| Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114 |  
| Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile,  adottato ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della Costituzione;   Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe  al  Governo  in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,  e,  in particolare, l'articolo 20;   Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  della legge 7 agosto 2015, n. 124;   Vista la legge 9 novembre 2018, n.  128,  concernente  la  modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  recante proroga del termine per  l'adozione  di  disposizioni  integrative  e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi  innanzi alla Corte dei conti;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;   Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti  ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge  9  febbraio  1939,  n. 273,  convertito  dalla  legge  2  giugno  1939,  n.  739,   espresso nell'adunanza del 1° luglio 2019;   Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;   Considerato che sono state ottemperate le  condizioni  poste  dalle Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di redazione della sentenza perche' i  termini  di  pubblicazione  della stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100, comma 2,  del  codice  di  giustizia  contabile,  nonche'  di  quella relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel  giudizio sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e terzieta' del giudice anche in questo giudizio;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 26 settembre 2019;   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                               E m a n a                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1   Modifiche all'articolo 6  del  codice  della  giustizia  contabile  -  Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita' 
   1.  All'articolo  6  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3,  dopo  le  parole  «nonche'  le  specifiche»  sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale  degli atti e dei provvedimenti del giudice e»;     b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero  contabile  puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le parti possono».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti. 
           Note al titolo: 
               - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto          2015,  n.  124  (Deleghe   al   Governo   in   materia   di          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):                 Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi          la Corte dei  conti).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore          della presente legge, un  decreto  legislativo  recante  il          riordino e la ridefinizione  della  disciplina  processuale          concernente tutte le tipologie di giudizi che  si  svolgono          innanzi  la   Corte   dei   conti,   compresi   i   giudizi          pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza  di          parte.                 2. Il decreto legislativo di cui al  comma  1,  oltre          che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20,          comma 3, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e  successive          modificazioni,  in  quanto  compatibili,  si   attiene   ai          seguenti principi e criteri direttivi:                   a)  adeguare  le  norme  vigenti,   anche   tramite          disposizioni innovative, alla  giurisprudenza  della  Corte          costituzionale    e    delle    giurisdizioni    superiori,          coordinandole con le norme del codice di  procedura  civile          espressione  di  principi   generali   e   assicurando   la          concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della          giurisdizione contabile;                   b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi  tenendo          conto della peculiarita' degli interessi  pubblici  oggetto          di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti,  in  base  ai          principi della  concentrazione  e  dell'effettivita'  della          tutela e  nel  rispetto  del  principio  della  ragionevole          durata del processo anche mediante il ricorso  a  procedure          informatiche e telematiche;                   c) disciplinare le azioni del  pubblico  ministero,          nonche' le funzioni e le  attivita'  del  giudice  e  delle          parti,  attraverso  disposizioni   di   semplificazione   e          razionalizzazione  dei  principi  vigenti  in  materia   di          giurisdizione del giudice  contabile  e  di  riparto  delle          competenze rispetto alle altre giurisdizioni;                   d)    prevedere    l'interruzione    del    termine          quinquennale di prescrizione delle  azioni  esperibili  dal          pubblico ministero per una sola  volta  e  per  un  periodo          massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in          mora e la sospensione del termine per il periodo di  durata          del processo;                   e) procedere all'elevazione del limite di somma per          il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di          cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  concernente          fatti dannosi di  lieve  entita'  patrimonialmente  lesiva,          prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base          alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per          le famiglie degli operai e degli impiegati;                   f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito          ordinario, con funzione deflativa  e  anche  per  garantire          l'incameramento certo e  immediato  di  somme  risarcitorie          all'Erario, di un rito abbreviato  per  la  responsabilita'          amministrativa che, esclusi i casi di doloso  arricchimento          del danneggiante, su previo e concorde parere del  pubblico          ministero consenta la definizione  del  giudizio  di  primo          grado per somma non superiore al 50  per  cento  del  danno          economico  imputato,  con  immediata   esecutivita'   della          sentenza,  non  appellabile;  prevedere  che,  in  caso  di          richiesta del rito  abbreviato  formulata  in  appello,  il          giudice emetta sentenza per somma non inferiore al  70  per          cento del quantum della pretesa  risarcitoria  azionata  in          citazione, restando in ogni caso precluso  l'esercizio  del          potere di riduzione;                   g)   riordinare   la   fase   dell'istruttoria    e          dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita'          ai seguenti principi:                     1) specificita' e concretezza  della  notizia  di          danno;                     2)  dopo  l'avvenuta  emissione   dell'invito   a          dedurre, nel quale devono essere esplicitati  gli  elementi          essenziali  del  fatto,  pieno  accesso  agli  atti  e   ai          documenti messi a base della contestazione;                     3)   obbligatorio   svolgimento,   a   pena    di          inammissibilita'  dell'azione,   dell'audizione   personale          eventualmente  richiesta  dal  presunto  responsabile,  con          facolta' di assistenza difensiva;                     4) specificazione delle  modalita'  di  esercizio          dei  poteri  istruttori  del  pubblico   ministero,   anche          attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;                     5)   formalizzazione   del    provvedimento    di          archiviazione;                     6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in          causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi  elementi          e  motivate  ragioni  di  soggetto  gia'  destinatario   di          formalizzata archiviazione;                   h) unificare le disposizioni di  legge  vigenti  in          materia di obbligo di denuncia  del  danno  erariale  e  di          tutela del dipendente pubblico denunciante, anche  al  fine          di favorire l'adozione di misure cautelari;                   i) disciplinare le procedure per  l'affidamento  di          consulenze tecniche prevedendo l'istituzione  di  specifici          albi  regionali,  con  indicazione   delle   modalita'   di          liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di  albi  gia'          in uso presso le altre  giurisdizioni  o  l'avvalimento  di          strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;                   l) riordinare le disposizioni  processuali  vigenti          integrandole e coordinandole con le norme e i principi  del          codice  di  procedura  civile  relativamente  ai   seguenti          aspetti:                     1)  i  termini  processuali,  il   regime   delle          notificazioni,   delle   domande   ed   eccezioni,    delle          preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento  di          prove,    dell'integrazione    del    contraddittorio     e          dell'intervento  di  terzi,  delle  riassunzioni  anche   a          seguito di translatio, in  conformita'  ai  principi  della          speditezza   procedurale,   della   concentrazione,   della          ragionevole durata del  processo,  della  salvaguardia  del          contraddittorio  tra   le   parti,   dell'imparzialita'   e          terzieta' del giudice;                     2) gli istituti processuali  in  tema  di  tutela          cautelare anche ante causam e di tutela delle  ragioni  del          credito erariale tramite le azioni previste dal  codice  di          procedura civile, nonche' i mezzi  di  conservazione  della          garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III,  capo          V, del codice civile;                   m)  ridefinire  le  disposizioni  applicabili  alle          impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a  quelle  del          processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le          norme  concernenti  le  decisioni  impugnabili,   l'effetto          devolutivo  dell'appello,  la  sospensione  dell'esecuzione          della decisione di primo grado  ove  impugnata,  il  regime          delle eccezioni e delle prove  esperibili  in  appello,  la          disciplina dei termini per la revocazione in conformita'  a          quella prevista dal codice di procedura civile in  ossequio          ai principi del giusto processo e della durata  ragionevole          dello stesso;                   n) ridefinire e riordinare le norme concernenti  il          deferimento  di  questioni  di  massima  e  di  particolare          importanza, i conflitti di  competenza  territoriale  e  il          regolamento di competenza avverso ordinanze che  dispongano          la sospensione necessaria del  processo,  proponibili  alle          sezioni   riunite   della   Corte   dei   conti   in   sede          giurisdizionale,   in   conformita'    alle    disposizioni          dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto          compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e          della certezza del diritto;                   o)  ridefinire   e   riordinare   le   disposizioni          concernenti  l'esecuzione  delle  decisioni  definitive  di          condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico          ministero contabile la titolarita' di agire e di  resistere          innanzi  al  giudice  civile  dell'esecuzione  mobiliare  o          immobiliare, nonche'  prevedere  l'inclusione  del  credito          erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del          libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;                   p) disciplinare esplicitamente le  connessioni  tra          risultanze  ed  esiti  accertativi  raggiunti  in  sede  di          controllo   e   documentazione   ed   elementi    probatori          producibili in giudizio, assicurando altresi'  il  rispetto          del principio secondo cui i pareri  resi  dalla  Corte  dei          conti in via consultiva, in sede di controllo e  in  favore          degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per          il rilascio dei medesimi,  siano  idoneamente  considerati,          nell'ambito    di    un    eventuale    procedimento    per          responsabilita' amministrativa, anche in sede  istruttoria,          ai  fini  della  valutazione   dell'effettiva   sussistenza          dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del  nesso          di causalita'.               3. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  provvede          altresi' a:                 a) confermare e ridefinire, quale norma di  chiusura,          il  rinvio  alla  disciplina  del  processo   civile,   con          l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del          rito processuale civile compatibili e applicabili  al  rito          contabile;                 b) abrogare esplicitamente le disposizioni  normative          oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni          sulla legge in generale premesse al codice civile;                 c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento          in relazione alle norme non abrogate;                 d) fissare una disciplina transitoria applicabile  ai          giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore  della          nuova disciplina processuale.               4. Per la stesura dello schema di  decreto  legislativo          di cui al comma 1 e' istituita presso il  Dipartimento  per          gli affari giuridici e  legislativi  della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo          del medesimo Dipartimento e composta  da  magistrati  della          Corte dei  conti,  esperti  esterni  e  rappresentanti  del          libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali          prestano la propria attivita' a  titolo  gratuito  e  senza          diritto al rimborso delle spese.               5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.          Sullo schema di decreto  sono  acquisiti  il  parere  delle          sezioni  riunite   della   Corte   dei   conti   ai   sensi          dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.          273, convertito dalla legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e,          successivamente, il  parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni  dalla          data di trasmissione dello schema. Decorso il  termine,  il          decreto  puo'  essere  comunque  adottato,  anche  senza  i          predetti  pareri,  su  deliberazione  del   Consiglio   dei          ministri.               6. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del          decreto legislativo di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'          adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   le          disposizioni integrative e  correttive  che  l'applicazione          pratica renda necessarie od  opportune,  nel  rispetto  dei          principi e criteri direttivi e della procedura  di  cui  al          presente articolo.               7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.               - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli          obblighi internazionali.               - Per il testo dell'art. 20 della  citata  n.  124  del          2015, si veda la nota al titolo.               - Si riporta l'articolo 100 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 100 (Decisione del collegio).  -  1.  Terminata          l'udienza di discussione il collegio giudicante, in  camera          di consiglio, pronuncia la sentenza.                 2. La sentenza  e'  depositata  in  segreteria  entro          sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio          nella quale e' stata deliberata.». 
           Note all'art. 1: 
               - Si riporta l'articolo 6 del  codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.    6    (Digitalizzazione    degli    atti    e          informatizzazione delle attivita'). - (Omissis).                 3.  I  decreti  di  cui   all'articolo   20-bis   del          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2012,  n.  221  e          successive  modificazioni,  che  stabiliscono   indicazioni          tecniche,   operative   e   temporali,   disciplinano,   in          particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei          registri,  per  l'effettuazione   delle   comunicazioni   e          notificazioni  mediante  posta  elettronica  certificata  o          altri strumenti di comunicazione telematica,  le  modalita'          di autenticazione degli utenti e di  accesso  al  fascicolo          processuale  informatico,  nonche'  le  specifiche  per  la          sottoscrizione  in  forma  digitale  degli   atti   e   dei          provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito,          lo scambio e l'estrazione  di  copia  di  atti  processuali          digitali,  con  garanzia   di   riferibilita'   soggettiva,          integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali.                 4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono          effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le          notificazioni degli atti  direttamente  agli  indirizzi  di          posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi          o registri.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 2   Modifiche all'articolo 7  del  codice  della  giustizia  contabile  -                       Disposizioni di rinvio 
   1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle  seguenti:  «, del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano  anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta l'articolo 7 del  codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 7 (Disposizioni di rinvio). -  1.  Il  processo          contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II,          Titolo  III,  del  presente  codice,  le  quali,   se   non          espressamente derogate,  si  applicano  anche  al  giudizio          pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 3   Modifiche all'articolo 9  del  codice  della  giustizia  contabile  -                       Sezioni giurisdizionali 
   1.  All'articolo  9  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole  «impedimento  del presidente»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «titolare  e  di   quello aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo»;     b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia  di  ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi»  e  le  parole:  «,  in funzione di giudice unico» sono soppresse;     c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige».  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta l'articolo 9 del  codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  9  (Sezioni  giurisdizionali   regionali).   -          (omissis)                 2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le  sezioni          giurisdizionali  di  Trento  e  di  Bolzano  decidono   con          l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente.  In          caso di assenza o impedimento del presidente titolare e  di          quello aggiunto, il collegio e' presieduto  dal  magistrato          con maggiore anzianita' di ruolo. Nei giudizi pensionistici          e negli altri casi espressamente  previsti,  la  Corte  dei          conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica,          attraverso   un   magistrato   assegnato    alla    sezione          giurisdizionale regionale competente per territorio.                 3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di  Bolzano          restano  disciplinate  dallo  statuto   speciale   per   il          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione          nel rispetto della normativa vigente in materia  di  tutela          delle minoranze linguistiche.».   |  
|   |                                 Art. 4   Modifiche all'articolo 10 del  codice  della  giustizia  contabile  -                 Sezioni giurisdizionali di appello 
   1. All'articolo 10, comma 1, del codice della  giustizia  contabile il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  collegio  e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o,  in  caso  di loro assenza o impedimento, dal magistrato  con  maggiore  anzianita' nel ruolo.».  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta l'articolo 10 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 10 (Sezioni giurisdizionali di appello).  -  1.          Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado  le          sezioni giurisdizionali centrali di appello,  con  sede  in          Roma, con competenza estesa al territorio  nazionale  e  la          sezione  giurisdizionale  di   appello   per   la   Regione          siciliana, con sede a Palermo,  con  competenza  estesa  al          territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello          decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso  un          presidente. Il collegio e' presieduto dal presidente o  dal          presidente  aggiunto,  o,  in  caso  di  loro   assenza   o          impedimento, dal magistrato  con  maggiore  anzianita'  nel          ruolo.                 2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte          dei  conti,  con  proprio  decreto,  fissa  i  criteri   di          distribuzione dei giudizi tra  le  sezioni  giurisdizionali          centrali  di  appello,  nel  rispetto  del   principio   di          rotazione.».   |  
|   |                                 Art. 5   Modifiche all'articolo 11 del  codice  della  giustizia  contabile  -                           Sezioni riunite 
   1. All'articolo  11  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse  e'  assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e' assegnato un numero di magistrati»;     b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il  collegio  delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto,  oltre  che  dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di  ogni  anno, preferibilmente  tra   quelli   in   servizio   presso   le   sezioni giurisdizionali di appello, sulla  base  di  criteri  predeterminati, mediante interpello.»;     c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il  collegio  delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre  che  dal presidente, da sei magistrati, in pari numero  tra  quelli  assegnati alle sezioni giurisdizionali  e  quelli  assegnati  alle  sezioni  di controllo, centrali e regionali, individuati sulla  base  di  criteri predeterminati, mediante interpello.».  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta l'articolo 11 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 11 (Sezioni riunite). - (Omissis).                 2. Esse sono presiedute dal  Presidente  della  Corte          dei  conti  o  da  uno  dei  presidenti   di   sezione   di          coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati          determinato all'inizio di ogni anno  dal  Presidente  della          Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.                 (omissis)                 5.  Il  collegio  delle  sezioni  riunite   in   sede          giurisdizionale e' composto, oltre che dal  Presidente,  da          sei  magistrati,  individuati  all'inizio  di  ogni   anno,          preferibilmente tra quelli in servizio  presso  le  sezioni          giurisdizionali  di  appello,   sulla   base   di   criteri          predeterminati, mediante interpello.                 (Omissis).                 7. Il collegio  delle  sezioni  riunite  in  speciale          composizione e' composto, oltre che dal presidente, da  sei          magistrati,  in  pari  numero  tra  quelli  assegnati  alle          sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni  di          controllo, centrali o regionali, individuati sulla base  di          criteri predeterminati, mediante interpello.».   |  
|   |                                 Art. 6   Modifiche all'articolo 12 del  codice  della  giustizia  contabile  -                   Ufficio del pubblico ministero 
   1. All'articolo 12 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il comma 1 e' inserito il seguente:     «1-bis.  Le  funzioni   di   procuratore   regionale   comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente  ai magistrati  che  hanno  conseguito  la  qualifica  di  presidente  di sezione.».  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta l'articolo 12 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 12 (Ufficio del pubblico ministero).  -  1.  Le          funzioni  del  pubblico  ministero  innanzi  alle   sezioni          giurisdizionali regionali sono esercitate  dal  procuratore          regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.                 1-bis.   Le   funzioni   di   procuratore   regionale          comportano  l'esercizio  di  funzioni  direttive   e   sono          conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito          la qualifica di presidente di sezione.                 2. Le funzioni di  pubblico  ministero  innanzi  alle          sezioni riunite e alle  sezioni  giurisdizionali  d'appello          della Corte  dei  conti  sono  esercitate  dal  procuratore          generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.                 3. Il procuratore generale coordina, anche  dirimendo          eventuali  conflitti   di   competenza,   l'attivita'   dei          procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati          assegnati ai loro uffici.».   |  
|   |                                 Art. 7   Modifiche all'articolo 17 del  codice  della  giustizia  contabile  -               Decisione su questioni di giurisdizione 
   1. All'articolo  17  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  al  comma  2,  le  parole  «sono  fatti  salvi  gli   effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e'  riassunto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  fatti  salvi  gli  effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta» e le parole  «,  entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi  dalla comunicazione  del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza»   sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di  tre  mesi dal passaggio in giudicato della sentenza»;     b) al comma 4, le parole «ferme  restando  le  preclusioni  e  le decadenze intervenute, sono fatti salvi  gli  effetti  processuali  e sostanziali della domanda,» sono soppresse  e  dopo  le  parole  «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni  e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali  e processuali  che  la  domanda  avrebbe  prodotto  se   proposta   fin dall'instaurazione del primo giudizio»;     c) al comma 7, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile,  per  la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso  della parte interessata si applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 78.»;     d)  al  comma  8,  le  parole  «Nei  giudizi  di  responsabilita' patrimoniale  amministrativa  di  danno,»   sono   sostituite   dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilita'  amministrativa  per  danno all'erario,», le parole «entro sei mesi dal  passaggio  in  giudicato della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi  dal passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il  primo  periodo  e' inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le  preclusioni  e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali  e processuali  che  la  domanda  avrebbe  prodotto  se   proposta   fin dall'instaurazione del primo giudizio.»;     e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:       «8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore  del giudice contabile, i soggetti indicati  dall'articolo  52,  comma  1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque  entro  un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale  della  Corte  dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6.       8-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  2,  se  il  pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui  all'articolo  67  entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme  restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti  salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.»  
           Note all'art. 7: 
               - Si riporta l'articolo 17 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 17 (Decisione su questioni di giurisdizione). -          1.  Il  giudice  contabile,  quando  declina   la   propria          giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che  ne  e'          fornito.                 2. Quando la giurisdizione e' declinata  dal  giudice          contabile in favore di altro giudice,  o  viceversa,  ferme          restando le preclusioni e le  decadenze  intervenute,  sono          fatti salvi gli effetti  processuali  e  sostanziali  della          domanda se la medesima e'  riproposta  innanzi  al  giudice          indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro          il  termine  perentorio  di  tre  mesi  dal  passaggio   in          giudicato della sentenza.                 3. Quando il giudizio e'  tempestivamente  riproposto          davanti al  giudice  contabile,  quest'ultimo,  alla  prima          udienza, puo' sollevare anche  d'ufficio  il  conflitto  di          giurisdizione.                 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro          giudice  le  sezioni  unite  della  Corte  di   cassazione,          investite della questione di  giurisdizione,  attribuiscono          quest'ultima  al  giudice  contabile,  se  il  giudizio  e'          riproposto dalla parte che vi ha interesse nel  termine  di          tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle  sezioni          unite e  ferme  restando  le  preclusioni  e  le  decadenze          intervenute, sono fatti salvi  gli  effetti  sostanziali  e          processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin          dall'instaurazione del primo giudizio.                 5. Nei giudizi riproposti, il giudice,  con  riguardo          alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la          rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano          i presupposti.                 6.  Nel  giudizio  riproposto  davanti   al   giudice          contabile,  le  prove  raccolte  nel  processo  davanti  al          giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come          argomenti di prova.                 7. Le misure  cautelari  perdono  la  loro  efficacia          trenta giorni dopo la pubblicazione del  provvedimento  che          dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le  ha          emanate. Le parti possono riproporre le  domande  cautelari          al giudice munito di giurisdizione. Nel caso di difetto  di          giurisdizione del giudice contabile, per  la  dichiarazione          di inefficacia della  misura  cautelare  su  ricorso  della          parte interessata si applica  la  disposizione  di  cui  al          comma 2 dell'articolo 78.                 8. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa  per          danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata  dal          giudice contabile, ovvero quando  le  sezioni  unite  della          Corte  di  cassazione,   investite   della   questione   di          giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione  del          giudice contabile, l'amministrazione danneggiata  ripropone          la causa dinanzi al giudice che e' munito di  giurisdizione          entro tre mesi dal passaggio in giudicato della  pronuncia.          In tal caso, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze          intervenute, sono fatti salvi  gli  effetti  sostanziali  e          processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin          dall'instaurazione  del  primo   giudizio.   Nel   giudizio          riproposto davanti al giudice munito di  giurisdizione,  le          prove raccolte nel processo davanti  al  giudice  privo  di          giurisdizione possono essere  valutate  come  argomenti  di          prova.                 8-bis. Nei giudizi nei quali si  controverte  su  una          pretesa per danno all'erario, quando  la  giurisdizione  e'          declinata in  favore  del  giudice  contabile,  i  soggetti          indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa          sentenza senza ritardo, e  comunque  entro  un  mese  dalla          pubblicazione, al procuratore  regionale  della  Corte  dei          conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52,  comma          6.                 8-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  2,  se  il          pubblico ministero  notifica  l'invito  a  dedurre  di  cui          all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio  in  giudicato          della pronuncia  e  ferme  restando  le  preclusioni  e  le          decadenze  intervenute,  sono  comunque  fatti  salvi   gli          effetti sostanziali e processuali della domanda.».   |  
|   |                                 Art. 8   Modifiche all'articolo 18 del  codice  della  giustizia  contabile  -                       Competenza territoriale 
   1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile  le  parole:  «quando  il  danno  e'  conseguenza  di   una pluralita' di condotte poste in essere in piu'  ambiti  regionali  la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del  luogo della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse.  
           Note all'art. 8: 
               - Si riporta l'articolo 18 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  18  (Competenza  territoriale).  -   1.   Sono          attribuiti   alla   sezione    giurisdizionale    regionale          territorialmente competente:                   a) i giudizi di conto  e  di  responsabilita'  e  i          giudizi a istanza  di  parte  in  materia  di  contabilita'          pubblica  riguardanti  i  tesorieri  e  gli  altri   agenti          contabili, gli amministratori, i funzionari  e  gli  agenti          della regione, delle citta' metropolitane, delle  province,          dei comuni e degli altri enti  locali  nonche'  degli  enti          regionali;                   b) i giudizi di conto  e  di  responsabilita'  e  i          giudizi  a  istanza  di  parte   riguardanti   gli   agenti          contabili, gli amministratori, i funzionari, gli  impiegati          e gli agenti di uffici e  organi  dello  Stato  e  di  enti          pubblici  aventi  sede  o  uffici  nella  regione,   quando          l'attivita' di gestione di  beni  pubblici  si  sia  svolta          nell'ambito  del  territorio  regionale,  ovvero  il  fatto          dannoso si sia verificato nel territorio della regione;                   (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 9   Modifiche all'articolo 20 del  codice  della  giustizia  contabile  -                      Rilievo dell'incompetenza 
   1. All'articolo  20  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole «finche' la causa non  e'  decisa»  sono sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa  in  primo grado»;     b) al comma 3, primo periodo,  la  parola  «territorialmente»  e' soppressa;  al  secondo  periodo,  le  parole  «davanti  al   giudice indicato,  questo,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «davanti  al giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede d'ufficio il regolamento di competenza» sono  inserite  le  seguenti: «alle sezioni riunite»;     c) al comma 4, la parola «territoriale» e' soppressa e le  parole «si applica l'articolo  17,  comma  7,  con  riferimento  al  giudice dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse  perdono la  loro  efficacia  trenta  giorni   dopo   la   pubblicazione   del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del  giudice  che le ha emanate. Le parti possono riproporre le  domande  cautelari  al giudice competente».  
           Note all'art. 9: 
               - Si riporta l'articolo 20 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 20 (Rilievo dell'incompetenza). - 1. Il difetto          di competenza, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  151,          comma 2, e' rilevato d'ufficio  finche'  la  causa  non  e'          decisa in primo grado ovvero  puo'  essere  eccepito  dalla          parte, entro il termine assegnato  per  il  deposito  della          comparsa  di  costituzione  e  risposta.  Nei  giudizi   di          impugnazione, esso e' rilevato  se  dedotto  con  specifico          motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che  abbia          statuito sulla competenza.                 2.  Il  giudice  decide  sulla  competenza  prima  di          provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.                 3. Il giudice, se dichiara la  propria  incompetenza,          indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando          la causa e' riassunta nei termini di cui  all'articolo  118          davanti al giudice indicato  come  competente,  questi,  se          ritiene  di  essere  a  sua  volta  incompetente,  richiede          d'ufficio  il  regolamento  di  competenza   alle   sezioni          riunite.                 4. In pendenza  del  regolamento  di  competenza,  la          richiesta di  eventuali  misure  cautelari  si  propone  al          giudice indicato come competente nell'ordinanza di  cui  al          comma 3, che decide in ogni  caso;  esse  perdono  la  loro          efficacia  trenta  giorni   dopo   la   pubblicazione   del          provvedimento che dichiara il  difetto  di  competenza  del          giudice che le ha emanate. Le parti possono  riproporre  le          domande cautelari al giudice competente.».   |  
|   |                                 Art. 10   Modifiche all'articolo 21 del  codice  della  giustizia  contabile  -                             Astensione 
   1. All'articolo 21, comma 1, del codice della  giustizia  contabile le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse.  
           Note all'art. 10: 
               - Si riporta l'articolo 21 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 21 (Astensione). - 1. Al giudice  contabile  si          applicano le cause e le modalita'  di  astensione  previste          dall'articolo  51   del   codice   di   procedura   civile.          L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.».   |  
|   |                                 Art. 11   Modifiche all'articolo 22 del  codice  della  giustizia  contabile  -                             Ricusazione 
   1. All'articolo  22  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 4, le  parole  «,  previa  sostituzione  del  giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in  Camera  di  consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata  proposta la ricusazione»;     b) al comma 6, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione  giurisdizionale  di primo o di secondo grado decide il  collegio  di  una  delle  sezioni centrali o  della  sezione  di  appello  siciliana,  secondo  criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della  Corte dei conti.».  
           Note all'art. 11: 
               - Si riporta l'articolo 22 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 22 (Ricusazione). - (Omissis).                 4.  La  decisione  e'  pronunciata   in   camera   di          consiglio,  previa  sostituzione  del   giudice   nei   cui          confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere          udito, con ordinanza non impugnabile, entro  trenta  giorni          dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le          prove offerte.                 5. Il giudice chiamato a decidere  sulla  ricusazione          non e' ricusabile.                 6.  Sulla  ricusazione  decide  il  presidente  della          sezione, se e' ricusato il giudice monocratico;  decide  il          collegio se e' ricusato uno dei  componenti  del  collegio.          Sulla   ricusazione   del   presidente   di   una   sezione          giurisdizionale di primo  o  di  secondo  grado  decide  il          collegio di una delle sezioni centrali o della  sezione  di          appello   siciliana,   secondo    criteri    predeterminati          all'inizio di ciascun anno dal Presidente della  Corte  dei          conti.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 12   Modifiche all'articolo 25 del  codice  della  giustizia  contabile  -                         Commissario ad acta 
   1. All'articolo 25 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il comma 1 e' aggiunto il seguente:     «1-bis. Nei giudizi  di  conto,  il  collegio  puo'  nominare  un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento  dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».  
           Note all'art. 12: 
               - Si riporta l'articolo 25 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 25 (Commissario ad acta). - 1. Per l'esecuzione          delle  decisioni  in  materia  pensionistica,  in  caso  di          inadempimento dell'amministrazione,  il  giudice  contabile          puo' nominare un commissario ad acta.                 1-bis.  Nei  giudizi  di  conto,  il  collegio   puo'          nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento          dell'amministrazione a fornire i documenti o  gli  elementi          di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone  il          compenso.».   |  
|   |                                 Art. 13   Modifiche all'articolo 28 del  codice  della  giustizia  contabile  -                             Patrocinio 
   1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma  2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi  davanti  alle  sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio  il ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle  comparse di costituzione e risposta deve essere fatta  elezione  di  domicilio nel comune in cui ha  sede  il  giudice  adito,  ovvero  indicato  un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad  ogni  effetto,  presso  la  segreteria  del  giudice adito.».  
           Note all'art. 13: 
               - Si riporta l'articolo 28 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 28 (Patrocinio). - 1. Nei giudizi davanti  alla          Corte  dei  conti  e'  obbligatorio  il  patrocinio  di  un          avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.                 2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali          di appello  e  alle  sezioni  riunite  e'  obbligatorio  il          ministero di avvocato ammesso al  patrocinio  innanzi  alle          giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle          comparse di  costituzione  e  risposta  deve  essere  fatta          elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il  giudice          adito, ovvero indicato un indirizzo  di  posta  elettronica          certificata presso il quale effettuare le  comunicazioni  e          le  notificazioni;  in  mancanza,  la  parte   si   intende          domiciliata, ad ogni  effetto,  presso  la  segreteria  del          giudice adito.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 14   Modifiche all'articolo 29 del  codice  della  giustizia  contabile  -                          Procura alle liti 
   1. All'articolo 29 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il comma 1 e' aggiunto il seguente:     «1-bis. La procura alle liti, contenente comunque  l'elezione  di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per  la  fase  del  giudizio  instaurato  con  atto  di citazione di cui all'articolo 86.».  
           Note all'art. 14: 
               - Si riporta l'articolo 29 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 29 (Procura alle liti). -  1.  Per  la  procura          alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli          83 e 182 del codice di procedura civile.                 1-bis. La  procura  alle  liti,  contenente  comunque          l'elezione  di  domicilio,  nella  fase  preprocessuale  si          rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni          di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto  anche  per          la fase del giudizio instaurato con atto  di  citazione  di          cui all'articolo 86.».   |  
|   |                                 Art. 15   Modifiche all'articolo 36 del  codice  della  giustizia  contabile  -           Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte 
   1. All'articolo 36, comma 1, del codice della  giustizia  contabile le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso  e il precetto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  citazione,  il ricorso e la comparsa»  e  le  parole  «l'originale  e  le  copie  da notificare,  sono  sottoscritti»  sono  sostituite  dalle   seguenti: «l'originale e' sottoscritto».  
           Note all'art. 15: 
               - Si riporta l'articolo 36 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 36 (Contenuto e sottoscrizione  degli  atti  di          parte). - 1. Salvo che la  legge  disponga  altrimenti,  la          citazione, il ricorso e la  comparsa  indicano  il  giudice          adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda  e  le          conclusioni o l'istanza; l'originale e' sottoscritto  dalla          parte, se essa sta in giudizio  personalmente,  oppure  dal          difensore  che  indica  il   proprio   codice   fiscale   e          l'indirizzo di posta elettronica certificata.                 2. La procura al difensore  dell'attore  puo'  essere          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,          purche'  anteriormente  alla   costituzione   della   parte          rappresentata.                 3. La disposizione del comma 2 non si applica  quando          la legge richiede che la  citazione  sia  sottoscritta  dal          difensore munito di mandato speciale.».   |  
|   |                                 Art. 16   Modifiche all'articolo 37 del  codice  della  giustizia  contabile  -                   Contenuto del processo verbale 
   1. All'articolo 37,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  della giustizia contabile le parole «dal segretario e dal presidente»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  chi  presiede  l'udienza   e   dal segretario».  
           Note all'art. 16: 
               - Si riporta l'articolo 37 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 37 (Contenuto del processo verbale).  -  1.  Il          processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone          intervenute e delle circostanze di luogo e di  tempo  nelle          quali gli atti che documenta sono  compiuti;  deve  inoltre          contenere la descrizione delle  attivita'  svolte  e  delle          rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.                 2.  Il  processo  verbale  e'  sottoscritto  da   chi          presiede l'udienza e  dal  segretario.  Se  vi  sono  altri          intervenuti, il segretario, quando  la  legge  non  dispone          altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.».   |  
|   |                                 Art. 17 
         Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza 
   1. All'articolo  39  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e recano l'intestazione "Repubblica italiana"»;     b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e dell'estensore» sono aggiunte le seguenti «o del giudice monocratico»;     c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  La  decisione  e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g)  del  comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale  di  udienza,  gli elementi di cui  alle  lettere  a),  b),  d)  e  f)  del  comma  2  e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.»;     d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Se,  dopo  la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal  componente  piu' anziano  del  collegio,  purche'  prima  della   sottoscrizione   sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non  puo'  sottoscrivere  la sentenza  per  morte  o  altro   impedimento,   e'   sufficiente   la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.»  
           Note all'art. 17: 
               - Si riporta l'articolo 39 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 39 (Contenuto della sentenza). - 1. Le sentenze          della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del  popolo          italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana".                 2.  Esse,  definitive  o   non   definitive,   devono          contenere:                   a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;                   b) il nome e cognome delle parti  e  dei  difensori          quando nominati;                   c) la concisa  esposizione  delle  conclusioni  del          pubblico ministero e delle parti;                   d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto  e          di diritto della decisione, anche con rinvio  a  precedenti          cui si intende conformare;                   e) il dispositivo;                   f) la data della pronuncia;                   g) la sottoscrizione del presidente del collegio  e          dell'estensore o del giudice monocratico.                 3. La decisione e' nulla se mancano gli  elementi  di          cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e          non risultano dal verbale di udienza, gli elementi  di  cui          alle lettere a), b), d) e f) del comma  2  e  l'indicazione          che e' stato sentito il pubblico ministero.                 4.  Se,  dopo  la  pronuncia   della   sentenza,   il          presidente non la puo'  sottoscrivere  per  morte  o  altro          impedimento,  essa  e'  sottoscritta  dal  componente  piu'          anziano del collegio, purche'  prima  della  sottoscrizione          sia  menzionato  l'impedimento;  se  l'estensore  non  puo'          sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e'          sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima          della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.».   |  
|   |                                 Art. 18   Modifiche all'articolo 50 del  codice  della  giustizia  contabile  -                      Pronuncia sulla nullita' 
   1. All'articolo 50, comma 2, del codice della  giustizia  contabile le parole  «della  parte  che  ha  dato  luogo  alla  nullita'»  sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile».  
           Note all'art. 18: 
               - Si riporta l'articolo 50 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 50 (Pronuncia sulla nullita'). - 1. Il  giudice          che  pronuncia  la  nullita'  deve  disporre,  quando   sia          possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la  nullita'          si estende.                 2.  Se  la  nullita'  degli  atti  del  processo   e'          imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o  alle          parti il giudice, con il  provvedimento  con  il  quale  la          pronuncia, pone le spese della rinnovazione  a  carico  del          responsabile.».   |  
|   |                                 Art. 19   Modifiche all'articolo 51 del  codice  della  giustizia  contabile  -                      Notizia di danno erariale 
   1. All'articolo 51, comma 4, del codice della  giustizia  contabile le parole «prima  della  pendenza  del  giudizio,  la  sezione»  sono sostituite dalle seguenti «prima della pendenza  del  giudizio,  sono comunque  tenute  riservate  le  generalita'  del   denunciante.   La sezione».  
           Note all'art. 19: 
               - Si riporta l'articolo 51 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 51 (Notizia di danno erariale). - (Omissis).                 3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto  in          essere in violazione delle disposizioni di cui al  presente          articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere  fatta          valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse,  innanzi          alla competente sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei          conti.                 4. Se la nullita' di cui al comma 3 e'  fatta  valere          con istanza proposta prima  della  pendenza  del  giudizio,          sono  comunque  tenute   riservate   le   generalita'   del          denunciante. La sezione decide,  in  camera  di  consiglio,          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza          e sentite le parti, con sentenza.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 20   Modifiche all'articolo 52 del  codice  della  giustizia  contabile  -  Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione 
   1. All'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole  «sono  tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque  riservate  le generalita'  dei  soggetti  pubblici  o  privati  che  segnalano   al procuratore regionale  eventi  di  danno,  anche  se  non  sottoposti all'obbligo di cui al presente comma»;     b) al comma 2, la parola  «nonche'»  e'  soppressa  e  le  parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la  normativa  di  settore,  nonche'  gli  incaricati  della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,».  
           Note all'art. 20: 
               - Si riporta l'articolo 52 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 52 (Obbligo di denuncia di  danno  e  onere  di          segnalazione). - 1. Ferme restando  le  disposizioni  delle          singole leggi di settore in materia di  denuncia  di  danno          erariale, i responsabili delle  strutture  burocratiche  di          vertice delle amministrazioni, comunque denominate,  ovvero          i dirigenti o responsabili  di  servizi,  in  relazione  al          settore cui sono preposti, che  nell'esercizio  delle  loro          funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito  di          segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti  che  possono          dare luogo a responsabilita' erariali,  devono  presentarne          tempestiva denuncia alla  procura  della  Corte  dei  conti          territorialmente competente. Le  generalita'  del  pubblico          dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque          riservate le generalita' dei soggetti  pubblici  o  privati          che segnalano al procuratore  regionale  eventi  di  danno,          anche se non sottoposti  all'obbligo  di  cui  al  presente          comma.                 2. Gli organi  di  controllo  e  di  revisione  delle          pubbliche  amministrazioni,  i  dipendenti  incaricati   di          funzioni  ispettive,  ciascuno  secondo  la  normativa   di          settore,  nonche'  gli  incaricati  della  liquidazione  di          societa' a partecipazione  pubblica,  sono  tenuti  a  fare          immediata denuncia di  danno  direttamente  al  procuratore          regionale competente,  informandone  i  responsabili  delle          strutture di vertice delle amministrazioni interessate.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 21   Modifiche all'articolo 54 del  codice  della  giustizia  contabile  -  Apertura del procedimento istruttorio;  introduzione  dell'articolo  54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile 
   1. All'articolo 54 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il comma 1 e' aggiunto il seguente:     «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in  ordine  all'eventuale  apertura  del  procedimento istruttorio.».   2. Dopo l'articolo 54  del  codice  della  giustizia  contabile  e' inserito il seguente:     «Art. 54-bis (Astensione e sostituzione  del  pubblico  ministero contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.     2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito  degli uffici di rispettiva  competenza,  il  procuratore  regionale  ed  il procuratore generale, il quale e'  competente  anche  in  ipotesi  di astensione del procuratore regionale.     3.  Con  il  provvedimento  che  accoglie  la  dichiarazione   di astensione,  il  magistrato  del  pubblico  ministero   astenuto   e' sostituito  con  un   altro   magistrato   del   pubblico   ministero appartenente al medesimo  ufficio  ovvero  indicato  dal  procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.».  
           Note all'art. 21: 
               - Si riporta l'articolo 54 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 54 (Apertura del procedimento  istruttorio).  -          1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno,          comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla  sua          immediata  archiviazione  per  difetto  dei  requisiti   di          specificita' e concretezza o  per  manifesta  infondatezza,          dispone  l'apertura  di  un  procedimento  istruttorio   ed          assegna, secondo criteri  oggettivi  e  predeterminati,  la          trattazione del relativo fascicolo.                 1-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo          57, il  procuratore  regionale  non  comunica  al  soggetto          denunciante   le   proprie   determinazioni    in    ordine          all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.».   |  
|   |                                 Art. 22   Modifiche all'articolo 56 del  codice  della  giustizia  contabile  -                         Deleghe istruttorie 
   1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile  la  parola «, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali  e motivati, salvo quanto  disposto  dall'articolo  61,  comma  7»  sono sostituite dalle seguenti: «, nonche',  per  specifiche  esigenze»  e dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti:  «, ove possibile, di».  
           Note all'art. 22: 
               - Si riporta l'articolo 56 del codice  della  giustizia          contabile come modificato dal presente decreto:                 «Art. 56 (Deleghe  istruttorie).  -  1.  Il  pubblico          ministero puo' svolgere attivita' istruttoria direttamente,          ovvero  puo'  delegare  gli  adempimenti  istruttori   alla          Guardia di Finanza o  ad  altre  Forze  di  polizia,  anche          locale, agli uffici territoriali del Governo  nonche',  per          specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi          pubblica amministrazione individuati in base a  criteri  di          professionalita'  e,  ove  possibile,  di  territorialita';          puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.».   |  
|   |                                 Art. 23   Modifiche all'articolo 58 del  codice  della  giustizia  contabile  -                Richieste di documenti e informazioni 
   1. All'articolo 58 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il comma 2 e' aggiunto il seguente:     «2-bis: Il  pubblico  ministero  puo'  accedere,  anche  mediante collegamento   telematico   diretto,   alla   sezione   dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».  
           Note all'art. 23: 
               - Si riporta l'articolo 58 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 58 (Richieste di documenti e  informazioni).  -          1. Il  pubblico  ministero  puo'  chiedere  alla  autorita'          giudiziaria l'invio degli atti  e  dei  documenti  da  essa          detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto          investigativo,  anche  nei  confronti  dei  destinatari  di          richieste istruttorie  del  pubblico  ministero  contabile,          salvo nulla osta del pubblico ministero penale.                 2.  Il  pubblico  ministero  dispone,   con   decreto          motivato contenente anche  i  termini  e  le  modalita'  di          trasmissione, che le pubbliche  amministrazioni,  gli  enti          pubblici  ovvero  gli  enti  a  prevalente   partecipazione          pubblica,  nonche'  i  soggetti  con  essi   contraenti   o          beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di  bilanci          pubblici, provvedono ad inviare atti e  documenti  da  essi          detenuti  in  originale  o  in  copia  autentica,   nonche'          informazioni, notizie e relazioni documentate.                 2-bis. Il pubblico  ministero  puo'  accedere,  anche          mediante  collegamento  telematico  diretto,  alla  sezione          dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo  7,  comma  6,          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre          1973, n. 605.».   |  
|   |                                 Art. 24   Modifiche all'articolo 59 del  codice  della  giustizia  contabile  -                       esibizione di documenti 
   1. All'articolo 59, comma 3, del codice della  giustizia  contabile dopo le parole «il sequestro degli atti» sono inserite  le  seguenti: «e dei documenti».  
           Note all'art. 24: 
               - Si riporta l'articolo 59 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 59 (Esibizione di documenti). - (Omissis).                 3.  In  caso  di  mancata  esibizione,  il   pubblico          ministero  dispone,  con  decreto  reclamabile   ai   sensi          dell'articolo 62, il sequestro degli atti e  dei  documenti          non esibiti.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 25   Modifiche all'articolo 60 del  codice  della  giustizia  contabile  -                         audizioni personali 
   1. All'articolo  60  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) nella rubrica,  dopo  le  parole  «Audizioni  personali»  sono aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»;     b) al comma 1, le parole «puo'  disporre  con  decreto  motivato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e» e le parole «alla  individuazione  delle personali responsabilita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla emersione delle personali responsabilita'».  
           Note all'art. 25: 
               - Si riporta l'articolo 60 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 60 (Audizioni personali di soggetti  informati)          . - 1. Il pubblico ministero puo' disporre o  delegare  con          decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti          informati,  al  fine  di  acquisire  elementi  utili   alla          ricostruzione dei fatti e alla  emersione  delle  personali          responsabilita'.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 26   Modifiche all'articolo 62 del  codice  della  giustizia  contabile  -                        Sequestro documentale 
   1. All'articolo 62, comma 7, del codice della  giustizia  contabile le parole «consegna del  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «conoscenza dell'avvenuto sequestro».  
           Note all'art. 26: 
               - Si riporta l'articolo 62 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 62 (Sequestro documentale). - (Omissis).                 7. Contro il decreto del pubblico ministero,  chi  ha          interesse puo' proporre reclamo con ricorso  alla  sezione,          nel termine perentorio di  dieci  giorni  dalla  conoscenza          dell'avvenuto sequestro.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 27   Modifiche all'articolo 64 del  codice  della  giustizia  contabile  -                Procedimenti d'istruzione preventiva 
   1. All'articolo 64, comma 1, del codice della  giustizia  contabile le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della sezione o il giudice da lui delegato».  
           Note all'art. 27: 
               - Si riporta l'articolo 64 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 64 (Procedimenti d'istruzione preventiva). - 1.          Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga  meno  la          possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi  di          prova, o in caso  di  eccezionale  urgenza,  il  presidente          della sezione o il giudice da lui delegato, su  istanza  di          parte,  provvede  all'assunzione   preventiva   del   mezzo          richiesto.                 (omissis)».   |  
|   |                                 Art. 28   Modifiche all'articolo 65 del  codice  della  giustizia  contabile  -  Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero 
   1. All'articolo 65 del codice della  giustizia  contabile  dopo  le parole  «pubblico  ministero»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ove espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,».  
           Note all'art. 28: 
               - Si riporta l'articolo 65 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 65 (Nullita' degli atti istruttori del pubblico          ministero). - 1. La  omessa  o  apparente  motivazione  dei          provvedimenti  istruttori  del  pubblico   ministero,   ove          espressamente  prevista,  ovvero  l'audizione  assunta   in          violazione dell'articolo  60,  comma  4,  secondo  periodo,          costituiscono causa di  nullita'  dell'atto  istruttorio  e          delle operazioni conseguenti.».   |  
|   |                                 Art. 29   Modifiche all'articolo 67 del  codice  della  giustizia  contabile  -                     Invito a fornire deduzioni 
   1. All'articolo  67  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 68»;     b) al comma 7, dopo le parole «a seguito  delle  controdeduzioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano  situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria  precedente,  che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre  e  salva  la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati».  
           Note all'art. 29: 
               - Si riporta l'articolo 67 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 67 (Invito a fornire deduzioni). - (Omissis).                 5.  Il  procuratore  regionale  deposita  l'atto   di          citazione in giudizio, a  pena  di  inammissibilita'  dello          stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del  termine          per la presentazione delle deduzioni da parte del  presunto          responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo          68.                 (Omissis).                 7. Successivamente all'invito a dedurre, il  pubblico          ministero non puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la          necessita'  di  compiere   accertamenti   sugli   ulteriori          elementi di fatto emersi a  seguito  delle  controdeduzioni          ovvero nel caso  che  ricorrano  situazioni  obiettivamente          nuove rispetto alla fase istruttoria  precedente,  che  non          richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva          la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai  soggetti          invitati.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 30   Modifiche all'articolo 68 del  codice  della  giustizia  contabile  -                         Istanza di proroga 
   1. All'articolo 68, comma 5, del codice della  giustizia  contabile dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte  le seguenti: «a cura della segreteria della stessa».  
           Note all'art. 30: 
               - Si riporta l'articolo 68 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 68 (Istanza di proroga). - (Omissis).                 5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga          e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio  di          dieci giorni  dalla  comunicazione  dell'ordinanza  a  cura          della segreteria della stessa.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 31   Modifiche all'articolo 69 del  codice  della  giustizia  contabile  -                            Archiviazione 
   1. All'articolo  69  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, le parole «quando l'azione amministrativa  si  e'» sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ove   valuti   che   l'azione amministrativa si sia»;     b) al comma 4, dopo le  parole  «procuratore  regionale,  e'»  e' inserita la seguente: «tempestivamente».  
           Note all'art. 31: 
               - Si riporta l'articolo 69 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 69 (Archiviazione). 1. Quando, anche a  seguito          di invito a dedurre, la notizia di danno risulta  infondata          o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in  giudizio          la contestazione di responsabilita', il pubblico  ministero          dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.                 2.   Il   pubblico   ministero    dispone    altresi'          l'archiviazione per assenza di colpa grave ove  valuti  che          l'azione amministrativa si sia conformata  al  parere  reso          dalla Corte  dei  conti  in  via  consultiva,  in  sede  di          controllo e in favore degli enti locali  nel  rispetto  dei          presupposti generali per il rilascio dei medesimi.                 3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato,          e' sottoposto al visto del procuratore regionale.                 4.  Il  decreto   di   archiviazione,   vistato   dal          procuratore regionale,  e'  tempestivamente  comunicato  al          destinatario dell'invito a dedurre.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 32   Modifiche all'articolo 70 del  codice  della  giustizia  contabile  -  Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato 
   1. All'articolo  70  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole «sopravvengano  fatti  nuovi  e  diversi successivi al provvedimento di archiviazione» sono  sostituite  dalle seguenti:   «dopo   l'emanazione   del   formale   provvedimento   di archiviazione  emergono   elementi   nuovi   consistenti   in   fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»;     b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:       «1-bis. Della riapertura  del  fascicolo  e'  data  notizia  ai soggetti   ai   quali   sia    stata    precedentemente    comunicata l'archiviazione.».  
           Note all'art. 32: 
               - Si riporta l'articolo 70 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  70  (Riapertura  del   fascicolo   istruttorio          archiviato). - 1. I fascicoli istruttori archiviati possono          essere  riaperti,  con  decreto  motivato  del  procuratore          regionale, se dopo l'emanazione del  formale  provvedimento          di archiviazione emergono  elementi  nuovi  consistenti  in          fatti  sopravvenuti,  ovvero  preesistenti  ma  dolosamente          occultati.                 1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia          ai soggetti ai quali sia stata  precedentemente  comunicata          l'archiviazione.».   |  
|   |                                 Art. 33   Modifiche all'articolo 71 del  codice  della  giustizia  contabile  -                  Accesso al fascicolo istruttorio 
   1. All'articolo  71  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell'invito  a  dedurre ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il  destinatario  dell'invito  a dedurre e, se nominato, il difensore  dotato  di  procura  alle  liti hanno» e le parole «previa presentazione  di  domanda  scritta»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «previa   presentazione   di   apposita istanza»;     b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine alla rilevanza dei documenti» sono inserite le  seguenti:  «non  gia'  acquisiti  al fascicolo istruttorio,».  
           Note all'art. 33: 
               - Si riporta l'articolo 71 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 71 (Accesso al fascicolo istruttorio). - 1.  Il          destinatario dell'invito  a  dedurre  e,  se  nominato,  il          difensore dotato di procura alle liti hanno il  diritto  di          visionare e di estrarre copia di tutti  documenti  inseriti          nel fascicolo istruttorio depositato presso  la  segreteria          della procura regionale, previa presentazione  di  apposita          istanza,  salva  la  tutela  della  riservatezza   di   cui          all'articolo 52, comma 1.                 (Omissis).                 5. Fatti salvi  i  mezzi  di  tutela  previsti  dalla          disciplina di settore, in caso di provvedimento di  diniego          all'accesso o decorsi inutilmente i termini per  l'adozione          del provvedimento espresso, il destinatario  dell'invito  a          dedurre puo' chiedere al pubblico ministero che provveda ai          sensi degli articoli 58 e  62,  motivando  in  ordine  alla          rilevanza dei documenti non  gia'  acquisiti  al  fascicolo          istruttorio, specificamente individuati per la sua  difesa.          Quando ne viene in  possesso,  il  pubblico  ministero  da'          immediata  comunicazione  al  destinatario  dell'invito   a          dedurre che i documenti richiesti sono  disponibili  presso          la segreteria  della  procura  regionale.  Se  il  pubblico          ministero non ritiene di accogliere la richiesta e'  tenuto          a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione  al          richiedente al  presidente  della  sezione  giurisdizionale          competente, che decide entro  cinque  giorni.  A  decorrere          dalla richiesta al pubblico ministero  il  termine  per  la          presentazione delle deduzioni e dei  documenti  e'  sospeso          fino alla comunicazione di disponibilita' dei  documenti  o          del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.».   |  
|   |                                 Art. 34   Modifiche all'articolo 72 del  codice  della  giustizia  contabile  -                 Deduzioni scritte e documentazione 
   1. All'articolo  72  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il destinatario  dell'invito  a  dedurre  puo'  presentare  al  pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»;     b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:       «5-bis. In caso  di  pluralita'  di  destinatari  di  invito  a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi  comunicato ai  soli  effetti  della  proroga  della  scadenza  per  il  deposito dell'atto di citazione.».  
           Note all'art. 34: 
               - Si riporta l'articolo 72 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 72  (Deduzioni  scritte  e  documentazione).  -          (Omissis).                 2.  Il  destinatario  dell'invito  a   dedurre   puo'          presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni          prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza          motivata  di  proroga  del  termine  stesso.  L'istanza  di          proroga e' depositata presso  la  segreteria  del  pubblico          ministero  ed  e'  decisa  entro  tre  giorni  con  decreto          motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu'  di          due volte.                 (omissis)                 5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito          a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi          comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per          il deposito dell'atto di citazione.».   |  
|   |                                 Art. 35   Modifiche all'articolo 74 del  codice  della  giustizia  contabile  -              Sequestro conservativo prima della causa 
   1. All'articolo 74 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il comma 4 e' inserito il seguente:     «4-bis.  Il  terzo  puo'  sempre  opporsi  al  provvedimento   di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti,  intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.».  
           Note all'art. 35: 
               - Si riporta l'articolo 74 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 74 (Sequestro conservativo prima della  causa).          - (Omissis).                 4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il          giudice,  omessa  ogni   formalita'   non   necessaria   al          contraddittorio e svolti gli atti  di  istruzione  ritenuti          indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita'          del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica  o  revoca          il decreto presidenziale.                 4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al  provvedimento          di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi  confronti,          intervenendo all'udienza di cui alla lettera a)  del  comma          2.                 5. Con l'ordinanza di accoglimento,  ove  la  domanda          sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,          viene fissato un termine non superiore  a  sessanta  giorni          per  il  deposito,  presso  la  segreteria  della   sezione          giurisdizionale regionale, dell'atto di  citazione  per  il          relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla  data          di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.».   |  
|   |                                 Art. 36   Modifiche all'articolo 75 del  codice  della  giustizia  contabile  -  Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza  dei  termini per l'impugnazione 
   1. All'articolo 75, comma 3, del codice della  giustizia  contabile le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole «su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o  del  terzo  che, venuto  a  conoscenza  del  provvedimento  cautelare  in  un  momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato».  
           Note all'art. 36: 
               - Si riporta l'articolo 75 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa  e          durante la pendenza dei termini per l'impugnazione).  -  1.          Il   sequestro   conservativo   puo'    essere    richiesto          contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso  di          causa, con separato ricorso, al  presidente  della  sezione          che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini          per l'impugnazione, la domanda  si  propone  al  presidente          della sezione che ha pronunciato la sentenza.                 2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.                 3. Salvo che sia stato proposto  reclamo,  nel  corso          del giudizio il collegio puo', su istanza di  parte  o  del          terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento  cautelare          in un momento successivo alla scadenza del termine  di  cui          all'articolo 76, comma 1, assume di  esserne  pregiudicato,          modificare  o  revocare  con  ordinanza  il   provvedimento          cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se  si          verificano mutamenti nelle circostanze  o  se  si  allegano          fatti  anteriori  di  cui  si   e'   acquisita   conoscenza          successivamente al provvedimento cautelare. In  tale  caso,          l'istante deve fornire la prova del momento in  cui  ne  e'          venuto a conoscenza.».   |  
|   |                                 Art. 37   Modifiche all'articolo 76 del  codice  della  giustizia  contabile  -              Reclamo contro i provvedimenti cautelari 
   1. All'articolo  76  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo le parole «e' reclamabile» sono  inserite  le seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume  di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le  parole  «,  o della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla notificazione se anteriore»;     b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre venti giorni  dal deposito del reclamo»;  
           Note all'art. 37: 
               - Si riporta l'articolo 76 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 76 (Reclamo contro i provvedimenti  cautelari).          - 1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e'          reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che          assume di essere pregiudicato dal provvedimento  cautelare,          nel termine perentorio di venti giorni dalla  comunicazione          della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice          designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2,  lettera  a),          non fa parte del collegio che decide sul reclamo.                 2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al  momento          della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel          rispetto del principio del  contraddittorio,  nel  relativo          procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni          e acquisire nuovi documenti.                 3. Il  collegio,  convocate  le  parti,  omessa  ogni          formalita' non necessaria al contraddittorio e  svolti  gli          atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione  ai          presupposti e  alle  finalita'  del  sequestro,  decide  in          camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del          reclamo, pronunciando  ordinanza  non  impugnabile  con  la          quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza  del  giudice          designato.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 38   Modifiche all'articolo 77 del  codice  della  giustizia  contabile  -                  Sequestro conservativo in appello 
   1. All'articolo  77  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e  immobili»  sono inserite le seguenti: «della controparte»;     b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:       «2.  Quando  la   convocazione   della   controparte   potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla  domanda  provvede il  presidente  della  sezione  d'appello,  con   decreto   motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione  delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un  termine  non superiore  a  quarantacinque  giorni,   nonche'   ad   assegnare   al procuratore generale un termine perentorio  non  superiore  a  trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.       3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.».  
           Note all'art. 38: 
               - Si riporta l'articolo 77 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 77 (Sequestro conservativo in  appello).  -  1.          Quando vi sia  il  fondato  timore  che  nelle  more  della          decisione di appello le garanzie patrimoniali  del  credito          vengano meno, il pubblico ministero,  contestualmente  alla          proposizione  del  gravame,  o  con  separato  atto,   puo'          chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il          giudizio  il  sequestro  conservativo  dei  beni  mobili  e          immobili della controparte,  comprese  somme  e  cose  alla          stessa dovute, nei limiti di legge.                 2. Quando la convocazione della controparte  potrebbe          pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla  domanda          provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto          motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di          comparizione delle parti  innanzi  al  giudice  monocratico          designato entro un termine non superiore  a  quarantacinque          giorni, nonche' ad assegnare  al  procuratore  generale  un          termine perentorio non superiore a  trenta  giorni  per  la          notificazione della domanda e del decreto. Si  applicano  i          termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.                 3. L'ordinanza del giudice designato  e'  reclamabile          al collegio secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti          dall'articolo 76.».   |  
|   |                                 Art. 39   Modifiche all'articolo 78 del  codice  della  giustizia  contabile  -                      Inefficacia del sequestro 
   1. All'articolo 78, comma 2,  secondo  periodo,  del  codice  della giustizia contabile dopo le parole «In caso  di  contestazione»  sono inserite le seguenti: «non manifestamente infondata».  
           Note all'art. 39: 
               - Si riporta l'articolo 78 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 78 (Inefficacia del  sequestro).  -  1.  Se  il          giudizio di merito non e' iniziato nel  termine  perentorio          di  cui  all'articolo  74,  comma  5,  ovvero  si  estingue          successivamente al suo inizio, il  provvedimento  cautelare          perde efficacia.                 2. In entrambi i casi, il presidente  della  sezione,          su ricorso della parte interessata, convocate le parti  con          decreto  in  calce  al  ricorso,  dichiara,  se  non   c'e'          contestazione,  con  ordinanza  non  impugnabile,  che   il          provvedimento e' divenuto inefficace e da' le  disposizioni          necessarie per ripristinare la  situazione  precedente.  In          caso di  contestazione  non  manifestamente  infondata,  il          presidente della sezione deferisce l'esame della  questione          al collegio, che decide con ordinanza.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 40   Modifiche all'articolo 79 del  codice  della  giustizia  contabile  -  Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di  custode 
   1.  All'articolo  79  del  codice  della  giustizia  contabile   il riferimento all'articolo 684 e' soppresso.  
           Note all'art. 40: 
               - Si riporta l'articolo 79 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 79 (Esecuzione del sequestro e gestione di beni          sequestrati e nomina di custode). -  1.  Per  l'attuazione,          l'esecuzione del sequestro conservativo e la  gestione  dei          beni sequestrati si applicano gli  articoli  669-duodecies,          675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile.».   |  
|   |                                 Art. 41   Modifiche all'articolo 81 del  codice  della  giustizia  contabile  -  Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro 
   1. All'articolo 81, comma 2, del codice della  giustizia  contabile le parole «in favore del Ministero dell'economia e  delle  finanze  o alla  diversa  amministrazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti: «nell'interesse dell'amministrazione».  
           Note all'art. 41: 
               - Si riporta l'articolo 81 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  81  (Cauzione  o  fideiussione  in  luogo  del          sequestro). - (Omissis).                 2. Se la  richiesta  e'  accolta,  viene  fissato  un          termine perentorio all'istante per depositare idonea  prova          del  contratto  di  fideiussione  stipulato  nell'interesse          dell'amministrazione in favore della quale il  giudizio  e'          stato  promosso,  ovvero  dell'avvenuto  versamento   della          cauzione  effettuato  in   un   apposito   conto   corrente          infruttifero intestato al Ministero dell'economia  e  delle          finanze, che provvede al successivo versamento al  bilancio          dello Stato o alla diversa amministrazione in favore  della          quale il giudizio e' stato promosso.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 42   Modifiche all'articolo 82 del  codice  della  giustizia  contabile  -                         Ritenuta cautelare 
   1. All'articolo 82, comma 1, del codice della  giustizia  contabile le parole «in virtu' di sentenza definitiva di  condanna  passata  in giudicato  per  responsabilita'  erariale»  sono   sostituite   dalle seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa».  
           Note all'art. 42: 
               - Si riporta l'articolo 82 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  82  (Ritenuta   cautelare).   -   1.   Qualora          l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano,  in  virtu'          di  sentenza  di  condanna   passata   in   giudicato   per          responsabilita' amministrativa, ragione  di  credito  verso          aventi diritto a somme dovute da  altre  amministrazioni  o          enti, possono  richiedere  la  sospensione  del  pagamento;          questa deve essere eseguita  in  attesa  del  provvedimento          definitivo.                 2. Avverso il provvedimento di  ritenuta  e'  ammesso          ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.».   |  
|   |                                 Art. 43   Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della parte  II  del                  codice della giustizia contabile 
   1. La rubrica del Capo I del titolo III della parte II  del  codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».     |  
|   |                                 Art. 44   Modifiche all'articolo 83 del  codice  della  giustizia  contabile  -             Chiamata in giudizio su ordine del giudice 
   1. All'articolo  83  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Pluralita'  di parti»;     b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Nel  giudizio  per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in  causa  per ordine del giudice.»;     c) al comma 2, le parole «Quando  il  fatto  dannoso  costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti  nei cui  confronti  deve  essere  assunta  la  decisione  devono   essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune  di  esse  non  siano state convenute» sono sostituite dalle  seguenti:  «Quando  il  fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non  sono  state convenute nello stesso processo,  se  si  tratta  di  responsabilita' parziaria».  
           Note all'art. 44: 
               - Si riporta l'articolo 83 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 83 (Pluralita' di parti). - 1. Nel giudizio per          responsabilita' amministrativa e' preclusa la  chiamata  in          causa per ordine del giudice.                 2. Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone          ed alcune di esse non sono  state  convenute  nello  stesso          processo, se si tratta  di  responsabilita'  parziaria,  il          giudice tiene conto  di  tale  circostanza  ai  fini  della          determinazione della minor somma  da  porre  a  carico  dei          condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 45   Modifiche all'articolo 85 del  codice  della  giustizia  contabile  -                   Intervento di terzi in giudizio 
   1. All'articolo 85, comma 1, del codice della  giustizia  contabile dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita  la  seguente: «qualificato».  
           Note all'art. 45: 
               - Si riporta l'articolo 85 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 85 (Intervento di  terzi  in  giudizio).  -  1.          Chiunque  intenda  sostenere  le   ragioni   del   pubblico          ministero puo' intervenire in  causa  ,  quando  vi  ha  un          interesse  qualificato  meritevole  di  tutela,  con   atto          notificato alle parti e depositato nella  segreteria  della          sezione.».   |  
|   |                                 Art. 46   Modifiche all'articolo 86 del  codice  della  giustizia  contabile  -                              Citazione 
   1. All'articolo  86  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:       «5-bis.  La  costituzione  del  convenuto  sana  i  vizi  della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.»;     b) il comma 9 e' abrogato.  
           Note all'art. 46: 
               - Si riporta l'articolo 86 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 86 (Citazione). - (Omissis).                 5-bis. La costituzione  del  convenuto  sana  i  vizi          della citazione e restano salvi gli effetti  sostanziali  e          processuali della domanda secondo quanto disposto al  comma          4.                 (Omissis).                 8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice          fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi  2  e          3.                 9. (abrogato).                 10. Il mancato rispetto del termine  di  comparizione          di cui all'articolo 88, comma  3,  rilevato  d'ufficio  dal          giudice se il convenuto non  si  costituisce  in  giudizio,          ovvero  eccepito  dal  convenuto   con   la   comparsa   di          costituzione, comporta la fissazione di una  nuova  udienza          nel rispetto dei termini.».   |  
|   |                                 Art. 47   Modifiche all'articolo 91 del  codice  della  giustizia  contabile  -                          Udienza pubblica 
   1. All'articolo 91, comma 7, del codice della  giustizia  contabile le parole «i  rappresentanti  delle  parti  presenti  e  il  pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e i difensori delle parti».  
           Note all'art. 47: 
               - Si riporta l'articolo 91 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 91 (Udienza pubblica). - (Omissis).                 7.  Dopo  la  relazione  della  causa,  il   pubblico          ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive          conclusioni svolgendone i motivi.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 48   Modifiche all'articolo 103 del codice  della  giustizia  contabile  -  Pubblicazione e comunicazione della sentenza 
   1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 e' abrogato.  
           Note all'art. 48: 
               - Si riporta l'articolo 103 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  103  (Pubblicazione  e   comunicazione   della          sentenza). - 1. (abrogato).                 2. La sentenza e'  resa  pubblica  mediante  deposito          nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.                 3. Il segretario da' atto del deposito in calce  alla          sentenza e vi appone la data e la firma,  ed  entro  cinque          giorni, mediante biglietto contenente  il  testo  integrale          della sentenza, ne da'  notizia  alle  parti  che  si  sono          costituite. La comunicazione non e' idonea a far  decorrere          i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.».   |  
|   |                                 Art. 49   Modifiche all'articolo 105 del codice  della  giustizia  contabile  -                         Incidente di falso 
   1. All'articolo 105  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 5, dopo le parole «dalla  parte  che  ha  dedotto  la falsita'» sono inserite le seguenti:  «,  unitamente  all'istanza  di fissazione di udienza»;     b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Se  nessuna  parte deposita la copia della sentenza nel termine  di  tre  mesi  dal  suo passaggio in giudicato,  il  giudizio  e'  dichiarato  estinto  anche d'ufficio.».  
           Note all'art. 49: 
               - Si riporta l'articolo 105 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 105 (Incidente di falso). - (Omissis).                 5. La sentenza che ha definito il giudizio  di  falso          e' depositata in copia autentica presso la segreteria della          sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita', unitamente          all'istanza di fissazione di udienza.                 6. Se nessuna parte deposita la copia della  sentenza          nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato,  il          giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».   |  
|   |                                 Art. 50   Modifiche all'articolo 106 del codice  della  giustizia  contabile  -                      Sospensione del giudizio 
   1. All'articolo 106  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sospensione  del processo»;     b) al comma 1, le parole «civile, penale o  amministrativa»  sono soppresse.  
           Note all'art. 50: 
               - Si riporta l'articolo 106 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 106 (Sospensione del processo). - 1. Il giudice          ordina  la  sospensione  del  processo  quando  la   previa          definizione di altra controversia pendente davanti a se'  o          ad  altro  giudice,  costituisca,  per  il  suo   carattere          pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale  dipenda          la  decisione  della   causa   pregiudicata   ed   il   cui          accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 51   Modifiche all'articolo 107 del codice  della  giustizia  contabile  -  Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso 
   1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia  contabile dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi  dalla»  sono inserite le seguenti: «conoscenza della».  
           Note all'art. 51: 
               - Si riporta l'articolo 107 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 107 (Prosecuzione o  riassunzione  di  processo          sospeso). - 1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza          proposto  ai   sensi   dell'articolo   119,   se   con   il          provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza          in cui  il  processo  deve  proseguire,  entro  il  termine          perentorio di tre mesi dalla  conoscenza  della  cessazione          della causa di sospensione o  dal  passaggio  in  giudicato          della  sentenza  che  definisce  la  controversia  di   cui          all'articolo 106, comma 1, le  parti  debbono  chiedere  al          giudice, che provvede con decreto, la fissazione  d'udienza          in prosecuzione.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 52   Modifiche all'articolo 108 del codice  della  giustizia  contabile  -                      Interruzione del giudizio 
   1. All'articolo 108  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Interruzione  del processo»;     b) al comma  6,  le  parole  «ovvero  di  successori  di  persona giuridica,» sono soppresse.  
           Note all'art. 52: 
               - Si riporta l'articolo 108 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 108 (Interruzione del processo). - (Omissis).                 6.   Nell'udienza   di   discussione,   il   pubblico          ministero, se ritiene non sussistere i presupposti  per  la          riassunzione  nei  confronti  degli  eredi,  puo'  chiedere          l'immediata declaratoria di  estinzione  del  processo  nei          confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 53   Modifiche all'articolo 114 del codice  della  giustizia  contabile  -                     Deferimento della questione 
   1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia  contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale  o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono  sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza  formulata  da  ciascuna  delle parti».  
           Note all'art. 53: 
               - Si riporta l'articolo 114 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 114 (Deferimento  della  questione).  -  1.  Le          sezioni giurisdizionali  d'appello  possono  deferire  alle          sezioni riunite in sede  giurisdizionale  la  soluzione  di          questioni di  massima,  d'ufficio  o  anche  a  seguito  di          istanza formulata da ciascuna delle parti.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 54   Modifiche all'articolo 124 del codice  della  giustizia  contabile  -                      Notificazione del ricorso 
   1.  All'articolo  124,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al numero 1), le parole «Commissione  per  la  finanza  e  gli organi  degli  enti   locali»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»;     b) il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:  «2)  al  prefetto ovvero  alla  autorita'  territoriale  istituzionalmente  competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture  o  di altra autorita' istituzionale;».  
           Note all'art. 54: 
               - Si riporta l'articolo 124 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  124  (Notificazione  del  ricorso).  -  1.  Il          ricorso avverso la deliberazione  della  sezione  regionale          di' controllo e'  proposto,  a  pena  di  inammissibilita',          entro trenta giorni dalla conoscenza legale della  delibera          impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione  in          ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti  e,          ai fini conoscitivi, alla  sezione  del  controllo  che  ha          emesso la delibera impugnata nonche':                   a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:                     1) alla Commissione per la stabilita' finanziaria          degli enti locali presso il Ministero dell'interno che  sia          intervenuta   nel   procedimento    conclusosi    con    la          deliberazione della sezione di controllo  della  Corte  dei          conti oggetto del giudizio;                     2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale          istituzionalmente competente,  nell'ipotesi  in  cui  dalla          deliberazione di controllo derivino  effetti  incidenti  su          atti consequenziali di  spettanza  delle  prefetture  o  di          altra autorita' istituzionale;                   b)  nei  giudizi  sui  rendiconti  consiliari,   ai          Presidenti  della  Giunta   regionale   e   del   Consiglio          regionale;                   c)  in  ogni   caso,   agli   eventuali   ulteriori          controinteressati.                 2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche'          l'atto oggetto del giudizio  produce  effetti  giuridici  e          sussista interesse all'impugnativa.».   |  
|   |                                 Art. 55   Modifiche all'articolo 132 del codice  della  giustizia  contabile  -                            Procedimento 
   1. All'articolo 132  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente: «Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la  costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»;     b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  decreto  e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione  deve  essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della  sezione  entro  il termine assegnato, che decorre dalla data di  legale  conoscenza  del decreto.».  
           Note all'art. 55: 
               - Si riporta l'articolo 132 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 132 (Procedimento). -  1.  Il  decreto  di  cui          all'articolo  131,  comma  1,  stabilisce  il  termine  per          l'accettazione   della   determinazione   presidenziale   e          l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di  mancata          accettazione. Con  il  decreto  si  assegna,  altresi',  il          termine per la costituzione in giudizio e per  la  notifica          dell'atto di citazione in  conformita'  a  quanto  previsto          dall'articolo 88, commi 1 e 2.                 2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura  della          procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La          dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con          firma autenticata, anche in forma  amministrativa,  e  deve          essere depositata presso la segreteria della sezione  entro          il termine assegnato, che  decorre  dalla  data  di  legale          conoscenza del decreto.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 56   Modifiche all'articolo 133 del codice  della  giustizia  contabile  -  Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie 
   1. All'articolo 133  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso»  sono  inserite le seguenti: «, unitamente  al  decreto  di  fissazione  dell'udienza camerale,»;     b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in  esso richiamati,» sono inserite le seguenti: «e il decreto  di  fissazione dell'udienza camerale,» e le parole «del  medesimo»  sono  sostituite dalle seguenti: «dei medesimi».  
           Note all'art. 56: 
               - Si riporta l'articolo 133 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 133 (Giudizio per  l'applicazione  di  sanzioni          pecuniarie). - (Omissis).                 3.  Copia  del  ricorso,  unitamente  al  decreto  di          fissazione dell'udienza camerale, e' notificata alla  parte          a cura del pubblico ministero.                 4.  Il  pubblico   ministero   deposita   presso   la          segreteria  della  sezione  il   ricorso,   unitamente   ai          documenti in esso richiamati, e il  decreto  di  fissazione          dell'udienza   camerale,   entro   dieci    giorni    dalla          notificazione dei medesimi.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 57   Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della  parte  III  del                  codice della giustizia contabile 
   1. La rubrica del capo I del titolo I della parte  III  del  codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».     |  
|   |                                 Art. 58   Modifiche all'articolo 141 del codice  della  giustizia  contabile  -                               Ricorso 
   1. All'articolo 141  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al  comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole  «a  seguito  di comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse;     b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono  soppresse e le parole «per  il  deposito  del  conto.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi',  un  termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti  e per il conseguente deposito del  conto  presso  la  segreteria  della sezione.»;     c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000  euro»  sono aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato  ai  sensi  dell'articolo 131, comma 2».  
           Note all'art. 58: 
               - Si riporta l'articolo 141 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 141 (Ricorso). - 1. Il pubblico  ministero,  di          sua iniziativa o su richiesta che  gli  venga  fatta  dalla          Corte  dei  conti  nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni          contenziose  o  di  controllo,  o   su   segnalazione   dei          competenti uffici  o  degli  organi  di  controllo  interno          dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio  per          la resa del conto nei casi di:                   a) cessazione  dell'agente  contabile  dal  proprio          ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;                   b)  deficienze  accertate  dall'amministrazione  in          corso di gestione  o  comunque  prima  della  scadenza  del          termine di presentazione del conto ;                   c)  ritardo  a  presentare  i  conti  nei   termini          stabiliti per legge o per regolamento e il  conto  non  sia          stato compilato d'ufficio.                   d) omissione del deposito del conto rilevata  dalle          risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche  a          seguito di comunicazione della segreteria della sezione.                   (Omissis).                 4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato          entro trenta giorni dal deposito del ricorso;  in  caso  di          accoglimento, assegna al contabile un  termine  perentorio,          non inferiore a  trenta  giorni,  decorrente  dalla  legale          conoscenza del decreto,  per  la  presentazione  del  conto          all'amministrazione   dandone    notizia    alla    sezione          giurisdizionale;    assegna,    altresi',    un     termine          all'amministrazione per il  rispetto  di  tutti  gli  altri          adempimenti e per il conseguente deposito del conto  presso          la segreteria della sezione.                 (Omissis).                 6. Decorso inutilmente  il  termine  fissato  per  il          deposito  del  conto,  il  giudice  dispone   con   decreto          immediatamente  esecutivo  la  compilazione  d'ufficio  del          conto, a spese  dell'agente  contabile  e,  salvo  che  non          ravvisi gravi e giustificati  motivi,  determina  l'importo          della sanzione pecuniaria a  carico  di  quest'ultimo,  non          superiore alla meta' degli stipendi, aggi o  indennita'  al          medesimo dovuti in relazione al periodo  cui  il  conto  si          riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non  goda  di          stipendio, aggio o indennita', non superiore a 1.000  euro,          importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 59   Modifiche all'articolo 142 del codice  della  giustizia  contabile  -                             Opposizione 
   1. All'articolo 142  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al  comma  1,  le  parole  «Avverso  il  decreto  del  giudice monocratico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Avverso  i  decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,» e le parole  «nel termine fissato per il deposito del  conto.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nel termine di trenta  giorni  decorrente  dalla  relativa comunicazione alle parti.»;     b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero» sono  sostituite dalle seguenti: «alle parti».  
           Note all'art. 59: 
               - Si riporta l'articolo 142 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 142  (Opposizione).  -  1.  Avverso  i  decreti          emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si  puo'          proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi          nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni          decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.                 (Omissis).                 5. La segreteria della sezione comunica il decreto di          fissazione  dell'udienza  all'opponente  e,  unitamente  al          ricorso, alle parti.».   |  
|   |                                 Art. 60   Modifiche all'articolo 144 del codice  della  giustizia  contabile  -                              Decisione 
   1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia  contabile dopo le parole «all'amministrazione da cui lo  stesso  dipende»  sono inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento».  
           Note all'art. 60: 
               - Si riporta l'articolo 144 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 144 (Decisione). - 1. Il giudizio per  resa  di          conto   e'   definito   con   sentenza   non   appellabile,          immediatamente esecutiva.                 2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione          e'  comunicata  all'agente  tenuto  alla  resa  del  conto,          all'amministrazione  da   cui   lo   stesso   dipende,   al          responsabile del procedimento e al pubblico ministero.».   |  
|   |                                 Art. 61   Modifiche all'articolo 145 del codice  della  giustizia  contabile  -                       Istruzione e relazione 
   1. All'articolo 145  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le  parole  «e notizie» sono  soppresse  e  le  parole  «,  e  all'effettuazione  di ispezioni, accertamenti  diretti  e  nomine  di  consulenti  tecnici, previa autorizzazione del collegio  in  Camera  di  consiglio.»  sono sostituite dalle seguenti: «. Puo' inoltre  procedere  ad  ispezioni, accertamenti diretti e  nomine  di  consulenti  tecnici,  per  questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in  Camera  di consiglio.»;     b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul  conto  conclude» sono inserite le seguenti: «, allo stato degli atti,».  
           Note all'art. 61: 
               - Si riporta l'articolo 145 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 145 (Istruzione e relazione). - (Omissis).                 3.  Il  giudice  relatore  dopo  aver  accertato   la          parificazione  da   parte   dell'amministrazione,   procede          all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli          altri atti che possa  avere  comunque  acquisito,  anche  a          mezzo  di   strumenti   telematici,   attraverso   apposita          richiesta   interlocutoria   all'amministrazione    o    al          contabile, se del caso volta alla correzione  di  eventuali          errori materiali.  Puo'  inoltre  procedere  ad  ispezioni,          accertamenti diretti e nomine di  consulenti  tecnici,  per          questi  ultimi  previa  autorizzazione  del   collegio   da          assumersi in camera di consiglio.                 4. La relazione sul conto conclude, allo stato  degli          atti, o per il discarico del contabile,  qualora  il  conto          chiuda in pareggio e risulti regolare, o  per  la  condanna          del medesimo a pagare  la  somma  di  cui  il  relatore  lo          ritenga debitore, ovvero per  la  rettifica  dei  resti  da          riprendersi nel conto successivo, per  la  declaratoria  di          irregolarita' della  gestione  contabile,  ovvero  per  gli          altri  provvedimenti  interlocutori  o  definitivi  che  il          relatore giudichi opportuni.».   |  
|   |                                 Art. 62   Modifiche all'articolo 147 del codice  della  giustizia  contabile  -                    Iscrizione a ruolo d'udienza 
   1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del  conto,  a  cura della segreteria della sezione, sono  comunicati  all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima,  all'agente  contabile nonche' al pubblico ministero.».  
           Note all'art. 62: 
               - Si riporta l'articolo 147 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  147  (Iscrizione   a   ruolo   d'udienza).   -          (Omissis).                 4.  Il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  e   la          relazione del giudice designato per l'esame  del  conto,  a          cura  della  segreteria  della  sezione,  sono   comunicati          all'amministrazione  interessata  e  per  il   tramite   di          quest'ultima  all'agente  contabile,  nonche'  al  pubblico          ministero.».   |  
|   |                                 Art. 63   Modifiche all'articolo 148 del codice  della  giustizia  contabile  -                       Udienza di discussione 
   1. All'articolo 148  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente  contabile puo'  chiedere  di  essere  ascoltato  dal   Collegio   per   fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di  un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza  a  mezzo  di  un funzionario appositamente delegato.»;     b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:       «2-bis. Il magistrato che  ha  sottoscritto  la  relazione  sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte  del  collegio giudicante.».  
           Note all'art. 63: 
               - Si riporta l'articolo 148 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 148 (Udienza di discussione). - 1.  All'udienza          possono comparire l'agente  contabile  e  l'amministrazione          interessata. Si applica l'articolo 91.                 2.  L'agente  contabile  puo'  chiedere   di   essere          ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti  e  svolgere          difese direttamente o  con  il  patrocinio  di  un  legale;          l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo  di  un          funzionario appositamente delegato.                 2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione          sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa  parte          del collegio giudicante.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 64   Modifiche all'articolo 149 del codice  della  giustizia  contabile  -                              Decisione 
   1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia  contabile dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le seguenti:  «,  ovvero   dichiara   l'irregolarita'   della   gestione contabile».  
           Note all'art. 64: 
               - Si riporta l'articolo 149 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 149 (Decisione). - (Omissis).                 3.  Quando  non  pronuncia  discarico,  il   collegio          liquida il debito dell'agente e dispone,  ove  occorra,  la          rettifica dei resti da riprendersi  nel  conto  successivo,          ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 65   Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I  della  parte  IV  del                  codice della giustizia contabile 
   1. La rubrica del capo I del titolo I della  parte  IV  del  codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali e fase istruttoria».     |  
|   |                                 Art. 66   Modifiche all'articolo 151 del codice  della  giustizia  contabile  -                         Giudice competente 
   1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia  contabile le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse.  
           Note all'art. 66: 
               - Si riporta l'articolo 151 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 151 (Giudice competente). - 1.  In  materia  di          ricorsi pensionistici  civili,  militari  e  di  guerra  la          sezione   giurisdizionale    regionale    competente    per          territorio,  in  primo  grado,  giudica   in   composizione          monocratica.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 67   Modifiche all'articolo 154 del codice  della  giustizia  contabile  -                        Deposito del ricorso 
   1. All'articolo 154  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, le parole «di guerra e  di  pensioni  privilegiate ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «puo'  essere  depositato» e' inserita la seguente: «anche»;     b) il comma 3 e' abrogato;  
           Note all'art. 67: 
               - Si riporta l'articolo 154 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 154 (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorso  e'          depositato nella segreteria della  sezione  giurisdizionale          territorialmente competente insieme con i documenti in esso          indicati.                 2. Il ricorso in  materia  di  pensioni  puo'  essere          depositato anche mediante spedizione di plico  raccomandato          alla segreteria della sezione. In questo caso,  della  data          di  spedizione  fa  fede  il  bollo  dell'ufficio   postale          mittente e, qualora questo  sia  illeggibile,  la  ricevuta          della raccomandata.                 3. (abrogato).                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 68   Modifiche all'articolo 155 del codice  della  giustizia  contabile  -  Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso 
   1. All'articolo 155  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»;     b) al comma 3, le parole  «che  viene  comunicato  al  ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del  fascicolo  amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di  fissazione  di  udienza viene  notificato  all'amministrazione   a   cura   del   ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria,  entro  dieci  giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.»;     c) al comma 4, le  parole  «non  intercorrono  piu'  di  sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «intercorrono  non  meno  di centoventi giorni»;     d) il comma 5 e' abrogato;     e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella  segreteria  della  sezione  le  prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data  di udienza.»;     f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «intercorre  un termine non minore di novanta giorni»;     g) al comma 7, le parole «quaranta  giorni»  e  «ottanta  giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi  giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;     h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e'  sostituita dalla seguente: «giudice»;     i)  al  comma  10,  la  parola  «collegio»  e'  sostituita  dalla seguente: «giudice».  
           Note all'art. 68: 
               - Si riporta l'articolo 155 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 155 (Fissazione  dell'udienza  e  notificazione          del ricorso).  -  1.  Il  giudice  monocratico  fissa  ogni          semestre il proprio calendario di udienze  e,  con  proprio          decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.                 2. Le parti hanno diritto  di  depositare  presso  la          sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo          di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai  sensi          dell'articolo 89.                 3. Il giudice, entro dieci giorni  dal  deposito  del          ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il          quale  dispone  anche   la   trasmissione   del   fascicolo          amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di          fissazione di udienza viene notificato  all'amministrazione          a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato  in          segreteria, entro dieci giorni dalla data di  comunicazione          del decreto stesso.                 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza          di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni.                 5. (abrogato).                 5-bis. Il ricorrente deve altresi'  depositare  nella          segreteria della sezione le  prove  dell'avvenuta  notifica          entro il decimo giorno che precede la data di udienza.                 6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella          dell'udienza  di  discussione  intercorre  un  termine  non          minore di novanta giorni.                 7. Il  termine  di  cui  al  comma  6  e'  elevato  a          centoventi giorni e quello di cui al comma 4 e'  elevato  a          centocinquanta giorni nel  caso  in  cui  la  notificazione          prevista dal comma 3 debba effettuarsi all'estero.                 8. Se la parte contro la quale e' stato  proposto  il          ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che          importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una          nuova udienza e un  termine  perentorio  per  rinnovare  la          notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.                 9. Se la parte contro la quale e' stato  proposto  il          ricorso non si costituisce neppure  all'udienza  fissata  a          norma  del  comma  8,   il   giudice   provvede   a   norma          dell'articolo 93.                 10. Se l'ordine di rinnovazione  della  notificazione          non e' eseguito, il giudice ordina la  cancellazione  della          causa  dal  ruolo  e  il  processo  si  estingue  a   norma          dell'articolo 111.».   |  
|   |                                 Art. 69   Modifiche all'articolo 156 del codice  della  giustizia  contabile  -                     Costituzione del convenuto 
   1. All'articolo 156  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il  giudice  adito» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di  posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo  28, comma 2»;     b)  al  comma  2,  primo  periodo,  la  parola  «cancelleria»  e' sostituita dalla seguente: «segreteria»;     c) al comma 3, le  parole  «dall'attore»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dal ricorrente».  
           Note all'art. 69: 
               - Si riporta l'articolo 156 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 156  (Costituzione  del  convenuto).  -  1.  Il          convenuto  deve  costituirsi  almeno  dieci  giorni   prima          dell'udienza,  dichiarando   la   residenza   o   eleggendo          domicilio nel comune in  cui  ha  sede  il  giudice  adito,          ovvero  indicando  un  indirizzo   di   posta   elettronica          certificata secondo le modalita' di  cui  all'articolo  28,          comma 2.                 2. La costituzione del convenuto si effettua mediante          deposito in segreteria  di  una  memoria  difensiva,  nella          quale sono proposte, a  pena  di  decadenza,  le  eccezioni          processuali e di merito che non siano rilevabili  d'ufficio          e le eventuali domande in via riconvenzionale.                 3. Nella stessa memoria il  convenuto  deve  prendere          posizione,  in  maniera  precisa  e  non  limitata  ad  una          generica  contestazione,  circa  i  fatti   affermati   dal          ricorrente a fondamento della domanda,  proporre  tutte  le          sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente,          a pena di decadenza, i mezzi di  prova  dei  quali  intende          avvalersi  e  in  particolare   i   documenti,   che   deve          contestualmente depositare.».   |  
|   |                                 Art. 70   Modifiche all'articolo 158 del codice  della  giustizia  contabile  -               Difesa delle pubbliche amministrazioni 
   1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia  contabile dopo le parole «la disposizione dell'articolo 417-bis del  codice  di procedura civile»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al  codice  di procedura civile».  
           Note all'art. 70: 
               - Si riporta l'articolo 158 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 158 (Difesa delle pubbliche amministrazioni). -          1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare  in  giudizio          da un proprio dirigente o da un  funzionario  appositamente          delegato.                 2. Per le amministrazioni  statali  e  equiparate  si          applica,  anche  in  grado  di  appello,  la   disposizione          dell'articolo  417-bis  del  codice  di  procedura  civile,          nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni  di          attuazione del codice di procedura civile.».   |  
|   |                                 Art. 71   Modifiche all'articolo 160 del codice  della  giustizia  contabile  -  Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione  del  contraddittorio per ordine del giudice 
   1. All'articolo 160  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 2 e' abrogato;     b) al comma 3, le parole «alle  parti  avverse»  sono  sostituite dalle seguenti: «alle altre parti»;   2. Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:     «Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio  per  ordine  del giudice). - 1. Il  giudice,  quando  ritiene  che  vi  siano  persone interessate  ad  opporsi  al  ricorso,  ordina   l'integrazione   del contraddittorio.     2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di  costituzione  del  convenuto,  osservati  i termini di cui ai commi 4,  6  e  7  dell'articolo  155.  Il  termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova  udienza  decorre  dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.     3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno  di  dieci  giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria  memoria  a  norma dell'articolo 156.     4. A tutte le notificazioni e comunicazioni  occorrenti  provvede la segreteria del giudice.».  
           Note all'art. 71: 
               - Si riporta l'articolo 160 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 160 (Intervento). - 1. L'intervento di coloro i          quali abbiano  interesse  nella  domanda  proposta  con  il          ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.                 2. (abrogato).                 3. L'intervento si effettua con  comparsa  notificata          alle altre parti e depositata in segreteria.».   |  
|   |                                 Art. 72   Modifiche all'articolo 161 del codice  della  giustizia  contabile  -                   Istanza provvedimenti cautelari 
   1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle  parti  il  decreto,  unitamente  al  ricorso, almeno dieci giorni  prima  della  data  fissata  per  la  Camera  di consiglio; le  parti  possono  depositare  in  segreteria  memorie  e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».  
           Note all'art. 72: 
               - Si riporta l'articolo 161 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 161 (Istanza  di  provvedimenti  cautelari).  -          (Omissis).                 2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di          consiglio per la discussione  dell'istanza  cautelare,  con          decreto che viene comunicato, a cura della  segreteria,  al          ricorrente,  il  quale  notifica  alle  parti  il  decreto,          unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data          fissata per  la  camera  di  consiglio;  le  parti  possono          depositare in segreteria memorie e documenti sino a  cinque          giorni prima della data di udienza.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 73   Modifiche all'articolo 162 del codice  della  giustizia  contabile  -                               Reclamo 
   1. All'articolo 162  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole  «nel  termine  perentorio  di  quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione»  sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»;     b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza»  e'  inserita  la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria»  sono aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per  reclamo.  Le  parti possono  presentare  memorie  e  documenti  fino  al  quinto   giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il  magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa  parte  del  collegio che decide sul ricorso».  
           Note all'art. 73: 
               - Si riporta l'articolo 162 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 162 (Reclamo). - 1. Contro l'ordinanza  con  la          quale e' stata concessa o negata la  sospensione  dell'atto          e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio,  da          depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla          comunicazione dell'ordinanza  a  cura  della  segreteria  o          dalla notificazione, se anteriore.                 2. Il presidente, entro dieci  giorni  dal  deposito,          fissa  l'udienza  camerale  di  discussione   con   decreto          comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al          ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie  e          documenti fino al quinto giorno precedente la data  fissata          per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso  il          provvedimento reclamato  non  fa  parte  del  collegio  che          decide sul ricorso.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 74   Modifiche all'articolo 164 del codice  della  giustizia  contabile  -                       Udienza di discussione 
   1. All'articolo 164  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»;     b) al comma 9, le parole «Nei casi  previsti  dall'articolo  165» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nei  casi  previsti  dall'articolo 160-bis».  
           Note all'art. 74: 
               - Si riporta l'articolo 164 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 164 (Udienza di discussione). - (Omissis).                 6.  Qualora  cio'  non  sia  possibile,  fissa  altra          udienza, non oltre trenta giorni  dalla  prima,  concedendo          alle  parti,  ove  ricorrano  giusti  motivi,  un   termine          perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza          di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.                 (Omissis).                 9.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  160-bis,   il          giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque          giorni, siano notificati al terzo il provvedimento  nonche'          il  ricorso  introduttivo  e  l'atto  di  costituzione  del          convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155.  Il          termine massimo  entro  il  quale  deve  tenersi  la  nuova          udienza  decorre  dalla  pronuncia  del  provvedimento   di          fissazione.                 (omissis)».   |  
|   |                                 Art. 75   Modifiche all'articolo 167 del codice  della  giustizia  contabile  -                      Pronuncia della sentenza 
   1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia  contabile le parole «un termine non superiore a dieci giorni»  sono  sostituite dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni».  
           Note all'art. 75: 
               - Si riporta l'articolo 167 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 167 (Pronuncia della sentenza). - (Omissis).                 2. Se il giudice lo ritiene necessario, su  richiesta          delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a          trenta giorni per il deposito di note difensive,  rinviando          la  causa  all'udienza   immediatamente   successiva   alla          scadenza del termine suddetto,  per  la  discussione  e  la          pronuncia della sentenza.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 76   Modifiche all'articolo 168 del codice  della  giustizia  contabile  -                       Deposito della sentenza 
   1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la  parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria».  
           Note all'art. 76: 
               - Si riporta l'articolo 168 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 168 (Deposito della sentenza). - 1. La sentenza          e' depositata in segreteria  entro  quindici  giorni  dalla          pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo  167,  comma          1.  La  segreteria  ne  da'  immediata  comunicazione  alle          parti.».   |  
|   |                                 Art. 77   Modifiche all'articolo 170 del codice  della  giustizia  contabile  -                  Appello in materia pensionistica 
   1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia  contabile le parole  «la  sentenza  del  giudice  unico  delle  pensioni»  sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle pensioni».  
           Note all'art. 77: 
               - Si riporta l'articolo 170 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art.  170  (Appello  in  materia  pensionistica).  -          (Omissis).                 4. Il giudice d'appello, quando annulla  la  sentenza          del  giudice  monocratico  delle  pensioni  per  omessa   o          apparente  motivazione  su   un   punto   dirimente   della          controversia costituente questione di  fatto,  rimette  gli          atti al primo giudice per  il  giudizio  sul  merito  e  la          pronuncia sulle spese del grado d'appello.».   |  
|   |                                 Art. 78   Modifiche all'articolo 173 del codice  della  giustizia  contabile  -                         Forma della domanda 
   1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia  contabile le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «novanta giorni».  
           Note all'art. 78: 
               - Si riporta l'articolo 173 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 173 (Forma della domanda). - (Omissis).                 3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza          di  discussione  non  devono  decorrere  piu'  di   novanta          giorni.».   |  
|   |                                 Art. 79   Modifiche all'articolo 174 del codice  della  giustizia  contabile  -                    Comunicazioni e notificazioni 
   1. All'articolo 174  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto  impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il  primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il  ricorrente  deve  altresi' depositare  nella  segreteria   della   sezione   le   relazioni   di notificazione  entro  il  decimo  giorno  che  precede  la  data   di udienza.»;     b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono  sostituite  dalle seguenti: «centoventi giorni».  
           Note all'art. 79: 
               - Si riporta l'articolo 174 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 174 (Comunicazioni e notificazioni).  -  1.  Il          ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,          deve  essere  notificato  all'amministrazione,  o  all'ente          impositore, che ha adottato l'atto impugnato e alla procura          regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni  dalla          comunicazione del  decreto.  Il  ricorrente  deve  altresi'          depositare nella segreteria della sezione le  relazioni  di          notificazione entro il decimo giorno che precede la data di          udienza.                 2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella          dell'udienza  di  discussione  intercorre  un  termine  non          minore di trenta giorni.                 3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta          giorni e quello  di  cui  all'articolo  173,  comma  3,  e'          elevato  a  centoventi  giorni   nel   caso   in   cui   la          notificazione  prevista  dal  comma  1  debba   effettuarsi          all'estero.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 80   Modifiche all'articolo 175 del codice  della  giustizia  contabile  -                  Intervento del pubblico ministero 
   1. All'articolo 175  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi  di  cui  all'articolo 172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse  e  le  parole  «trenta giorni prima dell'udienza fissata» sono  sostituite  dalle  seguenti: «venti giorni  prima  dell'udienza  fissata  o  nel  diverso  termine stabilito dal presidente della sezione»;     b) i commi 2 e 3 sono abrogati.  
           Note all'art. 80: 
               - Si riporta l'articolo 175 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 175 (Intervento del pubblico ministero).  -  1.          Nei giudizi di cui all'articolo 172, il pubblico ministero,          compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula  le          sue  conclusioni  e  le  deposita  nella  segreteria  della          sezione venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  o  nel          diverso termine stabilito dal presidente della sezione.                 2. (abrogato).                 3. (abrogato).».   |  
|   |                                 Art. 81   Modifiche all'articolo 178 del codice  della  giustizia  contabile  -              Termini per le impugnazioni e decorrenza 
   1. All'articolo 178  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, le parole  «di  cui  all'articolo  202,  comma  1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»;     b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il  caso  in  cui  la parte contumace dimostra di non aver avuto  conoscenza  del  processo per nullita' della citazione o della  notificazione  di  essa  o  per nullita' della notificazione degli atti di cui  all'articolo  93,  la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena  di  decadenza,  entro  un  anno dalla pubblicazione della sentenza.»;     c) al comma  5,  le  parole  «Il  ricorso  per  Cassazione»  sono sostituite dalle  seguenti:  «Indipendentemente  dalla  notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»;     d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di  cui  al  comma  1» sono inserite le seguenti: «o 4»;  
           Note all'art. 81: 
               - Si riporta l'articolo 178 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 178 (Termini per le impugnazioni e decorrenza).          - (Omissis).                 1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione,          l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2,  e          il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni.  E'  anche          di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e          l'opposizione di terzo di cui al primo  periodo  contro  la          sentenza delle sezioni di appello.                 2. I termini stabiliti al comma 1  sono  perentori  e          decorrono dalla notificazione  della  sentenza,  effettuata          con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del  codice          di  procedura  civile,   tranne   per   i   casi   previsti          dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b),          c), d) ed e), e comma  2,  riguardo  ai  quali  il  termine          decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o  la          falsita'  o  la  collusione  o  e'  stato   recuperato   il          documento, o  sono  stati  riconosciuti  l'omissione  o  il          doppio impiego ovvero e' passata in giudicato  la  sentenza          di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico          ministero  ha  avuto  conoscenza  della  sentenza  di   cui          all'articolo 202, comma 2.                 3.  L'impugnazione  proposta  contro  una  parte   fa          decorrere nei confronti dello stesso impugnante  i  termini          di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.                 4.  Indipendentemente   dalla   notificazione   della          sentenza, fatto salvo il caso in  cui  la  parte  contumace          dimostra di non aver  avuto  conoscenza  del  processo  per          nullita' della citazione o della notificazione  di  essa  o          per  nullita'  della  notificazione  degli  atti   di   cui          all'articolo  93  la  revocazione  per  i  motivi  di   cui          all'articolo 202, comma 1, lettere f)  e  g),  deve  essere          depositata, a  pena  di  decadenza,  entro  un  anno  dalla          pubblicazione della sentenza.                 5.  Indipendentemente   dalla   notificazione   della          sentenza, il ricorso per cassazione deve essere  notificato          entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.                 6. Quando, durante la decorrenza dei termini  di  cui          al comma 1 o 4, sopravviene alcuno  degli  eventi  previsti          nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica  l'articolo  328          del codice di procedura civile.».   |  
|   |                                 Art. 82   Modifiche all'articolo 180 del codice  della  giustizia  contabile  -                 Deposito dell'atto di impugnazione 
   1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia  contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e'  inserita  la  seguente: «notificato».  
           Note all'art. 82: 
               - Si riporta l'articolo 180 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 180 (Deposito dell'atto di impugnazione). -  1.          Nei giudizi di appello l'atto  di  impugnazione  notificato          deve essere depositato nella segreteria del giudice  adito,          a  pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni  dall'ultima          notificazione,  unitamente  ad  una  copia  della  sentenza          impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.                 (omissis)».   |  
|   |                                 Art. 83   Modifiche all'articolo 182 del codice  della  giustizia  contabile  -  Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza 
   1. All'articolo 182, del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite  dalle seguenti «alle altre parti»  e  dopo  le  parole  «entro  il  termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «;  nel  caso  di  impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il  decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso  notificato,  dalla  parte che  lo   abbia   ottenuto,   all'amministrazione   di   appartenenza dell'agente contabile»;     b) al  comma  5,  le  parole  «a  norma  dell'articolo  88»  sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93».  
           Note all'art. 83: 
               - Si riporta l'articolo 182 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 182 (Notificazione del  decreto  di  fissazione          dell'udienza). - 1. La parte che abbia ottenuto il  decreto          di fissazione  dell'udienza  deve  notificarlo  alle  altre          parti entro il termine stabilito; nel caso di  impugnazione          concernente una sentenza relativa a un giudizio  di  conto,          il decreto di  fissazione  dell'udienza  va  in  ogni  caso          notificato,   dalla   parte   che   lo   abbia    ottenuto,          all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile.                 (Omissis).                 5. Se la parte contro  la  quale  e'  stata  proposta          l'impugnazione  non  si  costituisce  neppure   all'udienza          fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede  a  norma          dell'articolo 93.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 84   Modifiche all'articolo 190 del codice  della  giustizia  contabile  -                   Forma e contenuto dell'appello 
   1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del  codice  della  giustizia contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere».  
           Note all'art. 84: 
               - Si riporta l'articolo 190 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 190 (Forma  e  contenuto  dell'appello).  -  1.          L'appello  si   propone   con   citazione   contenente   le          indicazioni  prescritte  dall'articolo  86  e  deve  essere          motivato.                 2.    L'appello    deve     contenere,     a     pena          d'inammissibilita',  la  specificazione  delle  ragioni  in          fatto e in diritto sulle quali  si  fonda  il  gravame  con          l'indicazione:                   a)  dei  capi  della  decisione  che   si   intende          appellare e delle  modifiche  che  vengono  richieste  alla          ricostruzione dei  fatti  compiuta  dal  giudice  di  primo          grado;                   b) delle circostanze da cui  deriva  la  violazione          della legge e della loro rilevanza ai fini della  decisione          impugnata.                   (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 85   Modifiche all'articolo 196 del codice  della  giustizia  contabile  -                    Improcedibilita' dell'appello 
   1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia  contabile le  parole  «,  benche'  si  sia  anteriormente   costituito,»   sono soppresse.  
           Note all'art. 85: 
               - Si riporta l'articolo 196 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 196 (Improcedibilita' dell'appello).  -  1.  Se          l'appellante non  compare  all'udienza  di  discussione  il          collegio rinvia la causa ad una  successiva  udienza  della          quale la segreteria da'  comunicazione  all'appellante.  Se          anche  alla  nuova  udienza   l'appellante   non   compare,          l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.».   |  
|   |                                 Art. 86   Modifiche all'articolo 199 del codice  della  giustizia  contabile  -                       Rinvio al primo giudice 
   1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia  contabile le parole «novanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre mesi».  
           Note all'art. 86: 
               - Si riporta l'articolo 199 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 199 (Rinvio al primo giudice). - (Omissis).                 3. Le parti devono riassumere il processo nel termine          perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore,          dalla comunicazione della sentenza.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 87   Modifiche all'articolo 201 del codice  della  giustizia  contabile  -                 Forma della domanda e procedimento 
   1. All'articolo 201  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, le parole  «Il  ricorso  deve  essere  depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178,  commi  1  e  2,»  sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro il termine  stabilito  dall'articolo  178,  commi  1  e  2,  mediante deposito»;     b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».  
           Note all'art. 87: 
               - Si riporta l'articolo 201 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 201 (Forma della  domanda  e  procedimento).  -          (Omissis).                 3.  L'opposizione  deve  essere  proposta,  entro  il          termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,  mediante          deposito nella segreteria del giudice  competente,  insieme          con la copia della sentenza impugnata.                 (Omissis).                 7.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  della          sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte  inserita          nel ricorso e qualora dall'esecuzione possa derivare  grave          e irreparabile  danno,  il  giudice  dell'opposizione  puo'          disporre in camera di  consiglio,  sentite  le  parti,  con          ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia  sospesa  o          che sia prestata congrua cauzione.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 88   Modifiche all'articolo 202 del codice  della  giustizia  contabile  -                         Casi di revocazione 
   1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia  contabile le parole «di cui  al  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)»  sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c),  d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il  dolo  del  giudice  o  la  riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».  
           Note all'art. 88: 
               - Si riporta l'articolo 202 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 202 (Casi di revocazione). - (Omissis).                 3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per          l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi          di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purche' la          scoperta del dolo o  della  falsita',  o  il  recupero  dei          documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo          del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego          di somme o l'errore  di  calcolo  siano  avvenuti  dopo  la          scadenza del termine suddetto.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 89   Modifiche all'articolo 203 del codice  della  giustizia  contabile  -                Proposizione e termini per la domanda 
   1. All'articolo 203  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»;     b) al comma 3, le parole «, decorrenti  dall'irrevocabilita'  nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e,  negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse.  
           Note all'art. 89: 
               - Si riporta l'articolo 203 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 203 (Proposizione e termini per la domanda).  -          1. La domanda di revocazione si propone  con  ricorso  allo          stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.                 2.  Il  ricorso,   oltre   agli   elementi   di   cui          all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione  dei          motivi richiesti dalla legge per la  sua  ammissibilita'  e          deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del          giudice competente, insieme con  la  copia  della  sentenza          impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.                 3. Il deposito deve essere effettuato nei termini  di          cui all'articolo 178.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 90   Modifiche all'articolo 212 del codice  della  giustizia  contabile  -                          Titolo esecutivo 
   1. All'articolo 212  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, le parole «sull'originale  o  sulla  copia,  della seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del  funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»;     b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  spedizione  del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle  parti a favore delle  quali  e'  stato  pronunciato  il  provvedimento.  Il rilascio  della  copia  in  forma  esecutiva   alle   amministrazioni interessate  avviene  d'ufficio,  da  parte  della  segreteria  della sezione giurisdizionale, per il tramite del  pubblico  ministero,  al quale le stesse si rivolgono indicando il numero  di  copie  conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.»;     c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non  puo'  spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in  forma  esecutiva  a  favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono  chieste dalla parte interessata con  motivata  istanza  al  presidente  della sezione,  che  provvede  con  decreto;  la  richiesta  nell'interesse dell'amministrazione  e'  fatta   per   il   tramite   del   pubblico ministero.»;     d) al comma 5, dopo le  parole  «Il  dirigente  della  segreteria della  sezione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   il   funzionario delegato».  
           Note all'art. 90: 
               - Si riporta l'articolo 212 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 212  (Titolo  esecutivo).  -  1.  Le  decisioni          definitive di condanna,  l'ordinanza  esecutiva  emessa  ai          sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti  emessi          ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo          per  l'esecuzione  forzata,  sono  muniti   della   formula          esecutiva.                 2.  La  spedizione  in   forma   esecutiva   consiste          nell'intestazione "Repubblica  italiana  -  In  nome  della          legge" e nell'apposizione  da  parte  del  dirigente  della          segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario          all'uopo delegato,  sulla  copia  del  provvedimento  della          formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali  giudiziari  che          ne siano richiesti  e  a  chiunque  spetti,  di  mettere  a          esecuzione il presente titolo,  al  pubblico  ministero  di          darvi assistenza, e  a  tutti  gli  ufficiali  della  forza          pubblica  di  concorrervi,  quando  ne   siano   legalmente          richiesti".                 3. La spedizione del titolo in forma  esecutiva  puo'          farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle  quali          e' stato pronunciato il provvedimento.  Il  rilascio  della          copia in forma esecutiva alle  amministrazioni  interessate          avviene d'ufficio, da parte della segreteria della  sezione          giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero,  al          quale le stesse si rivolgono indicando il numero  di  copie          conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.                 4. Non puo' spedirsi, senza giusto  motivo,  piu'  di          una  copia  in  forma  esecutiva  alla  stessa  parte.   Le          ulteriori copie sono chieste dalla  parte  interessata  con          motivata istanza al presidente della sezione, che  provvede          con     decreto;      la      richiesta      nell'interesse          dell'amministrazione e' fatta per il tramite  del  pubblico          ministero.                 5. Il dirigente della segreteria della sezione  o  il          funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del          presente articolo e' condannato a una  pena  pecuniaria  da          1.000 a  5.000  euro,  con  decreto  del  presidente  della          sezione.».   |  
|   |                                 Art. 91   Modifiche all'articolo 214 del codice  della  giustizia  contabile  -  Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato 
   1. All'articolo 214  del  codice  della  giustizia  contabile  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:       «1-bis. Nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  o  enti interessati, la riscossione delle  spese  di  giustizia  deve  essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso  di  piu'  crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»;     b) al comma 3, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente: «L'amministrazione  puo'  richiedere  al  procuratore  regionale   di conoscere  gli  esiti  degli  accertamenti   patrimoniali   volti   a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.».  
           Note all'art. 91: 
               - Si riporta l'articolo 214 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 214 (Attivita' esecutiva dell'amministrazione o          dell'ente danneggiato). - 1. Alla riscossione  dei  crediti          liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva  a          carico  dei  responsabili  per  danno  erariale,   provvede          l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso          l'ufficio designato con  decreto  del  Ministro  competente          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  4-  bis,  lettera          e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ovvero  con          provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o          dell'ente.                 1-bis. Nel caso di pluralita'  di  amministrazioni  o          enti interessati, la riscossione delle spese  di  giustizia          deve essere curata dal titolare del maggior credito  o,  in          caso di piu' crediti  della  stessa  entita',  da  ciascuna          amministrazione in parti uguali.                 2.  Il  titolare  dell'ufficio   designato   comunica          tempestivamente al procuratore  regionale  territorialmente          competente l'inizio della procedura  di  riscossione  e  il          nominativo del responsabile del procedimento.                 3. L'amministrazione o l'ente  titolare  del  credito          erariale,  a  seguito  della   comunicazione   del   titolo          giudiziale   esecutivo,    ha    l'obbligo    di    avviare          immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le          modalita' di cui  al  comma  5  ed  effettuando  la  scelta          attuativa ritenuta piu' proficua  in  ragione  dell'entita'          del credito, della situazione patrimoniale del  debitore  e          di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.          L'amministrazione puo' richiedere al procuratore  regionale          di conoscere  gli  esiti  degli  accertamenti  patrimoniali          volti  a  verificare  le  condizioni  di  solvibilita'  del          debitore.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 92   Modifiche all'articolo 217 del codice  della  giustizia  contabile  -                      Giudice dell'ottemperanza 
   1. All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia  contabile le parole «Il giudice unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il giudice monocratico».  
           Note all'art. 92: 
               - Si riporta l'articolo 217 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 217 (Giudice dell'ottemperanza). - (Omissis).                 2. Il giudice monocratico esercita i poteri  inerenti          al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze          emesse  dalle  sezioni  giurisdizionali  regionali  e   non          sospese dalle sezioni  giurisdizionali  d'appello,  nonche'          per le sentenze confermate in appello con  motivazione  che          abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo  delle          sentenze di primo grado.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 93   Modifiche all'articolo 3 delle norme di attuazione del  codice  della  giustizia contabile - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi 
   1. All'articolo 3  delle  norme  di  attuazione  del  codice  della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole  «di  quelli  affidati  dall'ufficio,  e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli  incarichi  anche  a  mezzo  di  strumenti  informatici»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  quelli  affidati  complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce  che  sia  assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti  informatici,  del conferimento dei medesimi»;     b) al comma 3, la parola «Questi» e' sostituita  dalle  seguenti: «Il presidente».  
           Note all'art. 93: 
               - Si riporta l'articolo 3 delle norme di attuazione del          codice  della  giustizia  contabile,  come  modificato  dal          presente decreto:                 «Art.  3   (Vigilanza   sulla   distribuzione   degli          incarichi).  -  1.  Il  presidente  della  sezione   vigila          affinche',  senza   danno   per   l'amministrazione   della          giustizia, gli incarichi siano  equamente  distribuiti  tra          gli iscritti nell'albo in  modo  tale  che  a  nessuno  dei          consulenti iscritti possano essere conferiti  incarichi  in          misura  superiore  al  10  per  cento  di  quelli  affidati          complessivamente  dall'ufficio  nell'ultimo   triennio,   e          garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche          a mezzo di  strumenti  informatici,  del  conferimento  dei          medesimi.                 (Omissis).                 3. Il presidente deve dare  notizia  degli  incarichi          dati e dei compensi liquidati al presidente  del  tribunale          presso il quale il consulente e' iscritto.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 94   Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del  codice  della            giustizia contabile - Registri di segreteria 
   1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di  attuazione  del  codice della giustizia contabile dopo le parole «le norme delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «Titolo II,».  
           Note all'art. 94: 
               - Si riporta l'articolo 4 delle norme di attuazione del          codice  della  giustizia  contabile,  come  modificato  dal          presente decreto:                 «Art. 4 (Registri di segreteria). -  1.  Con  decreti          del Presidente della  Corte  dei  conti,  e  in  attuazione          dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui          all'Allegato  1  (di  seguito  codice),  sono  stabiliti  i          registri che devono essere tenuti, a cura delle  segreterie          delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari          della Corte dei conti.                 2.  Ai  registri  di  segreteria  ed  agli  atti  del          segretario si applicano, in quanto  compatibili,  le  norme          delle  disposizioni  del  Titolo   II,   Capo   III   delle          disposizioni  di  attuazione  del   codice   di   procedura          civile.».   |  
|   |                                 Art. 95   Modifiche al Capo VII delle norme  di  attuazione  del  codice  della                         giustizia contabile 
   1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:     «Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei  conti).  - 1. La  formazione  teorico-pratica,  prevista  dall'articolo  73  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere svolta anche presso  la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di  controllo, sia  presso  gli  uffici  della  procura  generale  e  delle  procure regionali.     2. I requisiti, le modalita' e gli effetti  della  partecipazione al periodo di formazione  teorico-pratica  presso  gli  uffici  della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del  decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli  altri  uffici giudiziari.     3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su  proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalita' di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.».     |  
|   |                                 Art. 96   Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto  legislativo  26  agosto 2016, n. 174 - Disposizioni particolari 
   1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26  agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, le parole «da presentare»  sono  sostituite  dalle seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole «dalla data di entrata in vigore del codice»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  qualunque  sia l'esercizio di riferimento»;     b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:       6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia'  conferiti  alla  data  di entrata in vigore della medesima  disposizione,  i  quali  proseguono sino alla relativa scadenza.  
           Note all'art. 96: 
               - Si riporta l'articolo 2 dell'allegato  3  al  decreto          legislativo 26 agosto 2016, n.  174,  come  modificato  dal          presente decreto:                 «Art. 2 (Disposizioni particolari). - (Omissis).                 3. Le disposizioni di cui alla Parte III  del  codice          si applicano ai  conti  giudiziali  da  presentarsi  presso          l'amministrazione di competenza a decorrere dalla  data  di          entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio  di          riferimento.                 (Omissis).               6-bis. La disposizione di cui  all'articolo  12,  comma          1-bis, del codice,  non  si  applica  agli  incarichi  gia'          conferiti alla data di entrata  in  vigore  della  medesima          disposizione,  i  quali  proseguono  sino   alla   relativa          scadenza.».   |  
|   |                                 Art. 97   Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto  legislativo  26                  agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni 
   1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto  legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) e' inserita  la  seguente: «f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;».  
           Note all'art. 97: 
               - Si riporta l'articolo 4 dell'allegato  3  al  decreto          legislativo 26 agosto 2016, n.  174,  come  modificato  dal          presente decreto:                 «Art. 4 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di          entrata in vigore del codice, sono o restano  abrogati,  in          particolare:                   a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;                   b) gli articoli da 67 a 97  del  regio  decreto  12          luglio 1934, n. 1214;                   c) l'articolo 20 del decreto del  Presidente  della          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;                   d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre          1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14          gennaio 1994, n. 19;                   e) l'articolo 1, comma 1-septies,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20,  limitatamente  alle  parole  "di  cui          all'articolo 5, comma  2,  del  decreto-legge  15  novembre          1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14          gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14          gennaio 1994, n. 20;                   f) gli articoli 1, 2, 3, 6  e  7  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;                   f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000,  n.          205;                   g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;                   h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo,  del          decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;                   i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno  2014,          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto          2014, n. 114.                 2.    Quando    disposizioni    vigenti    richiamano          disposizioni abrogate dal  comma  1,  il  riferimento  agli          istituti previsti da queste ultime si  intende  operato  ai          corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.».   |  
|   |                                 Art. 98 
   Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 
   1. Al codice della giustizia contabile di cui  all'allegato  1  del decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,  sono  apportate  le seguenti modifiche redazionali:     a) all'articolo 8, le parole  «dalle  sezioni  di  appello»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalle   sezioni   giurisdizionali   di appello»;     b)  all'articolo  9,  nella  rubrica,  la  parola  «sezioni»   e' sostituita dalla seguente: «Sezioni»;     c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le  sezioni  centrali di  appello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tra   le   sezioni giurisdizionali centrali di appello»;     d) all'articolo 13, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente: «Momento determinante della giurisdizione»;     e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo,  le  parole  «delle forza di polizia» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  forze  di polizia»;     f) all'articolo 43, comma 6, le  parole  «di  essere  incorsa  in decadenza» sono sostituite  dalle  seguenti  «di  essere  incorsa  in decadenze» e  le  parole  «commi  11  e  12»  sono  sostituite  dalle seguenti: «commi 12 e 13»;     g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e'  sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla seguente: «chi»;     h) all'articolo 69,  al  comma  1,  le  parole  «vi  siano»  sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»;     i) all'articolo 84, comma  1,  le  parole  «Quando  piu'  giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti  ad  una  stessa  sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto  o  per  il  titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu'  giudizi  relativi  alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per  il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»;     l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il  pubblico  ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»;     m) all'articolo 118, comma 1, le  parole  «dinanzi  alla  sezioni riunite»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dinanzi  alle  sezioni riunite»;     n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di  cui all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa;     o) all'articolo 157, nella  rubrica,  la  parola  «personali»  e' sostituita dalla seguente: «personale»;     p) all'articolo 161, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»;     q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le  altri  parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»;     r) all'articolo 214, comma 1, le  parole  «o  con  provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento».  
           Note all'art. 98: 
               - Si riportano gli articoli 8, 9 10, 13,  42,  43,  51,          69, 84, 108, 118, 141, 157, 161, 178 e 214 del codice della          giustizia contabile,  con  modifiche  recate  dal  presente          decreto:                 «Art. 8 (Organi della giurisdizione contabile). -  1.          La giurisdizione  contabile  e'  esercitata  dalle  sezioni          giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di          appello, dalle sezioni riunite in  sede  giurisdizionale  e          dalle sezioni riunite in speciale composizione della  Corte          dei conti.»;               per il testo dell'articolo 9 del codice della giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto, si  vedano          le note all'articolo 3;               per  il  testo  dell'articolo  10  del   codice   della          giustizia contabile come modificato dal  presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 4;               la rubrica dell'articolo 13 del codice della  giustizia          contabile, come modificata  dal  presente  decreto,  e'  la          seguente: «Momento determinante della giurisdizione»;               si riporta l'articolo 42  del  codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 42 (Notificazioni e  comunicazioni).  -  1.  Le          notificazioni e le comunicazioni degli  atti  del  processo          contabile,  comprese  quelle  effettuate  nel   corso   del          procedimento, sono disciplinate  dal  codice  di  procedura          civile e dalle leggi speciali concernenti la  notificazione          degli atti giudiziari in materia civile  e  contabile,  ove          non  previsto  diversamente   dal   presente   codice.   Il          Presidente della  sezione  puo'  autorizzare,  su  motivata          richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle          forze di polizia.»;               - Si riporta l'articolo 43 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 43 (Termini e preclusioni). - (Omissis).                 6.  La  parte  che  dimostra  di  essere  incorsa  in          decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al          giudice di essere rimessa in termini; il  giudice  provvede          ai sensi dell'articolo 93, commi 12 e 13.                 (Omissis).»;               per  il  testo  dell'articolo  51  del   codice   della          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 19;               per  il  testo  dell'articolo  69  del   codice   della          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 31;               - Si riporta l'articolo 84 del codice  della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 84 (Riunione delle cause).  -  1.  Quando  piu'          giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a  cause          connesse per l'oggetto o per il titolo pendono  davanti  ad          una stessa sezione, il  presidente,  anche  d'ufficio,  con          decreto ne puo'  ordinare  la  trattazione  nella  medesima          udienza.                 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.»;               per  il  testo  dell'articolo  108  del  codice   della          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 52;               - Si riporta l'articolo 118 del codice della  giustizia          contabile, come modificato dal presente decreto:                 «Art. 118  (Conflitto  di  competenza  territoriale).          - 1. Quando, in seguito  alla  ordinanza  che  dichiara  la          incompetenza territoriale del giudice adito,  la  causa  e'          riassunta nei termini fissati  dal  giudice  nell'ordinanza          medesima o, in  mancanza,  in  quello  di  tre  mesi  dalla          comunicazione, davanti al  giudice  dichiarato  competente,          questi, se ritiene di  essere  a  sua  volta  incompetente,          richiede d'ufficio il  regolamento  di  competenza  dinanzi          alle sezioni riunite.»;               per  il  testo  dell'articolo  141  del  codice   della          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 58;               la rubrica dell'articolo 157 del codice della giustizia          contabile come  modificata  dal  presente  decreto,  e'  la          seguente: « Costituzione e difesa personale delle parti »;               per  il  testo  dell'articolo  161  del  codice   della          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 72;               per  il  testo  dell'articolo  178  del  codice   della          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 81;               per  il  testo  dell'articolo  214  del  codice   della          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,          si vedano le note all'articolo 91.   |  
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                           Norma finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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