| Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 25 settembre 2019, n. 113 |  
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e  il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21  ottobre  2005; b) Accordo tra il Governo della  Repubblica  italiana  e  il  Governo della Repubblica di Corea in materia di  cooperazione  scientifica  e tecnologica,  con  Annesso,  fatto  a  Roma  il  16  febbraio   2007.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i seguenti Accordi:     a) Accordo in materia di cooperazione culturale  tra  il  Governo della Repubblica italiana e il Governo  della  Repubblica  di  Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;     b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo della Repubblica di Corea in materia di  cooperazione  scientifica  e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.     |  
|   |                                                               Allegato 
           ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA 
    Il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Coreana (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti");    Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra  i due paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza  reciproche attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore  delle arti, della cultura, dell'istruzione,  del  patrimonio  culturale  ed archeologico, dei giovani e dello sport; 
    Hanno concordato quanto segue: 
                              Articolo 1    Le Parti Contraenti promuoveranno ed incoraggeranno lo sviluppo di una cooperazione paritaria e reciprocamente favorevole ai  sensi  del presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti  applicabili in vigore nei rispettivi paesi.     |  
|   |                 AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN              THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND                THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                ACCORDO TRA                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                   E                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA         IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
    Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di  Corea  (qui  di  seguito  denominati  "le   Parti   Contraenti"), CONSIDERANDO il mutuo beneficio di rafforzare i  legami  di  amicizia esistenti tra i due Paesi,    DESIDEROSI  di  incrementare  la   reciproca   conoscenza   e   la cooperazione  attraverso  lo  sviluppo  di  rapporti  scientifici   e tecnologici, Hanno convenuto quanto segue: 
                                  Articolo 1                                Finalita'    II  presente  Accordo  mira  a  promuovere   lo   sviluppo   della cooperazione scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, concordati su base paritaria e di mutuo beneficio, in accordo con  la legislazione esistente nei rispettivi Paesi.     |  
|   |                             AGREEMENT BETWEEN                THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC                                  AND                THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA        ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata  in  vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente:     a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1, lettera a);     b) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1, lettera b).     |  
|   |                               Articolo 2    Le  Parti  Contraenti  sosterranno   e   promuoveranno   attivita' bilaterali e multilaterali nel settore della cultura, che  potrebbero inserirsi   nel   quadro   dei   programmi    delle    organizzazioni internazionali di cui esse sono parte.     |  
|   |                                   Articolo 2                         Cooperazione bilaterale    Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici  accordi fra Ministeri, Istituzioni, Universita', Centri di Ricerca,  e  altri enti dei rispettivi  Paesi  coinvolti  nella  ricerca  scientifica  e nell'innovazione tecnologica.     |  
|   |                   ITALY-KOREA AGREEMENT ON COOPERATION                IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
               Schedule on Intellectual Property Rights 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1. Per l'Accordo di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13,  16  e  19,  e' autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni  2019  e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.   2. Per l'Accordo di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b), relativamente  agli  articoli  5,  7  e  8  e  al   paragrafo   2.2.3 dell'Annesso, e' autorizzata la spesa di 610.000  euro  per  ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.   3.   Agli   oneri   derivanti   dal   presente    articolo,    pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e  2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                               Articolo 3    Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive  lingue  e culture nel territorio dell'altra Parte  Contraente.  Ciascuna  Parte Contraente agevolera' e promuovera' lo  studio  della  lingua,  della letteratura e della storia dell'altro paese presso le  Universita'  e gli  altri  istituti  di   istruzione   superiore,   in   particolare incrementando le docenze ed i lettorati collegati a tale studio.     |  
|   |                                   Articolo 3                        Cooperazione multilaterale    1. Le Parti Contraenti promuoveranno  progetti  multilaterali  che potrebbero essere  inseriti  nei  Programmi  di  Ricerca  dell'Unione Europea nei campi della scienza e della tecnologia.    2. Entrambe le parti contraenti  coopereranno  con  organizzazioni internazionali nei casi ritenuti opportuni al  fine  di  ottenere  il loro  coinvolgimento  nel  finanziamento  e  nella  realizzazione  di programmi e progetti derivati dalle forme  di  cooperazione  elencate nel presente accordo o da altri Accordi che potrebbero  scaturire  in futuro     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dalle disposizioni degli  Accordi  di  cui  all'articolo  1,  ad esclusione degli articoli 3,  4,  6,  7,  8,  9,  11,  13,  16  e  19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  e  degli articoli 5, 7 e 8  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, lettera b), nonche' del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso  all'Accordo  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli  9  e  10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.     |  
|   |                               Articolo 4    Le  Parti  Contraenti  coopereranno  nel  settore  dell'istruzione attraverso lo scambio di documenti e visite di  esperti  al  fine  di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione  e  del loro sviluppo, e con lo scopo di comparare i sistemi ed  i  piani  di studio per giungere ad un accordo sul  reciproco  riconoscimento  dei certificati e diplomi di istruzione.     |  
|   |                                   Articolo 4                            Settori prioritari    Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica  e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle  applicate  allo sviluppo delle  tecnologie,  con  particolare  riguardo  ai  seguenti settori:   Fisica,   Chimica,   Scienze   della   salute,    Energia, Informazione,    Telecomunicazioni,    Biotecnologie,     Micro     e Nanotecnologie,  Agricoltura  e   Industria   alimentare,   Ambiente, Aerospazio, Energia,  Trasporti,  Ingegneria  elettronica  e  civile, Tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.     |  
|   |                                 Art. 5 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 25 settembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                               Articolo 5    1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevoleranno,  di  comune accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attivita' delle istituzioni  culturali,  accademiche  e  didattiche  dell'altra Parte nel proprio territorio.    2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le  istituzioni  di  cui  al  presente Articolo.     |  
|   |                                   Articolo 5                        Attivita' di cooperazione    Le forme di cooperazione previste  da  questo  Accordo  potrebbero comprendere le seguenti:    a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici;    b. scambi di informazioni e documentazione;    c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico;    d. centri congiunti di ricerca e laboratori;    e. progetti congiunti di ricerca e formazione;    f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;    g. ogni altra  forma  di  cooperazione  che  le  Parti  Contraenti potranno concordare.     |  
|   |                               Articolo 6    Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione ed i  contatti diretti  tra  le  rispettive  universita'  ed   altri   istituti   di insegnamento superiore o specializzato attraverso  accordi  specifici tra tali istituti  di  insegnamento,  in  particolare  attraverso  lo scambio di lettori,  ricercatori  ed  esperti  che  parteciperanno  a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.     |  
|   |                                   Articolo 6                        Sostegno alla cooperazione    1. Il sostegno alle attivita' di cooperazione previste all'art.  5 sara'  soggetto  alla  disponibilita'  di  fondi  e  alle   politiche relative,  alle  leggi  ed  ai  regolamenti  di  entrambe  le   Parti Contraenti.    2. Ciascuna delle Parti  Contraenti  mettera'  a  disposizione  di ricercatori e tecnici, borsisti  o  esperti  inviati  dai  rispettivi Governi ed accolti sul  proprio  territorio  le  migliori  condizioni possibili  di  lavoro  ed  i  benefici  previsti  dalla  legislazione vigente.     |  
|   |                               Articolo 7    Le  Parti  Contraenti  promuoveranno  contatti  e   collaborazioni dirette tra gli  enti  governativi  competenti  in  materia  di  arti visive, dello spettacolo, letteratura,  architettura  e  architettura d'interni,   in    vista    della    partecipazione    a    festival, rappresentazioni, esposizioni ed altri incontri organizzati  dai  due paesi. Le Parti  Contraenti  incoraggeranno  inoltre  lo  scambio  di rappresentanti di tali settori,  compresi  quelli  che  lavorano  nel campo delle arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.     |  
|   |                                   Articolo 7                        Trattamento dei risultati    1. Il trattamento della proprieta' intellettuale creata o  fornita nel corso  delle  attivita'  di  cooperazione  rientranti  in  questo Accordo deve svolgersi cosi' come previsto dall'Annesso, che e' parte integrante dell'Accordo.    2. Le Parti Contraenti,  tenendo  presente  i  principi  affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica  e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti  dalle  attivita' congiunte di collaborazione.     |  
|   |                               Articolo 8    Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione tra le  rispettive organizzazioni  attraverso  la  promozione  di  progetti   comuni   e coproduzioni cinematografiche, al fine di accrescere il valore  della cinematografia in entrambi i paesi.     |  
|   |                                   Articolo 8                            Commissione Mista    1. Le Parti Contraenti istituiranno una  Commissione  Mista  sulla Cooperazione Scientifica e  Tecnologica  composto  da  rappresentanti designati dalle Parti Contraenti.    2.  La  Commissione  Mista  si  riunira'  alternativamente   nelle capitali dei due Paesi in date da  concordarsi  attraverso  i  canali diplomatici.    3. La Commissione Mista avra' le seguenti funzioni:    (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attivita' di cooperazione condotte sotto questo Accordo;    (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni  misura necessaria ad accrescere la cooperazione  scientifica  e  tecnologica fra le Parti Contraenti;    (c)  redigere  ed  approvare   proposte   per   i   programmi   di cooperazione; e    (d) discutere ogni questione relativa alla  esecuzione  di  questo Accordo.     |  
|   |                               Articolo 9    Le Parti  Contraenti  incoraggeranno,  in  particolare  attraverso l'istituzione  di  premi  ed  altri  incentivi,   la   traduzione   e pubblicazione di opere letterarie dell'altro paese.     |  
|   |                                   Articolo 9                       Soluzione delle controversie    Possibili     divergenze     derivanti      dall'esecuzione      o dall'interpretazione del presente Accordo  verranno  risolte  tra  le Parti Contraenti per via negoziale attraverso i canali diplomatici.     |  
|   |                               Articolo 10    Le  Parti  Contraenti  promuoveranno  la   cooperazione   tra   le rispettive  autorita'  governative  competenti  nel   settore   della proprieta' intellettuale e dei relativi diritti.     |  
|   |                                   Articolo 10                               Emendamenti    II presente accordo potra' essere modificato in qualsiasi  momento con  il  consenso  delle  Parti   Contraenti.   Eventuali   modifiche entreranno in vigore con le stesse  procedure  previste  dall'Accordo all'art. 11.     |  
|   |                               Articolo 11    Le Parti Contraenti incoraggeranno  la  cooperazione  diretta  tra musei  ed  istituzioni  archeologiche  e  di  tutela  del  patrimonio culturale nonche' tra le biblioteche dei due  paesi,  allo  scopo  di promuovere  la  tutela,  conservazione  e  restauro  del   patrimonio culturale e la tutela e gestione dei paesaggio culturale.     |  
|   |                                   Articolo 11                       Entrata in vigore e denuncia    1. Il  presente  Accordo,  entrera'  in  vigore  alla  data  della ricezione  della  seconda  delle  due  Notifiche  con  cui  le  Parti Contraenti si saranno  comunicate  per  vie  diplomatiche  l'avvenuto espletamento  delle  rispettive   procedure   interne   di   ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo.    2. Il presente Accordo avra' durata illimitata, e  continuera'  ad avere effetto a meno che una delle  parti  contraenti  non  notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo.    3. La denuncia  dell'Accordo  non  incidera'  sull'esecuzione  dei programmi in corso avviati e non completati  durante  il  periodo  di vigenza dell'Accordo, salvo che  entrambe  le  parti  non  concordino diversamente.    IN  FEDE  di  che  i   sottoscritti   rappresentanti   debitamente autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente Accordo.    Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese. 
    PER IL GOVERNO DELLA        PER IL GOVERNO DELLA    REPUBBLICA ITALIANA         REPUBBLICA DI COREA      Massimo D'ALEMA              SONG MIN-SOON    MINISTRO DEGLI AFFARI      MINISTRO DEGLI AFFARI       ESTERI                         ESTERI 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Articolo 12    Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore  del patrimonio culturale e  dell'archeologia  attraverso  lo  scambio  di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi  e  seminari, ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti  ed  altre iniziative tese a migliorare e conservare  il  rispettivo  patrimonio culturale ed archeologico.     |  
|   |             ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                            ITALIA - COREA 
                Annesso sulla Proprieta' Intellettuale 
    Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le  Parti  Contraenti assicureranno  una  tutela  adeguata  ed  efficace  alla   proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo  e delle relative intese per la  sua  esecuzione.  Le  Parti  Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno  o modello industriale, trovato vegetale, nonche'  ogni  opera  tutelata dal  diritto  di  autore  realizzata  nel  quadro  dell'Accordo,  nel rispetto della normativa nazionale.  I  diritti  di  tale  proprieta' intellettuale  verranno  ripartiti  in  conformita'   alle   seguenti disposizioni.    1. Campo di applicazione    1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte  le attivita' congiunte svolte ai sensi del presente Accordo,  salvo  che le Parti Contraenti o i rappresentanti  debitamente  autorizzati  non convengano altrimenti.    1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprieta' intellettuale' si da' il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che istituisce    l'Organizzazione    Mondiale    per    la    Proprieta' intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include i  diritti  tutelati  dall'Accordo  relativamente  agli  aspetti   di Proprieta' Intellettuale  connessi  al  Commercio  (TRIPS),  Allegato dell'Accordo   dell'Organizzazione   Mondiale   per   il    Commercio sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994.    1.3. Il presente Annesso definisce la  ripartizione  dei  diritti, introiti  e  proventi  tra  le  Parti  Contraenti.   Ciascuna   Parte Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti  alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante  contratti  o altri strumenti giuridico-legali,  qualora  necessario.  Il  presente Annesso in nessun modo influenza o  pregiudica  la  ripartizione  dei diritti tra una  Parte  Contraente  e  i  propri  partecipanti.  Tali diritti  rimangono  regolati  dalle  leggi  e  dalla   prassi   delle rispettive Parti Contraenti.    1.4. Ogni disputa in relazione alla proprieta'  intellettuale  che sorga sotto questo Accordo sara' risolta per  via  negoziale  tra  le Istituzioni partecipanti interessate o, qualora  necessario,  tra  le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.    1.5.  La  denuncia  della  validita'  del  presente  Accordo   non pregiudichera' i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  dal  presente Annesso.    2. Ripartizione dei diritti    2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a  tradurre e pubblicare  in  riviste  articoli  tecnico-scientifici,  relazioni, rapporti  e  libri  che   costituiscano   risultato   diretto   della cooperazione nell'ambito del presente  Accordo.  Su  tutte  le  copie pubblicamente diffuse  delle  opere  tutelate  dal  diritto  d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore  non  abbia  rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.    2.2. I diritti  a  tutte  le  forme  di  proprieta'  intellettuale diversi da quelli indicati a precedente paragrafo  2.1  del  presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:    2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in  uno  dei  due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in  settori di  loro  interesse  saranno   assicurati   diritti   di   proprieta' intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese  ospitante purche' vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese d'appartenenza.    Inoltre  a  ciascun  ricercatore  definito  inventore   o   autore spettera' il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente  nel Paese ospitante.    2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari  dei  diritti di proprieta' intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte  a meno che  diversamente  concordato  dalle  Parti  Contraenti.  Se  la ricerca non preventivamente  definita  come  "ricerca  congiunta",  i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla  ricerca  saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo  2.2.1. del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio territorio,  tutti  i  diritti  di  sfruttamento   della   proprieta' intellettuale creata a seguito  della  ricerche  congiunte.  Tutti  i diritti, al di fuori dei territori delle  Parti  Contraenti,  saranno determinati  tenendo  conto  dei  relativi  contributi  delle   Parti Contraenti e dei loro  partecipanti  alla  ricerca  congiunta,  e  il relativo  grado  di  impegno  nel  brevettare  i  risultati  di  ogni invenzione  che  ne  risulti,  e  di  ogni  altro  fattore   ritenuto appropriato.    2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2, di questo Annesso, nel caso in cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla  creazione  o alla fornitura di un tipo di proprieta'  intellettuale  non  protetta dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti,  le  Parti  Contraenti istituiranno  una  commissione  di  ricercatori   e   di   funzionari governativi di entrambe le  parti  per  discutere  e  determinare  la corretta allocazione dei diritti di proprieta' intellettuale.  Se  la Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel    tipo di proprieta'  intellettuale  rinuncia  alla  sua  quota  per iscritto, rinunciando a tenere la sopra  menzionata  discussione,  la Parte Contraente la cui  legislazione  invece  tutela  quel  tipo  di proprieta' intellettuale e' titolare di tutti i diritti di cui sopra.    3. Trattamento delle informazioni    3.1. Ogniqualvolta le informazioni  definite  in  precedenza  come "informazione riservata di lavoro" e' fornita o creata nel quadro  di questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti  la proteggera'  in  accordo  con  le  rispettive  vigenti  legislazioni, regolamenti e pratiche  amministrative.  L'informazione  puo'  essere identificata come "informazione riservata di lavoro" quando:    a) e' segreta, nel senso che nel suo  insieme  o  nella  specifica configurazione  dei  suoi  componenti  non  e'  generalmente  noto  o facilmente accessibile a persone  competenti  nella  materia  in  cui questo tipo di informazione e' generalmente usato; oppure    b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e ragionevoli per mantenerla segreta; e    c) ha valore commerciale  per  il  fatto  di  essere  informazione segreta.    3.2.  L'informazione  scientifica  e  tecnologica  di  natura  non proprietaria, che non sia  informazione  resa  pubblica  per  ragioni commerciali ed industriali, e derivata da attivita' di  cooperazione, sara'  resa  disponibile,  a  meno  che  diversamente  deciso,   alla comunita' scientifica mondiale attraverso i  canali  abituali  ed  in accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.      |  
|   |                               Articolo 13    Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi  disponibili  e con il criterio della reciprocita', borse di  studio  in  materie  di interesse  specifico  rivolte  a  studenti,  insegnanti   e   lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca  presso universita' o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse  di studio beneficeranno delle condizioni piu' favorevoli ai sensi  delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.     |  
|   |                               Articolo 14    Le Parti Contraenti perseguiranno una stretta  collaborazione  tra le rispettive amministrazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico  illegale  di  opere  d'arte,   articoli   culturali,   beni audiovisivi, beni protetti, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle norme e  dei  regolamenti  in  vigore  nei  rispettivi paesi.     |  
|   |                               Articolo 15    Le Parti Contraenti promuoveranno  lo  scambio  di  conoscenze  ed esperienze in materia di diritti umani, liberta' politiche e  civili, nonche' pari opportunita'  tra  i  sessi  e  tutela  delle  minoranze etniche, culturali e linguistiche.     |  
|   |                               Articolo 16    Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori  dei giovani e dello  sport  attraverso  lo  scambio  di  informazioni  ed esperienze ed attraverso viaggi di studio,  gare  e  qualunque  altra iniziativa  opportuna.  Le   Parti   Contraenti   incoraggeranno   la cooperazione tra le rispettive  organizzazioni  pubbliche  e  private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le  iniziative  internazionali  legate  ai giovani.     |  
|   |                               Articolo 17    Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  ogni  forma  di  scambio  o collaborazione tra individui  ed  organizzazioni  nel  settore  della filmografia, della radio e della televisione.     |  
|   |                               Articolo 18    Le  Parti  Contraenti  si  impegnano  a  sostenere  congiuntamente progetti  di   cooperazione   culturale   tra   le   istituzioni   ed organizzazioni dei  due  paesi  e  quelle  di  un  paese  terzo.  Ove necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di  assicurare tale sostegno.     |  
|   |                               Articolo 19    Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo,  le  Parti Contraenti istituiranno una Commissione  Mista  per  la  cooperazione culturale, composta dai rappresentanti designati  da  ciascuna  Parte Contraente.  Le  funzioni  della  Commissione  Mista   prevedono   la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di programmi ed accordi successivi. La  Commissione  Mista  si  riunira' alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da  concordare per le vie diplomatiche.     |  
|   |                               Articolo 20    Qualunque    controversia    relativa    all'interpretazione     o all'attuazione  del  presente  Accordo  verra'   risolta   attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti Contraenti.     |  
|   |                               Articolo 21    Il presente Accordo potra' essere modificato in qualunque  momento con il consenso  di  entrambe  le  Parti  Contraenti.  Gli  eventuali emendamenti  entreranno  in  vigore  seguendo  le  stesse   procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.     |  
|   |                               Articolo 22    1.  Il  presente  Accordo  entrera'  in   vigore   successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate  l'avvenuto  espletamento  delle procedure interne previste per la sua entrata  in  vigore,  ed  avra' durata illimitata.    2. Il presente Accordo potra' essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prendera' effetto sei mesi dopo l'avvenuta  notifica all'altra Parte  Contraente.  La  rescissione  non  pregiudichera'  i programmi o le attivita' concordate ai sensi del presente  Accordo  e non  ancora  giunte  a  termine  al  momento  della   stessa,   salvo diversamente concordato dalle Parti.    3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il  presente Accordo annullera' e sostituira' l'Accordo Culturale tra  il  Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica  di  Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970.    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.    Fatto a Roma	il 21/10/05 in due esemplari nelle  lingue  italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In  caso  di divergenze relative all'interpretazione, fara' fede il testo inglese.    PER IL GOVERNO DELLA              PER IL GOVERNO DELLA    REPUBBLICA ITALIANA               REPUBBLICA DI COREA               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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