Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 ottobre 2019 |
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, tramite consorzio di collocamento. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, (di seguito «decreto cornice»), emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4, 11 e 12 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1° ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 66.669 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, ai fini del presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.a, NatWest Markets PLC, JP Morgan Securities PLC, Societe' Generale Inv. Banking, BNP Paribas e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Offering Circular» del 2 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche: importo: 4.000 milioni di euro; decorrenza: 15 maggio 2019; scadenza: 15 maggio 2030; data di regolamento: 9 ottobre 2019; tasso di interesse: semestrale, pagabile il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito; tasso cedolare base: 0,40 % annuo; rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto; dietimi d'interesse: 147 giorni; prezzo di emissione: 99,632; commissione di collocamento: 0,20% dell'importo nominale dell'emissione. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A). |
| Art. 2
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali e, pertanto, le sottoscrizioni potranno avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. in forza dell'art. 26 del «Testo unico» il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. |
| Art. 3
Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «coefficiente di indicizzazione» calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat. Per il calcolo del «coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«inflazione di riferimento». Il valore dell'«inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», e' determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula: IRd.m = IEm-3 + [("gg. dal 1°m" - 1) / ("gg. nel mese m")] * (IEm-2 - IEm-3 ) dove: IRd.m e' l'inflazione di riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo; IEm-3 (=Indice Eurostatm-3 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo; IEm-2 (=Indice Eurostatm-2 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo; «gg. dal 1°m» e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo; «gg. nel mese m» e' il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo. Il valore dell'«inflazione di riferimento», cosi' ottenuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Determinata l'«inflazione di riferimento», il «coefficiente di indicizzazione» e' ottenuto dal rapporto tra l'«inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione. Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sara' utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula: ISn = IEn-1 * (IEn-1 /IEn-13 )1/12 dove: n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice Eurostat»; IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«inflazione di riferimento». L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «indice sostitutivo» e sara' applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. L'indice definitivo sara' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti. |
| Art. 4
L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza. Qualora il valore del «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni. |
| Art. 5
Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola. Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unita'. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo. Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto per il «coefficiente di indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100. |
| Art. 6
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del suddetto decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, nella determinazione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo, da applicarsi alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, quest'ultimo prezzo deve intendersi quello della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. |
| Art. 7
Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei BTP€i in conformita' all'«Offering Circular» del 2 ottobre 2019. Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.a., NatWest Markets PLC, JP Morgan Securities PLC, Societe' Generale Inv. Banking, BNP Paribas e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio. |
| Art. 8
Il giorno 9 ottobre 2019 la Banca d'Italia ricevera' dai coordinatori del consorzio l'importo risultante dalla moltiplicazione del «coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1. Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 9 ottobre 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria e fra i «pagamenti da regolare». La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019. |
| Art. 9
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto ed all'imputazione della relativa spesa. |
| Art. 10
Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2019
p. Il direttore generale: Iacovoni |
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