Estratto determina AAM/PPA n. 720/2019 del 20 settembre 2019 
     Autorizzazione  delle  variazioni:   rinnovo   autorizzazione   e variazioni IB.     L'autorizzazione all'immissione in  commercio  e'  rinnovata  con validita' illimitata dalla data del rinnovo europeo 8 agosto 2017 con conseguente modifica degli stampati -  DE/H/3293/001-003/R/001.  Sono autorizzate,   altresi',   le   seguenti    variazioni    tipo    IB: DE/H/3293/001-003/IB/008 - C.I.2.a Aggiornamento del riassunto  delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in  linea  con il medicinale di riferimento Oxygesic (DE/H/0366),  aggiornamento  al QRD template incluse  le  sezioni  17  e  18  e  ulteriori  modifiche editoriali;  DE/H/3293/001-003/IB/010  -  C.I.3.z  Aggiornamento  del riassunto  delle  caratteristiche   del   prodotto   e   del   foglio illustrativo a seguito  del  CMDh/372/2018  advice  concernente  «Uso concomitante  di  benzodiazepine  /   prodotti   benzodiazepinici   e oppioidi»,  aggiornamento  al  QRD  template  e  ulteriori  modifiche editoriali relativamente al     medicinale: OXICODONE SANDOZ (A.I.C 041263);     dosaggio/forma farmaceutica:       «40 mg compresse a rilascio prolungato»  (tutte  le  confezioni autorizzate);       «60 mg compresse a rilascio prolungato»  (tutte  le  confezioni autorizzate);       «80 mg compresse a rilascio prolungato»  (tutte  le  confezioni autorizzate).     Titolare A.I.C.:  Sandoz  S.p.a.  con  sede  legale  e  domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia  - Codice fiscale/partita I.V.A. 00795170158.     Codice procedura europea:       DE/H/3293/001-003/R/001;       DE/H/3293/001-003/IB/008;       DE/H/3293/001-003/IB/010.     Codice pratica:       FVRMC/2016/159;       C1B/2018/917;       C1B/2018/2164.     Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'articolo  2,  comma  2, della  presente  determinazione,  che  non  riportino  le   modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di scadenza del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A  decorrere  dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente  determina,  i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.  Il titolare  A.I.C.  rende   accessibile   al   farmacista   il   foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |