 42 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.»; - Si riporta l'articolo 43 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Termini e preclusioni). - (Omissis). 6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 12 e 13. (Omissis).»; per il testo dell'articolo 51 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 19; per il testo dell'articolo 69 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 31; - Si riporta l'articolo 84 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Riunione delle cause). - 1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza. 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.»; per il testo dell'articolo 108 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 52; - Si riporta l'articolo 118 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 118 (Conflitto di competenza territoriale). - 1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.»; per il testo dell'articolo 141 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 58; la rubrica dell'articolo 157 del codice della giustizia contabile come modificata dal presente decreto, e' la seguente: « Costituzione e difesa personale delle parti »; per il testo dell'articolo 161 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 72; per il testo dell'articolo 178 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 81; per il testo dell'articolo 214 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 91. |
| Art. 99
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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