| Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 2 ottobre 2019 |  
| Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15  maggio  2019  e scadenza  15  maggio  2030,  tramite   consorzio   di   collocamento.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                              DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale  n.  162  del  2  gennaio  2019,  (di seguito «decreto cornice»), emanato in  attuazione  dell'art.  3  del Testo unico, ove si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visti, altresi', gli  articoli  4,  11  e  12  del  «Testo  unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e' stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della gestione accentrata dei titoli di Stato;   Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di Stato;   Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di gestione accentrata dei titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli di Stato;   Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il «Codice  dei  contratti  pubblici»,  come  modificato   dal   decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in  particolare  l'art.  17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti  servizi  finanziari relativi   all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   ed    al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  1° ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 66.669 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi ancora da effettuare;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro poliennali con godimento 15 maggio 2019 e scadenza  15  maggio  2030, indicizzati,  nel   capitale   e   negli   interessi,   all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi  al  consumo  nell'area  dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco,  ai  fini  del presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»;   Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari  Banca IMI S.p.a, NatWest Markets PLC, JP Morgan  Securities  PLC,  Societe' Generale Inv. Banking, BNP Paribas  e  dai  restanti  specialisti  in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, al  fine  di ottenere  la  piu'  ampia  distribuzione  del  prestito  presso   gli investitori e di contenere  i  costi  derivanti  dall'accensione  del medesimo;   Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in conformita' all'«Offering Circular» del 2 ottobre 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  prima  tranche di buoni del  Tesoro  poliennali  indicizzati  all'«Indice  Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:     importo: 4.000 milioni di euro;     decorrenza: 15 maggio 2019;     scadenza: 15 maggio 2030;     data di regolamento: 9 ottobre 2019;     tasso di interesse: semestrale, pagabile il 15 maggio  ed  il  15 novembre di ogni anno di durata del prestito;     tasso cedolare base: 0,40 % annuo;     rimborso del capitale e pagamento  degli  interessi:  indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni  di  cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;     dietimi d'interesse: 147 giorni;     prezzo di emissione: 99,632;     commissione  di   collocamento:   0,20%   dell'importo   nominale dell'emissione.   Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione collettiva di cui ai «Termini  comuni  di  riferimento»  allegati  al decreto medesimo (Allegato A).     |  
|   |                                 Art. 2 
   L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro  nominali  e,  pertanto,  le sottoscrizioni potranno avvenire per tale importo o importi  multipli di tale cifra. Ai sensi  dell'art.  39  del  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213  e  successive   modifiche,   i   buoni   sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a  godere  dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le  esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.   In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze,  Banca  d'Italia  e  la Monte Titoli S.p.a. in  forza  dell'art.  26  del  «Testo  unico»  il capitale   nominale   collocato    verra'    riconosciuto    mediante accreditamento nei conti di  deposito  titoli  in  essere  presso  la predetta societa' a nome degli operatori.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Gli interessi da  corrispondere  alle  scadenze  semestrali  ed  il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il  «coefficiente  di  indicizzazione»  calcolato,  come  di  seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato  e  pubblicato mensilmente da Eurostat.   Per il calcolo del «coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«inflazione di riferimento».   Il valore dell'«inflazione di riferimento», al giorno «d» del  mese «m», e' determinato interpolando linearmente  gli  «Indici  Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo  conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al  giorno  «d»,  sulla  base della seguente formula:  IRd.m = IEm-3 + [("gg. dal 1°m" - 1) / ("gg. nel mese m")] *   (IEm-2 - IEm-3 )  dove:   IRd.m e' l'inflazione di riferimento del giorno «d» del  mese  «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;   IEm-3 (=Indice Eurostatm-3 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato  per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato  il calcolo;   IEm-2 (=Indice Eurostatm-2 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato  per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato  il calcolo;   «gg. dal 1°m» e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;   «gg. nel mese m» e' il numero dei giorni effettivi  del  mese  «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.   Il valore dell'«inflazione  di  riferimento»,  cosi'  ottenuto,  e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato  alla  quinta  cifra decimale.   Determinata l'«inflazione  di  riferimento»,  il  «coefficiente  di indicizzazione»  e'  ottenuto  dal  rapporto  tra  l'«inflazione   di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«inflazione di riferimento» alla data di  godimento  del  titolo.  Il  valore  cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra  decimale  e  arrotondato  alla quinta cifra decimale.   Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente  alla sua  iniziale  pubblicazione,  ai  fini  dei  predetti   calcoli   si continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.   Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato  in  tempo  utile, per  il  calcolo  degli  importi  dovuti  sara'  utilizzato  l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:   ISn = IEn-1 * (IEn-1 /IEn-13 )1/12  dove:     n e' il mese per il  quale  non  e'  stato  pubblicato  l'«Indice Eurostat»;     IS e' l'indice  di  inflazione  sostitutivo  dell'«inflazione  di riferimento».   L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «indice sostitutivo» e sara' applicato  ai  fini  della  determinazione  dei  pagamenti  per interessi o rimborso del  capitale  effettuati  precedentemente  alla pubblicazione dell'indice definitivo.   L'indice  definitivo  sara'  applicato  ai   pagamenti   effettuati successivamente alla  sua  pubblicazione.  Eventuali  pagamenti  gia' effettuati   sulla   base   dell'indice   sostitutivo   non   saranno rettificati.   Il Ministero dell'economia e delle finanze  provvedera'  a  rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati  finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 4 
   L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza  e'  determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per  il  «coefficiente  di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.   Qualora il valore del «coefficiente di indicizzazione» relativo  al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale  da rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Gli interessi semestrali lordi sono  determinati  moltiplicando  il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo  sottoscrivibile   del   prestito   (mille   euro),   per   il «coefficiente di indicizzazione» relativo  al  giorno  del  pagamento della cedola.   Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso  nel  valore  nominale  oggetto  del pagamento.   Il valore  dell'ultima  cedola  viene  determinato  con  lo  stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unita'.   La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei  titoli,  con  riferimento  al  taglio  minimo  di  mille   euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo.   Il rateo di interesse in corso di  maturazione  relativo  al  tasso cedolare  indicato  all'art.  1,  calcolato  secondo  le  convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato  con riferimento ad una base di calcolo di 100  euro,  con  arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo  da  corrispondere  si  ottiene moltiplicando  il  rateo  di  interesse   cosi'   ottenuto   per   il «coefficiente di indicizzazione», relativo al giorno cui  il  calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli interessi e al rimborso del capitale ai buoni emessi con il  presente decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed  integrazioni,  nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.   Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  suddetto   decreto legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle sottoscrizioni dell'emissione  di  cui  al  presente  decreto,  nella determinazione  dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo, da applicarsi alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed  il prezzo di emissione, quest'ultimo prezzo deve intendersi quello della prima tranche del prestito.   La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di indebitamento previsto per gli anni stessi.   I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.     |  
|   |                                 Art. 7 
   Il Ministero dell'economia e delle finanze  procedera'  all'offerta dei BTP€i in conformita' all'«Offering Circular» del 2 ottobre 2019.   Il prestito di  cui  al  presente  decreto  verra'  collocato,  per l'intero importo, tramite un  consorzio  di  collocamento  coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.a., NatWest Markets  PLC, JP Morgan Securities PLC, Societe' Generale Inv. Banking, BNP Paribas e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, secondo i  termini  e  le  condizioni  previste  dal relativo accordo di sottoscrizione.   Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari  la  commissione  prevista  dall'art.  1  del   presente decreto;  gli  intermediari  medesimi   potranno   retrocedere   tale commissione, in tutto o in  parte,  agli  operatori  partecipanti  al consorzio.     |  
|   |                                 Art. 8 
   Il  giorno  9  ottobre  2019  la  Banca  d'Italia   ricevera'   dai coordinatori del consorzio l'importo risultante dalla moltiplicazione del  «coefficiente  di  indicizzazione»,  riferito   alla   data   di regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del  rateo  reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso  100,  il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.   Ai  fini  del  regolamento  dell'operazione,  la   Banca   d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative  partite  nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.   Il medesimo giorno 9 ottobre 2019 la Banca d'Italia  provvedera'  a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.   L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla Sezione di Roma della Tesoreria e fra i «pagamenti da regolare».   La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto  versamento, apposite  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1),  per  l'importo  relativo   al   netto   ricavo dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto parlamentare 2.1.3),  per  quello  relativo  ai  dietimi  d'interesse dovuti, al lordo.   L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno finanziario 2019.     |  
|   |                                 Art. 9 
   Con successivi provvedimenti  si  procedera'  alla  quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto ed  all'imputazione  della relativa spesa.     |  
|   |                                 Art. 10 
   Il direttore della Direzione II del  Dipartimento  del  Tesoro  del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 2 ottobre 2019 
                                    p. Il direttore generale: Iacovoni     |  
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